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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/07/2025, n. 3442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3442 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
______________________________
N. Reg. Sent. Lav.
_______________________
Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 07/07/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., sulle conclusioni delle parti del/della ricorrente ha emesso
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4270/2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
con gli avv.ti LO VOI FERNANDO e BASILE Parte_1
SUSANNA
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. TRINCA MARIANNA
- resistente - oggetto: opposizione a fermo amministrativo conclusioni delle parti: come da note sostitutive dell'udienza
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando,
1 ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite Controparte_2
in favore della parte ricorrente, che liquida in € 1.200,00, oltre spese generali,
CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20/03/2025, la parte ricorrente in epigrafe premettendo che con comunicazione di fermo amministrativo notificato in data
27.02.2025, l' gli ordinava di pagare Controparte_3
complessivamente la somma di € 65.571,81, comprensiva, per quanto di competenza di questo Tribunale, dovuti per una serie di titoli esecutivi impagati.
Deduceva di avere chiesto l'annullamento del provvedimento in data
14.2.2025 a mezzo PEC in ragione della violazione del combinato disposto della
L. 104/1992, dell'art. 354 DPR n. 495/1992, dell'art. 86 DPR 602/1973 e del diritto alla salute, costituzionalmente garantito;
essendo infatti il veicolo su cui
è stato posto il preavviso di fermo amministrativo, adibito all'uso di trasporto disabili,
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_4
“Accertare e dichiarare che l'atto di preavviso di fermo amministrativo n.
29680202500000005000 notificato a mezzo posta il 27.02.2025 e posto sull'autovettura FORD ECOSPORT 1.5 TDCI targata FH653MW di proprietà del Sig. è illegittimo poiché si pone in contrasto con la Parte_1
normativa a tutela delle persone disabili, e segnatamente con la L. 104/1992, con l'art. 354 DPR n. 495/1992, con l'art. 86 DPR 602/1973 e con il diritto alla salute, costituzionalmente garantito e conseguentemente - Disporre
l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n.
29680202500000005000 notificato a mezzo posta il 27.02.2025 e posto sull'autovettura FORD ECOSPORT 1.5 TDCI targata FH653MW di proprietà del Sig. e /o la cancellazione dell'iscrizione di fermo su Parte_1
2 veicolo FORD ECOSPORT 1.5 TDCI targata FH653MW di proprietà del Sig. perché ad uso di persone con disabilità”. Parte_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Nelle more del giudizio la parte ricorrente versava in atti provvedimento di annullamento del provvedimento di fermo notificatogli dalla stessa
[...]
, chiedendo dichiararsi l'avvenuta cessazione della Controparte_2
materia del contendere.
La parte resistente, tuttavia, insisteva per il rigetto del ricorso.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Pur nel disaccordo manifestata in atti dalla parte resistente, non può che considerarsi cessata oggettivamente la materia del contendere.
L'azione giudiziaria mirava all'annullamento giudiziale del fermo sulla scorta della violazione del diritto alla salute del proprietario, invalido e del combinato disposto della L. 104/1992, dell'art. 354 DPR n. 495/1992, dell'art. 86 DPR
602/1973.
Sulla base di queste norme la resistente ha disposto l'annullamento CP_2
e, per questo, la materia del contendere deve ritenersi cessata, non essendo stata svolta alcuna altra domanda (di accertamento negativo) in merito ai crediti vantati dalla resistente, né da questa introdotta alcuna domanda riconvenzionale o di pagamento in alio modo del debito del ricorrente.
