Sentenza 15 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 15/01/2021, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/01/2021
N. 00060/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01371/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1371 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Sorgato, con domicilio eletto presso il suo studio in Mestre, via Fradeletto, 29/B;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, adottato dalla -OMISSIS- di Venezia in data 21 gennaio 2015 e notificato in data 8 settembre 2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2020 la dott.ssa Mara Spatuzzi e trattenuta la causa in decisione ex art. 25 del decreto legge n.137 del 2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento del 21 gennaio 2015, notificatogli in data 8 settembre 2016, con cui la -OMISSIS- di Venezia, previo preavviso, gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in considerazione delle due condanne penali riportate (nel 2008 per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento e nel 2012 per furto), nonché di altre segnalazioni all’Autorità Giudiziaria a suo carico e dell’emissione, nel 2013, della misura di prevenzione dell’avviso orale.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego per violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 236 del 1998, dell’art. 13, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 236 del 1998 e dell’art. 27 della Cost., nonché per difetto di motivazione e di istruttoria, in quanto, in sostanza, la -OMISSIS- non avrebbe effettuato una valutazione in concreto di pericolosità sociale del ricorrente secondo quanto disposto dall’art. 5, comma 5, citato, e non avrebbe adeguatamente valutato l’attualità dell’asserita pericolosità sociale. In proposito il ricorrente evidenzia che: è entrato in Italia per ricongiungimento con i genitori circa quindici anni prima; risiede stabilmente a -OMISSIS- con la famiglia; entrambi i genitori sono assunti a tempo indeterminato, hanno acquistato l’immobile in cui vivono e hanno conseguito la cittadinanza italiana in data 1° luglio 2016; la condanna del 2008 era risalente rispetto al provvedimento di diniego impugnato e quella del 2012 era stata già espiata dal ricorrente, in parte tramite affidamento in prova per casi particolari, in quanto all’epoca aveva avuto problemi di -OMISSIS- anche legati ad un disturbo -OMISSIS- per cui era in cura (con ordinanza depositata il -OMISSIS-il Tribunale di sorveglianza di Venezia, “ in ragione dell’esito positivo della probation ” ha dichiarato estinta la pena detentiva inflitta); il ricorrente aveva continuato il percorso di cura presso il Ser.D. di -OMISSIS-; nel 2014 aveva ottenuto il diploma di scuola secondaria di primo grado e nel 2015 aveva partecipato ad un corso regionale che gli aveva consentito di ottenere la qualifica professionale di cuoco; il procedimento penale per rapina, citato nel provvedimento, si è concluso con una assoluzione e quello per lesioni si è concluso con una sentenza di non doversi procedere. Elementi che non sarebbero stati adeguatamente valutati dalla -OMISSIS-.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, eccependo l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto al ricorrente è stato comunque rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari perché convivente con la madre, che ha ottenuto la cittadinanza italiana, e contrastando nel merito le avverse pretese.
All’udienza del 16 dicembre 2020, il ricorso, non essendo stata formulata dalle parti istanza di discussione da remoto, è stato trattenuto in decisione allo stato degli atti ex art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020.
In via preliminare, il Collegio ritiene di non poter accogliere l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Ministero dell’Interno, in quanto il rilascio del permesso per motivi familiari, come peraltro già evidenziato anche in sede di ricorso, non elide l’interesse del ricorrente ad una decisione con riferimento all’impugnato diniego per motivi di lavoro subordinato, considerate le diverse caratteristiche delle due tipologie di permesso di soggiorno e, in particolare, che il permesso di soggiorno, ex art. 19, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 286 del 1998, rilasciato al ricorrente presuppone il requisito della convivenza con il familiare cittadino italiano.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato con riferimento al lamentato difetto di motivazione e di istruttoria, non risultando, dall’esame del provvedimento impugnato, che la -OMISSIS- abbia adeguatamente valutato i legami familiari del ricorrente in Italia ed effettuato il dovuto giudizio di pericolosità attuale e concreta del ricorrente, tenendo conto di tutti gli elementi richiamati dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998.
Occorre al riguardo ricordare che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 (così come riformulato a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n.202 del 2013), nei confronti dello straniero che abbia esercitato il ricongiungimento familiare o sia familiare ricongiunto, o che comunque abbia legami familiari che darebbero titolo al ricongiungimento, l’eventuale diniego del permesso di soggiorno o del suo rinnovo non discende automaticamente dalla presenza di una causa ostativa (quale l’esistenza delle specifiche condanne penali per i reati richiamati dall’art. 4 del d.lgs. n. 286 del 1998), ma deve essere sempre preceduto da una valutazione discrezionale dell’Amministrazione che tenga conto dell’interesse dello straniero e della sua famiglia alla conservazione dell’unità familiare, dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. Ciò che il legislatore chiede all’Amministrazione competente è, pertanto, una comparazione tra tali interessi e quello della comunità nazionale ad allontanare un soggetto socialmente pericoloso e, anche se la presenza in Italia del nucleo familiare del cittadino straniero non può rappresentare elemento che, nella valutazione discrezionale richiesta all'Amministrazione, debba in ogni caso prevalere rispetto alla necessità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, l’Amministrazione è tenuta ad esercitare il proprio potere discrezionale tenendo conto di tutti gli elementi richiamati dell’art.5 comma 5, e, in particolar modo, di quello relativo alla tutela del nucleo familiare (cfr. Corte Costituzionale sent. n.202 del 2013, dove si legge che “ In particolare, la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati. Nell'ambito delle relazioni interpersonali, infatti, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni di pericolosità assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari ”).
Nel caso in questione, invece, il provvedimento impugnato, nelle premesse, non fa alcun riferimento alla situazione familiare del ricorrente, arrivato in Italia per ricongiungimento familiare e i cui genitori, con cui convive, risiedono e lavorano regolarmente da anni in Italia, tanto da aver ottenuto anche la cittadinanza Italiana, né appare essere stata adeguatamente valutata la pericolosità attuale e concreta del ricorrente alla luce del percorso riabilitativo intrapreso.
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione delle peculiarità della fattispecie in questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.