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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/10/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 325/2025 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Presidente
3) dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in unico grado iscritta al n. 325/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso congiunto depositato in data 21 marzo 2025; da
- , (C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Petrulli (C.F.: ), con studio in Palermo, Via XX Settembre n. 70, presso la quale C.F._2 ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
ammesso al patrocinio a carico dello Stato con delibera n. 650/2025; E
- C.F. nata l'[...] a [...] Controparte_1 C.F._3
(ME), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Faraci, (C.F.: , con studio C.F._4 professionale in Sant'Agata di Militello, C.da Cavarretta, n. 11, presso il quale ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
- RICORRENTI CONGIUNTI – e con l'intervento del Procuratore Generale – Sede, in persona del Sostituto dr. M. Felice Lima che ha apposto il Visto in data 13.05.2025; ________________ Oggetto: esecutorietà sentenza Sacra Rota - nullità di matrimonio – domanda congiunta (l. n. 121/85).
*************
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per entrambe: “1. Dichiarare l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza di nullità matrimoniale emessa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo in data 23 febbraio 2022, munita del decreto di esecutività rilasciato dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 28 giugno 2022; 2. Ordinare all'Ufficiale
1 di Stato Civile del Comune di Caronia di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge nel Registro degli atti di matrimonio - Anno 2017, numero 1, Parte II, Serie A.” Il Pubblico Ministero nulla ha osservato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso congiunto depositato telematicamente in data 21 marzo 2025 Parte_1
e come sopra generalizzati, premesso che i Giudici Canonici avevano Controparte_1 dichiarato la nullità del matrimonio per “esclusione della prole da parte di entrambi i coniugi o di uno dei due, a norma del c. 1101, § 2 del CIC”, non avendo nulla da eccepire sia sostanzialmente sia proceduralmente alla pronunzia ecclesiastica, chiedevano concordemente che venisse dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza di nullità matrimoniale emessa il 23.02.2022 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo, munita in data 28.06.2022 del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, superiore organo ecclesiastico di controllo, con la quale è stato dichiarato definitivamente nullo il matrimonio celebrato inter partes in data 20.05.2017, con rito concordatario, nel Comune di Caronia (ME), presso la Parrocchia "Maria SS.ma Annunziata", matrimonio iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio - ANNO 2017 N. 1, PARTE II, Serie A, Ufficio 2. Disposta la comparizione delle parti istanti ed acquisito il visto del Procuratore Generale come sopra riportato, all'udienza camerale del 07 ottobre 2025 - svoltasi in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (così come introdotto dal D.Leg.vo 10.10.22 n. 149)-, sulla scorta delle conclusioni scritte delle parti, la Corte tratteneva la causa in decisione. MOTIVI della DECISIONE Occorre premettere che il giudizio è stato instaurato con ricorso congiunto depositato il 21 marzo 2025. Orbene, in ordine al rito che regola il procedimento di riconoscimento nello Stato della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, va ricordato che la legge 27 maggio 1929, n. 847, di attuazione del Concordato dell'11 febbraio 1929, prevedeva (art. 17, 2° comma) il rito camerale per la dichiarazione di esecutività delle sentenze ecclesiastiche direttamente trasmesse dalla segreteria del Tribunale della Segnatura alla Corte di appello competente, la quale provvedeva con ordinanza pronunciata in camera di consiglio. È noto altresì che secondo la legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, il procedimento per la dichiarazione di efficacia delle sentenze ecclesiastiche non è più attivabile di ufficio, prevedendo l'art. 8, comma 2, la domanda delle parti o di una di esse, quale imprescindibile connotato propulsivo del procedimento. La giurisprudenza, nel tentativo di porre rimedio alle incertezze generate dal sistema così venutosi a delineare, sulla premessa che il richiamato art. 17 della legge n. 847 del 1929 è da considerare ancora in vigore nelle parti non incompatibili con le nuove disposizioni, ha affermato che, per effetto di tale perdurante parziale vigenza, la domanda congiunta deve essere proposta con ricorso ed il rito da seguire è quello camerale, secondo la previsione di detta norma, atteso il carattere non contenzioso del procedimento impresso dalla domanda formulata da entrambe le parti direttamente al giudice - e non rivolta contro un avversario - e la non compatibilità di una
2 domanda siffatta con la forma della citazione, mentre nell'ipotesi di pretesa fatta valere contro l'altra parte che si oppone (o che si presume si opponga, avendo rifiutato di proporre domanda congiunta) trova applicazione il rito ordinario proprio dei procedimenti contenziosi e la domanda va proposta con citazione. Viene così a configurarsi un sistema a doppio binario, che assume come elemento di discrimine l'esistenza o meno di una concorde richiesta delle parti e che trae la propria giustificazione dalla diversa natura - volontaria o contenziosa - dei relativi procedimenti: tale sistema trova peraltro riscontro, da un lato, nel rilievo di carattere generale che nella materia della volontaria giurisdizione il mezzo del ricorso si profila come unico strumento di accesso al giudice, in quanto la tutela invocata dal soggetto istante è funzionale ad un interesse proprio dell'ordinamento, piuttosto che ad un diritto da far valere in contrapposizione ad altra parte del processo, e dall'altro lato nella considerazione che l'esplicito richiamo agli artt. 796 e 797 c. p. c, contenuto nell'art. 4, lett. b) del protocollo addizionale, implica anche il riferimento alla forma della citazione quale modello processuale tipico delle domande di riconoscimento di sentenze straniere, secondo la disciplina anteriore alla legge n. 218 del 1995 (Cass. 7 giugno 2007, n. 13363). Non può d'altra parte essere messa in dubbio la perdurante vigenza nell'ordinamento, limitatamente alle controversie in esame, dei richiamati artt. 796 e 797 c. p. c., in relazione all'abrogazione disposta dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, atteso che quest'ultima norma non è idonea, in ragione della sua natura di legge formale ordinaria, a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'Accordo e del protocollo addizionale, sicché i citati articoli 796 e 797 c. p. c., richiamati nell'art. 4, lett. b) del protocollo addizionale, devono considerarsi connotati, relativamente alla specifica materia in esame ed in forza del principio concordatario recepito nell'art. 7 Cost., il quale implica la resistenza all'abrogazione delle norme pattizie, che sono suscettibili di essere modificate, in mancanza di accordo delle Parti contraenti, soltanto attraverso leggi costituzionali, da una vera e propria ultrattività (v. Cass. 30 maggio 2003, n. 8764; Cass. 7 marzo 2006, n. 4876; Cass. SU 18 luglio 2008, n. 19809). In altri termini l'abrogazione degli artt. 796 e 797 c. p. c., sancita dall'art. 73 della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, non è idonea, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'Accordo, con protocollo addizionale, di modificazione del Concordato lateranense, le quali - con riferimento alla dichiarazione di efficacia, nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici - contengono un espresso riferimento all'applicazione dei citati articoli del codice di rito (Cass. 8 giugno 2005, n. 12010; Cass. 11 febbraio 2008, n. 3186). Il carattere materiale e non formale del rinvio alle citate disposizioni codicistiche induce a ritenere che la dichiarazione di efficacia nell'ordinamento nazionale delle sentenze di nullità di un matrimonio concordatario emesse da un Tribunale ecclesiastico non può che assumere la forma della sentenza, pronunciata su domanda di parte, e continua ad essere subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti a cui l'art. 797 c. p. c. - e non già l'art. 64 della legge n. 218 del 1995, sulla riforma del diritto internazionale privato, che lo ha sostituito introducendo un sistema di riconoscimento automatico - condizionava l'efficacia delle sentenze straniere in Italia (Cass. 10 maggio 2006, n. 10796).
