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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 606/2023 R.G., rimessa in decisione all'udienza dell'11.12.2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura da intendersi in calce Parte_1 all'atto di appello, anche disgiuntamente, dall'avv. Alessandro Falconio e dall'avv. Melissa
Colantonio, ed elettivamente domiciliata in Lanciano (CH), alla Via Cesare Fagiani, 37, presso lo studio del primo
APPELLANTE
E
con sede in Chieti, Via Controparte_1
Martiri Lancianesi 14-16, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore difesa, giusta mandato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta CP_2 in appello, conferito in aderenza alla delibera 1350/2023 dell'11/9/2023, dall'avv. Raffaello Carinci del foro di Lanciano
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso ordinanza ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. n. 256/2023 del Tribunale di
Lanciano in data 2.5.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
1 << Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello civile adita, respinta ogni contraria istanza, riformare
l'impugnata sentenza e per l'effetto:
1) accertare e dichiarare che il danno subito dalla parte appellante è riconducibile alla condotta della struttura sanitaria e dei medici che hanno operato e per l'effetto condannare le resistenti al risarcimento dei danni patrimoniali e non pari ad €uro 79.664,34 (€uro settantanovemilaseicentosessantaquattro/34) come descritto in premessa, salva diversa maggiore o minore somma che l'On.le Collegio adito Voglia riconoscere in corso di causa;
2) riformare l'ordinanza impugnata in merito ai motivi di impugnazione n.1, 2, 3, 4 e 5 esplicitati e motivati nel corpo del presente atto in particolare sulla valutazione del quantum debeatur e sulla mancata valutazione del danno psicologico così come richiesto nel testo dell'atto, sul mancato riconoscimento del risarcimento del danno circa l'aggravamento derivante dall'intervento di protesizzazione, sulla perdita di chances lavorative, sul mancato riconoscimento del danno morale, sulla dichiarata inammissibilità delle prove testimoniali richieste dalla ricorrente con il ricorso ex art. 702-bis cpc, in relazione ai punti della sentenza impugnata;
3) l'appellante espressamente chiede ex art.356 c.p.c. all'On.le Corte adita, l'ammissione e
l'assunzione della prova testimoniale illegittimamente negata in primo grado relativa alla testimonianza, appunto negata, del datore di lavoro (signor ) della ricorrente, il Testimone_1
quale potrà testimoniare e confermare le condizioni lavorative della stessa, nonché le cause del licenziamento e tutte le ulteriori conseguenze negative subite dalla GN . Con vittoria Parte_1
di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.>>
Appellata
<< … conclude perché, disattesa la richiesta istruttoria avversa, di ammissione della prova testimoniale:
-l'appello proposto da sia dichiarato inammissibile e comunque rigettato;
Parte_1
-l'appellante sia condannata al pagamento delle spese e delle competenze Parte_1
del grado, con le maggiorazioni ex D.M. 55/2014 e di legge. >>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraindicata ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c. il Tribunale di Lanciano, per quanto qui interessa ancora evidenziare, in accoglimento parziale della domanda proposta da Parte_1
– la quale aveva convenuto in giudizio l'
[...] Controparte_3
Cont (di seguito, per brevità, deducendo la responsabilità della stessa per l'inadeguato
[...] trattamento sanitario ricevuto presso l'Ospedale civile di Lanciano ove ella era stata in cura, dal
28.4.2017, in conseguenza della frattura plurima alla caviglia destra patita a seguito di un infortunio
2 sul lavoro occorso in data 24.4.2017, ed invocandone la condanna al risarcimento dei danni patiti –, Cont condannava la predetta a pagare in favore della ricorrente la somma di € 18.598,02, oltre interessi legali sino al saldo, con il favore delle spese di lite.
1.2. La decisione del giudice di primo grado è basata risultanze della ctu espletata in sede di atp
(ctu nominato, dott. medico legale), peraltro ridimensionate avendo il giudice (a), Persona_1
quanto alla invalidità permanente, disconosciuto la componente del danno psichico riducendo dal 7% al 6% la stima della sua entità complessiva. Quanto al danno patrimoniale, la domanda risarcitoria per perdita della capacità di guadagno e di chance è stata respinta in quanto ritenuta non provata.
2. Avverso tale decisione, ha proposto appello la parte attrice.
Si riassumono di seguito i motivi posti a fondamento del gravame.
2.1. Il giudice di primo grado, errando nella valutazione del quantum debeatur, ha omesso di valutare la compromissione dello stato psichico della danneggiata, non tenendo nel debito conto gli esiti della ctu nella quale si è fatto riferimento alla certificazione, prodotta dalla ricorrente, redatta dalla psicologa dott.ssa la quale diagnosticava un “Disturbo del tono dell'umore Persona_2 associato ad ansia di natura reattiva” insorto a seguito della frattura e lussazione della caviglia destra…”.
