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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 4438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4438 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott. Renato Castaldo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al n. 821/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 19.3.2025 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge 17.07.2020 n. 77 e vertente tra
(p.Iva con sede Parte_1 P.IVA_1 in Roma via Proba Petronia n.83in persona del LRPT, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Giovanniello (cf presso il cui studio in Roma via Ignazio C.F._1
Guidi n.46 è elettivamente domiciliato giusta procura in atti, con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi: pec Email_1 fax 0625496251 appellante- e (p.Iva con sede in Monte S.Giovanni Controparte_1 P.IVA_2
Campano via Carbonaro n.25 in persona del LRPT fax 0771511930 appellato contumace
Avverso Sentenza del Tribunale di Roma n. 21890/2019 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6087/2016 del Pt_1
Tribunale di Roma, con cui si ingiungeva alla di pagare alla Pt_1 [...] la somma di € 29.001,14 oltre interessi e spese corrispondenti alla CP_1
1 ritenuta del 5% che l'opponente quale subappaltante aveva effettuato in Pt_1 occasione di ciascun pagamento in acconto effettuato alla subappaltatrice
[...]
a garanzia della buona esecuzione dell'opera, deducendo un CP_1 inadempimento contrattuale da parte della e chiedendo in via Controparte_1 riconvenzionale la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni quantificati in
€ 38.021,60, risultando dalla documentazione prodotta in atti (doc. 4 e 5 precollaudo) vizi dell'opera che avevano costretto la a rivolgersi ad altra ditta per Pt_1 effettuare lavori di risanamento delle murature e degli intonaci. Si è costituita in primo grado la chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e della domanda risarcitoria in quanto infondate atteso che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte, ciò risultando, a suo dire, dal collaudo statico delle strutture eseguito dai tecnici della committente e della che non Pt_1 avevano rilevato alcun vizio A seguito dell'espletamento di CTU con sentenza n. 21890/2019 il Tribunale di Roma ha parzialmente accolto i motivi di opposizione ed ha:
-revocato il decreto ingiuntivo opposto
-dichiarato che l'opponente è creditrice della opposta Pt_1 Controparte_1 della somma di € 25.194,60
-dichiarato che l'opposta creditrice della somma di € 29.001,23 Controparte_1 nei confronti dell'opponente Pt_1
-operata la compensazione tra i suddetti crediti e debiti ha condannato l'opponente al pagamento in favore della ella somma di € 3.806,63 Pt_1 Controparte_1 oltre interessi portati dalla fattura n. 1/2013 pari ad € 6.454,51 e quindi al pagamento della complessiva somma di € 10.261,14;
-con compensazione delle spese nella misura di un terzo e condanna della Pt_1 alla refusione alla dei 2/3 delle spese di lite, ivi comprese le Controparte_1 spese di CTU. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto impugnazione la Pt_1 chiedendone la riforma, per i seguenti motivi:
1)errata valutazione delle prove violazione dell'art. 1460 c.c. 1667 c.c., vizio di ultrapetizione
2)violazione dell'art. 1168 c.1 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c. mancata valutazione di un punto decisivo della controversia, omessa pronuncia sulla domanda di condanna proposta in via riconvenzionale dalla violazione delle norme contrattuali Pt_1
3)difetto di motivazione in ordine alla omessa ammissione di mezzi di prova su un punto decisivo della controversia. Non si è costituita in appello la che all'udienza del 24/11/2020 Controparte_1 veniva dichiarata contumace. All'udienza del 19 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ordinari di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE La si è aggiudicata da i lavori di realizzazione di una scuola Pt_1 CP_2 con annessa palestra in via Poppea Sabina P.Z. D1 “Casal Monastero”. Con contratto del 21/9/2009 la ha affidato in subappalto alla Pt_1 [...]
l'esecuzione “di tutti i lavori relativi alle strutture in conglomerato CP_1
2 cementizio semplice e/o armato, comprese pareti in C.A., solai, scale e quanto altro previsto nel relativo progetto”. Il successivo 9/10/2009 le parti hanno sottoscritto l' “Atto integrativo del contratto di subappalto per le opere strutturali in cemento armato”. In data 11/8/2011 è intervenuto collaudo statico delle opere prot. 39830 a firma dell'ing. di nel quale non sono presenti rilievi in Controparte_3 CP_2 ordine alla regolare esecuzione delle opere, mentre il 19/9/2011 è stato redatto verbale di constatazione esecuzione opere con il Certificato di Ultimazione. Il 20/7/2012 con verbale di visita precollaudo, il direttore dei lavori Arch.
[...] ed il tecnico della Ing. Mario Ferranti contestavano la presenza di Per_1 Pt_1 distacchi e fessurazioni degli intonaci esterni, fessurazioni degli intonaci interni e vizi di posizionamento delle tamponature esterne. L'esistenza di alcuni problemi all'edificio scolastico fra i quali quelli all'intonaco, trova conferma nella nota del 7/6/2013 prot. 49824 a firma dell'Ing. di Controparte_3
che ha riscontrato detti problemi nel corso di un sopralluogo effettuato CP_2 il 30/1/2013. Occorre rilevare che i due contratti di subappalto del 21/9/2009 e del 11/8/2011 hanno ad oggetto solo le opere in cemento semplice o armato e non le murature e gli intonaci che sono stati oggetto di due preventivi della del Controparte_1
12/3/2010 per le murature e del 1/7/2010 per gli intonaci accettati dalla GECOP, circostanza quest'ultima non contestata. Dagli atti di causa e dalla CTU espletata in primo grado emerge che né il collaudo statico del tecnico di , né in sede di contestazioni, né in sede di CTU, CP_2 sono stati riscontrati vizi delle opere in cemento armato, opere previste nel subappalto che, quindi, sono state correttamente eseguite non configurandosi con riguardo a tali opere alcun inadempimento contrattuale da parte della
[...]
CP_1
I vizi riguardano, quindi, le opere murarie e gli intonaci, vizi rilevati in data 20/7/2012 in sede di precollaudo da parte della e successivamente contestati con note Pt_1 del 8/8/2012, 26/4/2013, 16/7/2013, 1/8/2013. La CTU ha accertato, con metodologia che questa Corte ritiene scevra da critiche sia sotto il profilo tecnico che logico che ha tenuto conto delle osservazioni dei tecnici di parte, che l'edificio scolastico all'interno è risultato in buone condizioni, mentre all'esterno presenta diverse criticità quali fessurazioni ed infiltrazioni le prime delle quali riguardanti le opere affidate alla mentre le infiltrazioni non Controparte_1 sono attribuibili ai lavori eseguiti dalla CP_1
In particolare la CTU ha accertato che, per quanto concerne le fessurazioni, le stesse trovano la loro causa nella:
-eccessiva distanza tra blocchi di poroton e pannelli, distanza non adeguatamente riempita
-errata configurazione dell'attacco tra pannello e blocchi tipo poroton nel quale si crea una cavità, più o meno continua, nella parte posteriore del pannello sporgente dal pilastro al quale il pannello è stato incollato, cavità non riempita con parti di blocchi di poroton appositamente tagliati per adattarsi al pannello in modo che il blocco risultasse di fatto continuo fino al pilastro, come previsto dall'allegato AR16 del progetto
3 -assenza di una seconda rete di rinforzo alle deformazioni dell'intonaco. Infatti tale configurazione si connota per una debolezza strutturale dovuta al fatto che il pannello sporgente il pilastro, libero nella parte posteriore in quanto privo di supporto per 10 cm., risulta più sensibile alle sollecitazioni dovute a fenomeni vibratori e/o dilatatori per effetto termico. A ciò aggiungasi che la scarsa qualità della malta di giunzione e la distanza tra elementi hanno prodotto la fessurazione della malta che si è trasmessa agli intonaci, questi ultimi privi di una propria rete di supporto. Inoltre dal