Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5374 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 9463/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Il Giudice,
preliminarmente, dichiara che la presente udienza è celebrata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020 (conv. con modifiche in L. n. 77/2020) e che, entro il termine assegnato tutte le parti hanno depositato note scritte, illu- strando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
pertanto, alla luce degli atti e delle note di trattazione scritta deposi- tate in sostituzione del verbale d'udienza del 29/05/2025, sciogliendo la ri- serva, decide la causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Filomena Fiore, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 9463/2022 r.g.a.c.
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. sig. Parte_1 Parte_2
con sede in Napoli, via San Pasquale, 48, c.f.: rappresentata
[...] P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Antonio Garofalo ( ) ed elettivamente C.F._1
1
giusta procura su foglio separato allegata alla notifica telematica - pec
[...]
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OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig.ra Controparte_1 CP_2
P.IVA elett. te dom. ta in Napoli alla Via dei Fiorentini n.
[...] P.IVA_2
21 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Grimaldi Cod. Fisc.
; pec: e- C.F._2 Email_2
che la rappresenta e difende in virtu' di mandato in Email_3
calce all'atto di comparsa;
OPPOSTA
Oggetto: Altri contratti atipici.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 29/05/2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del proces-
so, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
A questo punto, e prima di passare al merito del giudizio, si ritiene oppor-
tuno effettuare una breve digressione relativa alle vicende sostanziali, e all'andamento processuale, che hanno condotto all'instaurazione del giudizio de quo tenendo conto dei fatti che, ciascuna parte, pone a fondamento delle rispetti-
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ve domande, eccezioni e deduzioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 1681/22, emesso il 07.03.2022, dal
Tribunale di Napoli, sez XII, nella persona della dott. ssa Barbara Gargia, con il quale le veniva ingiunto il pagamento di € 10.000,00, oltre interessi legali dalla messa in mora (16.11.2021) sino al soddisfo, nonché le spese di procedimento li-
quidate in € 540,00 per compenso ed € 145,50 per esborsi oltre Spese Generali,
CPA ed IVA, a titolo di penale contrattuale per danni derivanti da grave inadem-
pimento.
A fondamento dell'opposizione, si contestava sia la legittimazione attiva della società opposta, stante la presunta invalidità dell'intervenuta cessione, che la fondatezza nel merito della pretesa creditoria azionata.
Nella specie, si rappresentava in fatto e in diritto che l'opposta aveva agito in via monitoria in qualità di cessionaria di un credito ceduto dalla B2B Italia
S.r.l., società con la quale la aveva, in data 10.4.2020, stipulato con- Parte_1
tratto avente ad oggetto la presentazione di clienti per l'ampliamento commercia-
le.
Il regolamento negoziale predisposto prevedeva, nell'ipotesi in cui la
[...]
avesse realizzato degli obiettivi di fatturato con i clienti proposti dalla CP_3
B2B Italia S.r.l, il pagamento di un compenso parametrato al volume di affari raggiunto, con la precisazione che in caso di non raggiungimento degli obiettivi di fatturato pattuiti (al di sotto del 30%) il compenso sarebbe stato pari a 0.
Orbene, nonostante la presentazione da parte della B2B di clienti inade-
guati in quanto non corrispondenti alle figure professionali indicate in contratto,
con nessuno dei quali si instauravano rapporti negoziali, quest'ultima, in data
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07.06.21, comunicava a mezzo pec la risoluzione del contratto per inadempimen-
to, adducendo come motivazione il mancato invio della relazione di cui all'art. 5
delle Condizioni Generali di contratto e addebitando alla una penale Parte_1
contrattuale di € 10.000,00 ai sensi dell'art. 10 delle condizioni di contratto.
Pertanto, in ordine al provvedimento monitorio impugnato, parte opponen-
te si doleva del difetto di legittimazione attiva dell'opposta stante la nullità e/o inopponibilità della cessione in considerazione del fatto che il contratto di ces-
sione dedotto si riferiva genericamente ad una pluralità crediti, aventi fonte in di-
stinti rapporti contrattuali, di cui la B2B sarebbe stata titolare in forza dell'operatività di clausole penali, senza alcun espresso riferimento allo specifico rapporto negoziale che intercorreva tra la B2B e la Pt_1
Inoltre, si evidenziava che la cessione era antecedente all'asserita venuta ad esistenza del credito consacrato nel decreto ingiuntivo essendo intervenuta in data 29.06.2020 ossia un anno prima della comunicazione della risoluzione per inadempimento (07.06.2021).