2.2. E', altresì, censurabile il non riconoscimento del maggior danno derivante dall'intervento di protesizzazione dell'1.2.2021 – per l'accertamento del quale, peraltro, il giudice autorizzava una integrazione dell'indagine tecnica già svolta in sede di atp prolungando la durata del procedimento – con una motivazione tanto lapidaria e apodittica quanto non idonea a scalfire la fondatezza della valutazione del ctu in ordine al nesso causale di tale intervento con la colpevole condotta dei sanitari dell' . Parte_2
2.3. E' stata, ancora, ingiustamente negata la perdita di chance lavorative e mancato guadagno, invece da reputarsi provata alla stregua della documentazione prodotta dalla ricorrente (contratto di lavoro, buste paga, licenziamento). A quest'ultima spetta anche il “danno da lucro cessante”, ossia il danno patrimoniale futuro (“incrementi stipendiali o reddituali futuri a cui avrebbe, invece, potuto ambire se non avesse subito il danno”). In definitiva, alla ricorrente, va, pertanto, riconosciuto un danno pari ad € 15.169,98, somma ricavabile dal mancato guadagno patito dall'infortunio fino al licenziamento, cioè dal mese di maggio 2017 fino al mese di luglio 2018, ben 14 mesi senza stipendio, retribuzione mensile pari ad € 1.083,57. Al predetto importo, va aggiunto il risarcimento sempre derivante da perdita di chances futura, dovuto dalla perdita dei redditi annuali che la ricorrente non ha potuto percepire a causa del licenziamento fino all'età pensionabile, calcolo da esperire dalla data
3 del licenziamento, da liquidarsi in via equitativa nella misura di € 15.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
2.4. Il Tribunale errando ha disconosciuto pure il danno morale patito dalla ricorrente che avrebbe dovuto ritenersi dimostrato anche tenendo conto della durata complessiva della malattia protrattasi dal 24.4.2017 sino alla protesizzazione dell'1.2.2021, della necessità di interventi riparatori e della lunga degenza tra un intervento ed un altro, causa di una terribile sofferenza sia fisica che interiore della quale, del resto, la psicologa dott.ssa psicologa e psicoterapeuta, ha Persona_2
dato pienamente atto nella relazione allegata dalla ricorrente. Dunque, è “indubbia la sofferenza patita dalla GN , che a causa dell'accertata responsabilità medica, si trova a meno di Parte_1 sessant'anni ad essere affetta da zoppia permanente e a non poter essere più la donna che era prima del danno subito. E tale sofferenza non può dirsi presunta o non provata, sia da una semplice valutazione di fatto di come si sono svolti gli eventi, sia dalla valutazione medico legale del CTU
Dott. nominato d'ufficio, sia da una valutazione medica fondata su una Persona_1 consulenza redatta e sottoscritta da una psicologa psicoterapeuta professionista”.
2.5. Infine, è da censurare la ritenuta inammissibilità della prova testimoniale dedotta dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio. I capitoli sui quali era stato chiesto di sentire il datore di lavoro della medesima, , non hanno, infatti, carattere valutativo ed erano diretti a Testimone_1
provare il tipo di attività lavorativa esperita fino al fatto dannoso dalla , la quale la doveva Parte_1
interrompere, subendo il licenziamento a causa del superamento del periodo di comporto.
Cont 3. La si è costituita in giudizio mediante deposito di comparsa di risposta, resistendo agli avversi assunti.
4. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza dell'11.12.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. Il primo motivo di appello, relativo al danno psichico, è infondato.
5.1. L'appellante lamenta l'erroneità della decisione adducendo che la componente psichica del danno biologico è riportata nella consulenza di parte ricorrente richiamata dal ctu e che il pregiudizio di natura psicologica sarebbe in re ipsa.
5.2. La doglianza, sotto quest'ultimo profilo, non può essere condivisa in quanto le conseguenze dannose della lesione dell'integrità psicofisica non sono automaticamente e necessariamente insite nella lesione stessa e, pertanto, il loro risarcimento richiede che esse siano, oltre che allegate in modo
4 specifico, provate con riferimento tanto alla loro concreta sussistenza quanto al nesso di causalità con l'evento lesivo (cfr., tra le tante, Cass. 5119/2023).
5.3. Sotto il primo profilo, la parte appellante, invece, mostra di non confrontarsi con la diffusa motivazione della ordinanza gravata ove il giudice ha evidenziato come la dedotta componente psichica del danno biologico (rappresentata da “note ansioso discenestopatiche disreattive”) era stata apprezzata alla stregua esclusivamente della “certificazione e relazione breve trattamento” datata
4.9.2019 della dott.ssa psicologa e psicoterapeuta, prodotta dalla parte ricorrente, Persona_2
in assenza di qualsiasi accertamento diagnostico e/o di segni clinici rilevati (e non meramente riferiti) sia da parte della specialista sia da parte del ctu, e soprattutto in contrasto con gli esiti dell'esame obiettivo eseguito dall'ausiliario secondo cui la periziata è un soggetto “in buone condizioni generali, vigile, orientato … all'esame psichico non emergono peraltro evidenti criticità e la periziata non fa uso di psicofarmaci” (v. p. 7 della relazione del ctu nonché pp.
1-2 della relazione integrativa).
Motivazione che, dunque, resiste alla generica e apodittica censura della parte appellante anche
Cont considerando che la valutazione del ctu, sul punto, era stata specificamente contestata dalla in quanto meramente “congetturale” (v. note conclusionali) e che, inoltre, del predetto disturbo psichico, solo riferito e, da punto di vista della diagnosi nosografica, piuttosto vago, non è stata approfondita la natura iatrogena cioè il nesso eziologico con la condotta negligente dei sanitari piuttosto che con le inevitabili conseguenze della frattura plurima della caviglia derivante da infortunio sul lavoro.
6. Il secondo motivo, relativo all'asserito aggravamento derivante dal successivo intervento di protesizzazione, è, del pari, infondato.
6.1. Invero, lamentando il carattere apodittico ed irrazionale della decisione e la sconfessione da parte del giudice di prime cure, pur in assenza di cognizioni tecnico-scientifiche, delle valutazioni dell'ausiliario, l'appellante ancora una volta trascura in realtà di confrontarsi con la motivazione della ordinanza gravata. In essa, è chiaramente stigmatizzato che: - l'accertamento del nesso eziologico, pur demandatogli in termini precisi nel quesito (“ … dica il CTU se l'intervento di protesizzazione che la ricorrente allega di avere effettuato nelle more del presente giudizio segnatamente in data
1.2.21 (come da nota di deposito del 10 marzo 2021) sia collegabile all'evento per cui è causa in quanto volto ad attenuare o ad eliminare i postumi … >>), è stato liquidato dal ctu in una riga della relazione (“ … intervento di protesizzazione di caviglia - che è certo casualmente riconnesso alla già discussa vicenda … “; v. p. 5 relazione integrativa) e, quindi, affrontato in modo insufficiente e non persuasivo;
- per converso, il notevole lasso di tempo intercorso tra gli interventi per cui è causa
(28.4.2017 e 2.5.2017) e quello (il quarto) di protesizzazione in discussione (1.2.2019, nel corso del giudizio di primo grado), faceva escludere che quest'ultimo fosse eziologicamente collegato ai primi
5 interventi e, in particolare, che fosse teso ad eliminare o attenuare i postumi iatrogeni degli stessi, tenendo pure conto che vi era stato (il 29.1.2018) un ulteriore (terzo) intervento presso altra struttura sanitaria, a seguito del quale, per ammissione della stessa ricorrente, ella in data 8.10.2018 era stata
“dichiarata guarita”. Ebbene, riguardo a tali puntuali e logiche considerazioni, l'appellante non ha preso specifica posizione e non ha formulato alcun puntuale rilievo critico.
6.2. Ciò posto, a conferma della condivisibilità del ragionamento del giudice di prime cure, non può non rimarcarsi l'evidente illogicità degli assunti dell'appellante e delle stesse conclusioni del ctu in sede di relazione suppletiva, secondo cui, a seguito dell'intervento di protesizzazione, il danno iatrogeno, in termini di invalidità permanente, sarebbe non più pari al 7% bensì all'11%, e quello totale sarebbe aumentato dal 12-13% al 20%. In altri termini, il quarto intervento dell'1.2.2021, asseritamente teso a eliminare o attenuare le conseguenze degli inadeguati trattamenti sanitari per cui
è causa del 28.4.2017 e del 2.5.2017, avrebbe allora, in realtà, aggravato e non migliorato la situazione della paziente (di ciò darebbe atto, in effetti, la stessa danneggiata la quale, visitata nuovamente dal ctu, riferiva che l'intervento di protesi riduceva ancora di più la articolarità della caviglia;
v. p. 3 della relazione suppletiva). Ciò, se così fosse, non è comunque concepibile che possa ridondare a carico
Cont dei sanitari che ebbero in cura la in principio e ascriversi, in definitiva, alla appellata. Parte_1
In buona sostanza, la situazione esaminata in sede di atp (cioè conseguente a tre interventi, incluso quello del 29.1.2018 presso altra struttura sanitaria), a seguito della quale la paziente è stata dichiarata guarita con postumi ormai stabilizzati, si sarebbe aggravata a seguito del successivo intervento di protesizzazione e, tuttavia, tale aggravamento non può certamente porsi in correlazione causale con i primi interventi presso l'Ospedale di Lanciano per cui è causa. Analoghe considerazioni, va da sé, valgono per il danno iatrogeno in termini di invalidità temporanea, poiché il suo incremento, conseguente all'ultimo intervento peggiorativo dei postumi invalidanti, non potrebbe farsi ricadere Cont sulla appellata.
7. Per ragioni di ordine espositivo, restando nell'ambito del danno non patrimoniale, va a questo punto esaminato il quarto motivo di appello relativo al danno morale, che risulta fondato.
7.1. Va premesso che è incontestata l'applicazione, per la liquidazione del danno biologico da invalidità permanente oggetto del presente motivo di appello, delle tabelle di cui all'art. 139 del d.lgs.
209/2005 (codice delle assicurazioni private), criterio che, dunque, in assenza di gravame, non può che essere tenuto fermo.
