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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/11/2025, n. 4164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4164 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3406/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 3406 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione ex artt. 615, primo comma c.p.c. e 617, primo comma, c.p.c.;
TRA
E , elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2
Aversa (CE) in Via Alfonso D'Aragona n.28, presso lo studio dell'Avv. Antonietta Savoia, dal quale sono rappresentati e difesi giusta di procura in atti;
OPPONENTE
E
; in persona del l.r.p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in Milano, via San Maurilio n. 3, presso lo studio dagli avv.ti Riccardo
RU ed SA EL, dai quali è rappresentata e difesa giusta di procura in atti;
OPPOSTA
E
; in persona del l.r.p.t., la quale è rappresentata dagli Avv. Roberto Calabresi Controparte_2 ed Elisa Gaboardi, con domicilio digitale e giusta procura in atti;
TERZO INTERVENUTO
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_3 proponevano opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. all'atto di precetto, notificato in data 16.04.2024, avente oggetto il pagamento della somma di euro 283.254,95, dovuto alla
[...]
, in forza di un contratto di mutuo fondiario. Controparte_1
Nell'atto di citazione l'opponente lamentava: 1) il difetto di legittimazione della
[...]
, la quale non avrebbe dato prova dell'avvenuta cessione del diritto Controparte_1 di credito;
2) la nullità dell'atto di cessione stesso per mancata notifica al debitore ceduto;
3) la violazione degli artt. 116 e 117 TUB sulla domanda accessoria degli interessi convenzionali;
4) il difetto di prova circa l'ammontare degli interessi corrispettivi dovuti;
5) l'errore sul calcolo degli interessi e violazione del divieto di anatocismo;
6) invalidità del titolo stante la nullità delle clausole vessatorie;
7) la mancate o, in ogni caso, opaca indicazione del contratto di mutuo del tasso di interessi e degli altri oneri sostenuti nell'operazione; 8) l'invalidità dell'atto di precetto stante la mancata notifica del titolo esecutivo.
si costituiva, eccependo: a) la propria Controparte_1 legittimazione attiva relativa all'atto di precetto, stante la regolare cessione del diritto di credito;
b)
l'infondatezza dell'eccezione circa la violazione degli artt. 116 e 117 Tub;
c) la validità dell'atto di precetto, in considerazione dell'erronea qualificazione dell'opponente dell'attuale giudizio come opposizione a decreto ingiuntivo;
d) la genericità e conseguente inammissibilità dell'eccezione circa l'errore di calcolo degli interessi e il divieto di anatocismo;
e) l'infondatezza dell'eccezione circa la nullità del titolo, stante la vessatorietà delle clausole contrattuali;
f) infondatezza dell'eccezione concernente la scarsa trasparenza delle condizioni economiche del mutuo originario;
g) la validità dell'atto di precetto, nonostante la mancata notifica del titolo congiuntamente all'atto di precetto.
Si costituiva, per altro, in giudizio la , ai sensi dell'art. 111 c.p.c., sostenendo Controparte_2 di esser divenuta titolare del diritto di credito oggetto del procedimento esecutiva, alla luce di un'intervenuta cessione del diritto di credito conclusa tra la medesima e la Controparte_2
. Controparte_1
Ciò posto, si deve effettuare una necessaria premessa con riferimento alla posizione del terzo intervenuto nel presente giudizio. La è intervenuto sensi dell'art. 111 c.p.c., Controparte_2 giacché sarebbe succeduto nella posizione processuale della originaria parte convenuta in conseguenza del contratto di cessione del diritto di credito. L'art. 111 c.p.c., infatti, prevede una particolare ipotesi di intervento del terzo, quando in pendenza del giudizio il diritto controverso è trasferito a titolo particolare ad altro soggetto, il quale, di fatto, succede nella posizione processuale.
La norma, in breve, consente di regolare le conseguenze del fenomeno successorio nell'ambito del processo. Il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso nel corso del processo non travolge il rapporto processuale, che può continuare tra le parti originarie;
tuttavia, si consente al successore a titolo particolare di intervenire nel giudizio, in tal modo, la pronuncia produrrà effetti direttamente nei suoi confronti.
Per accertare se tale fenomeno successorio si sia prodotto, con riferimento alla specifica controversia oggetto del presente giudizio, è doveroso verificare se il terzo abbia dato prova della propria legittimazione, ossia della qualità di creditore nell'ambito del rapporto obbligatorio, in conseguenza della conclusione del contratto di cessione.
In riferimento al difetto di legittimazione, per dimostrare la titolarità del credito, risulta sufficiente che la cessionaria produca l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale contenente l'elenco dei rapporti ceduti “in blocco”.
A tal riguardo, in continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte di
Cassazione ha affermato che: “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr.
Cassazione Civile, Ordinanza n. 29872 del 20 novembre 2024).
In sintesi, la giurisprudenza ha affermato che la prova dell'atto di cessione si intende raggiunta anche esclusivamente mediante la Gazzetta ufficiale, purché essa riporti requisiti ed elementi che siano in grado di circoscrivere compiutamente i diritti di credito ceduti.
Alla luce della predetta giurisprudenza, si osserva che il terzo ha allegato esclusivamente la
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ove era riportata la cessione di crediti in blocco;
tuttavia, nella stessa Gazzetta non sono indicati elementi e criteri idonei a poter affermare con certezza che l'atto di cessione abbia riguardato anche il diritto di credito oggetto dell'atto di precetto opposto;
si precisa, peraltro, che i collegamenti esterni richiamati dal testo non hanno dato alcun riscontro positivo, non permettendo di accedere ad un elenco esaustivo dei diritti di credito oggetto di cessione. La Gazzetta, dunque, non presenta quegli elementi essenziali, richiesti dalla giurisprudenza, necessari a circoscrivere i diritti di credito oggetto di cessione. Il terzo intervenuto, dunque, non ha dato provato della propria legittimazione attiva, ossia della titolarità del diritto di credito.
Come logica conseguenza derivante dal difetto di legittimazione, si desume che la CP_2 non abbia dimostrato l'avvenuta successione nella posizione processuale, presupposto
[...] all'esercizio del diritto di intervento del terzo ai sensi dell'art. 111 c.p.c., restando, quindi, soggetto estraneo all'odierna controversia.
Ne consegue il giudizio, in ogni caso, prosegue nei confronti delle parti originarie.
Tanto promesso, l'opposizione va rigettata per le ragioni che si vanno, di seguito, ad esporre.
Con il primo motivo di opposizione, la parte attrice ha contestato la legittimazione dell'istituto di credito, giacché lo stesso non avrebbe dato prova dell'avvenuta cessione del diritto di credito.
Alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione, poc'anzi richiamata, si deve evidenziare che, con la comparsa di costituzione in giudizio, l'opposta ha comprovato la propria titolarità del credito producendo, innanzitutto, l'avviso di cessione dei rapporti giuridici “in blocco” pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Al fine di fugare qualsivoglia dubbio circa la legittimazione attiva vantata, l'opposta ha depositato tre contratti volti a provare i tre atti di cessione succedutesi nel tempo, ricostruendo, dunque, la sequenza di operazioni negoziali che hanno condotto all'acquisto della titolarità del diritto;
peraltro, la parte ha individuato, per ciascun negozio, specificamente il diritto di credito oggetto dell'atto di precetto.
Tanto premesso, la contestazione mossa dall'opponente in ordine alla carenza di legittimazione in capo all'opposta risulta priva di pregio.
In secondo luogo, parte opponente ha affermato la nullità del precetto, stante l'invalidità dell'atto di cessione, conseguente alla mancata notifica della stessa al debitore ceduto.
Si rammenta, a tal proposito, che l'atto di cessione è un contratto bilaterale che si conclude sulla base del mero consenso espresso dal cedente e dal cessionario;
il terzo ceduto non è parte del negozio giuridico e non concorre con la propria volontà alla conclusione del negozio. Difatti, gli elementi della notifica o dell'accettazione del ceduto non rappresentano elementi costitutivi del contratto, necessari al suo perfezionamento, ma essi assumano un mero valore pubblicitario, producendo limitati effetti giuridici esclusivamente nella sfera giuridica dello stesso ceduto. In breve, la mancata notifica non rappresenta un vizio che incide sulla validità dell'atto di cessione.
Peraltro, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che: “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass.,
29/09/2020, n. 204495, Cass., 17/03/2006, n. 5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.” (cfr. Cassazione, Sez. III, Ordinanza n. 10200 del 2021).
Con la terza doglianza, l'opponente ha sostenuto l'invalidità del titolo in considerazione della violazione degli artt. 116 e 117 T.U.B., in quanto, secondo l'istante, le disposizioni concernenti il regime delle conseguenze economiche del contratto non sembrano prevedere la pattuizione di interessi e, in ogni caso, tali clausole sul regime economico del negozio sono poco chiare e non immediatamente intellegibile.
Sul punto, si deve premettere che l'eccezione si fonda su un erroneo presupposto, ossia che il titolo esecutivo, oggetto dell'atto di precetto, sia un decreto ingiuntivo e che, in quanto tale, sia nullo nella parte che dispone il pagamento di interessi mai pattuiti. È necessario rilevare che il titolo oggetto dell'atto di precetto è un mutuo fondiario, non un decreto ingiuntivo.
Ciò posto, il contratto di mutuo, all'art. 3, disciplina in modo puntuale e facilmente intellegibile il regime degli interessi convenzionali da applicare al rapporto negoziale.
Peraltro, quantunque la clausola appaia opaca e non immediatamente comprensibile nel suo significato, ciò non è causa di nullità del negozio giuridico (e in conseguenza dell'atto di precetto per inesistenza del titolo).
Come sostenuto da una recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, la materia contrattuale si caratterizza per il principio di autoresponsabilità delle parti, quale corollario del dovere di solidarietà costituzionale che sussiste anche nel rapporto tra le parti del contratto. Con riferimento alla questione su cui si dibatte, tale principio di autoresponsabilità impone alla parte contrattuale l'onere di attivarsi allo scopo di comprendere il significato delle disposizioni negoziali, impiegando qualsiasi mezzo di cui dispone, anche facendo ricorso all'assistenza di soggetti terzi.
Ne consegue che, laddove non abbia inteso il significato del programma contrattuale, in ogni sua parte, ciò non può giustificare alcun rimedio caducatorio del negozio, salvo siano disattese prescrizioni di legge in punto di onere informativi, la cui violazione sia espressamente sanzionata dal legislatore con il rimedio della nullità.
In sintesi, ad avviso della giurisprudenza, non esistono clausole non intelligibili, è altresì un dovere della parte accingersi ad uno sforzo interpretativo e di comprensione dell'atto negoziale in sede di conclusione del contratto. In ossequio al principio di autoresponsabilità, la parte, dunque, non può che esser, in ogni caso, vincolata al negozio giuridico anche ove non abbia compreso il significato effettivo delle disposizioni negoziali.
Con la quarta doglianza, l'opponente ha sostenuto l'invalidità del titolo esecutivo stante la mancata indicazione del tasso di interessi applicato.
Preliminarmente, è doveroso ribadire nuovamente che la controversia di cui si discute ha, ad oggetto, un'opposizione a precetto (sebbene sia stata erroneamente qualificata dall'attore come opposizione a decreto ingiuntivo) e che il titolo esecutivo della presente procedura è un mutuo fondiario, non già un decreto ingiuntivo.
L'art. 480 c.p.c. contempla un elenco tassativo dei requisiti di validità dell'atto di precetto, prevede la norma: “Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge”. Ne consegue che l'invalidità dell'atto di precetto può conseguire solo dalla carenza di taluno dei predetti elementi.
Peraltro, la giurisprudenza ha, già da tempo, chiarito che non costituisce un requisito di validità dell'atto di precetto l'indicazione del tasso di interessi, che può essere facilmente conosciuto dal debitore mediante consultazione del contratto di mutuo. Nel caso di specie, ad esempio, il negozio, agli artt. 3 e 5, specifica correttamente il tasso sia per gli interessi corrispettivi che moratori.
La quinta doglianza mossa dalla parte opponente attiene al calcolo degli interessi e alla violazione del divieto di anatocismo.
In primis occorre considerare che l'allegazione è assolutamente generica perché prospetta la sussistenza del vizio del rapporto in linea esclusivamente teorica.
Non può che osservarsi che la parte attrice ha affermato tale violazione in modo approssimativo, se non apodittico, non enunciando con precisione le argomentazioni a sostegno, in tal modo pregiudicando l'esercizio del diritto di difesa alla parte opposta e precludendo, inoltre, al giudice di individuare i fatti su cui dover svolgere l'istruttoria.
Inoltre, occorre considerare che l'allegazione è infondata già sul piano teorico. Infatti dalla analisi del contratto e dei relativi allegati si riscontra che le parti abbiano applicato il cosiddetto metodo di ammortamento “alla francese”. Quest'ultimo prevede che la quota interessi dovuta per ciascuna rata di ammortamento è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo e ciò esclude ogni anatocismo, il quale, invece, consiste nella diversa operazione di calcolare interessi sugli interessi, ai sensi dell'art. 1283 c.c..
La parte attrice, al sesto motivo di opposizione, ha, altresì, eccepito la nullità delle clausole contrattuali inerenti agli interessi moratori, poiché introducono deroghe al regime ordinario della fideiussione, diminuendo in modo significativo le garanzie offerte dall'ordinamento al garante, qualità astrattamente assunta dall'attore del presente giudizio.
Innanzitutto, si deve premette che l'attore nel presente giudizio è il mutuatario del contratto datore di ipoteca, dunque, non è fideiussore. Da ciò deriva che non può, indubbiamente, ravvisarsi alcuna violazione delle norme a tutela della posizione del garante personale, giacché è una disciplina normativa che non trova applicazione nel caso di specie.