confronto tra il computo metrico estimativo, il progetto ed i preventivi per le opere murarie e gli intonaci emergono importanti differenze. Difatti nel preventivo per le opere murarie non sono indicati tra i materiali offerti i forati di spessore 14 cm previsti nel computo metrico estimativo (forati che addirittura dovevano avere uno spessore di 15 cm secondo il progetto). Inoltre nel computo metrico non è prevista la fornitura e posa del c.d. “materassino” previsto, invece, nel progetto per il trattamento dei ponti termici, ma l'uso di tavellina in laterizio. Per quanto concerne poi il preventivo per gli intonaci, per quelli interni sono offerti intonaci a base di gesso anziché di tipo tradizionale, mentre per quelli esterni sono offerti intonaci a base cementizia di tipo Vic premiscelato le cui caratteristiche tecniche non sono specificate. Infine l'offerta revedeva la posa in opera di una rete “fibrorinforzata” non CP_1 prevista nè nel computo metrico né nel progetto. Il CTU ha quantificato il costo complessivo degli interventi per il ripristino degli intonaci in complessivi € 50.389,19, parte dei quali per € 35.650,00 sostenuti dalla che si è dovuta rivolgere ad altra ditta per l'esecuzione parziale dei ripristini Pt_1 come da fatture prodotte in atti. Premesso quanto sopra, da un lato è riscontrabile un credito della
[...] di € 15.887,69 corrispondenti alla ritenuta del 5% che l'opponente CP_1
quale subappaltante aveva effettuato in occasione di ciascun pagamento Pt_1 in acconto effettuato alla subappaltatrice a garanzia della Controparte_1 buona esecuzione dell'opera, somma dovuta con riferimento alle opere in cemento armato in ordine alle quali non è stato riscontrato alcun vizio ed il cui termine di restituzione di 90 giorni di cui all'art.9 del contratto decorreva dal certificato di ultimazione delle opere rilasciato il 19/9/2011 a seguito del Collaudo Statico positivo effettuato dal tecnico di in data 11/8/2011. CP_2
D'altro canto, a fronte dei vizi delle opere murarie e degli intonaci sopra evidenziati è riscontrabile un credito della di € 50.389,19 relativo al costo degli interventi Pt_1 di ripristino degli intonaci e delle opere murarie, come stimato dal CTU, interventi necessari per rendere collaudabile l'opera. Al fine di determinare i rapporti di dare-avere tra le parti si osserva che la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente una responsabilità concorrente di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, in ordine alla sussistenza dei vizi delle opere in quanto se è vero che l'appaltatore non ha eseguito i lavori a regola d'arte e, come visto, in difformità da quanto previsto nel computo metrico e nel progetto, secondo il Tribunale è altrettanto vero che la committente avrebbe concorso con Pt_1
l'autore del danno in quanto non avrebbe effettuato alcun controllo o contestazione
4 in corso d'opera, nonostante le sue competenze tecniche e la sua qualità di progettista dell'opera, ritenendo, quindi, che la soluzione realizzata sia stata concordata tra l'appaltatrice e la committente-progettista-direttore di cantiere. In proposito si rammenta che spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento (Cass. sez. VI ord. n. 98/2019). Nel caso in esame la sebbene abbia agito in giudizio per Controparte_1 ottenere il pagamento del corrispettivo non pagato provando il credito attraverso il contratto di subappalto, le fatture non pagate, il positivo collaudo statico delle opere, a fronte dell'eccezione di inadempimento al contratto di subappalto formulata dalla con riferimento alla presenza di vizi alle opere murarie ed agli intonaci, non Pt_1 ha fornito alcuna prova in ordine al corretto adempimento del contratto da parte sua e, quindi, in ordine all'assenza dei vizi e dell'esecuzione delle opere a regola d'arte, emergendo, al contrario, dagli atti di causa, la prova dell'esistenza dei vizi denunciati dalla Pt_1
