CA
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/03/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 124 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA in persona dell'omonima Parte_1 ppresentata e difesa, in Parte_1 P.IVA_1 forza di ma alce appello, dall'Avv. Giovanni Coscarella, presso il cui studio in Cosenza, alla Via Scopelliti n°78, è elettivamente domiciliata appellante E
P.IVA Controparte_1
in persona legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2 nio Caruso, in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione in appello, presso il cui studio, sito in Benevento, via A. Meomartini n° 3, è elettivamente domiciliata appellata Nonché
in persona del Presidente in carica l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli CP_2
Silvia Parisi, Muscari Tomaioli Francesco e Marcello Carnovale, in virtù di procure generali alle liti per atto del notaio avv. Roberto Fantini di Fiumicino Rep n. 37875\7313 del 22.3.2024, elettivamente domiciliato in Catanzaro via Milano 17, presso la Sede Provinciale dell' CP_3 appellato Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Opposizione a preavviso di fermo amministrativo CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <<… “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis: 1) in via cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza appellata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto e
1 nell'istanza ex artt. 283 e 351 co.2 c.p.c.; - 2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 1354/2023 pubblicata il giorno 02/08/2023, nonché sospendere, anche inaudita altera parte, gli effetti e l'efficacia del preavviso di fermo amministrativo per tutti i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 in favore del procuratore antistatario…>>; per :<<…in via preliminare: Accertare e Controparte_4 dichiarare la tardività dell'introduzione del gravame e per l'effetto dichiarare l'appello inammissibile/improcedibile. Nel merito: Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia del preavviso di fermo impugnato per mancanza dei requisiti. Accertare e dichiarare la legittimità della condotta dell'Agente della Riscossione con conseguente reiezione del gravame per le ragioni ascritte da questa difesa o per quelle che il Collegio riterrà più consone al caso de quo. In tutti i casi con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione al sottoscritto procuratore per dichiarata anticipazione al presente grado di giudizio. Infine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle ragioni di controparte tenere indenne dalle risultanze Controparte_1 processuali, anche in termini gioni espresse in atto di correttezza procedurale concernente il proprio operato…>>; per <<… Voglia il Corte d'appello di Catanzaro, Giudice del Lavoro, CP_2 rigettare l'appello e confermare la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1713\15, con vittoria di spese di giudizio …>>. FATTO E DIRITTO
§1
La vicenda processuale è così descritta nella sentenza gravata: <Con ricorso depositato in data 25.10.2019 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha Cont convenuto in giudizio e proponendo opposizione avverso il preavviso di CP_2 fermo amministrativo, notificatole dal concessionario in data 27.9.2019, per il mancato pagamento di somme a titolo di contributi previdenziali e per i quali l'istituto aveva emesso e notificato avviso di addebito n. 33420180001398176000. Ha lamentato: la nullità del preavviso di fermo amministrativo per omessa notificazione dell'avviso di addebito;
la illegittimità del preavviso di fermo contenente bene mobile strumentale all'esercizio dell'attività lavorativa;
la omessa indicazione del titolo per il quale si procede all'iscrizione del fermo;
l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi>>.
Il Tribunale rigetta il ricorso perché:
<< - vi è prova documentale dell'avvenuta ricezione dell'avviso di addebito alla base del preavviso di fermo;
- l'art. 86 comma 2 del D.P.R. n. 602/73, per come modificato dal DL 69/2013 (conv. con mod. dalla legge n. 98/2013), prevede che il debitore nei 30 giorni successivi alla notifica del preavviso di fermo possa comunicare all'agente della
2 riscossione che il bene è strumentale all'esercizio dell'attività di impresa o della professione e nel caso di specie non risulta tale comunicazione da parte della ricorrente al fine di impedire l'iscrizione del fermo;
- l'indicazione del titolo (contenente le ragioni del credito) per il quale si procede è evincibile dalla comunicazione di preavviso;
1 - il medesimo preavviso indica la modalità di calcolo degli interessi che richiama l'art. 30 DPR 602/1973>>.