Ad ogni modo, fermo restando le eccezioni pregiudiziali sollevate, si con-
testava la fondatezza nel merito del credito azionato atteso che l'operatività della clausola penale azionata postulava il grave inadempimento imputabile all'opponente, circostanza che sarebbe contraddetta dalla documentazione allega-
ta.
Alla luce di quanto argomentato, si rassegnavano le seguenti conclusioni:
“1) In accoglimento della presente opposizione, revocare e dichiarare inefficace
il Decreto Ingiuntivo n° 1681/2022 – r.g. 1777/2022 emesso dal Tribunale di
Napoli in data 07.03.2022 per le causali di cui in premessa;
2) Ancora nel merito, rigettare ogni avversa pretesa in quanto infondata in fatto
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ed in diritto, nonché non provata;
3) Condannare in ogni caso la opposta in persona del legale rapp.te p.t. alla re-
fusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e
rimborso forfetario spese generali come per legge e con attribuzione al sotto-
scritto procuratore per averne fatta anticipazione”.
Si costituiva, quindi, la società opposta contestando quanto ex adverso ec-
cepito e ribadendo la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monito-
ria.
Sul punto, si evidenziava che il credito traeva origine dal contratto, non contestato, stipulato, tra la società cedente “B2B Italia S.r.l.” e la società ceduta
“ , in data 10/4/2020 rispetto al quale quest'ultima aveva posto in es- Parte_1
sere una condotta gravemente difforme dagli obblighi assunti, avendo inviato so-
lo una parziale relazione contenente i primi tre esiti delle presentazioni di clienti che le venivano forniti a fronte dei successivi 11, dando così legittimamente luo-
go alla risoluzione per inadempimento e all'addebito della penale prevista ex contratto.
Del pari, si contestava la sollevata eccezione di inefficacia e/o inopponibi-
lità della cessione atteso che la stessa era intervenuta in data 15.10.2021 quindi successivamente al venir in essere del credito contestato.
Pertanto, si chiedeva al tribunale adito di:
“A) Rigettare l'opposizione perché palesemente infondata e dilatoria per tutte
le motivazioni in fatto e in diritto meglio dedotte in narrativa e, per l'effetto,
concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
C) Confermare la statuizione delle spese della fase monitoria, oltre alla
condanna delle spese e competenze della presente fase”.
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Instaurato il giudizio, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzio-
ne e la causa veniva rinviata all'udienza del 10.07.2023 con concessione dei ter-
mini di cui all'art. 183 c.p.c.
Depositate le relative memorie e ritenuta la causa matura per la decisione,
veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del
10/02/2025, visto il carico di ruolo la causa veniva rinviata all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c. con termine alle parti fino a 10 gg prima per il deposito di note conclusionali.
Ricostruiti in tali termini i fatti di causa e l'andamento del processo, giova rammentare preliminarmente che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento concesso, ma integrando giu-
dizio a cognizione piena ad esauriente concerne, piuttosto, la sussistenza o meno della pretesa creditoria azionata. In sostanza, si verifica un'inversione della posi-
zione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a ca-
rico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'in-
giunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debi-
tore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. L'onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal decreto ingiuntivo continua a gravare ex art.
2697 c.c. sul ricorrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta e la formazione del convincimento del giudice sarà nuovamente regolata, agli ef-
fetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio
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ordinario di cognizione (ex multis, Cassazione civile sez. un., 13/01/2022, sent.
n.927).
In relazione, dunque, al profilo dell'assolvimento dell'onere probatorio,
quelle che integrano prove scritte idonee all'emissione del decreto ingiuntivo,
come le fatture commerciali o i documenti di trasporto non possono assumere ex se un decisivo rilievo probatorio, ma possono assolvere solo funzione indiziaria in ordine al credito asserito dalla parte opposta. Infatti, trattandosi di atto di pro-
venienza unilaterale formato dallo stesso creditore, laddove il destinatario della fattura ne abbia contestato e ne contesti anche parzialmente il contenuto, essa non può costituire prova a favore dell'emittente dei limiti della prestazione e del rela-
tivo compenso oggetto della contestazione, grava, quindi sul creditore l'onere di fornire la prova aliunde.
Date queste premesse, ne consegue, quale corollario logico e giuridico,
che l'apprezzamento del giudice deve riguardare il complessivo rapporto nego-
ziale dedotto in giudizio.
