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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/09/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente Est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 3237/2025 V.G., avente ad oggetto "separazione consensuale"
T R A
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Letizia Giandomenico, Parte_1 Parte_2 come da mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 15.09.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.07.2025 le parti esponevano:
• di aver contratto matrimonio in data 12.08.2000;
• di aver generato due figlie, nate rispettivamente in data 22.02.2003, e in data 29.11.2004, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti;
• di aver interrotto la convivenza, stante l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 15.09.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Le richieste formulate dalle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1. I coniugi vivranno separati: la Sig.ra resterà nell'attuale casa coniugale ubicata in Marittima Parte_2
(Comune di Diso) alla Via Solferino n.42, contraddistinta in catasto al fl. 16 p.lla 338, mentre il Sig. Parte_1 andrà ad abitare presso un'altra abitazione non di sua proprietà, nella qualità di conduttore.
2. Le figlie sono entrambe studentesse universitarie: risiede per motivi di studio nella città di Bologna, Persona_1 mentre iscritta all'università del Salento, abita e continuerà ad abitare nella casa coniugale. Per_2
3. Esiste un conto cointestato presso Banca Unicredit –filiale di Marittima che contiene sia la somma pari ad euro
35.572,00 a titolo di investimenti, sia dei risparmi che fanno capo al Sig. Di siffatto conto e delle Parte_1 somme in esso contenute (sia i risparmi, sia gli investimenti) resterà titolare solo il Sig. e la sig.ra verrà Parte_1 rimossa da cointestataria, senza nulla pretendere relativamente alle somme in esso contenuto, alla firma del presente accordo.
4. La barca di tipologia natante con il relativo motore, del valore di circa 9.000,00 euro, acquistata nel corso del matrimonio, resterà in proprietà della Sig.ra Il costo relativo al posto barca e della manutenzione ordinaria e Pt_2 straordinaria e degli altri costi annessi saranno a carico della Sig.ra mentre le altre due rate rimanenti Pt_2 dell'importo di 333,33 euro, per il finanziamento finalizzato all'acquisto della medesima barca verranno pagate dal sig. Pt_1
5. I coniugi in corso di matrimonio avevano stipulato presso Barclays Bank ed ora attivo presso Banca Intesa, un mutuo di 25 anni per la somma pari ad euro 154.000,00 per acquisto e ristrutturazione della casa coniugale, le cui rate, sin dal 1.10.2010, sono state corrisposte per intero dal Sig. successivamente sono state pagate interamente Pt_1 dalla Sig.ra la quale continuerà a farsi carico del pagamento per intero sino alla completa estinzione naturale Pt_2 del mutuo, ossia fino al 1 febbraio 2036, rendendo indenne il sig. da tale impegno (All.6). Pt_1
6. Le somme relative al piano di accumulo, “UniBonus Strategy Next codice 774” stipulato dalla Sig.ra Pt_2 con ma versate dal Sig. e quantificabili, ad oggi, in 2.200 euro,
[...] Controparte_1 Pt_1 resteranno a beneficio della Sig.ra Il Sig. smetterà di corrispondere ulteriori somme relative a questo Pt_2 Pt_1 piano economico. (All.7).
7. Le parti danno atto che la somma pari ad euro 17.000,00, già in possesso della Sig.ra resterà nella Pt_2 proprietà esclusiva di quest'ultima, come regalo del Sig. Pt_1
8. La polizza sulla vita “My Care Futuro”, per la somma pari ad euro 115.000,00 stipulata con CP_2
codice prodotto PM0006, originariamente a favore della Sig.ra con contraente il Sig.
[...] Pt_2 Pt_1 in caso di decesso di quest'ultimo, verrà modificata nella sezione beneficiari sostituendo la Sig.ra con le loro Pt_2 figlie, e d il Sig. continuerà a pagarne il relativo premio (All.8). Per_1 Per_2 Pt_1
9. Il cane di famiglia, già “microchippato” a nome del Sig. e che necessita di cure salvavita, sarà accudito Parte_1 da quest'ultimo, liberando la sig.ra di ogni costo, responsabilità ed impegno relativi al suo mantenimento Parte_2
e custodia.
10. Il Sig. e la Sig.ra contribuiranno al mantenimento della figlia , impegnandosi Parte_1 Parte_2 Per_1
a versare ciascuno la somma pari ad euro 250,00, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso per separazione e con rivalutazione ISTAT direttamente sul conto corrente di quest'ultima per il suo sostentamento personale, essendo fuori sede per motivi di studio.
11. Il Sig. si impegna a versare interamente il canone di locazione per la permanenza della figlia Parte_1 Per_1
a Bologna, quantificato attualmente in euro 672,00 al mese.
12. La figlia resterà a vivere con la madre nella casa coniugale su indicata ed entrambi i genitori Persona_3 contribuiranno al suo mantenimento, impegnandosi a pagare la somma pari ad euro 200,00, da versare direttamente sul conto corrente personale di Per_2
13. Le altre spese straordinarie previamente concordate (per come individuate e disciplinate dal protocollo adottato dal
Tribunale di Lecce) saranno sostenute nella misura del 50% dal Sig. e del 50% dalla Sig.ra Pt_1 Pt_2
14. Il garage di proprietà del Sig. ove la Sig.ra ha depositato, tra l'altro, talune suppellettili di sua Pt_1 Pt_2 esclusiva proprietà, verrà sgomberato da quest'ultima entro il 18.06.2026.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: - omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 12.08.2000 in
Diso (Le) e trascritto nel registro di matrimonio di quel Comune al n. 6 parte II Serie A anno 2000, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 19.9.25
La Presidente Est.
dott.ssa Francesca Caputo