Inoltre, anche rispetto a tale domanda, l'attore sembra affermare in modo generico e apodittico la natura vessatoria della clausola.
Si rammenta, peraltro, che le clausole si definiscono vessatorie quando comportano un'alterazione dell'equilibrio normativo del contratto, in modo da generare uno squilibrio tra i diritti e i doveri della cosiddetta parte debole del rapporto negoziale (art. 33 cod. cons.). L'attore, tuttavia, non chiarisce in che modo suddetta previsione comporti una alterazione dell'equilibrio negoziale.
Dunque, si può pacificamente affermare che la mera pattuizione di interessi moratori non possa essere in sé considerata vessatoria, giacché non sembra soddisfare le condizioni contemplate dal codice del consumo.
Tanto premesso, anche la presente obiezione è da ritenersi respinta.
Con il settimo motivo di opposizione, la parte attrice ha lamentato la violazione dell'art. 117
T.U.B., nella parte in cui prevede che “i contratti devono indicare il tasso di interesse ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, in considerazione della circostanza che il contratto non riporterebbe la cosiddetta e commissioni di istruttoria.
Anche presente obiezione appare del tutto infondata, giacché il contratto di mutuo riporta espressamente la suddetta voce di costo (cfr pagg. 20 del negozio in atti).
Infine, si evidenzia che la parte attrice ha sostenuto, pure, l'invalidità del precetto oggetto del presente giudizio per omessa notifica del titolo esecutivo, ossia il contratto di mutuo, e del relativo piano di ammortamento.
Sul punto, si rammenta che l'art. 41, comma 1, TUB prevede l'esclusione dell'obbligo della preventiva notifica del titolo esecutivo per come espressamente previsto dall'art. 480 c.p.c., purché il titolo sia, in ogni caso, espressamente individuato dall'atto di precetto. Tale disposizione opera con esclusivo riferimento al cosiddetto mutuo fondiario, il quale si connota per un regime normativo privilegiato rispetto al c.d. mutuo ipotecario. Dunque, va fatta una necessaria distinzione tra mutuo fondiario e mutuo ipotecario. Il mutuo fondiario è concesso ex art. 38 TUB e soggiace alla preventiva verifica del limite di finanziabilità dell'immobile (equivalente all'80% del suo valore) per il cui acquisto è finalizzata, appunto, la concessione del mutuo e presuppone l'iscrizione sullo stesso della relativa ipoteca. È, invece, mutuo ipotecario quello concesso per finalità differenti, senza preventiva verifica del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, TUB, per la cui garanzia, appunto, viene richiesta e/o concessa ipoteca su terzo immobile.
Orbene, la deroga di cui all'art. 41 TUB, quindi, la espressa esclusione dell'obbligo di preventiva notifica del titolo esecutivo, la cui indicazione a pena di nullità va riportata in seno all'atto di precetto, è espressamente e solamente applicabile al caso di stipula di mutuo fondiario e non affatto in caso di stipula di mutuo ipotecario. Se così non fosse, il legislatore avrebbe omesso di identificare espressamente la tipologia di mutui sui quali tale deroga spiega efficacia. Né tantomeno può farsi applicazione analogica di tale espressa deroga stante che, nel rapporto di specialità tra le norme, la deroga alla norma generale è valevole senza possibilità di applicazione analogica al di fuori delle previsioni riportate dalla norma avente carattere speciale.
Nel momento in cui venoano meno i presupposti per la valida qualificazione del contratto di mutuo come fondiario, viene meno l'applicabilità della disciplina di privilegio in favore del creditore concedente con conseguente sicura non applicabilità ed operatività della deroga di cui all'art. 41
TUB con sussistenza dell'obbligo della preventiva notifica del titolo esecutivo (Cass. n°
17439/2019).
Nel caso oggetto del presente giudizio, è, innanzitutto, opportuno evidenziare che l'atto di precetto espressamente individua il contratto di mutuo, riportando i relativi estremi. Il contratto in questione, peraltro, è riconducibile alla categoria dei contratti di mutuo fondiario. Il notaio rogante, infatti, dà atto della preventiva verifica del limite di finanziabilità (nella Premessa), stabilendo l'applicazione del regime di cui all'art. 38 T.U.B.. Peraltro, la parte opponente non ha neppure dato prova che siano venuti meno i presupposti per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 38.
Alla luce di quanto osservato, l'opposizione va rigettata.
Con riferimento al rapporto con , Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio sono regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta. Nel rapporto con le spese Controparte_2 restano a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 3406/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna e alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2
complessiva di euro 8.400,00 Controparte_1 oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge;
- nel rapporto con la compensa le spese. Controparte_2
Così deciso in Aversa, il 26.11.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 3406 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione ex artt. 615, primo comma c.p.c. e 617, primo comma, c.p.c.;
TRA
E , elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2
Aversa (CE) in Via Alfonso D'Aragona n.28, presso lo studio dell'Avv. Antonietta Savoia, dal quale sono rappresentati e difesi giusta di procura in atti;
OPPONENTE
E
; in persona del l.r.p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in Milano, via San Maurilio n. 3, presso lo studio dagli avv.ti Riccardo
RU ed SA EL, dai quali è rappresentata e difesa giusta di procura in atti;
OPPOSTA
E
; in persona del l.r.p.t., la quale è rappresentata dagli Avv. Roberto Calabresi Controparte_2 ed Elisa Gaboardi, con domicilio digitale e giusta procura in atti;
TERZO INTERVENUTO
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_3 proponevano opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. all'atto di precetto, notificato in data 16.04.2024, avente oggetto il pagamento della somma di euro 283.254,95, dovuto alla
[...]
, in forza di un contratto di mutuo fondiario. Controparte_1
Nell'atto di citazione l'opponente lamentava: 1) il difetto di legittimazione della
[...]
, la quale non avrebbe dato prova dell'avvenuta cessione del diritto Controparte_1 di credito;
2) la nullità dell'atto di cessione stesso per mancata notifica al debitore ceduto;
3) la violazione degli artt. 116 e 117 TUB sulla domanda accessoria degli interessi convenzionali;
4) il difetto di prova circa l'ammontare degli interessi corrispettivi dovuti;
5) l'errore sul calcolo degli interessi e violazione del divieto di anatocismo;
6) invalidità del titolo stante la nullità delle clausole vessatorie;
7) la mancate o, in ogni caso, opaca indicazione del contratto di mutuo del tasso di interessi e degli altri oneri sostenuti nell'operazione; 8) l'invalidità dell'atto di precetto stante la mancata notifica del titolo esecutivo.
si costituiva, eccependo: a) la propria Controparte_1 legittimazione attiva relativa all'atto di precetto, stante la regolare cessione del diritto di credito;
b)
l'infondatezza dell'eccezione circa la violazione degli artt. 116 e 117 Tub;
c) la validità dell'atto di precetto, in considerazione dell'erronea qualificazione dell'opponente dell'attuale giudizio come opposizione a decreto ingiuntivo;
d) la genericità e conseguente inammissibilità dell'eccezione circa l'errore di calcolo degli interessi e il divieto di anatocismo;
e) l'infondatezza dell'eccezione circa la nullità del titolo, stante la vessatorietà delle clausole contrattuali;
f) infondatezza dell'eccezione concernente la scarsa trasparenza delle condizioni economiche del mutuo originario;
g) la validità dell'atto di precetto, nonostante la mancata notifica del titolo congiuntamente all'atto di precetto.
Si costituiva, per altro, in giudizio la , ai sensi dell'art. 111 c.p.c., sostenendo Controparte_2 di esser divenuta titolare del diritto di credito oggetto del procedimento esecutiva, alla luce di un'intervenuta cessione del diritto di credito conclusa tra la medesima e la Controparte_2
. Controparte_1
Ciò posto, si deve effettuare una necessaria premessa con riferimento alla posizione del terzo intervenuto nel presente giudizio. La è intervenuto sensi dell'art. 111 c.p.c., Controparte_2 giacché sarebbe succeduto nella posizione processuale della originaria parte convenuta in conseguenza del contratto di cessione del diritto di credito. L'art. 111 c.p.c., infatti, prevede una particolare ipotesi di intervento del terzo, quando in pendenza del giudizio il diritto controverso è trasferito a titolo particolare ad altro soggetto, il quale, di fatto, succede nella posizione processuale.
La norma, in breve, consente di regolare le conseguenze del fenomeno successorio nell'ambito del processo. Il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso nel corso del processo non travolge il rapporto processuale, che può continuare tra le parti originarie;
tuttavia, si consente al successore a titolo particolare di intervenire nel giudizio, in tal modo, la pronuncia produrrà effetti direttamente nei suoi confronti.
Per accertare se tale fenomeno successorio si sia prodotto, con riferimento alla specifica controversia oggetto del presente giudizio, è doveroso verificare se il terzo abbia dato prova della propria legittimazione, ossia della qualità di creditore nell'ambito del rapporto obbligatorio, in conseguenza della conclusione del contratto di cessione.
In riferimento al difetto di legittimazione, per dimostrare la titolarità del credito, risulta sufficiente che la cessionaria produca l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale contenente l'elenco dei rapporti ceduti “in blocco”.
A tal riguardo, in continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte di
Cassazione ha affermato che: “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr.
Cassazione Civile, Ordinanza n. 29872 del 20 novembre 2024).
In sintesi, la giurisprudenza ha affermato che la prova dell'atto di cessione si intende raggiunta anche esclusivamente mediante la Gazzetta ufficiale, purché essa riporti requisiti ed elementi che siano in grado di circoscrivere compiutamente i diritti di credito ceduti.
Alla luce della predetta giurisprudenza, si osserva che il terzo ha allegato esclusivamente la
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ove era riportata la cessione di crediti in blocco;
tuttavia, nella stessa Gazzetta non sono indicati elementi e criteri idonei a poter affermare con certezza che l'atto di cessione abbia riguardato anche il diritto di credito oggetto dell'atto di precetto opposto;
si precisa, peraltro, che i collegamenti esterni richiamati dal testo non hanno dato alcun riscontro positivo, non permettendo di accedere ad un elenco esaustivo dei diritti di credito oggetto di cessione. La Gazzetta, dunque, non presenta quegli elementi essenziali, richiesti dalla giurisprudenza, necessari a circoscrivere i diritti di credito oggetto di cessione. Il terzo intervenuto, dunque, non ha dato provato della propria legittimazione attiva, ossia della titolarità del diritto di credito.
Come logica conseguenza derivante dal difetto di legittimazione, si desume che la CP_2 non abbia dimostrato l'avvenuta successione nella posizione processuale, presupposto
[...] all'esercizio del diritto di intervento del terzo ai sensi dell'art. 111 c.p.c., restando, quindi, soggetto estraneo all'odierna controversia.
Ne consegue il giudizio, in ogni caso, prosegue nei confronti delle parti originarie.
Tanto promesso, l'opposizione va rigettata per le ragioni che si vanno, di seguito, ad esporre.
Con il primo motivo di opposizione, la parte attrice ha contestato la legittimazione dell'istituto di credito, giacché lo stesso non avrebbe dato prova dell'avvenuta cessione del diritto di credito.
Alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione, poc'anzi richiamata, si deve evidenziare che, con la comparsa di costituzione in giudizio, l'opposta ha comprovato la propria titolarità del credito producendo, innanzitutto, l'avviso di cessione dei rapporti giuridici “in blocco” pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Al fine di fugare qualsivoglia dubbio circa la legittimazione attiva vantata, l'opposta ha depositato tre contratti volti a provare i tre atti di cessione succedutesi nel tempo, ricostruendo, dunque, la sequenza di operazioni negoziali che hanno condotto all'acquisto della titolarità del diritto;
peraltro, la parte ha individuato, per ciascun negozio, specificamente il diritto di credito oggetto dell'atto di precetto.
Tanto premesso, la contestazione mossa dall'opponente in ordine alla carenza di legittimazione in capo all'opposta risulta priva di pregio.
In secondo luogo, parte opponente ha affermato la nullità del precetto, stante l'invalidità dell'atto di cessione, conseguente alla mancata notifica della stessa al debitore ceduto.
Si rammenta, a tal proposito, che l'atto di cessione è un contratto bilaterale che si conclude sulla base del mero consenso espresso dal cedente e dal cessionario;
il terzo ceduto non è parte del negozio giuridico e non concorre con la propria volontà alla conclusione del negozio. Difatti, gli elementi della notifica o dell'accettazione del ceduto non rappresentano elementi costitutivi del contratto, necessari al suo perfezionamento, ma essi assumano un mero valore pubblicitario, producendo limitati effetti giuridici esclusivamente nella sfera giuridica dello stesso ceduto. In breve, la mancata notifica non rappresenta un vizio che incide sulla validità dell'atto di cessione.
Peraltro, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che: “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass.,
29/09/2020, n. 204495, Cass., 17/03/2006, n. 5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.” (cfr. Cassazione, Sez. III, Ordinanza n. 10200 del 2021).
Con la terza doglianza, l'opponente ha sostenuto l'invalidità del titolo in considerazione della violazione degli artt. 116 e 117 T.U.B., in quanto, secondo l'istante, le disposizioni concernenti il regime delle conseguenze economiche del contratto non sembrano prevedere la pattuizione di interessi e, in ogni caso, tali clausole sul regime economico del negozio sono poco chiare e non immediatamente intellegibile.
Sul punto, si deve premettere che l'eccezione si fonda su un erroneo presupposto, ossia che il titolo esecutivo, oggetto dell'atto di precetto, sia un decreto ingiuntivo e che, in quanto tale, sia nullo nella parte che dispone il pagamento di interessi mai pattuiti. È necessario rilevare che il titolo oggetto dell'atto di precetto è un mutuo fondiario, non un decreto ingiuntivo.
