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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 2138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2138 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 5.6.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1582 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
e , rappresentati e difesi, Parte_1 Parte_2
per procura speciale alle lite depositata telematicamente insieme alla memoria difensiva di costituzione depositata in primo grado, dall'avvocato Edmondo Tomaselli, con il quale e presso il quale elettivamente domiciliano.
-APPELLANTI-
E
, rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti depositata CP_1
telematicamente unitamente al ricorso introduttivo della lite di primo grado, dagli avvocati
CE MA AR e AN TR, con i quali e presso i quali elettivamente domicilia.
-APPELLATA-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 5095/2023 pronunciata dal Tribunale di Roma, sezione lavoro e pubblicata in data 17.5.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso in appello e come da verbale di udienza del
5.5.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, parzialmente accogliendo
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il ricorso proposto da contro la CP_1 Parte_1 Parte_2
, ha così statuito: «1 dichiara che tra la signora e le parti
[...] CP_1
convenute è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 15 marzo 2015 fino al 3 dicembre 2015 e dal 10 giugno 2017 fino al 5 marzo 2018, con inquadramento nel quarto livello retributivo del C.C.N.L. applicabile (Commercio - Confcommercio);
2. Per l'effetto, condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento alla ricorrente delle differenze retributive maturate, pari alla somma complessiva di € 25.155,58, come in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal maturare dei crediti al soddisfo;
3. Condanna i convenuti, in solido, al rimborso alla ricorrente di € 126,88; 4. Rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale determinato dalla condotta illecita e vessatoria del signor ». Parte_1
e la di interpongono Parte_1 Parte_2 Parte_1
congiuntamente appello contro la sopra riportata decisione, contestandola sia nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato inter partes e sia nella parte in cui ha stimato non contestati i conteggi delle differenze retributive elaborati dalla dipendente e recepiti dalla decisione impugnata. Concludono per l'accoglimento dell'appello e la riforma delle statuizioni di primo grado (la cui efficacia esecutiva chiedono sospendersi), nel senso di «accertare e dichiarare l'errata valutazione del Giudice di Prime cure circa la sussistenza del rapporto di lavoro intercorrente tra la Sig.ra e gli appellanti in quanto CP_1
della stessa mai provato né in ordine tempi di esecuzione né con riguardo alle mansioni svolte» e in subordine di «accertare e dichiarare l'abnormità della somma liquidata in sentenza, superiore non solo alle prospettazioni di parte allora resistente ma anche agli stessi conteggi originariamente allegati dalla ricorrente, conseguentemente riducendola alla somma di euro 6.984,59 o a quanto sarà ritenuto di giustizia». resiste all'impugnazione, osservando come gli stessi impugnanti CP_1
avessero ammesso la natura subordinata della prestazione resa ed argomentando sull'infondatezza delle avverse censure, chiedendo così che l'appello sia dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c. o in subordine respinto.
Ricostituito il contraddittorio nel giudizio di impugnazione, acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado e disattesa l'istanza ex artt. 283-431 c.p.c., con condanna degli appellanti al pagamento della sanzione pecuniaria di € 500,00, all'udienza di discussione del 5.6.2025 l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
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2. Pregiudizialmente la Corte osserva che non è stata impugnata, con conseguente formarsi del giudicato, la statuizione con la quale è stata respinta la domanda risarcitoria formulata in primo grado dalla lavoratrice.
Identiche considerazioni, invece, non valgono per il capo di condanna avente ad oggetto il rimborso della somma di € 126,88, corrispondente a quanto pagato dalla prestatrice d'opera al proprio consulente del lavoro per la redazione dei conteggi aventi ad oggetto le differenze retributive reclamate in lite, essendo evidente che detta statuizione, per quanto formalmente non impugnata, sarebbe travolta ex art. 336 c.p.c. dall'accoglimento del motivo di appello diretto a contestare la ritenuta subordinazione.
3. Tale doglianza, tuttavia, è infondata infatti, in primo grado aveva dedotto di aver lavorato dal 15 marzo 2015 CP_1
fino al 3 dicembre 2015 e successivamente dal 10 giugno 2017 fino al 5 marzo 2018, alle dipendenze degli attuali appellanti.
Costoro, per contro, costituitisi innanzi al Tribunale, non avevano affatto negato le date di inizio e fine dei due distinti periodi lavorativi, ma si erano limitati a contestare la dedotta continuità della prestazione, asserendo che la veniva a lavorare a chiamata, per CP_1 effettuare delle sostituzioni, percependo € 50,00 al giorno, «corrispondente alla retribuzione dei dipendenti come previsto dal CCNL di categoria» (così testualmente pag. 3 della costituzione in primo grado).
Ne consegue che, diversamente da quanto appare opinare l'appello, è corretto il rilievo della sentenza appellata per cui «viene riconosciuta da parte convenuta la sussistenza di una forma di lavoro su singola chiamata per finalità di sostituzione», dovendo in questa sede soltanto aggiungersi che già i dati fattuali per cui la lavoratrice era retribuita con la paga propria dei dipendenti secondo il CCNL, sostituiva i dipendenti degli appellanti (e quindi all'evidenza attendeva alle stesse mansioni e prestava la propria opera secondo le modalità lavorative di questi ultimi,) svolgeva la prestazione lavorativa a richiesta degli impugnanti
(non è neppure dedotta una qualche libertà di rifiutare la chiamata) ed era chiaramente inserita nell'organizzazione aziendale del e della società della quale questi era Parte_1
legale rappresentante costituiscono più che sufficienti elementi indiziari fortemente significativi nel senso della subordinazione, anche a voler prescindere dalle pur corrette considerazioni del primo giudice circa il fatto che in ogni caso il tipo legale del lavoro intermittente sarebbe stato utilizzato « senza l'osservanza di presupposti formali e sostanziali previsti dalla disciplina vigente».
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Tanto puntualizzato, la sentenza gravata resiste alle censure dell'appellante anche nella parte in cui ha ritenuto che l'espletata prova orale avesse pienamente dimostrato l'assunto attoreo «con riferimento alla durata del rapporto (nei due periodi di cui al ricorso)
e alla sua continuità e stabilità nel tempo e alla correlata sottoposizione della a poteri CP_1
datoriali di controllo e conformativi esercitati da parte del signor ». Pt_1
Entrambe le testimoni, infatti, riferiscono di un puntuale e costante controllo dell'appellante circa le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, attuato anche tramite telefonate e telecamere, come pur di rimproveri in caso di ritenuta errata esecuzione della prestazione.
Entrambe le testi, poi, riferiscono di un'articolazione oraria del lavoro dalle 10 alle 20
(ed anche oltre) con mezz'ora di pausa, per almeno sei giorni lavorativi comprensivi della domenica e dello svolgimento di mansioni corrispondenti all'inquadramento riconosciuto in sentenza (IV livello CCNL), così in sintesi descritte: «pulizie, assistenza al cliente, rifornimento merce, allestimento del negozio, cassa, apertura e chiusura giornaliere» (teste
) e «puliva il negozio e riceveva i clienti, cambiava l'esposizione della merce, faceva Tes_1
attività di cassa, chiusura negozio» (teste . Tes_2
Ugualmente concordi sono le deposizioni circa l'assenza di ferie.
L'estensione temporale del secondo periodo lavorativo è pienamente provata, non solo dalla sopra rammentata non contestazione dei resistenti in primo grado, ma anche dalle parole della teste che ha riferito che la giugno 2017 già lavorava in negozio, Tes_2 CP_1
per poi andarsene verso marzo 2018, mentre la durata del primo periodo lavorato è confermato dalle parole di , cha ha ricordato di aver presentato la al Testimone_3 CP_1
titolare nel 2015, che poi andò via alla fine del 2015.
