Articolo 1 della Legge 14 dicembre 1955, n. 1290
Articolo 2
Versione
8 gennaio 1956
Art. 1.
L' art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 237 , e' cosi' modificato:

La spesa per l'espletamento del servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione diretta agli organi stessi di informazioni nazionali ed estere (servizio interno) e quella relativa al servizio di trasmissione di notizie dall'estero e per l'estero sono stabilite per l'esercizio finanziario 1951-52 nelle rispettive somme di lire 80.000.000 e di lire 10.000.000; e per gli esercizi successivi nei limiti degli stanziamenti appositamente fissati in bilancio".
Entrata in vigore il 8 gennaio 1956