Ciò posto, il contratto di mutuo, all'art. 3, disciplina in modo puntuale e facilmente intellegibile il regime degli interessi convenzionali da applicare al rapporto negoziale.
Peraltro, quantunque la clausola appaia opaca e non immediatamente comprensibile nel suo significato, ciò non è causa di nullità del negozio giuridico (e in conseguenza dell'atto di precetto per inesistenza del titolo).
Come sostenuto da una recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, la materia contrattuale si caratterizza per il principio di autoresponsabilità delle parti, quale corollario del dovere di solidarietà costituzionale che sussiste anche nel rapporto tra le parti del contratto. Con riferimento alla questione su cui si dibatte, tale principio di autoresponsabilità impone alla parte contrattuale l'onere di attivarsi allo scopo di comprendere il significato delle disposizioni negoziali, impiegando qualsiasi mezzo di cui dispone, anche facendo ricorso all'assistenza di soggetti terzi.
Ne consegue che, laddove non abbia inteso il significato del programma contrattuale, in ogni sua parte, ciò non può giustificare alcun rimedio caducatorio del negozio, salvo siano disattese prescrizioni di legge in punto di onere informativi, la cui violazione sia espressamente sanzionata dal legislatore con il rimedio della nullità.
In sintesi, ad avviso della giurisprudenza, non esistono clausole non intelligibili, è altresì un dovere della parte accingersi ad uno sforzo interpretativo e di comprensione dell'atto negoziale in sede di conclusione del contratto. In ossequio al principio di autoresponsabilità, la parte, dunque, non può che esser, in ogni caso, vincolata al negozio giuridico anche ove non abbia compreso il significato effettivo delle disposizioni negoziali.
Con la quarta doglianza, l'opponente ha sostenuto l'invalidità del titolo esecutivo stante la mancata indicazione del tasso di interessi applicato.
Preliminarmente, è doveroso ribadire nuovamente che la controversia di cui si discute ha, ad oggetto, un'opposizione a precetto (sebbene sia stata erroneamente qualificata dall'attore come opposizione a decreto ingiuntivo) e che il titolo esecutivo della presente procedura è un mutuo fondiario, non già un decreto ingiuntivo.
L'art. 480 c.p.c. contempla un elenco tassativo dei requisiti di validità dell'atto di precetto, prevede la norma: “Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge”. Ne consegue che l'invalidità dell'atto di precetto può conseguire solo dalla carenza di taluno dei predetti elementi.
Peraltro, la giurisprudenza ha, già da tempo, chiarito che non costituisce un requisito di validità dell'atto di precetto l'indicazione del tasso di interessi, che può essere facilmente conosciuto dal debitore mediante consultazione del contratto di mutuo. Nel caso di specie, ad esempio, il negozio, agli artt. 3 e 5, specifica correttamente il tasso sia per gli interessi corrispettivi che moratori.
La quinta doglianza mossa dalla parte opponente attiene al calcolo degli interessi e alla violazione del divieto di anatocismo.
In primis occorre considerare che l'allegazione è assolutamente generica perché prospetta la sussistenza del vizio del rapporto in linea esclusivamente teorica.
Non può che osservarsi che la parte attrice ha affermato tale violazione in modo approssimativo, se non apodittico, non enunciando con precisione le argomentazioni a sostegno, in tal modo pregiudicando l'esercizio del diritto di difesa alla parte opposta e precludendo, inoltre, al giudice di individuare i fatti su cui dover svolgere l'istruttoria.
Inoltre, occorre considerare che l'allegazione è infondata già sul piano teorico. Infatti dalla analisi del contratto e dei relativi allegati si riscontra che le parti abbiano applicato il cosiddetto metodo di ammortamento “alla francese”. Quest'ultimo prevede che la quota interessi dovuta per ciascuna rata di ammortamento è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo e ciò esclude ogni anatocismo, il quale, invece, consiste nella diversa operazione di calcolare interessi sugli interessi, ai sensi dell'art. 1283 c.c..
La parte attrice, al sesto motivo di opposizione, ha, altresì, eccepito la nullità delle clausole contrattuali inerenti agli interessi moratori, poiché introducono deroghe al regime ordinario della fideiussione, diminuendo in modo significativo le garanzie offerte dall'ordinamento al garante, qualità astrattamente assunta dall'attore del presente giudizio.
Innanzitutto, si deve premette che l'attore nel presente giudizio è il mutuatario del contratto datore di ipoteca, dunque, non è fideiussore. Da ciò deriva che non può, indubbiamente, ravvisarsi alcuna violazione delle norme a tutela della posizione del garante personale, giacché è una disciplina normativa che non trova applicazione nel caso di specie.