Ordunque, sulla base del compendio cognitorio acquisito si ritiene che l'opposizione sia infondata e da disattendere per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, per quanto concerne l'eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione attiva della cessionaria si rammenta in diritto che il perfeziona-
mento della fattispecie traslativa di cui all'art. 1260 c.c. non richiede, al di fuori delle ipotesi enucleate, la partecipazione del debitore ceduto né d'altra parte è ri-
chiesta in via generale una specifica forma ai fini della validità di tale contratto ad effetti reali.
La notificazione al ceduto, prevista quale requisito di effica-
cia/opponibilità, assolve più che altro funzione di tutela del cessionario stesso
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evitando che il pagamento posto in essere in buona fede all'originario debitore produca effetti estintivi dell'obbligazione configurandosi il cedente quale credi-
tore apparente.
Pertanto, vero è che originariamente il cessionario aveva depositato in via monitoria un contratto di cessione di carattere generico dal quale non si desume-
va con certezza la legittimazione attiva dello stesso: infatti, questo aveva ad og-
getto un novero indeterminato di crediti potenzialmente futuri ed anche del tutto eventuali, attesa l'incertezza in ordine al verificarsi dei presupposti ai fini di ap-
plicabilità delle penali contrattuali previste nei vari rapporti negoziali intrattenuti dalla B2B Italia S.r.l; tuttavia, in corso di causa è stato depositato accordo, tra il cedente e il cessionario avente ad oggetto lo specifico credito poi consacrato nel decreto ingiuntivo oggetto di contestazione.
Inoltre, la comunicazione relativa alla cessione del credito risulta essere stata correttamente notificata al ceduto rendendolo quindi edotto dell'identità del titolare del preteso credito.
Sgombrato il campo da tale questione pregiudiziale, l'oggetto del conten-
zioso verte in ordine alla fondatezza nel merito del credito pecuniario azionato ossia alla sussistenza dei presupposti necessari ai fini della legittima applicazione della penale prevista ai sensi dell'art. 10 delle condizioni generali di contratto.
In particolare la norma de quo prevede che: “….. nel caso in cui il Part-
ner/Fornitore si rende gravemente negligente verso l'unica richiesta a tutela di
B2B Italia stante strumento essenziale per la stessa. In tali casi: Relazione obbli-
gatoria omessa, mendace, o comunque non espletata per come previsto ex art.
5), B2B Italia potrà richiedere al Partner/Fornitore, a titolo di penale contrat-
tuale, a prescindere dal valore economico realizzato, il pagamento immediato di
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un importo pari al 50% del compenso stabilito per il raggiungimento
dell'OBBIETTIVO AFFARI TOTALE riferito ad una sola annualità”.
In punto di diritto, si rammenta che la clausola penale, prevista ai sensi dell'art. 1382 del c.c., si sostanzia in una pattuizione accessoria ad obbligazione di fonte negoziale principale assolvente una pluralità di funzioni.
Infatti, attraverso la stessa si intende da un lato rafforzare il vincolo con-
trattuale, compulsando all'adempimento, d'altra parte a liquidare in modo pre-
ventivo e forfettario l'entità del danno (salvo la previsione della risarcibilità del danno ulteriore) esonerando, così, la parte non inadempiente dalla prova del dan-
no subito a seguito dell'inadempimento.
Pertanto, la stessa non è ascrivibile al paradigma dei cd. punitive damages
di matrice anglosassone ma, piuttosto, coerentemente con i principi sottesi al no-
stro sistema di responsabilità civile, è ispirata ad una logica riparatoria.
Ne consegue ovviamente che l'operatività della clausola, e dunque il veni-
re in essere del diritto al risarcimento del danno previamente determinato nel suo ammontare, postula la sussistenza di un grave inadempimento che giustifichi, ai sensi dell'art. 1455 c.c. la risoluzione del contratto.
Sul punto, si rammenta brevemente che la fattispecie caducatoria di vinco-
lo obbligatorio di fonte negoziale della risoluzione richiede una sopravvenuta di-
sfunzione del sinallagma ascrivibile ad una delle parti secondo le regole della re-
sponsabilità contrattuale delineate dall'art. 1218 c.c e ss.
Nella specie, la mancata realizzazione dell'interesse creditorio sotteso al rapporto obbligatorio è imputabile al debitore nella misura in cui lo stesso non fornisca prova del fattore che ha determinato l'impossibilità della prestazione e che lo stesso non sia imputabile ad un suo difetto di diligenza, per cui non è pos-
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sibile muovergli un giudizio di rimproverabilità.