Avuto riguardo la regime delle spese di lite, visto l'annullamento del provvedimento intervenuto soltanto in data 21.5.2025, a fronte dell'istanza di annullamento in autotutela del 14.3.2025 e del ricorso depositato in data
20.3.2025, deve condannarsi l' resistente alla rifusione delle spese di lite CP_2
di cui il procuratore della parte ricorrente ha fatto richiesta, tenuto conto dell'assenza di istruttoria e dell'invio del provvedimento di annullamento prima
3 della prima udienza di comparizione.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 23/07/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
4
Sezione Lavoro
______________________________
N. Reg. Sent. Lav.
_______________________
Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 07/07/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., sulle conclusioni delle parti del/della ricorrente ha emesso
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4270/2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
con gli avv.ti LO VOI FERNANDO e BASILE Parte_1
SUSANNA
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. TRINCA MARIANNA
- resistente - oggetto: opposizione a fermo amministrativo conclusioni delle parti: come da note sostitutive dell'udienza
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando,
1 ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite Controparte_2
in favore della parte ricorrente, che liquida in € 1.200,00, oltre spese generali,
CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20/03/2025, la parte ricorrente in epigrafe premettendo che con comunicazione di fermo amministrativo notificato in data
27.02.2025, l' gli ordinava di pagare Controparte_3
complessivamente la somma di € 65.571,81, comprensiva, per quanto di competenza di questo Tribunale, dovuti per una serie di titoli esecutivi impagati.
Deduceva di avere chiesto l'annullamento del provvedimento in data
14.2.2025 a mezzo PEC in ragione della violazione del combinato disposto della
L. 104/1992, dell'art. 354 DPR n. 495/1992, dell'art. 86 DPR 602/1973 e del diritto alla salute, costituzionalmente garantito;
essendo infatti il veicolo su cui
è stato posto il preavviso di fermo amministrativo, adibito all'uso di trasporto disabili,
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_4
“Accertare e dichiarare che l'atto di preavviso di fermo amministrativo n.
29680202500000005000 notificato a mezzo posta il 27.02.2025 e posto sull'autovettura FORD ECOSPORT 1.5 TDCI targata FH653MW di proprietà del Sig. è illegittimo poiché si pone in contrasto con la Parte_1
normativa a tutela delle persone disabili, e segnatamente con la L. 104/1992, con l'art. 354 DPR n. 495/1992, con l'art. 86 DPR 602/1973 e con il diritto alla salute, costituzionalmente garantito e conseguentemente - Disporre
l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n.
29680202500000005000 notificato a mezzo posta il 27.02.2025 e posto sull'autovettura FORD ECOSPORT 1.5 TDCI targata FH653MW di proprietà del Sig. e /o la cancellazione dell'iscrizione di fermo su Parte_1
2 veicolo FORD ECOSPORT 1.5 TDCI targata FH653MW di proprietà del Sig. perché ad uso di persone con disabilità”. Parte_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Nelle more del giudizio la parte ricorrente versava in atti provvedimento di annullamento del provvedimento di fermo notificatogli dalla stessa
[...]
, chiedendo dichiararsi l'avvenuta cessazione della Controparte_2
materia del contendere.
La parte resistente, tuttavia, insisteva per il rigetto del ricorso.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Pur nel disaccordo manifestata in atti dalla parte resistente, non può che considerarsi cessata oggettivamente la materia del contendere.
L'azione giudiziaria mirava all'annullamento giudiziale del fermo sulla scorta della violazione del diritto alla salute del proprietario, invalido e del combinato disposto della L. 104/1992, dell'art. 354 DPR n. 495/1992, dell'art. 86 DPR
602/1973.
Sulla base di queste norme la resistente ha disposto l'annullamento CP_2
e, per questo, la materia del contendere deve ritenersi cessata, non essendo stata svolta alcuna altra domanda (di accertamento negativo) in merito ai crediti vantati dalla resistente, né da questa introdotta alcuna domanda riconvenzionale o di pagamento in alio modo del debito del ricorrente.
Avuto riguardo la regime delle spese di lite, visto l'annullamento del provvedimento intervenuto soltanto in data 21.5.2025, a fronte dell'istanza di annullamento in autotutela del 14.3.2025 e del ricorso depositato in data
20.3.2025, deve condannarsi l' resistente alla rifusione delle spese di lite CP_2
di cui il procuratore della parte ricorrente ha fatto richiesta, tenuto conto dell'assenza di istruttoria e dell'invio del provvedimento di annullamento prima
3 della prima udienza di comparizione.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 23/07/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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