7.2. Ciò posto, il giudice di prime cure, nel liquidare il predetto danno, non ha apprezzato il profilo della sofferenza soggettiva psico-fisica di particolare intensità (ossia, il danno morale). La decisione, come si è visto, è criticata dall'appellante sul rilievo che non sono stati valutati, da un lato,
6 il protrarsi della malattia, la necessità di interventi riparatori e la lunga degenza tra un intervento ed un altro “causa di una terribile sofferenza sia fisica che interiore per la GN e di tale Parte_1 sofferenza ne da' atto anche la Dott.ssa psicologa e psicoterapeuta che ha seguito Persona_2
personalmente la GN ed ha fornito una precisa e puntuale valutazione psicologica Parte_1 dello stato psico-fisico della ricorrente “ (come da relazione in atti sopraccitata), e dall'altro lato, la speciale sofferenza derivante dalla zoppia permanente.
7.3. La decisione del giudice di prime cure non è condivisibile. Invero, secondo l'indirizzo della
Suprema Corte, anche in caso di lesioni micropermanenti, il giudice deve rigorosamente valutare sul piano della prova (ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni) pure l'aspetto interiore (cd. danno morale) delle conseguenze pregiudizievoli della lesione della integrità fisica-psichica della persona (v, tra le più recenti, Cass. 5547/2024 e Cass. 26985/2023; in precedenza
Cass. 17209/2015) ). E' stato, invero, da tempo chiarito che, all'interno del micro-sistema delle micro- permanenti, resta ferma la distinzione concettuale tra il danno biologico (suscettibile di accertamento medico legale) ed il danno morale (la sofferenza soggettiva interiore, non avente base organica e non oggetto di accertamento medico legale), di talché il risarcimento del secondo non è una duplicazione del primo e deve essere oggetto di separata valutazione e liquidazione pena la lesione del principio dell'integralità del risarcimento danno con profili, a quel punto, anche d'illegittimità costituzionale
(Cass. 7513/2018); liquidazione, che, appunto, nel sottosistema delineato dall'art. 139, comma 3, del d.lgs. citato è affidata ad un aumento, con riferimento all'invalidità permanente, fino al 20% disposto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, di quanto liquidato a titolo di danno biologico (in tal senso, Cass. 10816/2019).
7.4. Ebbene, nel caso di specie, tale danno di particolare intensità può reputarsi dimostrato in considerazione (a) della entità non minimale dell'invalidità permanente iatrogena accertata (6%), (b) della notoria natura afflittiva della stessa – propria delle affezioni articolari e tendinee e alle quali può presumibilmente collegarsi una permanente speciale condizione di disagio soggettivo – ed, infine, (c) anche dell'indolenzimento dell'articolazione (evincibile dalle due relazioni del ctu). Va aggiunto che, sebbene, come si è innanzi detto, non costituisca prova di un danno biologico permanente di natura psichica, l'allegata relazione della psicologa dott.ssa dimostra che l'appellante, durante la Per_2
convalescenza, soffrì un così intenso dolore e patema d'animo da dovere ricorrere all'aiuto di uno psicoterapeuta.
7.5. In ragione di tale sofferenza soggettiva di particolare intensità, la liquidazione del giudice di prime cure – il cui quantum, al di là dei profili connessi ai motivi di appello già affrontati e a quello in esame non è contestato – va aumentata nella misura del 10%, ponderando la sopra esposta entità
7 della sofferenza e tenendo conto, a proposito dell'invalidità permanente, del rilievo che la soglia massima del 20% stabilita dalla sopraccitata disposizione fa riferimento anche all'ulteriore profilo degli specifici aspetti dinamico relazionali personali, qui non in discussione.
7.5. Dunque, l'importo stabilito nell'ordinanza gravata per il danno da invalidità permanente
(€ 6.973,86) e temporanea (€ 10.665,90), pari ad € 17.639,76, va rettificato in quello di € 19.403,36
(€ 17.639,76 + 10%), a cui vanno aggiunti gli interessi compensativi come stabilito dal giudice di prime cure con decisione non impugnata e che, pertanto, resta ferma.
8. Il terzo motivo è fondato.
8.1. Quanto al “danno per mancato guadagno patito dall'infortunio fino al licenziamento, cioè dal mese di maggio 2017 fino al mese di luglio 2018, ben 14 mesi senza stipendio” del quale la parte appellante lamenta il disconoscimento da parte del giudice di prime cure, si osserva, innanzitutto, che il suo risarcimento, richiede la prova della perdita del reddito in conseguenza del sinistro e, quindi, presuppone quella sia dello svolgimento della dedotta attività lavorativa produttiva di reddito sia della perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica, che non è una conseguenza automatica della lesione dell'integrità psico fisica (sul tema, cfr. per tutte, la recente Cass. ord. 14241/2023).
8.1.2. Ciò posto, lo svolgimento, al tempo dell'evento dannoso, dell'attività di domestica deve ritenersi provato ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c., in quanto trattasi di circostanza puntualmente dedotta dalla ricorrente (v. p. 9 del ricorso introduttivo) e non specificamente contestata Parte_1
Cont dalla resistente la quale, anzi, nel mettere in dubbio l'asserita perdita di capacità di lavoro specifica e le sospette modalità del licenziamento, muoveva logicamente dall'esistenza del rapporto di lavoro, di fatto ammettendolo (v. pp. 8 e 9 della comparsa di costituzione di primo grado).
8.1.3 L'interruzione dello svolgimento della predetta attività lavorativa a seguito del sinistro è, poi, provata alla stregua della copiosa documentazione sanitaria versata in atti (attestante, senza dubbio, la successiva oggettiva impossibilità di lavorare da parte dell'appellante che riportò la frattura plurima della caviglia destra) e della ctu del dott. (in cui si riferisce che, oltre ai primi 60 Persona_1 giorni d'invalidità che comunque sarebbero conseguiti all'incidente, l'ulteriore periodo di invalidità temporanea, pari a 270 giorni, è legato alla colpa dei sanitari – e, quindi, ha natura iatrogena – che ha reso impossibile l'esercizio delle mansioni lavorative di domestica;
v. pp. 17-18). Sono state pure allegate le buste paga delle mensilità dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto 2017 oltre che dei
Cont mesi da febbraio 2018 a giugno 2018, tutte non specificamente contestate dalla (che, anzi, le ha pure citate, a sostegno delle proprie difese;
v. p. 10 comparsa di costituzione in primo grado), da cui emerge la malattia della lavoratrice.
8 Cont 8.1.4. Per quanto appena esposto, l'eccezione della di non riconducibilità dell'incapacità lavorativa specifica all'inadeguato trattamento sanitario, è manifestamente infondata avendola il ctu chiaramente affermata (rimarcando, come senza l'errore dei sanitari, la inabilità temporanea sarebbe risultata soltanto di 60 giorni sicché il maggior periodo, per il ctu pari a 270 giorni, è conseguenza del predetto errore e sottolineando, più in generale, che i postumi invalidanti, per la quota maggiore, hanno origine iatrogena),
8.1.5. Dunque, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l'appellante ha provato sia lo svolgimento dell'attività lavorativa retribuita di domestica sia l'impossibilità della prestazione lavorativa a causa dell'evento lesivo, più precisamente delle conseguenze iatrogene dello stesso.
8.1.6. Ciò posto, l'appellante, come si è detto, ha dedotto di essere stata collocata in malattia a seguito del sinistro (le stesse sopraindicate buste paga prodotte lo attestano) fino al licenziamento del
31.7.2018 “per superamento del periodo di comporto”.
8.1.7. L'appellata ha messo in dubbio l'effettività dell'allegato licenziamento in relazione alla durata sospetta del periodo di comporto, poiché anche in base al CCNL vigente al momento del fatto
(del 2016), e a quello successivo (del 2019), esso non è superiore rispettivamente a 45 e a 180 giorni, mentre il licenziamento, con lettera, peraltro, priva di data certa risaliva al 31.7.2018, a distanza di circa 14 mesi dall'inizio della malattia (v. CCNL prodotti dall'appellata in primo grado). Tuttavia, esclusivamente sulla base di tale rilievo non può reputarsi confutata la circostanza del licenziamento poiché il periodo di comporto previsto dal CCNL è quello minimo e nulla toglie che il datore di lavoro possa riconoscere al lavoratore la conservazione del posto di lavoro, senza stipendi, per un periodo maggiore.
8.1.8. L'appellata ha, altresì, eccepito che, a tutto voler concedere, il risarcimento del danno avrebbe dovuto essere decurtato della indennità di malattia spettante alla lavoratrice (v. comparsa di costituzione di primo grado, p. 10). E in effetti, ai fini della liquidazione del danno costituito dal mancato guadagno durante il periodo di malattia del lavoratore, deve verificarsi se tale pregiudizio sia stato, in tutto o in parte, ristorato attraverso le erogazioni previste dalla legge a carico del datore di lavoro o dell'ente previdenziale.
8.1.9. Ebbene, è vero che, malgrado tale specifica eccezione, la , come stigmatizzato Parte_1
nella ordinanza gravata, non ha mai dedotto alcunché riguardo alla percezione delle somme spettanti in caso di malattia e che, tra l'altro, essendo previste ex lege, deve ritenersi che la stessa ebbe a percepire. Tuttavia, per i lavoratori domestici, in caso di malattia, l'indennizzo – previsto a carico del datore di lavoro – è limitato a pochi giorni, variabili a seconda dell'anzianità contrattuale, da 10 giorni
9 (anzianità sino a 12 mesi) e 20 giorni (anzianità superiore a 12 mesi;
v. art. 26 CCNL 2016 vigente all'epoca allegato proprio dall'appellata) e di tale corresponsione, per un limitato periodo di tempo, si dà proprio atto nella busta paga del mese di maggio 2017 (cioè quella immediatamente successiva all'incidente) allegata agli atti dalla ricorrente (ove è riportata l'indennità di malattia 100%, pari ad €
113,58), mentre essa è assente nelle buste paghe successive, eccettuata quella di febbraio 2018 (ove
è riportata l'indennità di malattia 100%, pari ad € 216,88)
8.1.10. Ne segue che è dimostrata la corresponsione dell'importo dovuto per indennità di malattia coerentemente alla normativa lavoristica e non vi è alcun impedimento al riconoscimento del danno in questione (derivante dal mancato guadagno subito, per il richiesto periodo di 14 mesi intercorrente dall'incidente sino al licenziamento, ossia da maggio 2017 al mese di giugno 2018, per Cont responsabilità dell' , da liquidarsi ovviamente al netto della stessa indennità.
