Articolo 1 della Legge 2 maggio 1983, n. 306
Articolo 2
Versione
12 luglio 1983
Art. 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare l'accordo relativo al transito dei servizi aerei internazionali, adottato a Chicago il 7 dicembre
Entrata in vigore il 12 luglio 1983