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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 22/09/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 15 maggio 2025, iscritta al n. 1219 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo alla Piazza Fontana Grande n. 6 presso lo studio dell'avv. Valeria Cardarelli, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
E
, nata a [...] l'[...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Larino (CB) alla via Gerione n. 4 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Notarangelo, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 15 settembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “visto, nulla si oppone” – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Controparte_1
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio contratto in data
28 giugno 2014 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Vitorchiano, parte I, n. 3, anno 2014).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nata la figlia ad Persona_1
Orvieto 12 novembre 2013; che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo in data 19/04/2023; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n.
898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n.
149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Vitorchiano in data 28.06.2014; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Vitorchiano al n 3 parte I ordinare al Comune di Vitorchiano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali.
La figlia minor sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1
con collocazione prevalente presso il padre nell'abitazione familiare già in possesso del signor sita in Vitorchiano. La madre potrà esercitare il diritto di visita Per_1
ogni volta che vorrà previo avviso e compatibilmente con gli impegni della minore.
Per le festività natalizie e pasquali i genitori si alterneranno ogni anno, così come alternativament trascorrerà con l'uno o l'altro genitore il 25 aprile, il primo Per_1
maggio e il due giugno. Durante il periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia due settimane, anche non consecutive, da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
L'assegno unico visto il trasferimento della minore presso il padre e considerato che la madre non verserà al alcun contributo al mantenimento verrà Per_1
pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
percepito interamente dal signo I inoltre si obbliga quale contributo Per_1 Per_1
di mantenimento una tantum al trasferimento della nuda proprietà della casa familiare alla figli al termine pagamento del mutuo ed a prescindere dalla Per_1
autosufficienza economica della figlia, oggi minorenne.
Le spese straordinarie occorrenti per la figlia sono a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno, e sono da individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di
Viterbo assunto in materia in data 11.9.2018.
La casa familiare sita in Vitorchiano Via Bachelet, 14/H è assegnata al signo Pt_1
che continuerà a corrispondere le rate del mutuo interamente fino a
[...]
quando, entro il 31.07.2026, la signora trasferirà la sua quota del 50% CP_1
dell'abitazione familiare sita in Vitorchiano Via Bachelet 14/H (identificata al
NCEU del Comune di Vitorchiano Foglio 16 p.lla 1136 sub. 12 cat. A/3 classe 2 vani 4 RCE 185,92) e gravata da mutuo ipotecario al signo L'atto notarile Per_1
per il trasferimento sarà stipulato entro il 31.07.2026 dinanzi a Notaio scelto dal signor che si assume il pagamento delle spese per il trasferimento. Per_1
Contestualmente al trasferimento della quota del 50% di proprietà dell'immobile suddetto il signo si accollerà il residuo del mutuo ipotecario, acceso presso Per_1
Banco di Brescia oggi BIPER finanziamento n. 987 23246247 gravante sull'immobile e liberando conseguentemente dalle obbligazioni assunte con l'istituto di credito la signora . Il trasferimento e l'accollo Controparte_1
liberatorio che dovranno avvenire entro il giorno 31 luglio 2026 e sono sottoposte a condizione sospensiva dell'accettazione della Banca che dovrà deliberare l'accollo liberatorio del residuo mutuo da parte del signo Le parti danno atto che il Per_1
predetto trasferimento immobiliare costituisce condizione indispensabile per sedare la controversia relativa alla definizione dei loro rapporti e sono funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Il c/c cointestato sarà utilizzato sino al trasferimento della casa coniugale per il pagamento delle rate del mutuo.
Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti.”
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
Vitorchiano per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e Parte_1
alle condizioni indicate in motivazione;
Controparte_1
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Presidente est. (dott. Francesco Oddi)
pag. 4 di 4
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 15 maggio 2025, iscritta al n. 1219 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo alla Piazza Fontana Grande n. 6 presso lo studio dell'avv. Valeria Cardarelli, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
E
, nata a [...] l'[...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Larino (CB) alla via Gerione n. 4 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Notarangelo, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 15 settembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “visto, nulla si oppone” – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Controparte_1
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio contratto in data
28 giugno 2014 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Vitorchiano, parte I, n. 3, anno 2014).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nata la figlia ad Persona_1
Orvieto 12 novembre 2013; che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo in data 19/04/2023; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n.
898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n.
149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Vitorchiano in data 28.06.2014; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Vitorchiano al n 3 parte I ordinare al Comune di Vitorchiano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali.
La figlia minor sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1
con collocazione prevalente presso il padre nell'abitazione familiare già in possesso del signor sita in Vitorchiano. La madre potrà esercitare il diritto di visita Per_1
ogni volta che vorrà previo avviso e compatibilmente con gli impegni della minore.
Per le festività natalizie e pasquali i genitori si alterneranno ogni anno, così come alternativament trascorrerà con l'uno o l'altro genitore il 25 aprile, il primo Per_1
maggio e il due giugno. Durante il periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia due settimane, anche non consecutive, da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
L'assegno unico visto il trasferimento della minore presso il padre e considerato che la madre non verserà al alcun contributo al mantenimento verrà Per_1
pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
percepito interamente dal signo I inoltre si obbliga quale contributo Per_1 Per_1
di mantenimento una tantum al trasferimento della nuda proprietà della casa familiare alla figli al termine pagamento del mutuo ed a prescindere dalla Per_1
autosufficienza economica della figlia, oggi minorenne.
Le spese straordinarie occorrenti per la figlia sono a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno, e sono da individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di
Viterbo assunto in materia in data 11.9.2018.
La casa familiare sita in Vitorchiano Via Bachelet, 14/H è assegnata al signo Pt_1
che continuerà a corrispondere le rate del mutuo interamente fino a
[...]
quando, entro il 31.07.2026, la signora trasferirà la sua quota del 50% CP_1
dell'abitazione familiare sita in Vitorchiano Via Bachelet 14/H (identificata al
NCEU del Comune di Vitorchiano Foglio 16 p.lla 1136 sub. 12 cat. A/3 classe 2 vani 4 RCE 185,92) e gravata da mutuo ipotecario al signo L'atto notarile Per_1
per il trasferimento sarà stipulato entro il 31.07.2026 dinanzi a Notaio scelto dal signor che si assume il pagamento delle spese per il trasferimento. Per_1
Contestualmente al trasferimento della quota del 50% di proprietà dell'immobile suddetto il signo si accollerà il residuo del mutuo ipotecario, acceso presso Per_1
Banco di Brescia oggi BIPER finanziamento n. 987 23246247 gravante sull'immobile e liberando conseguentemente dalle obbligazioni assunte con l'istituto di credito la signora . Il trasferimento e l'accollo Controparte_1
liberatorio che dovranno avvenire entro il giorno 31 luglio 2026 e sono sottoposte a condizione sospensiva dell'accettazione della Banca che dovrà deliberare l'accollo liberatorio del residuo mutuo da parte del signo Le parti danno atto che il Per_1
predetto trasferimento immobiliare costituisce condizione indispensabile per sedare la controversia relativa alla definizione dei loro rapporti e sono funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Il c/c cointestato sarà utilizzato sino al trasferimento della casa coniugale per il pagamento delle rate del mutuo.
Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti.”
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
Vitorchiano per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e Parte_1
alle condizioni indicate in motivazione;
Controparte_1
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Presidente est. (dott. Francesco Oddi)
pag. 4 di 4