8.1.11. Ai fini della liquidazione del danno è però evidente che, come eccepito dall'appellata, non può farsi riferimento alla retribuzione dedotta dall'appellante di € 1.083,57 mensili (v. prospetto di calcolo allegato dall'appellante), dato che tale importo è quello previsto per il tempo pieno, mentre la beneficiava pacificamente del tempo parziale (10-12 ore a settimana;
v. anche le sopra Parte_1
richiamate buste paga).
8.1.12. Deve, invece, tenersi conto delle somme retributive – che sarebbero spettate dalla parte
Cont appellante se non fosse stata in malattia per responsabilità della – indicate, come non percepite, nelle buste paga allegate agli atti, relative al periodo successivo al termine di quello di 60 giorni dopo l'incidente e, quindi, ai mesi di luglio e agosto 2017 e ai mesi da febbraio a giugno 2018 (il totale è pari ad € 3.227,52) e, per le restanti mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2017 e gennaio 2018, rispetto alle quali non sono state prodotte le buste paga ma per le quali, alla luce di quanto sin qui esposto, può, comunque, presumersi una situazione dannosa analoga, tenendo conto di una somma pari alla media di quella delle altre mensilità (il totale è pari ad € 2.305,50). L'importo finale è pari ad € 5.533,02, a cui deve essere sottratto quello di € 216,88 (equivalente all'indennità di malattia risultata corrisposta nel mese di febbraio 2018), per una somma complessiva di € 5.316,14 che, dunque, rappresenta il quantum risarcitorio riconoscibile all'appellante per la causale in esame.
8.1.13. Sulla somma non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi poiché non sono stati richiesti. Va, peraltro, da sé che sulla somma competono gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo.
8.2. Occorre ora passare alla censura relativa al disconoscimento da parte del giudice di prime cure del “danno da perdita di chance futura dovuto dalla perdita dei redditi annuali che la ricorrente
10 non ha potuto percepire a causa del licenziamento fino all'età pensionabile” (sic pp.
9-10 ricorso introduttivo)”, disconosciuto dal giudice di prime cure per difetto di prova
8.2.1. Preliminarmente, è utile notare che si tratta della medesima tipologia del danno sopra esaminato – ossia danno patrimoniale futuro da lucro cessante, derivante dal pregiudizio alla capacità lavorativa specifica del danneggiato –, ma ora riferita al periodo successivo al licenziamento risalente al 31.7.2028. Si ribadisce, quindi, che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, il risarcimento di tale danno non costituisce un'automatica conseguenza dell'accertata esistenza del danno alla salute, ma esige che sia verificata la attuale ovvero prevedibile incidenza dei postumi invalidanti sulla capacità di lavoro futura del soggetto. E' stato, in particolare, affermato che, qualora detti postumi siano di lieve entità ovvero, comunque, manchino elementi concreti dai quali desumere una incidenza della lesione sulla attività di lavoro futura del soggetto leso, vanno escluse l'esistenza e la risarcibilità di qualsiasi danno da riduzione della capacità lavorativa e di guadagno (v. ex multi
Cass. 4493/2011 e Cass. 6488/2017; cfr. anche la recente Cass. 25910/2023 per la quale il danno da perdita di chance patrimoniali di futuro guadagno può essere provato anche mediante presunzioni tenuto conto anche della misura dell'invalidità riconosciuta). E' stato, però, precisato che <i postumi permanenti di modesta entità (cosiddetta micropermanenti, correlati al mancato superamento del 10 per cento), di norma, salva diversa prova contraria (il cui onere incombe sul danneggiato), non incidono sulla capacità lavorativa specifica e rimangono valutabili soltanto come danno biologico
(e, perciò, di tipo non patrimoniale). In proposito, peraltro, mentre è agevole presumere - con riguardo a quanti svolgono un'attività essenzialmente intellettiva - che i loro guadagni futuri rimarranno sostanzialmente invariati, venendo l'accertata lesione a produrre un pregiudizio esclusivamente nell'ambito del c.d. danno biologico, diversamente deve ritenersi nell'ipotesi del danneggiato che esplichi attività manuali, specie se particolarmente faticose e usuranti.>> (così
Cass. 20317/2005).
