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Decreto 17 marzo 2025
Decreto 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, decreto 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 381/2025
Tribunale Ordinario di Caltagirone
Sezione Unica
DECRETO
Il Giudice Benedetta Boero, letto il ricorso, ritenuto che il credito di cui si chiede l'ingiunzione non sia certo ed esigibile, rilevato, infatti, che al fine di godere del beneficio di cui si chiede l'ingiunzione è necessaria la sottoscrizione del patto di cura, Contr rilevato che nel provvedimento del 3.7.2020 con cui l' ha comunicato il riconoscimento dello status di disabile gravissimo, richiedendo la sottoscrizione del patto di cura, si legge espressamente che “si comunica, infine, che il Patto di
Cura compilato in ogni sua voce, datato e firmato insieme ai documenti da allegare, dovranno essere restituiti (…) entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della presente”, considerato che parte ricorrente ha allegato e documentato di aver inoltrato il patto di cura sottoscritto in data 8.3.2022, quindi circa un anno e mezzo dopo il ricevimento della comunicazione prima citata, rilevato, inoltre, che se è vero che è stata nominata amministratore Parte_1 di sostegno solo in data 24 ottobre 2021, è anche vero che nel provvedimento Cont dell' del 3.7.2020 si legge espressamente “in presenza di detti atti di delega/rappresentanza legale, i relativi provvedimenti devono essere allegati all'istanza. Ove non ancora in possesso di uno dei provvedimenti sopra descritti, il familiare dovrà formalmente attestare di esserne in attesa e/o di essersi già attivato a provvedere. Con tale attestazione sarà mantenuto il diritto al beneficio economico ma l'erogazione delle stesso si riterrà temporaneamente sospesa fino alla formale acquisizione da parte dell' del provvedimento di tutela”, CP_2 considerato che parte ricorrente non ha né dedotto né documentato di aver tempestivamente attestato di essere in attesa della nomina di amministratore di sostegno, ritenuto, pertanto, che il credito di cui si chiede l'ingiunzione, stante anche la natura del procedimento prescelto, non sia certo ed esigibile,
PQM
RIGETTA il ricorso.
Si comunichi.
Caltagirone, 17/03/2025
Il giudice
Benedetta Boero
Tribunale Ordinario di Caltagirone
Sezione Unica
DECRETO
Il Giudice Benedetta Boero, letto il ricorso, ritenuto che il credito di cui si chiede l'ingiunzione non sia certo ed esigibile, rilevato, infatti, che al fine di godere del beneficio di cui si chiede l'ingiunzione è necessaria la sottoscrizione del patto di cura, Contr rilevato che nel provvedimento del 3.7.2020 con cui l' ha comunicato il riconoscimento dello status di disabile gravissimo, richiedendo la sottoscrizione del patto di cura, si legge espressamente che “si comunica, infine, che il Patto di
Cura compilato in ogni sua voce, datato e firmato insieme ai documenti da allegare, dovranno essere restituiti (…) entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della presente”, considerato che parte ricorrente ha allegato e documentato di aver inoltrato il patto di cura sottoscritto in data 8.3.2022, quindi circa un anno e mezzo dopo il ricevimento della comunicazione prima citata, rilevato, inoltre, che se è vero che è stata nominata amministratore Parte_1 di sostegno solo in data 24 ottobre 2021, è anche vero che nel provvedimento Cont dell' del 3.7.2020 si legge espressamente “in presenza di detti atti di delega/rappresentanza legale, i relativi provvedimenti devono essere allegati all'istanza. Ove non ancora in possesso di uno dei provvedimenti sopra descritti, il familiare dovrà formalmente attestare di esserne in attesa e/o di essersi già attivato a provvedere. Con tale attestazione sarà mantenuto il diritto al beneficio economico ma l'erogazione delle stesso si riterrà temporaneamente sospesa fino alla formale acquisizione da parte dell' del provvedimento di tutela”, CP_2 considerato che parte ricorrente non ha né dedotto né documentato di aver tempestivamente attestato di essere in attesa della nomina di amministratore di sostegno, ritenuto, pertanto, che il credito di cui si chiede l'ingiunzione, stante anche la natura del procedimento prescelto, non sia certo ed esigibile,
PQM
RIGETTA il ricorso.
Si comunichi.
Caltagirone, 17/03/2025
Il giudice
Benedetta Boero