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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/03/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2141 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nata il [...] in [...]ù), e Parte_1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Bruno, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E nato il [...] in [...] e Controparte_1
residente in [...];
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile. CONCLUSIONI
All'udienza celebrata il 19.03.2025 ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. parte ricorrente ha chiesto la decisione ed il Giudice delegato ha riservato la causa al
Collegio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24.09.2024, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
premesso che aveva contratto matrimonio civile in Fiumicino (RM) il
[...]
24.12.2027 con registrato agli atti del Comune al n. 47, P.1, Controparte_1
Vol. 1 dell'anno 2007 - e che dalla loro unione non erano nati figli, ha dedotto che in data 21.07.2010 il Tribunale di Civitavecchia ha omologato la separazione personale dei coniugi, che da allora la separazione si è protratta ininterrottamente senza una riconciliazione tra le parti e sono decorsi i termini di legge ai fini della domanda di divorzio.
La ricorrente ha quindi concluso e chiesto al Tribunale la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: scioglimento del matrimonio civile, come dichiarato in udienza) e la dichiarazione di autosufficienza economica delle parti.
Il Giudice delegato, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
All'udienza del 19.03.2025 è comparsa la sola ricorrente con il difensore che ha precisato di avere contratto matrimonio con rito civile ed ha chiesto la decisione della causa ed il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso, ha dichiarato la contumacia del resistente ed ha riservato al Collegio.
2 Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Fiumicino (RM) il 24.12.2007, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla deve ulteriormente disporsi in assenza di figli della coppia e di domande di natura economica e deve pertanto dichiararsi l'autosufficienza economica delle parti.
La contumacia del resistente e la natura della decisione, unitamente all'assenza di statuizioni economiche, giustifica la irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2141/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Fiumicino (RM) il 24.12.2007 tra , nata il [...] in Parte_1
Lima (Perù) e nato il [...] in [...] Controparte_1
(Tunisia), registrato agli atti dello Stato civile del Comune al n. 47, P.1, Vol. 1 dell'anno 2007; dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
manda al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere
3 all'annotazione della presente sentenza;
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso, in Civitavecchia il 25 marzo 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2141 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nata il [...] in [...]ù), e Parte_1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Bruno, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E nato il [...] in [...] e Controparte_1
residente in [...];
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile. CONCLUSIONI
All'udienza celebrata il 19.03.2025 ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. parte ricorrente ha chiesto la decisione ed il Giudice delegato ha riservato la causa al
Collegio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24.09.2024, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
premesso che aveva contratto matrimonio civile in Fiumicino (RM) il
[...]
24.12.2027 con registrato agli atti del Comune al n. 47, P.1, Controparte_1
Vol. 1 dell'anno 2007 - e che dalla loro unione non erano nati figli, ha dedotto che in data 21.07.2010 il Tribunale di Civitavecchia ha omologato la separazione personale dei coniugi, che da allora la separazione si è protratta ininterrottamente senza una riconciliazione tra le parti e sono decorsi i termini di legge ai fini della domanda di divorzio.
La ricorrente ha quindi concluso e chiesto al Tribunale la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: scioglimento del matrimonio civile, come dichiarato in udienza) e la dichiarazione di autosufficienza economica delle parti.
Il Giudice delegato, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
All'udienza del 19.03.2025 è comparsa la sola ricorrente con il difensore che ha precisato di avere contratto matrimonio con rito civile ed ha chiesto la decisione della causa ed il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso, ha dichiarato la contumacia del resistente ed ha riservato al Collegio.
2 Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Fiumicino (RM) il 24.12.2007, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla deve ulteriormente disporsi in assenza di figli della coppia e di domande di natura economica e deve pertanto dichiararsi l'autosufficienza economica delle parti.
La contumacia del resistente e la natura della decisione, unitamente all'assenza di statuizioni economiche, giustifica la irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2141/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Fiumicino (RM) il 24.12.2007 tra , nata il [...] in Parte_1
Lima (Perù) e nato il [...] in [...] Controparte_1
(Tunisia), registrato agli atti dello Stato civile del Comune al n. 47, P.1, Vol. 1 dell'anno 2007; dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
manda al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere
3 all'annotazione della presente sentenza;
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso, in Civitavecchia il 25 marzo 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
4