3 Pertanto la sentenza del Tribunale ecclesiastico è delibabile ove ricorrano - oltre alle condizioni di cui al disposto della lett. b) (e cioè che nel procedimento dinanzi ai Tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano) - anche le condizioni previste dalle lett. a) e c) del 2° comma del citato art 8 della legge n. 121/1985, che cioè sia sussistita, relativamente alla sentenza, la competenza del giudice ecclesiastico a conoscere della causa - in quanto relativa a matrimonio concordatario celebrato in conformità delle prescrizioni del comma 1 del cit. art. (lett. a) - e che ricorrano inoltre (lett. c) “le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere", cioè quelle di cui al citato art. 797 del codice di rito, e quindi la compatibilità con l'ordine pubblico (n. 7), ovvero che al momento della proposizione della richiesta di delibazione non fosse “pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza” (n. 5), o in quanto la sentenza da delibare sia in contrasto con altra sentenza emanata da un giudice italiano (n. 6).
§ Tanto premesso e venendo al caso concreto, dall'esame del merito della domanda risulta con certezza che sussistono, nella fattispecie in esame, le condizioni previste dall'Accordo di revisione del Concordato e dal Protocollo Addizionale per far luogo alla chiesta declaratoria di efficacia della sentenza oggetto della procedura instaurata dalle parti. La dichiarazione di nullità riguarda, invero, un matrimonio canonico celebrato in Italia secondo il rito concordatario e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Caronia (ME), presso la Parrocchia "Maria SS.ma Annunziata", secondo il rito concordatario, matrimonio iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio - ANNO 2017 N. 1, PARTE II, Serie A, Ufficio 2, per cui il Giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa. Inoltre, in base agli atti prodotti, emerge che nel procedimento davanti al Tribunale ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano (regola, questa, già introdotta nel procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche dalla decisione della Corte Costituzionale n.18/1982 e recepita dall'Accordo di revisione). Ancora: vi è in atti copia autentica della sentenza di prima istanza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo -Palermo- del 23 febbraio 2022, dichiarativa di nullità del matrimonio contratto dalle parti, nonché del decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica datato 28 giugno 2022, attestante l'esecutività della predetta sentenza canonica e costituente condizione dell'azione esercitata, di cui è sufficiente la sussistenza al momento della conclusione del giudizio di delibazione (v. Cass. 15 gennaio 2009, n. 814). In proposito mette conto precisare che, a decorrere dall'8 settembre 2015, è stata abolita la regola dell'obbligatorietà dell'appello avverso le sentenze del Tribunale Ecclesiastico Regionale (cd. principio della “doppia conforme” introdotto nel 1741), di cui ai canoni 1682 e 1684, secondo i quali “la sentenza che da principio dichiarò la nullità del matrimonio insieme agli appelli, se ce ne furono, e agli altri atti del giudizio” e che “dopo che la sentenza che dichiarò la nullità del matrimonio in primo grado fu confermata in grado di appello con un decreto o con una doppia sentenza, coloro, il cui matrimonio fu dichiarato nullo, possono contrarre nuove nozze, non appena il decreto o la nuova sentenza siano stati loro notificati”.
4 La nuova normativa – introdotta a seguito della riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità di cui al motu proprio “Mitex Iudex Dominus Iesus” dell'attuale Pontefice, pubblicato l'8 settembre 2015 - recita che “la sentenza che per la prima volta che dichiarò la nullità del matrimonio, decorsi i termini stabiliti, diventa esecutiva” (in particolare va evidenziato che i nuovi canoni 1679 e 1680 hanno decretato l'abolizione della doppia sentenza conforme, com'era stabilito nei summenzionati canoni 1682 e 1684). La nullità del matrimonio è stata pronunciata sulla base di un'ampia istruttoria affidata a strumenti probatori