Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/06/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale,
Dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel.
Dott. ALINA ROSSATO Giudice
Dott. BARBARA DE MUNARI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.1950/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
17.4.2024 da
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti COCCHIO Parte_1 C.F._1
SILVIA e VAROTTO ROBERTO
RICORRENTE contro
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. OSLER MASSIMO CP_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento in giudizio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: domanda cumulativa di separazione e divorzio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DEI CONIUGI IN ORDINE AL DIVORZIO: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra CP_1
e in data 01 Maggio 2010 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Parte_1
Comune di Abano Terme (PD) al n. 4, Parte II, Serie A, anno 2010, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile competente di effettuare le relative trascrizioni e annotazioni, alle medesime condizioni già indicate in sede di separazione dei coniugi con note scritte di data 17 Ottobre 2024, che di seguito si riportano
CONDIZIONI
pagina 1 di 4
in ogni caso, i genitori continueranno a tenersi reciprocamente informati in ordine agli aspetti della vita dei figli rilevanti per un'equilibrata crescita psicofisica, scambiandosi reciprocamente ogni informazione e comunicazione scolastica di cui i genitori non siano stati singolarmente destinatari da parte degli istituti scolastici.
2) Darsi atto che i genitori si autorizzano reciprocamente a richiedere il passaporto e/o ogni altro documento, anche valido per l'espatrio, per i figli minori e . Per_1 Per_2
3) Darsi atto che l'immobile, già casa coniugale, sita in Abano Terme (PD), Via Giacomo Puccini n.
23, di proprietà esclusiva della moglie, rimane assegnata a quest'ultima, che ivi CP_1 continuerà a vivere con i figli minori e . Per_1 Per_2
4) Statuire che ciascun genitore continuerà a tenere con sé i figli e a settimane alterne, dal Per_1 Per_2 venerdì al venerdì della settimana successiva, ad eccezione della giornata del lunedì: invero, la madre trascorrerà con i figli i lunedì che cadono nella settimana di spettanza del padre, dalle ore 17:30 (o dalle ore 10:00 del mattino, nei periodi non scolastici) fino al mattino successivo, quando li riporterà a scuola (oppure a casa del padre, nei periodi non scolatici) mentre il padre trascorrerà con i figli i lunedì che cadono nella settimana di spettanza della madre, dalle ore 17:30 (o dalle ore 10:00 del mattino, nei periodi non scolastici) fino al mattino successivo, quando li riporterà a scuola (oppure a casa della madre, nei periodi non scolatici).
Inoltre, ciascuno dei genitori terrà con sé i figli nei seguenti periodi festivi o comunque non scolastici:
A. per sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la settimana di
Natale (dal 24 Dicembre al 30 Dicembre) e la settimana di Capodanno (dal 31 Dicembre al 06
Gennaio);
B. la metà delle vacanze di carnevale;
C. tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
D. tre settimane, consecutive o non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare tra i genitori entro il 31 Maggio di ciascun anno;
pagina 2 di 4 E. inoltre, ove possibile, la madre trascorrerà con i bambini il giorno del suo compleanno e, altresì, il giorno della festa della mamma e il padre, a sua volta, trascorrerà con i bambini il giorno del suo compleanno e, altresì, il giorno della festa del papà; quanto, poi, al compleanno di e , i Per_1 Per_2 bambini lo trascorreranno, ove possibile, con entrambi i genitori (per il pranzo o per la cena) ovvero, in alternativa, con ciascun genitore ad anni alterni;
F. infine, quanto agli ulteriori giorni di vacanza e/o ponti scolastici, ciascun genitore li trascorrerà con i figli secondo il principio dell'alternanza.
5) Darsi atto che, in ragione dei tempi di permanenza paritetici dei figli, ciascun genitore continuerà a provvedere in via diretta al mantenimento ordinario di e nei propri periodi di competenza, Per_1 Per_2 mentre le spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Padova, continueranno ad essere suddivise tra il padre e la madre nella misura del 50% ciascuno.
6) Darsi atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, nessun contributo è dovuto l'uno all'altro.
7) Con spese compensate.
CONCLUSIONI DEL P.M.: accogliersi il ricorso alle condizioni ritenute di giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.4.2024, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Abano Terme in data 1.5.2010, che dall'unione erano nati i figli CP_1
in data 1.4.2012, e , in data 10.4.2014, che il rapporto coniugale si era seriamente Per_1 Per_2 deteriorato tanto da causare gravi tensioni all'interno del nucleo familiare per cui egli si era allontanato dal domicilio familiare con l'assenso della moglie, proponeva contestuale domanda di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La convenuta si costituiva in giudizio, aderendo alle domande principali del ricorrente.
Nelle more dell'udienza di comparizione personale dei coniugi, gli stessi raggiungevano un accordo sulle condizioni di separazione e presentavano conclusioni congiunte.
Osserva il Tribunale che con sentenza n.1662/2024, in data 25/28.10.2024, passata in giudicato il
29.4.2025, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con note scritte depositate, rispettivamente, in data 31.5.2025 e 2.6.2025 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni indicate in premessa per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.2 e 3, n.2, lett.
b), L.898/70 e successive modificazioni. Infatti è incontestato che la separazione perdura pagina 3 di 4 ininterrottamente dalla data dell'udienza – cartolare - di comparizione dei coniugi nel presente procedimento per la pronuncia di separazione, resa con la sentenza suindicata e che i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Le condizioni concordate dai coniugi, riportate in epigrafe, appaiono coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata e conformi agli interessi dei figli e va pertanto preso atto degli accordi raggiunti.
Atteso l'esito del giudizio, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 in data 1.5.2010 in Abano Terme (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Abano Terme, n.4, parte II, Serie A, dell'anno 2010;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
4) compensa le spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 24.6.2025
Il Presidente est.
Dott. Federica Sacchetto
pagina 4 di 4