TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/11/2025, n. 2356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2356 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. IV TO, all'esito dell'udienza del 19/11/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 464 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
TRA
), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FE AR
PARTE RICORRENTE
E
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: obbligo contributivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.1.2025, adiva l'intestato Tribunale del Parte_1
Lavoro, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 343 2024 00028180 73 000, notificatogli il 16.12.2024 in forza del preteso mancato pagamento della complessiva somma di euro 22.867,82, a titolo di contributi eccedenti il minimale e relative somme aggiuntive in CP_ favore della Gestione Commercianti dell' per l'anno 2017.
A sostegno dell'opposizione esponeva: di essere socio, in misura del 50%, della “LEGNAMI
NO SN DI NO NU E C”, quale società destinataria, per l'anno di imposta 2017, dell'avviso n. TVK020601079/2023, con il quale era stato accertato dall'Agenzia delle Entrate un presunto maggior reddito d'impresa di euro 109.949,00; che il suindicato avviso era stato tempestivamente impugnato dall'amministratore della società con 1 ricorso presentato in data 21.12.2023 presso la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di
Foggia; che il giudizio tributario all'uopo incardinato era ancora pendente;
che, successivamente, con avviso n. TVK011001785/2023, notificatogli il 30.10.2023, l'Agenzia delle Entrate aveva accertato, per il periodo d'imposta 2017 e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione alla predetta società, un maggior reddito, ai fini Irpef ed addizionali, di euro
54.974,50 (euro 109.949,00 X 50%), con consequenziale addebito di maggiori contributi CP_ previdenziali (Gestione Commercianti per euro 13.280,00; che anche detto atto impositivo era stato impugnato con ricorso presentato in pari data davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Foggia.
Tanto premesso in fatto, eccepiva il ricorrente l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo, nonché l'illegittimità dell'avviso di addebito, siccome emesso e notificato a fronte di un atto prodromico ancora sub iudice della Corte di Giustizia Tributaria.
Contestava, altresì, la fondatezza della pretesa contributiva, concludendo per l'annullamento dell'avviso di addebito. CP_ L' si costituiva ritualmente in giudizio, invocando la declaratoria di cessazione della materia del contendere, stante il sopravvenuto annullamento dell'avviso impugnato.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 19.11.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. CP_
2.1. Ed invero, secondo quanto dedotto dall' “A seguito della sentenza emessa dalla competente Commissione Tributaria Provinciale di Foggia con cui è stato disposto Cont l'annullamento dell'avviso di accertamento (doc. 03 sentenza ), Parte_1
l'Agenzia delle Entrate ha fornito parere di acquiescenza (doc. 04 Parte_1
Cont comunicazione ). Pertanto, l'8 maggio 2025, l' ha effettuato lo sgravio totale CP_3 dell'avviso di addebito (doc. 05 ” (così, a pag. 2 della memoria di Parte_2 costituzione).
2.2. Pacifico, dunque, l'annullamento totale dell'avviso di addebito in questa sede impugnato,
s'appalesa evidente il venir meno di ogni posizione di contrasto circa l'oggetto del presente procedimento, con conseguente cessazione dell'interesse a proseguire il giudizio e del correlativo obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia (cfr. Cassazione
Sez. L, Sentenza n. 2747 del 23/03/1999).
Ed invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo ad una pronuncia di carattere processuale e si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga
2 una situazione che elimini ogni ragione di contrasto tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cass. Sez. I, 28 luglio 2004,
n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cass. Sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere sull'opposizione proposta da Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 343 2024 00028180 73 000.
3. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, si stima equo disporne l'integrale compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tenuto conto delle seguenti circostanze di fatto: a) la sentenza n. 416/2025, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Foggia ha annullato l'atto prodromico dal quale è scaturito l'avviso di addebito, è stata depositata in data 28.2.2025 (ovvero successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio); b) il giudizio tributario si è svolto tra l'odierno opponente e l'Agenzia delle Entrate CP_ e ad esso l non ha preso parte;
c) una volta acquisita la determinazione dell'Ufficio circa la volontà di prestare acquiescenza alle statuizioni della suddetta sentenza (si veda la mail del
28.4.2025), l'Istituto previdenziale ha tempestivamente annullato l'avviso di addebito.
Alla luce, pertanto, del comportamento collaborativo dell'Ente, le spese di lite vengono compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. IV TO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 464/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 19/11/2025
Il Giudice
IV TO
3