corrispondenti a quelli utilizzabili nel processo civile italiano (interrogatorio delle parti e audizione di ben 7 testimoni: n. 4 di parte attrice e n. 3 di parte convenuta), che ha condotto il Giudice ecclesiastico a ritenere le risultanze probatorie esaurienti ed idonee a comprovare la fondatezza della domanda proposta, nei termini di cui si dirà infra. E la correttezza, nel merito, del giudizio del giudice ecclesiastico, in correlazione con la disciplina che l'istituto del matrimonio riceve nel diritto canonico, si sottrae al sindacato in sede di delibazione. Non risulta poi l'esistenza di una sentenza del giudice italiano contrastante con quella ecclesiastica o la pendenza davanti a tale giudice di un procedimento, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, prima dell'avvenuto acquisto di esecutività della decisione ecclesiastica;
né le disposizioni della sentenza da delibare producono effetti contrari all'ordine pubblico (principio già introdotto in materia dalla citata sentenza n.18/1992 della Corte Costituzionale e sussunto dall'Accordo di revisione con il richiamo contenuto nell'art. 8, 2° comma, lett. c). Si precisa a questo ultimo proposito che, in generale, il riconoscimento dell'efficacia delle sentenze di annullamento del matrimonio di altri Stati è subordinato alla mancanza di incompatibilità con l'ordine pubblico interno, che è assoluta e relativa rispetto a tutti gli Stati, mentre è solo assoluta per le sentenze ecclesiastiche atteso che - in ragione del favore particolare al loro riconoscimento che lo Stato italiano si è imposto con il Protocollo addizionale del 18 febbraio 1984 modificativo del Concordato - per queste la delibazione è possibile in caso di incompatibilità relativa, ravvisabile tutte le volte che la divergenza possa superarsi, sulla base di una valutazione di circostanze o fatti (anche irrilevanti per il diritto canonico), individuati dal giudice della delibazione, idonei a conformare la pronuncia ai valori o principi essenziali della coscienza sociale desunti dalle fonti normative costituzionali ed alla norma inderogabile, anche ordinaria, nella materia matrimoniale (Cass. SU 18 luglio 2008, n. 19809). Il contrasto sarebbe evidente nel caso in cui la sentenza ecclesiastica avesse dichiarato la nullità del matrimonio per motivi tipicamente confessionali, contrastanti con il principio di ordine pubblico della inviolabilità del diritto di libertà religiosa, quali la disparitas cultus, l'ordine sacro, il voto pubblico perpetuo di castità. Nel caso di specie la dichiarazione di nullità è stata fondata dal giudice ecclesiastico soprattutto sulla “esclusione della prole da parte di entrambi i coniugi o di uno dei due, a norma del c. 1101, § 2 del CIC”. In particolare, si legge nelle conclusioni della sentenza ecclesiastica che “la lettura degli atti risulta agevole per la linearità e conformità sostanziale e specifica delle deposizioni delle Parti, col supporto credibile dei testimoni. L'analisi delle tavole processuali, orientano a ritenere credibile la tesi della parte attrice e fondata la sua istanza soprattutto per il capo che riguarda la esclusione della prole da parte di entrambi i coniugi, circa il quale convergono credibilmente le confessioni delle Pari col sostegno credibile delle prove testimoniali e il supporto significativo delle circostanze”
5 § Ne discende perciò che, a fronte della documentazione versata in atti e delle insindacabili conclusioni del Tribunale Ecclesiastico, in accoglimento della richiesta formulata da entrambe le parti e sentito il P.G., va dichiarata l'efficacia della sentenza ecclesiastica sopra indicata nello Stato Italiano. L'Ufficiale di stato civile provvederà agli adempimenti di sua competenza stabiliti dalla legge. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio data la convergenza delle posizioni processuali delle parti private che hanno avanzato richiesta congiunta.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori dei ricorrenti ed il S. Procuratore Generale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da , nato il [...] a [...] e Parte_1 [...]