8.3.2. Tanto premesso, al contrario di quanto superficialmente ritenuto dal Tribunale (che, tra l'altro, ha citato arresti giurisprudenziali non pertinenti al danno da perdita di chance lavorative), il danno ora in esame è dimostrato alla luce dei seguenti, univoci e concordanti, elementi di prova:
a) la perdita del lavoro per l'invalidità temporanea iatrogena conseguente all'evento dannoso
(desumibile senza alcun dubbio, come si è sopra ampiamente rilevato, sia dalla documentazione versata in atti, attestante le conseguenze lesive riportate e il non svolgimento dell'attività lavorativa a seguito del sinistro, che dalle conclusioni della ctu medico legale);
b) l'entità non minimale dei postumi invalidanti derivanti dall'erroneo trattamento sanitario;
a riguardo, risulta fuorviante stimarli nel 6% e considerarli alla stregua di una lesione micropermanente,
11 Cont come sostenuto dalla in realtà, i postumi invalidanti, conseguenti alla caduta, sarebbero stati del 5-6% (quindi, effettivamente, da lesione micro permanente), ma a seguito del predetto errore e, quindi, aggiungendo la componente iatrogena (6%), sono risultati dell'11-12% (quindi, integranti una macro permanente;
i predetti gradienti percentili sono ricavati dalla relazione del ctu, ovviamente non tenendo conto del danno psichico, in conformità a quanto innanzi esposto sub paragr.
5.1. e ss.); quindi, per condotta addebitabile all'appellata, la lesione ha carattere macro permanente;
l'entità dei Cont postumi ascrivibili alla va apprezzata, pertanto, tenendo conto dell'incremento non da 0% a 6% ma da 5-6% a 11-12%, tanto che correttamente il ctu si è espresso in termini di una “rilevante quota di IP di origine iatrogena” (v. ctu pp. 16-17);
c) la tipologia dei postumi invalidanti (“…articolarità della TPA/SA limitata dei due terzi, deambulazione autonoma con lieve zoppia dx, marcia sulle punte e sui talloni gravemente limitate a destra …”, v. p. 7 della ctu) e segnatamente di quelli di origine iatrogena (lesioni croniche cartilaginee e rigidità del comparto retrotibiale “che si sarebbero potute evitare con la giusta diagnosi e il corretto intervento chirurgico”; v. p. 16 della ctu dove si legge anche che << aver irrigidito l'articolazione in una condizione di misconosciuta lussazione associata di perone posteriore con una artrodesi temporanea ha chiaramente perpetuato la sofferenza articolare e la successiva rigidità e dolore.)>>, apprezzata avuto riguardo all'attività lavorativa di domestica svolta dalla;
attività che, Parte_1
come è notorio, implica l'espletamento di mansioni comportanti un impegno fisico e, quindi, faticose;
tali postumi, rispetto all'attività di domestica – ovvero ad attività lavorative assimilabili – hanno, dunque, un carattere presumibilmente pregiudizievole.
8.2.3. In definitiva, alla stregua degli elementi innanzi esposti, deve ritenersi che, per
Cont responsabilità della appellata, l'appellante abbia visto sensibilmente ridotte le possibilità di riprendere l'attività lavorativa precedentemente svolta, presso lo stesso datore o altro datore di lavoro, ovvero altre analoghe e abbia così perso occasioni di guadagno subendo il conseguente dedotto pregiudizio di natura patrimoniale.
8.2.4. Riguardo alla liquidazione del danno, secondo l'indirizzo della Suprema Corte, il reddito perduto dalla vittima costituisce la base di calcolo per la quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, quantificazione che, peraltro, deve tener conto anche della persistente, benché ridotta, capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere, seppur con accresciute difficoltà, il cui peso deve essere adeguatamente considerato, un'altra attività lavorativa retribuita (in tal senso, tra le più recenti, v. Cass. 14241/2023 la quale concerne una fattispecie molto simile alla presente;
nello stesso senso, cfr. Cass. 4289/2024; Cass. 19355/2023, tra l'altro, sottolinea che vanno tenute in conto tutte le retribuzioni nonché di tutti i relativi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici
12 che il danneggiato avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro). La liquidazione equitativa del danno può avvenire applicando le più aggiornate tabelle del
Tribunale di Milano, anno 2024, sulla capitalizzazione di una rendita (ovvero di attualizzazione del reddito futuro perso) che, in quanto fondate su uno studio ampio e approfondito anche tenendo conto delle critiche della Suprema Corte alle tabelle INAIL del 1922, sono un valido criterio ai fini della predetta quantificazione.
8.2.5. Ne segue che – anziché adottare il metodo equitativo puro prospettato dall'appellante –, nel caso di specie, occorre così procedere (secondo quanto ritenuto corretto da Cass. 14241/2023, appena citata):
- muovere dal dato reddituale annuo ricavabile dall'ultima busta paga di giugno 2018 che risulta pari ad € 6.072,72 annui (€ 486,83 per retribuzione + € 19,23 per festività = € 506,06; 506,06 x 12 =
€ 6.072,72 annui);
- arrotondare equitativamente l'importo ad € 6.200,00 per considerare anche i futuri aumenti e gli incrementi pensionistici di cui la lavoratrice avrebbe beneficiato;
- considerare che, al momento del licenziamento (31.7.2018), l'appellante aveva 58 anni (la
è nata il [...]) e che l'età pensionabile del domestico è stimabile in anni 67, sicché Parte_1
l'arco temporale del dedotto lucro cessante è di 9 anni;
- applicare al reddito anno di € 6.200,00 il coefficiente moltiplicativo di 8,52 (di cui alle predette tabelle e ottenuto incrociando l'età 58 con il periodo 9 nella tabella “femmine) ottenendo l'importo di € 52.824,00;
- applicare, infine, su quest'ultimo importo il coefficiente per la perdita della capacità lavorativa in percentuale che si stima equo determinare nel 25% tenendo conto che i postumi invalidanti fisici di natura iatrogena (costituiti, si ripete, in una rigidità dell'articolazione TPA – ossia tibio peroneale astragalica – con sofferenza articolare e rigidità della caviglia), stimati come produttivi di una maggiore invalidità fisica permanente del 6% (portando il totale all'11-12%), non appaiono di certo incompatibili in via assoluta con il lavoro di collaborazione domestica ovvero altro equivalente, ma aventi un rilevante effetto riduttivo delle possibilità lavorative in tale ambito, cosicché l'appellante deve ritenersi che avesse perduranti, seppure sensibilmente ridotte, possibilità di reimpiegarsi presso lo stesso datore o altro datore di lavoro;
il risultato finale è pari ad € 13.206,00.
8.2.6. Dunque, la somma complessiva di € 13.206,00 rappresenta l'equo quantum risarcitorio riconoscibile all'appellante per la causale in esame.
13 8.2.7. Sulla somma non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi poiché non sono stati richiesti. Va, peraltro, da sé che sulla somma competono gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo.
9. Infine, il quinto motivo è infondato.
9.1. La doglianza relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale richiesta con l'atto introduttivo del giudizio (teste , datore di lavoro della , capitoli 3, 4 e 5) Testimone_1 Parte_1
non coglie (più) nel segno poiché le circostanze sulle quali il teste avrebbe dovuto essere interrogato, nella parte non valutativa (cioè il non svolgimento della prestazione lavorativa dal maggio 2017 al
31.7.2018, il conseguente non pagamento degli “stipendi” sino al licenziamento della lavoratrice del
31.7.2018), sono documentalmente provate come si è evidenziato innanzi (v. paragr. 8.1.2, 8.1.3 e
8.1.4), sicché la prova era ed è superflua.
10. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello – e segnatamente del terzo e quarto motivo – ed in parziale riforma della ordinanza gravata che, per il resto, s'intende confermata, deve
Cont essere rideterminata l'entità del risarcimento dovuto dall'appellata in favore dell'appellante
. Parte_1
10.1. Aggiungendo l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno morale (oggetto del quarto motivo di appello) e tenendo ferma l'impostazione della ordinanza gravata che ha considerato insieme il danno non patrimoniale e quello patrimoniale per esborsi – impostazione non censurata dalle parti – l'importo indicato al terzo capoverso della pronuncia, va rettificato in quello di
€ 20.361,62, pari alla somma tra l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale
(€ 19.403,36) e quello del danno patrimoniale per rimborso di spese mediche di € 958,26 (non oggetto di gravame). All'importo vanno aggiunti gli interessi compensativi come stabilito dal giudice di prime cure con decisione non gravata (“decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione (sezioni unite n. 1712 del 1995), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione, calcolati al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata. Dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono, inoltre, gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale“). Cont 10.2. La deve essere altresì condannata al risarcimento in favore di Parte_1
dei danni patrimoniali per il danno alla capacità lavorativa specifica (oggetto del terzo motivo di appello), danni liquidati in complessivi € 18.522,14 (€ 5.316,14 per perdita retribuzione + € 13.206,00 per perdita reddito futuro), oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo.
14 11. Le spese seguono la soccombenza.
11.1. Ferma restando la regolazione delle spese di primo grado – poste correttamente a carico
Cont della con pronuncia incontestata – , quelle del presente grado sono liquidate come in dispositivo, sulla base della documentazione versata in atti e dei compensi di cui al d.m. 55/2014 aggiornati con d.m. 147/2022, scaglione derivante dal decisum, valori medi (escluso quello della fase di trattazione- istruttoria del presente grado del giudizio per il quale, stante la rimessione della causa in decisione alla prima udienza, appaiono congrui i valori minimi).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello, in parziale riforma della pronuncia appellata che, per il resto s'intende confermata, così decide:
1) ridetermina in € 20.361,62 l'importo indicato nel terzo capo della sentenza di primo grado;
2) condanna l'appellata a pagare in favore della Controparte_1 parte appellante , a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, l'ulteriore Parte_1
somma di € 18.522,14, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
3) condanna l'appellata al rimborso in favore dell'appellante delle spese del presente grado liquidate in € 8.469,00 oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge, per compenso, nonché in
€ 777,00 per esborsi.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.2.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)
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