Quanto alla responsabilità concorrente della la Corte non concorda con Pt_1
l'affermazione del Tribunale secondo cui “la soluzione realizzata sia stata concordata tra l'appaltatrice e la committente-progettista-direttore di cantiere” costituendo la stessa una mera presunzione non supportata da alcun riscontro probatorio. Infatti non appare sufficiente per ritenere una responsabilità concorrente dell'appaltante la circostanza menzionata nella sentenza impugnata quale il Pt_1 fatto che la fosse progettista dell'opera atteso che non vi è alcuna prova agli Pt_1 atti circa il fatto che il progetto fosse errato, né che la abbia esercitato una Pt_1 influenza talmente penetrante sull'esecuzione dei lavori da svilire la figura dell'appaltatore a mero “nudus minister” dell'appaltante. Quello che nel caso in esame potrebbe, in ipotesi, rilevare sarebbe l'omesso controllo della sulla condotta del direttore dei lavori, da lei nominato, il quale non Pt_1 avrebbe adempiuto la sua obbligazione di controllo e verifica della corretta esecuzione dei lavori in corso d'opera e non al termine degli stessi, valutazione che non può essere effettuata in questa sede in quanto nessuna domanda di accertamento di responsabilità è stata proposta nei confronti del direttore dei lavori nel presente giudizio. Conseguentemente il primo motivo di impugnazione è fondato in quanto il Tribunale poteva rilevare d'ufficio il concorso del fatto colposo del danneggiato ex art.1227 comma 1 cc solo se fossero stati prospettati elementi di fatto dai quali desumere la sussistenza di una condotta colposa del danneggiato che abbia concausato il danno (Cass. sez. VI ord. n. 4770/2023), prospettazione che, come sopra evidenziato, era assente nel giudizio di primo grado. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente riconosciuto il credito della ed omesso di Controparte_1 pronunciare sulla domanda riconvenzionale proposta dalla di Pt_1 riconoscimento degli interessi sul credito di € 50.389,19 riconosciuto in suo favore, nonché di riconoscimento della penale giornaliera di € 1.000,00 prevista dall'art. 7 del contratto a causa della mancata ultimazione dei lavori entro 4 mesi sino al raggiungimento della quota del 10% dell'importo del contratto.
5 Il motivo è parzialmente fondato. In primo luogo si rileva che correttamente il Tribunale ha ritenuto sussistente il diritto della alla restituzione delle ritenute a garanzia per € 15.887,69 Controparte_1 inerenti le opere in cemento armato in ordine alle quali non è stata sollevata alcuna contestazione e non vi è stato alcun inadempimento e dovuti gli interessi su tale importo. Ciò in quanto il diritto alla restituzione delle ritenute è maturato in data 19/9/2011 con il Certificato di Ultimazione delle opere in cemento armato a seguito del positivo Collaudo Statico delle medesime, in epoca antecedente alla scoperta dei vizi inerenti le opere murarie e gli intonaci denunciati per la prima volta il 20/7/2012, essendo a tale data scaduto anche il termine di 90 giorni per il pagamento delle somme da restituire, somme sulle quali sono dovuti gli interessi in quanto non ne era legittima la ritenzione in considerazione che le ritenute si riferivano ad opere diverse (cemento armato), regolarmente eseguite, da quelle sulle quali sono stati riscontrati i vizi (tamponature e intonaci). Difatti a mente dell'art. 29 del DM n.145/2000 scaduto il termine di 90 giorni per il pagamento, per i primi 60 giorni di ritardo nel pagamento sono dovuti gli interessi legali vigenti nell'anno in cui l'appaltatore ha maturato il diritto agli interessi, mentre per il periodo successivo sono dovuti ai sensi del comma 4 del DM n. 145/2000, gli interessi di mora stabiliti annualmente di concerto dal e Controparte_4 dal . Controparte_5
Conseguentemente sul credito di € 15.887,69 riconosciuto a favore della