, nata l'[...] a [...], con ricorso congiunto CP_1 depositato telematicamente in data 21 marzo 2025, così provvede:
a) dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo il 23.02.2022 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 28.06.2022, con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto dai ricorrenti , nato il [...] a [...] e Parte_1
nata l'[...] a [...], celebrato in data Controparte_1
20.05.2017 nel Comune di Caronia (ME), presso la Parrocchia "Maria SS.ma Annunziata", secondo il rito concordatario, matrimonio iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio - ANNO 2017 N. 1, PARTE II, Serie A, Ufficio 2, b) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Caronia (ME) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel Registro degli atti di matrimonio del Comune stesso, nonché alla sua annotazione a margine degli atti di nascita dei ricorrenti;
c) nulla sulle spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO) (dr. Massimo GULLINO)
6
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Presidente
3) dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in unico grado iscritta al n. 325/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso congiunto depositato in data 21 marzo 2025; da
- , (C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Petrulli (C.F.: ), con studio in Palermo, Via XX Settembre n. 70, presso la quale C.F._2 ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
ammesso al patrocinio a carico dello Stato con delibera n. 650/2025; E
- C.F. nata l'[...] a [...] Controparte_1 C.F._3
(ME), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Faraci, (C.F.: , con studio C.F._4 professionale in Sant'Agata di Militello, C.da Cavarretta, n. 11, presso il quale ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
- RICORRENTI CONGIUNTI – e con l'intervento del Procuratore Generale – Sede, in persona del Sostituto dr. M. Felice Lima che ha apposto il Visto in data 13.05.2025; ________________ Oggetto: esecutorietà sentenza Sacra Rota - nullità di matrimonio – domanda congiunta (l. n. 121/85).
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CONCLUSIONI DELLE PARTI Per entrambe: “1. Dichiarare l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza di nullità matrimoniale emessa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo in data 23 febbraio 2022, munita del decreto di esecutività rilasciato dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 28 giugno 2022; 2. Ordinare all'Ufficiale
1 di Stato Civile del Comune di Caronia di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge nel Registro degli atti di matrimonio - Anno 2017, numero 1, Parte II, Serie A.” Il Pubblico Ministero nulla ha osservato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso congiunto depositato telematicamente in data 21 marzo 2025 Parte_1
e come sopra generalizzati, premesso che i Giudici Canonici avevano Controparte_1 dichiarato la nullità del matrimonio per “esclusione della prole da parte di entrambi i coniugi o di uno dei due, a norma del c. 1101, § 2 del CIC”, non avendo nulla da eccepire sia sostanzialmente sia proceduralmente alla pronunzia ecclesiastica, chiedevano concordemente che venisse dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza di nullità matrimoniale emessa il 23.02.2022 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo, munita in data 28.06.2022 del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, superiore organo ecclesiastico di controllo, con la quale è stato dichiarato definitivamente nullo il matrimonio celebrato inter partes in data 20.05.2017, con rito concordatario, nel Comune di Caronia (ME), presso la Parrocchia "Maria SS.ma Annunziata", matrimonio iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio - ANNO 2017 N. 1, PARTE II, Serie A, Ufficio 2. Disposta la comparizione delle parti istanti ed acquisito il visto del Procuratore Generale come sopra riportato, all'udienza camerale del 07 ottobre 2025 - svoltasi in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (così come introdotto dal D.Leg.vo 10.10.22 n. 149)-, sulla scorta delle conclusioni scritte delle parti, la Corte tratteneva la causa in decisione. MOTIVI della DECISIONE Occorre premettere che il giudizio è stato instaurato con ricorso congiunto depositato il 21 marzo 2025. Orbene, in ordine al rito che regola il procedimento di riconoscimento nello Stato della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, va ricordato che la legge 27 maggio 1929, n. 847, di attuazione del Concordato dell'11 febbraio 1929, prevedeva (art. 17, 2° comma) il rito camerale per la dichiarazione di esecutività delle sentenze ecclesiastiche direttamente trasmesse dalla segreteria del Tribunale della Segnatura alla Corte di appello competente, la