Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 2980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2980 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
NRG 6123/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 6209/2018 pubblicata il 21/06/2018 dal Tribunale di
Napoli, iscritto al n. 6123/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, e pendente
TRA
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Industrie n. 39, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Fortunato (c.f. ; C.F._2
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Elena Lauritano (c.f. ) dell'Avvocatura Regionale;
C.F._3
Appellato
E
incorporante Controparte_2 [...]
( - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA Controparte_3 P.IVA_1
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Carli e Umberto Limongelli P.IVA_2
Appellata
1
6123/2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13/6/2013 conveniva in giudizio la Parte_1
e la chiedendo al Tribunale di Controparte_1 Controparte_4
Napoli di accertare e dichiarare il diritto della (di cui Parte_2 lei era titolare) a trattenere l'intero importo dei contributi erogati in suo favore dalla Regione ai sensi della L. n. 215/1992.
A sostegno della domanda l'attrice esponeva che la con Decreto Controparte_1
Dirigenziale n. 198/AGC 12 del 29.5.2006, le aveva concesso il contributo di € 63.094,97 e che successivamente lo aveva revocato, con provvedimento n. 290/AGC 12 del 23.04.2009. Secondo
l'attrice il provvedimento di revoca sarebbe stato illegittimo, in quanto fondato su due erronei presupposti: la cessazione dell'attività imprenditoriale nei cinque anni dall'erogazione del contributo e il mancato invio, dopo un anno, della documentazione necessaria a controllare la persistenza dei requisiti di legge per ottenere il beneficio. Quanto alla cessazione dell'attività, la deduceva di essersi limitata a mutare la sede dell'attività imprenditoriale e che, solo per Pt_1
mero errore, tale cambiamento era stato annotato nel Registro delle Imprese come cessazione dell'attività. Quanto alla seconda ragione della revoca, l'attrice precisava di non aver mai ricevuto dalla alcuna richiesta di invio di documentazione. CP_1
Per tali ragioni l'attrice concludeva chiedendo di accertare e dichiarare il diritto della
[...]
a trattenere l'intero importo dei contributi erogati in suo Parte_2 favore dalla nonché l'illegittimità del decreto di revoca del contributo, del quale chiedeva CP_1
la disapplicazione.
Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda e spiegando domanda Controparte_1 riconvenzionale per ottenere la condanna dell'attrice alla restituzione dell'importo erogato, pari ad €
63.094,97.
Si costituiva anche la eccependo il proprio difetto di Controparte_4
legittimazione passiva e nel merito chiedendo il rigetto della domanda.
Con la sentenza impugnata il Tribunale:
- dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Controparte_5
- rigettava la domanda proposta da Parte_2
2 NRG 6123/2018
- accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dalla e condannava la alla CP_1 Pt_1 restituzione della somma di € 63.094,97, oltre interessi dalla data della comunicazione della revoca, sino all'effettivo soddisfo.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la sostenendo che il Tribunale avrebbe Pt_1
errato nel:
• non disapplicare il provvedimento illegittimo di revoca del contributo;
Contr
• dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
• ritenere legittimo il provvedimento di revoca, condannandola alla restituzione delle somme percepite.
Contr La e la si sono costituite chiedendo il rigetto dell'appello, ritenendo Controparte_1
corretta la sentenza impugnata.
All'udienza del 28/1/2025 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 comma 1°
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel non disapplicare il provvedimento di revoca, qualificando la domanda proposta dall'attrice "più che come richiesta di disapplicazione di atti amministrativi ex art. 5 RD 20.3.1865 n. 2248 All. E - come azione di accertamento dell'inadempimento posto in essere dalla nel Controparte_1 corso dell'esecuzione del rapporto di finanziamento, inadempimento concretizzatosi nella revoca del contributo, atteso che l'istante fa valere il proprio diritto soggettivo alla conservazione degli importi già concessi e da riscuotere”.
Il motivo è infondato in quanto il potere del giudice ordinario di disapplicare gli atti amministrativi, ex art. 5 della l. n. 2248 del 1865, all. E, può essere esercitato anche nelle controversie in cui è parte la pubblica amministrazione e non soltanto nelle liti tra privati, a condizione che l'atto illegittimo venga in rilievo come mero antecedente logico e non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio;
ciò vuol dire che la questione della legittimità dell'atto deve essere prospettata come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale e che il provvedimento deve essere affetto da vizi di legittimità, come tali lesivi di diritti, dovendosi invece
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escludere il sindacato del giudice con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione (Cass. S.U., Sentenza n. 13193 del 25/05/2018).
Nel caso in esame non vi sono i presupposti per la disapplicazione dell'atto asseritamente illegittimo in quanto, per le ragioni che si illustreranno in seguito, il provvedimento di revoca del contributo è stato emesso dalla sulla base di validi presupposti. CP_1
Con il secondo motivo di appello la sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel Pt_1
Contr Contr dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Secondo l'appellante, la sarebbe stata legittimata a partecipare al processo in virtù dell'ampio potere istruttorio conferito dalla CP_1
Contr Anche tale motivo di appello è infondato in quanto la nella vicenda in esame, ha solo avuto il compito di istruire la pratica per l'erogazione del finanziamento richiesto dalla ma Pt_1
non ha adottato né il provvedimento di concessione del contributo né quello di revoca. Pertanto, poiché il giudizio ha ad oggetto solo l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di revoca
(ed il conseguente diritto dell'attrice a percepire il contributo), la domanda andava proposta esclusivamente nei confronti della quale ente che aveva adottato il Controparte_1
Contr provvedimento amministrativo contestato. La legittimazione processuale della sarebbe sussistita solo nel caso in cui l'attrice avesse proposto anche una domanda risarcitoria nei confronti della banca, domanda che però non è stata proposta.
Infine, con l'ultimo motivo di gravame l'appellante si duole della decisione del Tribunale nella parte in cui ha affermato la legittimità del provvedimento di revoca del finanziamento.
Sul punto si osserva che la revoca del beneficio è avvenuta per una duplice ragione consistente nella cessazione dell'attività imprenditoriale nei cinque anni dalla concessione del contributo e nel mancato invio della documentazione necessaria a controllare la persistenza dei requisiti di legge per ottenere il beneficio. L'appellante sostiene che nessuna delle due ragioni alla base della revoca sarebbe stata sussistente poiché:
• non vi era stata alcuna cessazione dell'attività, ma solo un cambiamento della sede di svolgimento dell'attività imprenditoriale dovuto alla perdita della disponibilità dei locali dove si esercitava l'attività, per fatti a sé non imputabili;
• non aveva mai ricevuto alcuna richiesta di trasmissione di documentazione al fine di controllare la persistenza dei requisiti per ottenere il finanziamento.
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Il Tribunale ha rigettato la domanda evidenziando che la aveva cancellato la ditta Pt_1
beneficiaria del contributo in data 31/01/2007, iscrivendola nuovamente solo dal 26/07/2007.
Essendo ciò avvenuto prima di cinque anni dalla data del decreto di concessione del finanziamento, erano venuti meno i presupposti per poter usufruire dell'agevolazione.
La Corte condivide la valutazione del Tribunale in quanto è certo (perché non contestato neanche dall'appellante) che l'attività di impresa in favore della quale era stato concesso il finanziamento è cessata in data 31/1/2007, prima del decorso del quinquennio. Questa circostanza, oggettiva e non contestata, ha determinato il venir meno di uno dei requisiti previsti per conservare il diritto al contributo pubblico. Il fatto che l'interruzione dell'attività di impresa sia dipesa dal comportamento del proprietario dell'immobile dove la svolgeva l'attività non è rilevante in Pt_1
questa sede in quanto la Regione aveva erogato il finanziamento a condizione che l'attività di impresa durasse almeno cinque anni. Non essendo avvenuto ciò, la ha correttamente CP_1 revocato il finanziamento all'impresa.
L'appellante sostiene che l'interruzione dell'attività sarebbe stata irrilevante in quanto durata meno di sei mesi, come previsto dalla Circolare ministeriale n. 1138443 del 2001. In realtà la
Circolare predetta, al punto 1.2, si limita a prevedere che l'impresa possa perdere per massimo sei mesi il solo requisito della “prevalente partecipazione femminile”, nulla prevedendo per l'interruzione dell'attività di impresa. Per tale ragione deve ritenersi, come correttamente fatto dal
Tribunale, che l'attività di impresa dovesse durare ininterrottamente per cinque anni dalla concessione del contributo, pena la revoca e la restituzione delle somme erogate all'impresa, come avvenuto nel caso di specie.
Questa circostanza avrebbe, da sola, giustificato la revoca del beneficio.
La tuttavia, ha fondato il provvedimento contestato anche sulla base del mancato CP_1
invio, da parte dell'impresa, della documentazione necessaria a consentire il controllo della permanenza delle condizioni per trattenere le somme ricevute.
Sul punto l'appellante afferma di non aver ricevuto la nota del 13 febbraio 2006, con la quale Contr la ha trasmesso alla la relazione finale relativa all'iniziativa della ditta ed ha CP_1 rappresentato all'impresa la necessità di inoltrare, una volta trascorso l'anno, la suddetta documentazione, pena la revoca delle agevolazioni.
Ebbene, è vero che in atti non vi è prova dell'invio alla della predetta nota, ma è Pt_1
altrettanto vero che la ha comunque comunicato all'interessata, con la nota del 2.2.2009 CP_1
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Contr (cfr. doc. 18 della la necessità di trasmettere la documentazione necessaria all'esecuzione dei controlli da parte dell'ente incaricato. In risposta a tale richiesta la con la memoria del Pt_1
16.2.2009, non ha trasmesso alla alcun documento, essendosi limitata a dichiararsi CP_1 disponibile a “produrre qualsiasi documento che l'Ente in indirizzo riterrà necessario e/o opportuno a dimostrare la persistenza dei requisiti”. È evidente che tale risposta della è Pt_1
stata del tutto evasiva, rispetto alla specifica richiesta della di inviare i documenti necessari CP_1
a dimostrare la persistenza degli indicatori previsti dall'art. 4 del d.m. 2 febbraio 2001 (cfr. Nota del
2.2.2009). A fronte dell'esplicito invito della sarebbe spettato alla dimostrare di CP_1 Pt_1
possedere i requisiti prescritti dal citato art. 4, inviando la documentazione ritenuta utile a tale scopo. Solo successivamente a tale adempimento, sarebbe spettato alla chiedere eventuali CP_1 integrazioni. Pertanto, in mancanza dell'invio di tale documentazione, giustamente la ha CP_1
adottato il provvedimento di revoca.
Le considerazioni che precedono determinano il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Alla soccombenza dell'appellante consegue la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore di ciascuna delle appellate, tenuto conto del valore della controversia desunto dall'importo del contributo oggetto di revoca. Tenuto conto di ciò, la liquidazione va effettuata nei seguenti importi:
Fase di studio della controversia: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 4.326,00
Fase decisionale: € 5.103,00
Totale € 14.317,00
Deve infine darsi atto che ricorrono le condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
6209/2018 pubblicata il 21/06/2018 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
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condanna al pagamento, in favore della e della Parte_1 Controparte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € Controparte_2
14.317,00 per compenso professionale ed € 2.147,55 per spese generali di rappresentanza e difesa ai sensi del D.M. 147/2022;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 10.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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