È noto, poi, che in relazione al riparto dell'onere probandi ai sensi dell'art. 2697 c.c., sulla scorta dell'ormai consolidata esegesi giurisprudenziale (sent.
13533/2001 S.U.), in materia di responsabilità contrattuale, rectius per inadem-
pimento di obbligazione, il creditore è tenuto a fornire prova del titolo della pre-
tesa creditoria azionata e potrà limitarsi ad allegare il fatto dell'inadempimento,
mentre grava su controparte l'onere di dimostrare l'esistenza di fatto estinti-
vo/impeditivo idoneo a paralizzare l'altrui pretesa.
Calando, quindi, tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie concreta de-
voluta alla cognizione dell'attuale giudicante, si evidenzia che la condotta posta in essere da parte opponente integra grave inadempimento delle obbligazioni sul-
la stessa gravanti ai sensi dell'art. 5 delle condizioni di contratto idoneo a giusti-
ficare lo scioglimento del vincolo contrattuale per causa imputabile.
Infatti, nell'ambito del complessivo assetto di interessi delineato, che va ad informare la ragione economica giustificativa dell'affare, quella prescritta dall'art. 5 si configurava quale unica obbligazione gravante sul partner/fornitore,
a prescindere dal raggiungimento degli obbiettivi pattuiti, e dunque essenziale.
Invero, era espressamente previsto che il mancato adempimento, secondo le modalità prescritte, produceva gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. consentendo quindi alla parte interessata di avvalersi del diritto potestativo riconosciuto e pro-
durre la risoluzione di diritto del contratto.
Orbene, rispettato il requisito dell'espressa individuazione dell'obbligazione considerata essenziale, la previsione di clausola ai sensi dell'art. 1456 c.c. preclude tendenzialmente al giudice ogni valutazione in ordine alla gravità della condotta difforme agli obblighi contrattualmente assunti atteso
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che tale valutazione è già stata operata a monte dalle parti ed ogni sindacato si configurerebbe, quindi, come un'indebita compressione dell'autonomia negozia-
le.
Ciò detto, si evidenzia che, risulta provata per tabulas che parte opponente non ha rispettato le condizioni di cui all'art. 5, che imponeva di redigere e tra-
smettere entro e non oltre la scadenza della prima e seconda annualità (termine espressamente indicato come essenziale) una relazione completa esaustiva e veri-
tiera volta a documentare tutte le trattative svolte, indipendentemente dall'esito,
fornite dalla B2B.
A fronte di tale obbligo, che invero imponeva un contegno facilmente os-
servabile, parte opponente si è limitata a trasmettere un report esclusivamente provvisorio alla data del 19.01.2021 con oggetto candidati presentati sino al
31.12.2020 avente ad oggetto gli esiti delle sole prime tre presentazioni (su un tot. di N°11 effettuate) anche perchè le successive presentazioni erano posteriori alla missiva inviata dalla società opponente.
Né d'altra parte può essere considerata la successiva e completa relazio-
ne/pec inviata da in data 7/6/2021 in quanto trasmessa dopo 37 giorni dalla Pt_1
scadenza del termine essenziale previsto, ossia il 30/4/2021, solo a seguito della comunicazione da parte di B2B di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa la quale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., produce risoluzione di diritto del contratto.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi as-
sorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente,
che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 lu-
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glio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
In relazione al governo delle spese, le stesse seguono la soccombenza di parte opponente, e si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi di cui al
D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività ef-
fettivamente svolta e della natura, difficoltà e delle questioni giuridiche trattate,
con espunzione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.O.P., dott.ssa Filomena Fiore,
ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronun-
ciando:
- rigetta l'opposizione;
- per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il Decreto ingiuntivo n. 1681/2022
del 07/03/2022, RG. n. 1777/2022, emesso il 07.03.2022, dal Tribunale di Napo-
li, Sez. XII, nella persona della dott.ssa Barbara Gargia;
- condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 3.397,00 oltre spese, IVA e Cpa, con attribuzione all'avv.to
Giuseppe Grimaldi (Cod. Fisc. ) dichiaratosi antistatario. C.F._2
La sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli il 29.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa Filomena Fiore
La sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Massimo Gianluca (addetto U.P.P.). L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fascicolo informatico.
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