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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del giorno 08/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1279 - 2022 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Antonio Cintoli Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: contributi Gestione Commercianti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.2.2022, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 34320210001388053000, notificatogli in data 8.1.2022, con il CP_ quale gli era stato intimato dall' il pagamento della complessiva somma di euro 3.401,11,
a titolo di contributi e relative somme aggiuntive in favore della Gestione Commercianti per il periodo da giugno 2018 a dicembre 2019, in seguito alla sua iscrizione nella predetta Gestione quale legale rappresentante della Beer Start s.r.l. (già Beer Code s.r.l.), avente codice fiscale e partita IVA n. e da lui amministrata dall'1.6.2018 al 20.7.2021. P.IVA_1
A sostegno dell'opposizione contestava la fondatezza della pretesa contributiva, deducendo, in particolare, di aver lavorato, dal 31.12.2015 al 4.12.2018, quale impiegato presso la
Ninkasi s.r.l. di Foggia e di aver successivamente prestato, a partire dall'11.1.2019, l'attività di magazziniere presso la società Ibu Beer s.r.l. Aggiungeva che la Beer Start s.r.l. risultava avere alle proprie dipendenze lavoratori regolarmente assunti ed elencati nel Libro Unico del Lavoro, negando, altresì, di aver direttamente partecipato al lavoro aziendale con i caratteri della prevalenza e dell'abitualità.
Concludeva, pertanto, per l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, con vittoria di spese.
L' convenuto, ritualmente costituitosi in giudizio, resisteva all'opposizione, CP_2
invocandone il rigetto.
Espletata l'istruttoria orale, all'esito dell'udienza dell'8.1.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. In via preliminare, si osserva che l'opposizione è stata tempestivamente proposta, posto che, a fronte di un avviso di addebito pacificamente notificato in data 8.1.2022, il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 16.2.2022, ovvero entro il termine perentorio di quaranta giorni, quale previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24, comma 5,
D.lgs. n. 46 del 1999. CP_ Inconferente risulta, invece, l'eccezione di inammissibilità sollevata dall' ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e ciò in quanto la parte opponente ha contestato solo la fondatezza nel merito della pretesa contributiva, laddove alcuna denuncia di vizio formale è contenuta nel predetto ricorso.
3. Tanto premesso, l'opposizione è fondata e va accolta, per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 1, comma 203, della L. 23 dicembre 1996, n.
662, l'iscrizione alla Gestione Commercianti è obbligatoria ove ricorrano congiuntamente i requisiti previsti dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali (in tal senso, Cass., n.
5444 del 2013).
Come statuito dalla Suprema Corte (cfr., in motivazione, Cass. Sez. Lav. n. 19273/2018), non basta, quindi, lo svolgimento di un'attività lavorativa, di natura individuale o societaria, qualsiasi per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi: occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza.
Occorre, tuttavia, chiarire che i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, necessari per
CP_ l'iscrizione alla gestione ed il cui onere della prova è a carico dell' tenuto a provare i fatti
2 costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 5763 del 2002; Cass., n. 23600 del 2009), devono riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l.
(ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa.
Questa interpretazione risponde maggiormente alla logica della norma, volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale e, al contempo, ad evitare di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti, lasciando fuori i casi in cui l'attività del socio di s.r.l., ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. CP_
3.2. Nella specie, l' ha dedotto che “Il sig. è stato iscritto nella Parte_1
gestione commercianti con inizio imposizione contributiva da giugno 2018 (cfr. doc. 01
Iscrizione ), a seguito di delibera telematica del 29 giugno 2018 C.F._1 corredata di quadro AC, ossia richiesta d'iscrizione del Contribuente espressa mediante compilazione della sezione della delibera (cfr. doc. 02 ), per la qualifica CP_1 Parte_2
rivestita di Socio e Amministratore Unico della società Beer Start S.r.l. con c.f. e p. iva
, per l'attività di ristorazione con somministrazione e birreria con P.IVA_1 somministrazione e le altre societarie (cfr. 03 Visura BEER START S.R.L.)”.
Secondo quanto ulteriormente asserito dall' , “Con la compilazione del quadro AC, il CP_2 sig. ha dichiarato “di essere tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale degli Pt_1 CP_1
esercenti attività commerciali in quanto partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con Data Inizio Attività 01.06.2018”” (cfr. pagg.
1-2 della memoria di costituzione).