Le discrasie delle quali si dolgono gli appellanti non minano la generale credibilità dei testi, né tanto meno l'accertamento in fatto della sentenza gravata.
Il fatto che la , pur avendo lascato il lavoro ad agosto 2017, abbia riferito che Tes_1
la lavorò per altri 6/8 mesi ben si spiega supponendo che la teste abbia narrato una CP_1
circostanza appresa de relato, fermo restando che la sua deposizione resta irrilevante quanto alla ricostruzione della durata temporale del secondo rapporto di lavoro, il cui inizio e al cui fine emergono dalle parole della Tes_2
Le minime incertezze delle dichiaranti sull'esatta individuazione del giorno di riposo settimanale o sull'essere questo fisso o alternato a turnazione sono indici di un attenuarsi del ricordo, che tuttavia non incidono sulla genuinità ed attendibilità complessiva della
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memoria rievocatrice delle testi e non toccano il nucleo centrale delle loro deposizioni.
3. Il secondo motivo di appello è inammissibile nella parte in cui prospetta un'eccezione di prescrizione mai sollevata in primo grado e nella parte in cui si limita a contestare la sentenza appellata nella sola parte in cui ha ritenuto non contestato il calcolo del dovuto effettuato dalla lavoratrice.
Il Tribunale, infatti, diversamente da quanto appare supporre il motivo di appello in esame, non si è limitato a recepire detti conteggi soltanto perché non contestati, ma anche perché li ha ritenuti «correttamente redatti» e «correttamente calcolati», così fondando l'avvenuta adesione all'elaborato contabile allegato al ricorso su due distinte ed autonome ragioni, ciascuna della quali da sola sufficiente a sorreggere la decisione.
Tale ultima censura, poi, per essere rispettosa del precetto dell'art. 434 c.p.c. sotto il profilo della specificità dei motivi avrebbe dovuto puntualmente indicare in che modo il conteggio attoreo di discostava dagli elementi di fatto (durata dei rapporti di lavoro, inquadramento contrattuale, orario lavorativo osservato, contratto collettivo applicabile, retribuzione effettivamente ricevuta), per come accertati dal primo giudice e qui confermati, sulla base dei quali si assumeva redatto oppure da quale specifico vizio di sviluppo del calcolo matematico sarebbe stato affetto.
Gli impugnanti, invece, si limitano a contrapporre il proprio conteggio di primo grado a quello recepito dalla sentenza appellata, senza neppure illustrare per quali ragioni quest'ultimo (peraltro limitato al solo secondo periodo, ossia a quello dal giugno 2017 al marzo 2018) dovrebbe ritenersi maggiormente corretto.
La censura, dunque, è inammissibile per difetto di specificità.
Ragioni non dissimili portano alla reiezione dell'ultimo rilievo degli appellanti, con il quale si evidenzia che il conteggio depositato in primo grado da riportava un CP_1 dovuto di € 13.024,61, inferiore dunque alla somma di € 25.155,58 per il quale è intervenuta condanna.
Il conteggio al quale la censura si riferisce, tuttavia, pertiene al solo periodo lavorativo dal 10.6.2017 al 5.3.2018, mentre la sentenza gravata ha accertato l'esistenza di credito retributivo della lavoratrice anche in relazione al precedente periodo protrattosi dal
15.3.2015 al 3.12.2015.
Il motivo di appello in esame, per contro, non censura la corretta determinazione, in rapporto all'inquadramento ricevuto, all'orario di lavoro osservato, al contratto collettivo applicabile, del credito della lavoratrice in relazione a tale frazione temporale, sicché anche
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tale censura si palesa priva di pregio.
4. L'appello è respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
La Corte, infine, dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) respinge l'appello;
B) condanna gli appellanti in solido tra loro a rifondere a le spese del CP_1 presente grado, che liquida in € 2.500,00, oltre rimborso spese forfettaria al 15%, IVA e CPA come per legge, di distrarsi;
C) dà atto che sussistono nei confronti degli appellanti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, il 5.6.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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