TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/02/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, all'udienza del 28/2/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 996/2024 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso avviso di addebito,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Maria Grazia Di Bella;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con gli Avv.ti Raimund Bauer e Pier Luigi Tomaselli;
- opposti -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 29.1.2024, parte attrice ha promosso opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 59320230005480905000 e n.
59320230005605441000, aventi a oggetto contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive relativi alla gestione commercianti per gli anni 2017 e 2018.
Deduce l'intervenuta prescrizione del credito fatto valere dall' . CP_1
Con memoria difensiva depositata in data 16.9.2024, si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'udienza odierna, le parti presenti hanno discusso la causa come da verbale e all'esito, ritenuta la stessa matura per la decisione, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Merito.
Stante il carattere assorbente, con note ex art. 127 ter c.p.c. del 30.9.2024 parte ricorrente ha dedotto che “…nelle more del giudizio […] ha depositato coerente istanza di
1 rateizzazione del debito cui agli impugnati avvisi di addebito n. 593 2023 00054809 05
000 e n. 593 2023 000560549 41 000, e sta procedendo regolarmente al pagamento delle rate mensili…”, chiedendo pertanto che “…venga dichiarata cessata la materia del contendere, con la relativa compensazione delle spese legali” (cfr. note del 30.9.2024, cit.).
A tal fine, parte ricorrente ha prodotto l'“Accoglimento dell'istanza di rateizzazione con identificativo 227331 del 07/05/2024 presentata dal C.F. ” C.F._1
concernente anche gli avvisi di addebito opposti nel presente procedimento (cfr. documentazione prodotta in data 31.1.2025).
A fronte di ciò e della documentazione in atti e dei conseguente rinvii disposti con ordinanza dell'1.10.2024 e alle udienze del 6.12.2024 e del 4.2.2025 (…al fine di consentire ai procuratori costituiti per l' di esaminare la stessa e prendere posizione CP_1
in ordine alle richieste già formulate da parte ricorrente sul punto di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite), all'odierna udienza parte ricorrente ha ribadito la propria richiesta di “…dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite” e l' si è associato “…alla superiore CP_1 richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite”
(cfr. verbale di udienza).
Sulla base di quanto allegato e documentato da parte ricorrente e di quanto concordemente richiesto dalle parti all'odierna udienza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale di udienza).
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
3. Spese.
Le spese di lite vanno compensate integralmente, stante la concorde richiesta delle parti (cfr. verbale di odierna udienza, cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
2 dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Catania, 28/2/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, all'udienza del 28/2/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 996/2024 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso avviso di addebito,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Maria Grazia Di Bella;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con gli Avv.ti Raimund Bauer e Pier Luigi Tomaselli;
- opposti -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 29.1.2024, parte attrice ha promosso opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 59320230005480905000 e n.
59320230005605441000, aventi a oggetto contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive relativi alla gestione commercianti per gli anni 2017 e 2018.
Deduce l'intervenuta prescrizione del credito fatto valere dall' . CP_1
Con memoria difensiva depositata in data 16.9.2024, si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'udienza odierna, le parti presenti hanno discusso la causa come da verbale e all'esito, ritenuta la stessa matura per la decisione, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Merito.
Stante il carattere assorbente, con note ex art. 127 ter c.p.c. del 30.9.2024 parte ricorrente ha dedotto che “…nelle more del giudizio […] ha depositato coerente istanza di
1 rateizzazione del debito cui agli impugnati avvisi di addebito n. 593 2023 00054809 05
000 e n. 593 2023 000560549 41 000, e sta procedendo regolarmente al pagamento delle rate mensili…”, chiedendo pertanto che “…venga dichiarata cessata la materia del contendere, con la relativa compensazione delle spese legali” (cfr. note del 30.9.2024, cit.).
A tal fine, parte ricorrente ha prodotto l'“Accoglimento dell'istanza di rateizzazione con identificativo 227331 del 07/05/2024 presentata dal C.F. ” C.F._1
concernente anche gli avvisi di addebito opposti nel presente procedimento (cfr. documentazione prodotta in data 31.1.2025).
A fronte di ciò e della documentazione in atti e dei conseguente rinvii disposti con ordinanza dell'1.10.2024 e alle udienze del 6.12.2024 e del 4.2.2025 (…al fine di consentire ai procuratori costituiti per l' di esaminare la stessa e prendere posizione CP_1
in ordine alle richieste già formulate da parte ricorrente sul punto di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite), all'odierna udienza parte ricorrente ha ribadito la propria richiesta di “…dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite” e l' si è associato “…alla superiore CP_1 richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite”
(cfr. verbale di udienza).
Sulla base di quanto allegato e documentato da parte ricorrente e di quanto concordemente richiesto dalle parti all'odierna udienza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale di udienza).
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
3. Spese.
Le spese di lite vanno compensate integralmente, stante la concorde richiesta delle parti (cfr. verbale di odierna udienza, cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
2 dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Catania, 28/2/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
3