E' stata, quindi, rimarcata la titolarità, in capo all'odierno opponente, dell'ulteriore carica di socio-amministratore unico (a partire da settembre del 2020) della quale società CP_3
esercente le medesime attività della Beer Start s.r.l.
CP_ Soggiunge l' che avrebbe direttamente gestito l'attività di birreria, Parte_1
coordinando nel periodo controverso i lavoratori dipendenti (i quali erano adibiti a mansioni di contenuto meramente materiale e/o operativo) e rappresentando la figura centrale dell'impresa, con conseguenziale legittimità della sua iscrizione alla Gestione Commercianti, di per sé non incompatibile con l'attività di lavoro subordinato part-time parimenti svolta dall'opponente.
3 3.3. Così sintetizzata la prospettazione dell' , deve subito escludersi che la CP_2
dichiarazione di essere “tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale degli esercenti CP_1
attività commerciali in quanto partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con Data Inizio Attività 01.06.2018”, quale rilasciata nel quadro AC CP_ della domanda di iscrizione nel registro delle imprese (doc. 2, fascicolo dell' , sia provvista di una qualche valenza confessoria, essendo risaputo che la confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi – la cui qualificazione giuridica spetta al Giudice del merito – e non già, come nella specie, valutazioni o giudizi (Cass. civ. Sez. III n. 21509/2011).
Del resto, proprio in tema di iscrizione alla Gestione Commercianti, la Suprema Corte ha affermato – con argomentazioni sovrapponibili, per affinità di ratio, alla fattispecie in esame
– che “la dichiarazione dei redditi non ha carattere negoziale o dispositivo sicché, nel caso di redazione errata, non sussiste alcuna inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, dovendo sempre l' provare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione” CP_1
(Cass. Sez. Lav. n. 21511/2018).
In senso conforme si richiama pure Cass. Sez. Lav. n. 5210/2017, in cui la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla
Gestione Commercianti la sola dichiarazione dell'interessato, priva di valore confessorio, di svolgere attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza all'interno della s.a.s. di cui era socio accomandatario.
In definitiva, il fatto costitutivo della pretesa contributiva non può prescindere dalla prova, in concreto, che il socio abbia effettivamente partecipato al lavoro aziendale: prova che – conviene puntualizzarlo – grava sull'Ente che esige i contributi.
3.4. Nella specie, nulla ha specificamente allegato, né dimostrato, l' in ordine alle CP_2 caratteristiche dell'attività lavorativa svolta dall'istante in seno alla Beer Start s.r.l., essendosi limitato apoditticamente a sostenere che, in considerazione delle mansioni di contenuto materiale e/o operativo disbrigate dal personale dipendente denunciato, le funzioni direttive e organizzative dell'impresa e di coordinamento dell'attività dei lavoratori non avrebbero potuto che essere ricoperte da nonché a rimarcare l'astratta compatibilità Pt_1 dell'attività lavorativa subordinata part-time pacificamente svolta dall'opponente con l'iscrizione nella Gestione Commercianti.
Sennonchè, i testimoni escussi hanno concordemente escluso la prestazione, da parte di di attività lavorativa all'interno dell'azienda con i caratteri della abitualità Parte_1
e della prevalenza.
4 Ed invero, passando in rassegna le deposizioni raccolte in corso di causa, viene subito in rilievo quella di (dipendente della Beer Start s.r.l., con mansioni Testimone_1 di cameriere di sala), il quale ha riferito, per quanto in questa sede rileva, che “All'interno del locale vi è il proprietario, , il quale si assenta solo per fare commissioni ed Persona_1
è lui che ci dice cosa fare”, aggiungendo quanto segue: “Il sig. lo vedo nel locale Pt_1
quando viene un attimo a controllare. ADR: Quando sono stato assunto, ho parlato con
Non ricordo bene. ADR: Non ho mai ricevuto ordini da ” (cfr. Per_1 Parte_1
verbale di udienza del 27.3.2024).
Di segno conforme è la testimonianza di la quale, dopo aver dichiarato di Testimone_2
aver lavorato presso il locale gestito dalla Beer Start s.r.l. negli anni 2018 e 2019, prima come aiuto cuoca e poi come cameriera, ha reso una deposizione del seguente tenore: “ADR: Tes_3
assunta dagli amministratori, e , se non ricordo male. Persona_1 Parte_1
ADR: Ricordo di aver parlato con ADR: Non ricordo il mio orario di lavoro. Per_1
Lavoravo di sera. ADR: Il locale veniva aperto da il quale ci diceva cosa Parte_1
fare e poi andava via. Ha sempre fatto così, altro non faceva. ADR: Oltre a me, lavorava un cuoco, di cui non ricordo il nome. Come cameriere, invece, lavorava insieme a me Tes_1
” (cfr. verbale di udienza del 27.3.2024).
[...]
La teste , escussa all'udienza del 5.6.2024, ha, dal canto suo, riferito: di aver Testimone_4
lavorato come cameriera dal 2018 al 2020 presso il pub della Beer Start s.r.l.; di essere stata assunta da indicato quale “titolare”, il quale provvedeva pure a Persona_1 corrisponderle la retribuzione;
che costui “era presente quasi tutti i giorni nel locale” e le impartiva le direttive allorquando non c'era il suo collega “più esperto” ( ); Testimone_1 che “Il sig. a volte frequentava il locale in veste di cliente. In ogni caso, terminate le Pt_1 operazioni di fornitura, andava via”.
3.5. Com'è evidente, le testimonianze innanzi riassunte asseverano il ruolo assai marginale di nel lavoro aziendale, laddove i compiti propriamente organizzativi e Parte_1
direttivi erano svolti dal socio maggioritario, (si veda, in proposito, la Persona_1
CP_ visura camerale in atti, doc. 3, fascicolo dell' .
Tanto si evince dalla deposizione resa dal predetto socio, escusso d'ufficio ai sensi degli artt.
257, comma 1, e 421, comma 2, c.p.c. (cfr., al riguardo, l'ordinanza pronunciata in data
14.10.2024).
Costui, infatti, ha espressamente dichiarato: “ADR: Sono io ad occuparmi personalmente della gestione del locale. Preciso, peraltro, che, una volta impartite le direttive ai dipendenti in ordine alle modalità di preparazione dei panini, non occorre svolgere ulteriori
5 incombenze. ADR: inizialmente amministratore, riveste attualmente solo Parte_1 la qualifica di socio. Peraltro, il predetto lavora in un'altra società, denominata Pt_1
IBU BEER, svolgendo attività di fattorino. Lavora nella IBU BEER da gennaio del 2019.
Prima, invece, lavorava nella NINKASI S.R.L. Non si è mai occupato della gestione della
BEER START, anche perché non è il suo settore. ADR: I sigg.ri Testimone_1
e sono tuttora dipendenti della BEER START, mentre
[...] Testimone_2
attualmente non lavora più alle dipendenze della società. Ho Testimone_4
provveduto personalmente ad assumerli, occupandomi del pagamento della retribuzione (con bonifico) nonché delle buste paga” (cfr. verbale di udienza del 27.11.2024).
Alla stregua di quanto precede, deve escludersi qualsiasi forma di partecipazione al lavoro aziendale da parte di con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza. Parte_1
3.6. Né, d'altro canto, può attribuirsi valenza probatoria al mero dato formale della carica di amministratore unico rivestita da nel periodo in contestazione. Pt_1
Come ripetutamente puntualizzato dalla Suprema Corte, “la partecipazione personale al lavoro aziendale va, infatti, tenuta distinta dall'attività di amministratore. Si tratta di attività che riguardano piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione,
l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza. L'attività lavorativa e', invece, rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi (Cass.
n. 2665 del 2021 cit.)” (Cass. Sez. Lav. n. 26420/2023). CP_ Come detto, alcuna prova è stata fornita dall' circa l'espletamento, da parte di Pt_1
, di un'attività finalizzata, in modo abituale e prevalente, alla realizzazione dello
[...]
scopo sociale, sicchè, in difetto di elementi idonei a scalfire il quadro probatorio sin qui riassunto ed in virtù della (già dichiarata) inammissibilità delle residue istanze istruttorie
CP_ formulate dall' (si veda, in proposito, l'ordinanza pronunciata all'udienza del 27.3.2024), non resta che concludere per l'infondatezza della pretesa contributiva avanzata dall' , CP_2 con conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto.
4. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (causa di CP_ valore infra 5.200,00 euro) – seguono la soccombenza dell' e vengono distratte in favore dell'Avv. Nicola Antonio Cintoli, dichiaratosi antistatario.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1279/2022 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n.
34320210001388053000;
CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.312,00, oltre contributo unificato per euro 43,00 nonchè i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Nicola Antonio Cintoli.
Foggia, all'esito dell'udienza dell'8.1.2025
Il Giudice
dott. Ivano Caputo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del giorno 08/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1279 - 2022 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Antonio Cintoli Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: contributi Gestione Commercianti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.2.2022, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 34320210001388053000, notificatogli in data 8.1.2022, con il CP_ quale gli era stato intimato dall' il pagamento della complessiva somma di euro 3.401,11,
a titolo di contributi e relative somme aggiuntive in favore della Gestione Commercianti per il periodo da giugno 2018 a dicembre 2019, in seguito alla sua iscrizione nella predetta Gestione quale legale rappresentante della Beer Start s.r.l. (già Beer Code s.r.l.), avente codice fiscale e partita IVA n. e da lui amministrata dall'1.6.2018 al 20.7.2021. P.IVA_1
A sostegno dell'opposizione contestava la fondatezza della pretesa contributiva, deducendo, in particolare, di aver lavorato, dal 31.12.2015 al 4.12.2018, quale impiegato presso la
Ninkasi s.r.l. di Foggia e di aver successivamente prestato, a partire dall'11.1.2019, l'attività di magazziniere presso la società Ibu Beer s.r.l. Aggiungeva che la Beer Start s.r.l. risultava avere alle proprie dipendenze lavoratori regolarmente assunti ed elencati nel Libro Unico del Lavoro, negando, altresì, di aver direttamente partecipato al lavoro aziendale con i caratteri della prevalenza e dell'abitualità.
Concludeva, pertanto, per l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, con vittoria di spese.
L' convenuto, ritualmente costituitosi in giudizio, resisteva all'opposizione, CP_2
invocandone il rigetto.
Espletata l'istruttoria orale, all'esito dell'udienza dell'8.1.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. In via preliminare, si osserva che l'opposizione è stata tempestivamente proposta, posto che, a fronte di un avviso di addebito pacificamente notificato in data 8.1.2022, il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 16.2.2022, ovvero entro il termine perentorio di quaranta giorni, quale previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24, comma 5,
D.lgs. n. 46 del 1999. CP_ Inconferente risulta, invece, l'eccezione di inammissibilità sollevata dall' ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e ciò in quanto la parte opponente ha contestato solo la fondatezza nel merito della pretesa contributiva, laddove alcuna denuncia di vizio formale è contenuta nel predetto ricorso.
3. Tanto premesso, l'opposizione è fondata e va accolta, per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 1, comma 203, della L. 23 dicembre 1996, n.
662, l'iscrizione alla Gestione Commercianti è obbligatoria ove ricorrano congiuntamente i requisiti previsti dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali (in tal senso, Cass., n.
5444 del 2013).
Come statuito dalla Suprema Corte (cfr., in motivazione, Cass. Sez. Lav. n. 19273/2018), non basta, quindi, lo svolgimento di un'attività lavorativa, di natura individuale o societaria, qualsiasi per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi: occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza.
Occorre, tuttavia, chiarire che i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, necessari per
CP_ l'iscrizione alla gestione ed il cui onere della prova è a carico dell' tenuto a provare i fatti
2 costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 5763 del 2002; Cass., n. 23600 del 2009), devono riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l.
(ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa.
Questa interpretazione risponde maggiormente alla logica della norma, volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale e, al contempo, ad evitare di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti, lasciando fuori i casi in cui l'attività del socio di s.r.l., ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. CP_
3.2. Nella specie, l' ha dedotto che “Il sig. è stato iscritto nella Parte_1
gestione commercianti con inizio imposizione contributiva da giugno 2018 (cfr. doc. 01
Iscrizione ), a seguito di delibera telematica del 29 giugno 2018 C.F._1 corredata di quadro AC, ossia richiesta d'iscrizione del Contribuente espressa mediante compilazione della sezione della delibera (cfr. doc. 02 ), per la qualifica CP_1 Parte_2
rivestita di Socio e Amministratore Unico della società Beer Start S.r.l. con c.f. e p. iva
, per l'attività di ristorazione con somministrazione e birreria con P.IVA_1 somministrazione e le altre societarie (cfr. 03 Visura BEER START S.R.L.)”.
Secondo quanto ulteriormente asserito dall' , “Con la compilazione del quadro AC, il CP_2 sig. ha dichiarato “di essere tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale degli Pt_1 CP_1
esercenti attività commerciali in quanto partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con Data Inizio Attività 01.06.2018”” (cfr. pagg.
1-2 della memoria di costituzione).
E' stata, quindi, rimarcata la titolarità, in capo all'odierno opponente, dell'ulteriore carica di socio-amministratore unico (a partire da settembre del 2020) della quale società CP_3
esercente le medesime attività della Beer Start s.r.l.
CP_ Soggiunge l' che avrebbe direttamente gestito l'attività di birreria, Parte_1
coordinando nel periodo controverso i lavoratori dipendenti (i quali erano adibiti a mansioni di contenuto meramente materiale e/o operativo) e rappresentando la figura centrale dell'impresa, con conseguenziale legittimità della sua iscrizione alla Gestione Commercianti, di per sé non incompatibile con l'attività di lavoro subordinato part-time parimenti svolta dall'opponente.
3 3.3. Così sintetizzata la prospettazione dell' , deve subito escludersi che la CP_2
dichiarazione di essere “tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale degli esercenti CP_1
attività commerciali in quanto partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con Data Inizio Attività 01.06.2018”, quale rilasciata nel quadro AC CP_ della domanda di iscrizione nel registro delle imprese (doc. 2, fascicolo dell' , sia provvista di una qualche valenza confessoria, essendo risaputo che la confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi – la cui qualificazione giuridica spetta al Giudice del merito – e non già, come nella specie, valutazioni o giudizi (Cass. civ. Sez. III n. 21509/2011).
Del resto, proprio in tema di iscrizione alla Gestione Commercianti, la Suprema Corte ha affermato – con argomentazioni sovrapponibili, per affinità di ratio, alla fattispecie in esame
– che “la dichiarazione dei redditi non ha carattere negoziale o dispositivo sicché, nel caso di redazione errata, non sussiste alcuna inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, dovendo sempre l' provare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione” CP_1
(Cass. Sez. Lav. n. 21511/2018).
In senso conforme si richiama pure Cass. Sez. Lav. n. 5210/2017, in cui la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla
Gestione Commercianti la sola dichiarazione dell'interessato, priva di valore confessorio, di svolgere attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza all'interno della s.a.s. di cui era socio accomandatario.
In definitiva, il fatto costitutivo della pretesa contributiva non può prescindere dalla prova, in concreto, che il socio abbia effettivamente partecipato al lavoro aziendale: prova che – conviene puntualizzarlo – grava sull'Ente che esige i contributi.
3.4. Nella specie, nulla ha specificamente allegato, né dimostrato, l' in ordine alle CP_2 caratteristiche dell'attività lavorativa svolta dall'istante in seno alla Beer Start s.r.l., essendosi limitato apoditticamente a sostenere che, in considerazione delle mansioni di contenuto materiale e/o operativo disbrigate dal personale dipendente denunciato, le funzioni direttive e organizzative dell'impresa e di coordinamento dell'attività dei lavoratori non avrebbero potuto che essere ricoperte da nonché a rimarcare l'astratta compatibilità Pt_1 dell'attività lavorativa subordinata part-time pacificamente svolta dall'opponente con l'iscrizione nella Gestione Commercianti.
Sennonchè, i testimoni escussi hanno concordemente escluso la prestazione, da parte di di attività lavorativa all'interno dell'azienda con i caratteri della abitualità Parte_1
e della prevalenza.
4 Ed invero, passando in rassegna le deposizioni raccolte in corso di causa, viene subito in rilievo quella di (dipendente della Beer Start s.r.l., con mansioni Testimone_1 di cameriere di sala), il quale ha riferito, per quanto in questa sede rileva, che “All'interno del locale vi è il proprietario, , il quale si assenta solo per fare commissioni ed Persona_1
è lui che ci dice cosa fare”, aggiungendo quanto segue: “Il sig. lo vedo nel locale Pt_1
quando viene un attimo a controllare. ADR: Quando sono stato assunto, ho parlato con
Non ricordo bene. ADR: Non ho mai ricevuto ordini da ” (cfr. Per_1 Parte_1
verbale di udienza del 27.3.2024).
Di segno conforme è la testimonianza di la quale, dopo aver dichiarato di Testimone_2
aver lavorato presso il locale gestito dalla Beer Start s.r.l. negli anni 2018 e 2019, prima come aiuto cuoca e poi come cameriera, ha reso una deposizione del seguente tenore: “ADR: Tes_3
assunta dagli amministratori, e , se non ricordo male. Persona_1 Parte_1
ADR: Ricordo di aver parlato con ADR: Non ricordo il mio orario di lavoro. Per_1
Lavoravo di sera. ADR: Il locale veniva aperto da il quale ci diceva cosa Parte_1
fare e poi andava via. Ha sempre fatto così, altro non faceva. ADR: Oltre a me, lavorava un cuoco, di cui non ricordo il nome. Come cameriere, invece, lavorava insieme a me Tes_1
” (cfr. verbale di udienza del 27.3.2024).
[...]
La teste , escussa all'udienza del 5.6.2024, ha, dal canto suo, riferito: di aver Testimone_4
lavorato come cameriera dal 2018 al 2020 presso il pub della Beer Start s.r.l.; di essere stata assunta da indicato quale “titolare”, il quale provvedeva pure a Persona_1 corrisponderle la retribuzione;
che costui “era presente quasi tutti i giorni nel locale” e le impartiva le direttive allorquando non c'era il suo collega “più esperto” ( ); Testimone_1 che “Il sig. a volte frequentava il locale in veste di cliente. In ogni caso, terminate le Pt_1 operazioni di fornitura, andava via”.
3.5. Com'è evidente, le testimonianze innanzi riassunte asseverano il ruolo assai marginale di nel lavoro aziendale, laddove i compiti propriamente organizzativi e Parte_1
direttivi erano svolti dal socio maggioritario, (si veda, in proposito, la Persona_1
CP_ visura camerale in atti, doc. 3, fascicolo dell' .
Tanto si evince dalla deposizione resa dal predetto socio, escusso d'ufficio ai sensi degli artt.
257, comma 1, e 421, comma 2, c.p.c. (cfr., al riguardo, l'ordinanza pronunciata in data
14.10.2024).
Costui, infatti, ha espressamente dichiarato: “ADR: Sono io ad occuparmi personalmente della gestione del locale. Preciso, peraltro, che, una volta impartite le direttive ai dipendenti in ordine alle modalità di preparazione dei panini, non occorre svolgere ulteriori
5 incombenze. ADR: inizialmente amministratore, riveste attualmente solo Parte_1 la qualifica di socio. Peraltro, il predetto lavora in un'altra società, denominata Pt_1
IBU BEER, svolgendo attività di fattorino. Lavora nella IBU BEER da gennaio del 2019.
Prima, invece, lavorava nella NINKASI S.R.L. Non si è mai occupato della gestione della
BEER START, anche perché non è il suo settore. ADR: I sigg.ri Testimone_1
e sono tuttora dipendenti della BEER START, mentre
[...] Testimone_2
attualmente non lavora più alle dipendenze della società. Ho Testimone_4
provveduto personalmente ad assumerli, occupandomi del pagamento della retribuzione (con bonifico) nonché delle buste paga” (cfr. verbale di udienza del 27.11.2024).
Alla stregua di quanto precede, deve escludersi qualsiasi forma di partecipazione al lavoro aziendale da parte di con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza. Parte_1
3.6. Né, d'altro canto, può attribuirsi valenza probatoria al mero dato formale della carica di amministratore unico rivestita da nel periodo in contestazione. Pt_1
Come ripetutamente puntualizzato dalla Suprema Corte, “la partecipazione personale al lavoro aziendale va, infatti, tenuta distinta dall'attività di amministratore. Si tratta di attività che riguardano piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione,
l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza. L'attività lavorativa e', invece, rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi (Cass.
n. 2665 del 2021 cit.)” (Cass. Sez. Lav. n. 26420/2023). CP_ Come detto, alcuna prova è stata fornita dall' circa l'espletamento, da parte di Pt_1
, di un'attività finalizzata, in modo abituale e prevalente, alla realizzazione dello
[...]
scopo sociale, sicchè, in difetto di elementi idonei a scalfire il quadro probatorio sin qui riassunto ed in virtù della (già dichiarata) inammissibilità delle residue istanze istruttorie
CP_ formulate dall' (si veda, in proposito, l'ordinanza pronunciata all'udienza del 27.3.2024), non resta che concludere per l'infondatezza della pretesa contributiva avanzata dall' , CP_2 con conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto.
4. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (causa di CP_ valore infra 5.200,00 euro) – seguono la soccombenza dell' e vengono distratte in favore dell'Avv. Nicola Antonio Cintoli, dichiaratosi antistatario.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1279/2022 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n.
34320210001388053000;
CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.312,00, oltre contributo unificato per euro 43,00 nonchè i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Nicola Antonio Cintoli.
Foggia, all'esito dell'udienza dell'8.1.2025
Il Giudice
dott. Ivano Caputo
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