quale provvedeva con ordinanza pronunciata in camera di consiglio. È noto altresì che secondo la legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, il procedimento per la dichiarazione di efficacia delle sentenze ecclesiastiche non è più attivabile di ufficio, prevedendo l'art. 8, comma 2, la domanda delle parti o di una di esse, quale imprescindibile connotato propulsivo del procedimento. La giurisprudenza, nel tentativo di porre rimedio alle incertezze generate dal sistema così venutosi a delineare, sulla premessa che il richiamato art. 17 della legge n. 847 del 1929 è da considerare ancora in vigore nelle parti non incompatibili con le nuove disposizioni, ha affermato che, per effetto di tale perdurante parziale vigenza, la domanda congiunta deve essere proposta con ricorso ed il rito da seguire è quello camerale, secondo la previsione di detta norma, atteso il carattere non contenzioso del procedimento impresso dalla domanda formulata da entrambe le parti direttamente al giudice - e non rivolta contro un avversario - e la non compatibilità di una
2 domanda siffatta con la forma della citazione, mentre nell'ipotesi di pretesa fatta valere contro l'altra parte che si oppone (o che si presume si opponga, avendo rifiutato di proporre domanda congiunta) trova applicazione il rito ordinario proprio dei procedimenti contenziosi e la domanda va proposta con citazione. Viene così a configurarsi un sistema a doppio binario, che assume come elemento di discrimine l'esistenza o meno di una concorde richiesta delle parti e che trae la propria giustificazione dalla diversa natura - volontaria o contenziosa - dei relativi procedimenti: tale sistema trova peraltro riscontro, da un lato, nel rilievo di carattere generale che nella materia della volontaria giurisdizione il mezzo del ricorso si profila come unico strumento di accesso al giudice, in quanto la tutela invocata dal soggetto istante è funzionale ad un interesse proprio dell'ordinamento, piuttosto che ad un diritto da far valere in contrapposizione ad altra parte del processo, e dall'altro lato nella considerazione che l'esplicito richiamo agli artt. 796 e 797 c. p. c, contenuto nell'art. 4, lett. b) del protocollo addizionale, implica anche il riferimento alla forma della citazione quale modello processuale tipico delle domande di riconoscimento di sentenze straniere, secondo la disciplina anteriore alla legge n. 218 del 1995 (Cass. 7 giugno 2007, n. 13363). Non può d'altra parte essere messa in dubbio la perdurante vigenza nell'ordinamento, limitatamente alle controversie in esame, dei richiamati artt. 796 e 797 c. p. c., in relazione all'abrogazione disposta dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, atteso che quest'ultima norma non è idonea, in ragione della sua natura di legge formale ordinaria, a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'Accordo e del protocollo addizionale, sicché i citati articoli 796 e 797 c. p. c., richiamati nell'art. 4, lett. b) del protocollo addizionale, devono considerarsi connotati, relativamente alla specifica materia in esame ed in forza del principio concordatario recepito nell'art. 7 Cost., il quale implica la resistenza all'abrogazione delle norme pattizie, che sono suscettibili di essere modificate, in mancanza di accordo delle Parti contraenti, soltanto attraverso leggi costituzionali, da una vera e propria ultrattività (v. Cass. 30 maggio 2003, n. 8764; Cass. 7 marzo 2006, n. 4876; Cass. SU 18 luglio 2008, n. 19809). In altri termini l'abrogazione degli artt. 796 e 797 c. p. c., sancita dall'art. 73 della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, non è idonea, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'Accordo, con protocollo addizionale, di modificazione del Concordato lateranense, le quali - con riferimento alla dichiarazione di efficacia, nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici - contengono un espresso riferimento all'applicazione dei citati articoli del codice di rito (Cass. 8 giugno 2005, n. 12010; Cass. 11 febbraio 2008, n. 3186). Il carattere materiale e non formale del rinvio alle citate disposizioni codicistiche induce a ritenere che la dichiarazione di efficacia nell'ordinamento nazionale delle sentenze di nullità di un matrimonio concordatario emesse da un Tribunale ecclesiastico non può che assumere la forma della sentenza, pronunciata su domanda di parte, e continua ad essere subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti a cui l'art. 797 c. p. c. - e non già l'art. 64 della legge n. 218 del 1995, sulla riforma del diritto internazionale privato, che lo ha sostituito introducendo un sistema di riconoscimento automatico - condizionava l'efficacia delle sentenze straniere in Italia (Cass. 10 maggio 2006, n. 10796).
3 Pertanto la sentenza del Tribunale ecclesiastico è delibabile ove ricorrano - oltre alle condizioni di cui al disposto della lett. b) (e cioè che nel procedimento dinanzi ai Tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano) - anche le condizioni previste dalle lett. a) e c) del 2° comma del citato art 8 della legge n. 121/1985, che cioè sia sussistita, relativamente alla sentenza, la competenza del giudice ecclesiastico a conoscere della causa - in quanto relativa a matrimonio concordatario celebrato in conformità delle prescrizioni del comma 1 del cit. art. (lett. a) - e che ricorrano inoltre (lett. c) “le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere", cioè quelle di cui al citato art. 797 del codice di rito, e quindi la compatibilità con l'ordine pubblico (n. 7), ovvero che al momento della proposizione della richiesta di delibazione non fosse “pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza” (n. 5), o in quanto la sentenza da delibare sia in contrasto con altra sentenza emanata da un giudice italiano (n. 6).
§ Tanto premesso e venendo al caso concreto, dall'esame del merito della domanda risulta con certezza che sussistono, nella fattispecie in esame, le condizioni previste dall'Accordo di revisione del Concordato e dal Protocollo Addizionale per far luogo alla chiesta declaratoria di efficacia della sentenza oggetto della procedura instaurata dalle parti. La dichiarazione di nullità riguarda, invero, un matrimonio canonico celebrato in Italia secondo il rito concordatario e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Caronia (ME), presso la Parrocchia "Maria SS.ma Annunziata", secondo il rito concordatario, matrimonio iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio - ANNO 2017 N. 1, PARTE II, Serie A, Ufficio 2, per cui il Giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa. Inoltre, in base agli atti prodotti, emerge che nel procedimento davanti al Tribunale ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano (regola, questa, già introdotta nel procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche dalla decisione della Corte Costituzionale n.18/1982 e recepita dall'Accordo di revisione). Ancora: vi è in atti copia autentica della sentenza di prima istanza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo -Palermo- del 23 febbraio 2022, dichiarativa di nullità del matrimonio contratto dalle parti, nonché del decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica datato 28 giugno 2022, attestante l'esecutività della predetta sentenza canonica e costituente condizione dell'azione esercitata, di cui è sufficiente la sussistenza al momento della conclusione del giudizio di delibazione (v. Cass. 15 gennaio 2009, n. 814). In proposito mette conto precisare che, a decorrere dall'8 settembre 2015, è stata abolita la regola dell'obbligatorietà dell'appello avverso le sentenze del Tribunale Ecclesiastico Regionale (cd. principio della “doppia conforme” introdotto nel 1741), di cui ai canoni 1682 e 1684, secondo i quali “la sentenza che da principio dichiarò la nullità del matrimonio insieme agli appelli, se ce ne furono, e agli altri atti del giudizio” e che “dopo che la sentenza che dichiarò la nullità del matrimonio in primo grado fu confermata in grado di appello con un decreto o con una doppia sentenza, coloro, il cui matrimonio fu dichiarato nullo, possono contrarre nuove nozze, non appena il decreto o la nuova sentenza siano stati loro notificati”.
4 La nuova normativa – introdotta a seguito della riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità di cui al motu proprio “Mitex Iudex Dominus Iesus” dell'attuale Pontefice, pubblicato l'8 settembre 2015 - recita che “la sentenza che per la prima volta che dichiarò la nullità del matrimonio, decorsi i termini stabiliti, diventa esecutiva” (in particolare va evidenziato che i nuovi canoni 1679 e 1680 hanno decretato l'abolizione della doppia sentenza conforme, com'era stabilito nei summenzionati canoni 1682 e 1684). La nullità del matrimonio è stata pronunciata sulla base di un'ampia istruttoria affidata a strumenti probatori corrispondenti a quelli utilizzabili nel processo civile italiano (interrogatorio delle parti e audizione di ben 7 testimoni: n. 4 di parte attrice e n. 3 di parte convenuta), che ha condotto il Giudice ecclesiastico a ritenere le risultanze probatorie esaurienti ed idonee a comprovare la fondatezza della domanda proposta, nei termini di cui si dirà infra. E la correttezza, nel merito, del giudizio del giudice ecclesiastico, in correlazione con la disciplina che l'istituto del matrimonio riceve nel diritto canonico, si sottrae al sindacato in sede di delibazione. Non risulta poi l'esistenza di una sentenza del giudice italiano contrastante con quella ecclesiastica o la pendenza davanti a tale giudice di un procedimento, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, prima dell'avvenuto acquisto di esecutività della decisione ecclesiastica;
né le disposizioni della sentenza da delibare producono effetti contrari all'ordine pubblico (principio già introdotto in materia dalla citata sentenza n.18/1992 della Corte Costituzionale e sussunto dall'Accordo di revisione con il richiamo contenuto nell'art. 8, 2° comma, lett. c). Si precisa a questo ultimo proposito che, in generale, il riconoscimento dell'efficacia delle sentenze di annullamento del matrimonio di altri Stati è subordinato alla mancanza di incompatibilità con l'ordine pubblico interno, che è assoluta e relativa rispetto a tutti gli Stati, mentre è solo assoluta per le sentenze ecclesiastiche atteso che - in ragione del favore particolare al loro riconoscimento che lo Stato italiano si è imposto con il Protocollo addizionale del 18 febbraio 1984 modificativo del Concordato - per queste la delibazione è possibile in caso di incompatibilità relativa, ravvisabile tutte le volte che la divergenza possa superarsi, sulla base di una valutazione di circostanze o fatti (anche irrilevanti per il diritto canonico), individuati dal giudice della delibazione, idonei a conformare la pronuncia ai valori o principi essenziali della coscienza sociale desunti dalle fonti normative costituzionali ed alla norma inderogabile, anche ordinaria, nella materia matrimoniale (Cass. SU 18 luglio 2008, n. 19809). Il contrasto sarebbe evidente nel caso in cui la sentenza ecclesiastica avesse dichiarato la nullità del matrimonio per motivi tipicamente confessionali, contrastanti con il principio di ordine pubblico della inviolabilità del diritto di libertà religiosa, quali la disparitas cultus, l'ordine sacro, il voto pubblico perpetuo di castità. Nel caso di specie la dichiarazione di nullità è stata fondata dal giudice ecclesiastico soprattutto sulla “esclusione della prole da parte di entrambi i coniugi o di uno dei due, a norma del c. 1101, § 2 del CIC”. In particolare, si legge nelle conclusioni della sentenza ecclesiastica che “la lettura degli atti risulta agevole per la linearità e conformità sostanziale e specifica delle deposizioni delle Parti, col supporto credibile dei testimoni. L'analisi delle tavole processuali, orientano a ritenere credibile la tesi della parte attrice e fondata la sua istanza soprattutto per il capo che riguarda la esclusione della prole da parte di entrambi i coniugi, circa il quale convergono credibilmente le confessioni delle Pari col sostegno credibile delle prove testimoniali e il supporto significativo delle circostanze”
5 § Ne discende perciò che, a fronte della documentazione versata in atti e delle insindacabili conclusioni del Tribunale Ecclesiastico, in accoglimento della richiesta formulata da entrambe le parti e sentito il P.G., va dichiarata l'efficacia della sentenza ecclesiastica sopra indicata nello Stato Italiano. L'Ufficiale di stato civile provvederà agli adempimenti di sua competenza stabiliti dalla legge. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio data la convergenza delle posizioni processuali delle parti private che hanno avanzato richiesta congiunta.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori dei ricorrenti ed il S. Procuratore Generale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da , nato il [...] a [...] e Parte_1 [...]
, nata l'[...] a [...], con ricorso congiunto CP_1 depositato telematicamente in data 21 marzo 2025, così provvede:
a) dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo il 23.02.2022 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 28.06.2022, con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto dai ricorrenti , nato il [...] a [...] e Parte_1
nata l'[...] a [...], celebrato in data Controparte_1
20.05.2017 nel Comune di Caronia (ME), presso la Parrocchia "Maria SS.ma Annunziata", secondo il rito concordatario, matrimonio iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio - ANNO 2017 N. 1, PARTE II, Serie A, Ufficio 2, b) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Caronia (ME) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel Registro degli atti di matrimonio del Comune stesso, nonché alla sua annotazione a margine degli atti di nascita dei ricorrenti;
c) nulla sulle spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO) (dr. Massimo GULLINO)
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