[...] sono dovuti gli interessi legali dell'1,5% dal 18/12/2011 al 16/2/2012 e CP_1 gli interessi moratori stabiliti annualmente dal 16/2/2012 al DI . Quanto al credito complessivo di € 50.389,19 effettivamente nella sentenza impugnata non vi è alcuna statuizione sugli interessi richiesti dalla interessi Pt_1 che si ritengono dovuti. In proposito rileva la Corte che debba essere operata una distinzione tra le somme effettivamente già sborsate per i ripristini da parte della pari ad € 35.650,00 Pt_1 su cui vanno calcolati gli interessi legali dal 3/9/2013, data di pagamento delle fatture, al DI, e la differenza di € 14.739,19 non pagata dalla sulla Pt_1 quale debbono essere calcolati gli interessi legali dalla sentenza al DI. Analoga omessa pronuncia si riscontra nella sentenza impugnata con riferimento alla domanda di riconoscimento della penale giornaliera di € 1.000,00 prevista dall'art. 7 del contratto a causa della mancata ultimazione dei lavori entro 4 mesi sino al raggiungimento della quota del 10% dell'importo del contratto. In proposito si osserva che la mancata ultimazione dei lavori riguarda esclusivamente i lavori relativi alle murature ed agli intonaci per cui la base di calcolo su cui applicare la penale sarebbero eventualmente gli importi di cui al preventivo per l'esecuzione delle tamponature del 12/3/2010 e di cui al preventivo per l'esecuzione dell'intonaco del 1/7/2010. In proposito osserva la Corte che l'appellante non quantifica l'importo richiesto a titolo di penale, limitandosi a richiedere la generica liquidazione di una somma “quale verrà accertata nel corso del giudizio o ritenuta di giustizia”. Orbene, la generica domanda di liquidazione della penale non è accoglibile non essendovi in atti elementi per stabilire l'importo dell'appalto per le opere murarie e gli
6 intonaci atteso che sui preventivi del 12/3/10 (tamponature) e del 1/7/2010 (intonaci), vi è solo l'indicazione dei costi a metro quadro delle opere ma non è specificata l'entità dei metri quadrati da realizzare e, quindi, il valore complessivo dei lavori commissionati sul quale calcolare la penale. D'altro canto neanche nella CTU vi è una quantificazione del valore dell'appalto per le tamponature e gli intonaci in quanto il perito indica solo un valore delle opere realizzate dalla in € 29.001,23 senza nessuna indicazione in Controparte_1 ordine al fatto se tale valore si riferisca alla totalità delle opere commissionate o soltanto a quelle realizzate, considerato anche che l'appellante lamenta che le opere non sono state ultimate. Conclusivamente l'appello deve essere parzialmente accolto nei termini di cui in motivazione dovendosi rigettare altresi le istanze istruttorie formulate con il terzo motivo in quanto assorbite dall'accoglimento, sebbene parziale, dell'impugnazione, con conseguente riforma parziale della sentenza impugnata. In considerazione del parziale accoglimento dell'appello ritiene la Corte che sussistano ragioni per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio
PQM
La Corte, pronunciando sull' appello formulato da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 21890 dell'anno
[...]
2019, ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così decide:
Accoglie parzialmente l'appello nei termini di cui in motivazione ed in parziale riforma della sentenza impugnata: a)condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante Controparte_1 dell'importo di € 35.650,00 oltre gli interessi legali dal 3/9/2013 al Parte_1 DI, nonché dell'importo di € 14.739,19 oltre interessi legali dalla sentenza al DI;
b)condanna l'appellante al pagamento dell'importo di 15.887,69 a Parte_1 favore dell'appellata oltre interessi legali dal 18/12/2011 al Controparte_1
16/2/2012 e gli interessi moratori dal 16/2/2012 al DI;
c)conferma nel resto la sentenza impugnata;
d)compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Roma, li 8 luglio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Silvia Di Matteo
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