La sentenza è gravata d'appello da Parte_2
[...
, con atto depositato il 6 febbraio 2024. stituitisi in giudizio, e hanno formulato le CP_2 Controparte_6 conclusioni sopra ripor La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, alla fissata udienza, sentito il procuratore dell'appellante, decide come da allegato dispositivo.
§2 È fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dalla difesa dell'agente incaricato della riscossione.
Si osserva, infatti, che la sentenza di primo grado, resa ai sensi dell'art. 127 ter cpc è stata pronunciata il 2 agosto 2023 con contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché il ricorso in appello, ai sensi dell'art. 327 comma primo c.p.c, per come modificato dall'art. 46 comma 17 legge n. 69/09 (entrato in vigore il 4.7.2009) – applicabile ratione temporis al caso di specie, in quanto il ricorso di primo grado risulta depositato nel 2019 -, andava proposto entro il termine semestrale dalla data della sentenza, ossia entro il 2 febbraio 2024. Né può computarsi il termine di sospensione feriale poiché <Secondo quanto disposto dalla legge n. 742 del 1969 le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria non sono soggette alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, anche in relazione all'appello e al ricorso per cassazione. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione notificato intempestivamente in un giudizio riguardante l'attribuzione della indennità di accompagnamento)>> (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 5015 dell'8.4.2012).
L'appello, alla luce delle superiori considerazioni, deve esser dichiarato inammissibile. Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di ciascuna appellata, nella misura indicata in dispositivo. Stante il diniego dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] con ricorso in da Parte_1 trovillari, giudice del lavoro, n. 1354/2023, resa in data 2 agosto 2023, così provvede: Dichiara l'inammissibilità dell'appello; 3 condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di lite che liquida in euro 962,00, in favore di ciascun appellato, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. quanto a;
Controparte_1 dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art .P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 27 marzo 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
4
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 124 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA in persona dell'omonima Parte_1 ppresentata e difesa, in Parte_1 P.IVA_1 forza di ma alce appello, dall'Avv. Giovanni Coscarella, presso il cui studio in Cosenza, alla Via Scopelliti n°78, è elettivamente domiciliata appellante E
P.IVA Controparte_1
in persona legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2 nio Caruso, in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione in appello, presso il cui studio, sito in Benevento, via A. Meomartini n° 3, è elettivamente domiciliata appellata Nonché
in persona del Presidente in carica l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli CP_2
Silvia Parisi, Muscari Tomaioli Francesco e Marcello Carnovale, in virtù di procure generali alle liti per atto del notaio avv. Roberto Fantini di Fiumicino Rep n. 37875\7313 del 22.3.2024, elettivamente domiciliato in Catanzaro via Milano 17, presso la Sede Provinciale dell' CP_3 appellato Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Opposizione a preavviso di fermo amministrativo CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <<… “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis: 1) in via cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza appellata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto e
1 nell'istanza ex artt. 283 e 351 co.2 c.p.c.; - 2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 1354/2023 pubblicata il giorno 02/08/2023, nonché sospendere, anche inaudita altera parte, gli effetti e l'efficacia del preavviso di fermo amministrativo per tutti i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 in favore del procuratore antistatario…>>; per :<<…in via preliminare: Accertare e Controparte_4 dichiarare la tardività dell'introduzione del gravame e per l'effetto dichiarare l'appello inammissibile/improcedibile. Nel merito: Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia del preavviso di fermo impugnato per mancanza dei requisiti. Accertare e dichiarare la legittimità della condotta dell'Agente della Riscossione con conseguente reiezione del gravame per le ragioni ascritte da questa difesa o per quelle che il Collegio riterrà più consone al caso de quo. In tutti i casi con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione al sottoscritto procuratore per dichiarata anticipazione al presente grado di giudizio. Infine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle ragioni di controparte tenere indenne dalle risultanze Controparte_1 processuali, anche in termini gioni espresse in atto di correttezza procedurale concernente il proprio operato…>>; per <<… Voglia il Corte d'appello di Catanzaro, Giudice del Lavoro, CP_2 rigettare l'appello e confermare la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1713\15, con vittoria di spese di giudizio …>>. FATTO E DIRITTO
§1
La vicenda processuale è così descritta nella sentenza gravata: <Con ricorso depositato in data 25.10.2019 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha Cont convenuto in giudizio e proponendo opposizione avverso il preavviso di CP_2 fermo amministrativo, notificatole dal concessionario in data 27.9.2019, per il mancato pagamento di somme a titolo di contributi previdenziali e per i quali l'istituto aveva emesso e notificato avviso di addebito n. 33420180001398176000. Ha lamentato: la nullità del preavviso di fermo amministrativo per omessa notificazione dell'avviso di addebito;
la illegittimità del preavviso di fermo contenente bene mobile strumentale all'esercizio dell'attività lavorativa;
la omessa indicazione del titolo per il quale si procede all'iscrizione del fermo;
l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi>>.
Il Tribunale rigetta il ricorso perché:
<< - vi è prova documentale dell'avvenuta ricezione dell'avviso di addebito alla base del preavviso di fermo;
- l'art. 86 comma 2 del D.P.R. n. 602/73, per come modificato dal DL 69/2013 (conv. con mod. dalla legge n. 98/2013), prevede che il debitore nei 30 giorni successivi alla notifica del preavviso di fermo possa comunicare all'agente della
2 riscossione che il bene è strumentale all'esercizio dell'attività di impresa o della professione e nel caso di specie non risulta tale comunicazione da parte della ricorrente al fine di impedire l'iscrizione del fermo;
- l'indicazione del titolo (contenente le ragioni del credito) per il quale si procede è evincibile dalla comunicazione di preavviso;
1 - il medesimo preavviso indica la modalità di calcolo degli interessi che richiama l'art. 30 DPR 602/1973>>.
La sentenza è gravata d'appello da Parte_2
[...
, con atto depositato il 6 febbraio 2024. stituitisi in giudizio, e hanno formulato le CP_2 Controparte_6 conclusioni sopra ripor La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, alla fissata udienza, sentito il procuratore dell'appellante, decide come da allegato dispositivo.
§2 È fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dalla difesa dell'agente incaricato della riscossione.
Si osserva, infatti, che la sentenza di primo grado, resa ai sensi dell'art. 127 ter cpc è stata pronunciata il 2 agosto 2023 con contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché il ricorso in appello, ai sensi dell'art. 327 comma primo c.p.c, per come modificato dall'art. 46 comma 17 legge n. 69/09 (entrato in vigore il 4.7.2009) – applicabile ratione temporis al caso di specie, in quanto il ricorso di primo grado risulta depositato nel 2019 -, andava proposto entro il termine semestrale dalla data della sentenza, ossia entro il 2 febbraio 2024. Né può computarsi il termine di sospensione feriale poiché <Secondo quanto disposto dalla legge n. 742 del 1969 le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria non sono soggette alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, anche in relazione all'appello e al ricorso per cassazione. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione notificato intempestivamente in un giudizio riguardante l'attribuzione della indennità di accompagnamento)>> (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 5015 dell'8.4.2012).
L'appello, alla luce delle superiori considerazioni, deve esser dichiarato inammissibile. Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di ciascuna appellata, nella misura indicata in dispositivo. Stante il diniego dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] con ricorso in da Parte_1 trovillari, giudice del lavoro, n. 1354/2023, resa in data 2 agosto 2023, così provvede: Dichiara l'inammissibilità dell'appello; 3 condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di lite che liquida in euro 962,00, in favore di ciascun appellato, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. quanto a;
Controparte_1 dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art .P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 27 marzo 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
4