Inoltre, anche rispetto a tale domanda, l'attore sembra affermare in modo generico e apodittico la natura vessatoria della clausola.
Si rammenta, peraltro, che le clausole si definiscono vessatorie quando comportano un'alterazione dell'equilibrio normativo del contratto, in modo da generare uno squilibrio tra i diritti e i doveri della cosiddetta parte debole del rapporto negoziale (art. 33 cod. cons.). L'attore, tuttavia, non chiarisce in che modo suddetta previsione comporti una alterazione dell'equilibrio negoziale.
Dunque, si può pacificamente affermare che la mera pattuizione di interessi moratori non possa essere in sé considerata vessatoria, giacché non sembra soddisfare le condizioni contemplate dal codice del consumo.
Tanto premesso, anche la presente obiezione è da ritenersi respinta.
Con il settimo motivo di opposizione, la parte attrice ha lamentato la violazione dell'art. 117
T.U.B., nella parte in cui prevede che “i contratti devono indicare il tasso di interesse ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, in considerazione della circostanza che il contratto non riporterebbe la cosiddetta e commissioni di istruttoria.
Anche presente obiezione appare del tutto infondata, giacché il contratto di mutuo riporta espressamente la suddetta voce di costo (cfr pagg. 20 del negozio in atti).
Infine, si evidenzia che la parte attrice ha sostenuto, pure, l'invalidità del precetto oggetto del presente giudizio per omessa notifica del titolo esecutivo, ossia il contratto di mutuo, e del relativo piano di ammortamento.
Sul punto, si rammenta che l'art. 41, comma 1, TUB prevede l'esclusione dell'obbligo della preventiva notifica del titolo esecutivo per come espressamente previsto dall'art. 480 c.p.c., purché il titolo sia, in ogni caso, espressamente individuato dall'atto di precetto. Tale disposizione opera con esclusivo riferimento al cosiddetto mutuo fondiario, il quale si connota per un regime normativo privilegiato rispetto al c.d. mutuo ipotecario. Dunque, va fatta una necessaria distinzione tra mutuo fondiario e mutuo ipotecario. Il mutuo fondiario è concesso ex art. 38 TUB e soggiace alla preventiva verifica del limite di finanziabilità dell'immobile (equivalente all'80% del suo valore) per il cui acquisto è finalizzata, appunto, la concessione del mutuo e presuppone l'iscrizione sullo stesso della relativa ipoteca. È, invece, mutuo ipotecario quello concesso per finalità differenti, senza preventiva verifica del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, TUB, per la cui garanzia, appunto, viene richiesta e/o concessa ipoteca su terzo immobile.
Orbene, la deroga di cui all'art. 41 TUB, quindi, la espressa esclusione dell'obbligo di preventiva notifica del titolo esecutivo, la cui indicazione a pena di nullità va riportata in seno all'atto di precetto, è espressamente e solamente applicabile al caso di stipula di mutuo fondiario e non affatto in caso di stipula di mutuo ipotecario. Se così non fosse, il legislatore avrebbe omesso di identificare espressamente la tipologia di mutui sui quali tale deroga spiega efficacia. Né tantomeno può farsi applicazione analogica di tale espressa deroga stante che, nel rapporto di specialità tra le norme, la deroga alla norma generale è valevole senza possibilità di applicazione analogica al di fuori delle previsioni riportate dalla norma avente carattere speciale.
Nel momento in cui venoano meno i presupposti per la valida qualificazione del contratto di mutuo come fondiario, viene meno l'applicabilità della disciplina di privilegio in favore del creditore concedente con conseguente sicura non applicabilità ed operatività della deroga di cui all'art. 41
TUB con sussistenza dell'obbligo della preventiva notifica del titolo esecutivo (Cass. n°
17439/2019).
Nel caso oggetto del presente giudizio, è, innanzitutto, opportuno evidenziare che l'atto di precetto espressamente individua il contratto di mutuo, riportando i relativi estremi. Il contratto in questione, peraltro, è riconducibile alla categoria dei contratti di mutuo fondiario. Il notaio rogante, infatti, dà atto della preventiva verifica del limite di finanziabilità (nella Premessa), stabilendo l'applicazione del regime di cui all'art. 38 T.U.B.. Peraltro, la parte opponente non ha neppure dato prova che siano venuti meno i presupposti per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 38.
Alla luce di quanto osservato, l'opposizione va rigettata.
Con riferimento al rapporto con , Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio sono regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta. Nel rapporto con le spese Controparte_2 restano a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 3406/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna e alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2
complessiva di euro 8.400,00 Controparte_1 oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge;
- nel rapporto con la compensa le spese. Controparte_2
Così deciso in Aversa, il 26.11.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo