Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 19/06/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 00473/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00599/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 599 del 2024, proposto da
OB CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Carmela Mirarchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Locri - Sez. Lavoro n. 935/2017 del 25.10.2017, depositata in Cancelleria il 26.10.2017, emessa nell’ambito del procedimento R.G. n. 2866/2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Con ricorso notificato il 5.11.2024 e depositato in pari data, CO OB ha adito questo T.A.R. per l’ottemperanza del titolo di cui in epigrafe, nella parte in cui ha statuito: « pone definitivamente a carico del Ministero della Salute le spese di CTU liquidate in euro 450,00 oltre accessori, come per legge, in favore del rag. OB CO », chiedendo anche la condanna a penalità di mora.
2- In data 6.11.2024 si è costituita l’amministrazione resistente, depositando memoria di stile.
3-Con memoria depositata il 30.4.2025 il ricorrente ha esposto che in data 20.11.2024, dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e il suo deposito, il Ministero resistente dava piena e integrale attuazione al contenuto della sentenza predetta, versando in favore del ricorrente quanto spettantegli a titolo di spese di CTU riconosciute in suo favore, per cui, risultando da tale data pienamente soddisfatta la sua pretesa, ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere, ex art. 34, comma 5, c.p.a. ferma restando la condanna alle spese processuali dell’amministrazione resistente in virtù del c.d. principio della soccombenza virtuale.
4-In data 5.5.2025 il Ministero resistente ha depositato il decreto dirigenziale del 28.11.2024 con cui è stata disposta la liquidazione delle spettanze in favore di parte ricorrente.
5- Alla camera di consiglio dell’11.6.2025 l’amministrazione resistente ha chiesto la compensazione delle spese processuali stante la tempistica in cui si è attivata una volta accusata la notifica del ricorso e quindi la controversia è stata spedita in decisione.
6- E’ noto che, nel caso in cui l'esecuzione del giudicato avvenga dopo la notifica del ricorso per l'ottemperanza sussiste un'ipotesi di cessazione della materia del contendere e pertanto, essendo il pagamento intervenuto dopo la notifica del ricorso, sussistono a quella data tutti i requisiti per la condanna alle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.
7-Nel caso controverso, dalla dichiarazione in atti e dalle relative allegazioni risulta l’avvenuto conseguimento della pretesa oggetto di ottemperanza, con conseguente cessazione della materia del contendere.
8- Per quanto riguarda le spese di giudizio, il Collegio osserva come il pagamento, anche a prescindere dall’essere intervenuto dopo la notifica del ricorso, fa comunque riferimento ad un titolo risalente nel tempo (pubblicato il 26.10.2017) notificato ai fini dell’esecuzione il 10 giugno 2024 e, di contro, l’amministrazione nulla ha allegato in ordine alle ragioni relative a siffatto prolungato ritardo. In conclusione le spese vanno poste a carico del Ministero resistente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero della Salute alla rifusione delle spese processuali in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 250,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell’avv. Maria Carmela Mirarchi, che ne ha fatto richiesta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico Gaglioti | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO