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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 09/07/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 09 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 584/2021 R.G. promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Marina Parte_1 C.F._1 di Gioiosa Ionica, alla via Montezemolo n. 31, presso lo studio dell'avv.to Milena
MOLLICOLA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, pec:
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RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1
domiciliato in Locri, via Matteotti n. 48, con l'avv.to Cinzia LOLLI che lo rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti del 21.07.2015, al rogito del notaio Persona_1
in Roma, pec: t;
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CONVENUTO
Oggetto: azione di condanna – art. 12 l. n. 118/1971
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso depositato il 04.03.2021, ha esposto che con decreto di Parte_1
omologa del 18.11.2020, emesso nel giudizio per ATP recante il n. R.G. 3711/2016, è stata riconosciuta inabile civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118/1971; che pertanto ha inviato
Pag. 1 a 8 all' modello AP70 al fine di ottenere la liquidazione della prestazione assistenziale;
che CP_1
in data 11.12.2020 l' a mezzo pec ha comunicato di non provvedere alla liquidazione CP_2 di quanto chiesto poiché “il riconoscimento sanitario del 100% di invalidità dal 01.02.2018 è successivo al compimento dei 65 anni e 7 mesi per come adeguato all'aspettativa di vita”; che a mezzo pec, in data 18.12.2020, ha contestato quanto sostenuto dall' , rivendicando la CP_2
sussistenza del requisito anagrafico, posto che alla data di decorrenza del beneficio individuata dal CTU la stessa aveva compiuto 66 anni e 7 mesi, quindi l'età utile per poter accedere alla prestazione per l'anno 2018; che tale requisito anagrafico ha subito ulteriori modifiche;
che alla predetta contestazione non è pervenuto alcun riscontro;
che l'avvio dell'iter di liquidazione ha avuto inizio nel 2020 e dunque la normativa cui fare riferimento, ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti per la liquidazione, è da individuarsi in quella vigente in quell'anno. Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:” (…) 1) accertare e dichiarare che è persona con totale e permanente riduzione Parte_1 della capacità lavorativa, con diritto alla pensione di inabilità civile, ex art. 12, legge n°
118/1971, a decorrere dal 16.02.2018, per come disposto con decreto di omologa emesso nel giudizio n°3711/16 R.G.L., essendo in possesso del requisito anagrafico richiesto dalla normativa;
2) in conseguenza condannare l' in persona del legale rappresentante CP_1
“pro tempore”, alla costituzione della relativa prestazione assistenziale ed al pagamento, in favore dell'istante, delle somme dovute a titolo di pensione di inabilità civile, con la medesima decorrenza, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria, nonché spese, diritti ed onorari del presente giudizio, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi
(…)”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che ha eccepito e CP_1
dedotto l'insussistenza del requisito anagrafico necessario per poter beneficiare della pensione di inabilità ex art. 12 l. n. 118/1971, si è riportato agli esiti dell'iter di liquidazione e ha insistito per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che l'art. 38, comma 1 D.L. n. 98 del 2011, convertito con modifiche in legge n. 111/2011, ha inserito, nel codice di procedura civile, l'art. 445 bis, che prevede l'esperimento di un accertamento tecnico preventivo obbligatorio, nelle controversie in
Pag. 2 a 8 materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, quale condizione di procedibilità.
Nell'ambito di tale procedimento, il Giudice, con l'ausilio di un CTU, accerta il possesso del requisito sanitario necessario per il conseguimento delle predette prestazioni e ove le parti non contestino le conclusioni del CTU, emette decreto di omologa.
In caso contrario, se vi sono contestazioni avverso le quali, entro il termine di trenta giorni, è stato depositato formale dissenso, nei successivi trenta giorni la parte interessata può instaurare giudizio di merito, ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis. Come evidenziato più volte dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, entrambe le fasi del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. hanno ad oggetto il mero accertamento del dato sanitario e non producono statuizioni sul diritto alla prestazione.
Pertanto, dopo l'emissione del decreto di omologa (o della sentenza ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c.) il procedimento amministrativo riprende il suo corso e l' CP_1 procede alla verifica dei requisiti “socio-economici”.
In particolare, l'art. 445 bis c.p.c. stabilisce che il decreto di omologa venga notificato all'ente, che provvede al pagamento delle relative prestazioni entro il termine di 120 giorni, previa verifica del possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente.
Nel caso in esame il decreto di omologa è stato pacificamente posto a conoscenza dell'Istituto, il quale ha opposto diniego all'erogazione del beneficio allegando il superamento del limite anagrafico sulla scorta delle seguenti ragioni: “ nel caso in esame è pacifico che
l'età della ricorrente alla data del riconoscimento della invalidità sia superiore ai 65 anni e
7 mesi di età, con ciò valicando il limite, indiscutibile in quanto oggettivo, oltre il quale, a prescindere dal grado di invalidità, la provvidenza in contestazione non può né poteva essere riconosciuta”.
Orbene, l'eccezione sollevata dall' , in ordine all'insussistenza dei requisiti CP_2 anagrafici necessari per accedere al beneficio invocato, è infondata.
Appare utile analizzare il quadro normativo di riferimento e le modifiche normative susseguitesi nel tempo, specie con riguardo al requisito anagrafico necessario per poter accedere al beneficio della pensione di inabilità.
Il d.lgs. n. 509/1988 ha stabilito, ai primi due commi, che “la pensione di inabilità di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e la pensione
Pag. 3 a 8 non reversibile di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, sono concesse, rispettivamente, ai mutilati ed invalidi civili ed ai sordomuti di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno, fermi restando i requisiti e le condizioni previste dalla legislazione vigente. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, in sostituzione delle pensioni di cui al comma 1, nonché dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è corrisposta, da parte dell' la CP_2 pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854”.
Sulla base di tali previsioni, la pensione di inabilità poteva essere richiesta ed ottenuta fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, al passare del quale, in sostituzione di tale prestazione, l' erogava la diversa prestazione costituita dalla Controparte_3 pensione sociale, denominata attualmente assegno sociale.
Tuttavia, tale limite anagrafico non è rimasto immutato nel tempo.
In particolare, l'art. 12, comma 12 bis, d.l. n. 78/2010, come convertito dalla l. n.
122/2010, ha introdotto le seguenti norme: “in attuazione dell'articolo 22- ter, comma 2, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto -legge 1°. luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, 335, e successive modificazioni, e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica devono essere aggiornati a cadenza triennale, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero politiche sociali, da emanare almeno Controparte_4 dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento (...)”.
Pag. 4 a 8 Successivamente è intervenuto il d. l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214/2011, che, all'articolo 24, ottavo comma, ha previsto che “a decorrere dal 1° gennaio
2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incrementato di un anno”.
Pertanto, a seguito degli adeguamenti del 2013 e del 2016 il requisito anagrafico è stato innalzato rispettivamente a 65 anni e 3 mesi e 65 anni e 7 mesi. In applicazione del comma 8 del predetto art. 24 d. l. 201/2011 dal 1° gennaio 2018 l'età prevista per l'accesso all'assegno sociale è stata ulteriormente innalzata a 66 anni e 7 mesi. Con successivo decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato individuato un diverso requisito anagrafico, ovvero il raggiungimento di 67 anni di età.
Di conseguenza, a partire dal 1 gennaio 2019, il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell'assegno sociale, di cui alla l. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 6
e 7, dell'assegno sociale sostitutivo della pensione d'inabilità civile e dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 19, nonché dell'assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi, di cui alla l. 26 maggio
1970, n. 381, art. 10, è stato innalzato di 5 mesi e, pertanto, l'età richiesta per poter accedere alle prestazioni in oggetto è divenuta pari a 67 anni rispetto ai 66 anni e 7 mesi previsti per il
2018. Ciò ha conseguentemente comportato l'aumento del limite di età ultimo utile per ottenere la corresponsione della pensione di inabilità prevista dall'art. 12 l. n. 118/1971.
Orbene, nel caso di specie la ricorrente ha presentato domanda amministrativa finalizzata all'accertamento del requisito sanitario ex art. 12 l. n. 118/1971 in data 23.06.2016, ed al momento della proposizione della predetta richiesta ella aveva 64 anni, 10 mesi e 7 giorni, e pertanto, era in possesso del requisito anagrafico previsto dalla normativa vigente, ratione temporis, che lo fissava nel limite massimo di 65 anni e 7 mesi, per come altresì ricordato dall' con messaggio n. 4570 del 06.12.2018 avente ad oggetto “ CP_2 innalzamento dei requisiti anagrafici per il diritto all'assegno sociale e perla qualifica di ultrasessantacinquenne”.
Pag. 5 a 8 Nel corso del giudizio ATP rubricato al n. 3711/2016 RG, conclusosi con decreto di omologa del 18.11.2020, è stato riconosciuto il requisito dell'inabilità al 100%, con decorrenza dal 16.02.2018, ovvero a far data dalla visita peritale.
Alla data del 16.02.2018 la ricorrente aveva 66 anni e 7 mesi, ovvero l'età utile per poter accedere al beneficio dell'assegno sociale sostitutivo, nel caso in oggetto, della pensione di inabilità, tenuto conto che in quella data, diversamente da quanto sostenuto dall' in CP_2 sede di comparsa (cfr. pag. 2) vi era stato un innalzamento del requisito anagrafico a 66 anni e 7 mesi, essendo stato mutato quello precedentemente vigente di 65 anni e 7 mesi (cfr. messaggio del 06.12.2018). CP_1
Tuttavia, il giudizio di ATP si è concluso con l'emissione del decreto di omologa, in data 18.11.2020, allorquando il requisito anagrafico è stato ulteriormente innalzato ed individuato in 67 anni.
Il predetto decreto di omologa, che ha definito il giudizio di ATP, è stato emesso in quanto non vi è stata contestazione alle conclusioni peritali. A mente dell'art. 445 bis c.p.c.
“Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, e' notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
Pertanto, il momento per precludere la ratifica delle conclusioni del CTU si individua in quello anteriore all'emissione del decreto di omologa, ovvero nel termine fissato dal giudice per muovere contestazioni alla consulenza;
di talché in assenza di contestazioni si verifica la conclusione dell'accertamento sanitario e le conclusioni del CTU divengono intangibili, il decreto definitivo, incontestabile e non ricorribile in Cassazione ex art. 111
Costituzione (Cfr. Cass. sent. 8533/2015 e sent. 8878/2015).
Pag. 6 a 8 Ne consegue che l'esistenza di un decreto di omologa ha comportato l'irretrattabilità del requisito sanitario accertato.
L'istituto ha provveduto ad effettuare la verifica della sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge solo a seguito dell'invio da parte della ricorrente del modello
AP70, e ha eccepito unicamente la carenza di quello anagrafico, errando, però, nell'individuare il dato normativo vigente al momento della proposizione della domanda di pagamento cui è sotteso un titolo giudiziale definitivo (decreto di omologa).
In particolare, il decreto di omologa reca la data del 18.11.2020 e l'istanza di liquidazione è stata inoltrata nel 2020. A tale momento, per come previsto dal decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze del 05.12.2017, era stato disposto un innalzamento di 5 mesi del requisito minimo previsto per il conseguimento dell'assegno sociale, con decorrenza 1° gennaio 2019, in forza dell'incremento della speranza di vita.
Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2019, il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell'assegno sociale sostitutivo della pensione d'inabilità civile e dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché dell'assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi, di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è passato da 66 anni e 7 mesi previsti per il 2018 a 67 anni.
Ciò premesso, tenuto conto del dato normativo applicabile al momento dell'inoltro della domanda di liquidazione, appare evidente come, sia al momento della proposizione della domanda amministrativa, che in quello individuato dal CTU ai fini della decorrenza della sussistenza del requisito sanitario, ed ancora in quello dell'emissione del decreto di omologa, che costituisce il titolo sanitario per l'accesso al beneficio invocato, la parte ricorrente fosse in possesso del requisito anagrafico necessario, seppure per il lasso di tempo intercorrente tra la data individuata dal CTU e quella utile ai fini della trasformazione della pensione nell'assegno sociale sostitutivo, ovvero dal 16.02.2018 al 16.07.2018 (giorno in cui ha compiuto il 67° anno di vita), con la conseguenza che non può essere condivisa la reiezione operata dall' resistente. CP_2
Pertanto, il ricorso va accolto, con condanna dell'ente al pagamento della pensione di inabilità ex art. 12 l. n. 118/1971 con decorrenza dal 16.02.2018, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Pag. 7 a 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, visto il D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022, considerata la materia previdenziale trattata nello scaglione di riferimento nei parametri minimi, considerata l'assenza di questioni di fatto o di diritto di particolare complessità, in complessivi €3.101,55, di cui €2.700,00 per compensi ed €401,55 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto in capo a Parte_1
alla percezione della pensione di inabilità di cui agli artt. 2 e 12 della l. n. 118/1971, con decorrenza dal 16.02.2018, oltre interessi e rivalutazione, e con ogni conseguenza di legge;
2. - condanna l' al pagamento delle spese del presente procedimento che CP_1 liquida in complessivi €3.101,55, di cui €2.700,00 per compensi ed €401,55 per spese, oltre
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Locri, 09 luglio 2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 8 a 8