Decreto presidenziale 8 aprile 2021
Sentenza breve 3 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto presidenziale 08/04/2021, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/04/2021
N. 00184/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00318/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 318 del 2021, proposto da
So.Ge.A S.n.c. di Roberto Pisanello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fulvio Lorigiola, Luciana Palaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Battaglia Terme non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione cautelare,
dell’ordinanza 23 marzo 2021, n. 2, del Comune di Battaglia Terme di sospensione dell’attività presso la struttura poliambulatoriale denominata “LIFE Ambulatori Medici” a Battaglia Terme, Piazza della Libertà n. 10, fatta eccezione per i servizi di medicina generale, pediatria e infermieristica;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di abbreviazione termini presentata ai sensi dell’art. 53 c.p.a.;
Premesso che con il provvedimento impugnato- ordinanza n. 2 del 23.3.2021 – il Sindaco del Comune di Battaglia Terme ha disposto, in applicazione dell’art. 5, comma 5 della L. 175/1992, la sospensione dell’attività svolta nel poliambulatorio di cui è titolare la società ricorrente (fatta eccezione per quanto riguarda l’attività medica svolta dai Medici di Medicina Generale dell’ULSS6, nonché dei servizi di Infermieristica e di Pediatria di Libera Scelta) per un periodo di mesi sei a decorrere dal trentesimo giorno dalla emanazione del provvedimento;
che il ricorso proposto avverso tale provvedimento, assistito da istanza cautelare, risulta portato alla notifica via pec in data 6 aprile 2021 e quindi depositato il successivo 7 aprile 2021;
vista l’istanza di abbreviazione termini presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 53 c.p.a. al fine di consentire la trattazione anticipata dell’istanza cautelare ad una camera di consiglio antecedente la data in cui dovrà iniziare il periodo di sospensione dell’attività ambulatoriale (prevista per il 22 aprile 2021), e specificatamente, come precisato nell’istanza, prima della data del 21 aprile 2021;
atteso che in base all’art. 55, comma 5 c.p.a. la prima camera di consiglio processualmente utile per la trattazione dell’istanza cautelare è quella calendarizzata per il prossimo 28 aprile 2021;
che in base al calendario delle udienze per l’anno 2021 non è prevista per la Sezione cui il ricorso è stato assegnato e neppure per le altre Sezioni del Tribunale un’udienza camerale per la data indicata da parte ricorrente;
considerato, altresì, che tenuto conto della data in cui è stata portata a buon fine la notifica del ricorso, anche applicando la richiesta abbreviazione dei termini sino alla metà, come previsto dall’art. 53, comma 1 c.p.a., riducendo da venti a dieci i giorni liberi dal perfezionamento della notificazione, la trattazione dell’istanza cautelare non potrebbe comunque svolgersi prima della camera di consiglio del 28 aprile 2021;
P.Q.M.
RESPINGE l’istanza di abbreviazione dei termini processuali.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 8 aprile 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO