Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/04/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.L. 355/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 01/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 355/2025 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SILVIO CHIODO, elettivamente domiciliata in Settimo Torinese (TO), Via Galileo
Galilei n. 10, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Diego Dirutigliano e dall'avv. Luca Ropolo, elettivamente domiciliata in Torino, Via
Mercantini 5, presso i difensori;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: incidenza dei compensi per festività non fruite sul TFR
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16/01/2025, la sig.ra ha dichiarato di essere Parte_1
dipendente della società convenuta e lamenta la mancata inclusione nella base di calcolo del t.f.r. dei compensi per festività non fruite perché cadenti di domenica.
La società convenuta, regolarmente costituitasi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire e, nel merito, ne ha chiesto la reiezione, ritenendola infondata.
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
1.
1
n. 11945 e Cass. 19.7.1990, n. 7371).
2.
La domanda è fondata nel merito.
Premesso che non è contestata la natura retributiva dei compensi erogati dalla convenuta per le festività non fruite in quanto cadute di domenica, non può condividersi l'assunto di parte convenuta secondo il quale "l'estrema occasionalità dell'erogazione di tali trattamenti" ne esclude la rilevanza ai fini della quantificazione del t.f.r..
Infatti, con l'espressione “a titolo non occasionale” il legislatore ha inteso riferirsi non già alla reiterazione nel tempo della corresponsione di un compenso bensì alla non occasionalità del titolo dell'erogazione di essa rispetto all'ordinario svolgimento del rapporto di lavoro, per questo la Suprema Corte ha ritenuto la computabilità, ai fini del calcolo del t.f.r., delle somme corrisposte a tale titolo (cfr. Cass. 11448/04).
Con riferimento alla quantificazione della pretesa, parte convenuta non ha contestato il conteggio di cui al ricorso, che pertanto deve essere recepito.
3.
Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente e sono liquidate in dispositivo applicati i valori di cui al DM 55/2014, omesso il compenso per la fase istruttoria, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna ad accantonare, a titolo di TFR Controparte_1
maturato in favore di , per i titoli dedotti in ricorso, la somma Parte_1
di € 265,00 ulteriore rispetto a quelle già accantonate, oltre alle rivalutazioni annuali successive di legge;
2. condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite
2 complessivamente liquidate in € 300,00 oltre rimborso spese generali 15%, CPA
e IVA, e successive occorrende, oltre ad € 21,50 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Silvio Chiodo.
Torino, 01/04/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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