Articolo 5 della Legge 24 febbraio 1953, n. 142
Articolo 4Articolo 6
Versione
31 marzo 1953
Art. 5.
Al comma primo dell'art. 4 della legge 3 giugno 1950, n. 375 , e' aggiunta la seguente lettera g):
"g) da un invalido per servizio designato dalla Presidenza, dell'Unione nazionale mutilati per servizio".
All'ultimo comma dello stesso articolo, alle parole "i componenti di cui alle lettere d), e) e f)" sono sostituite le parole "i componenti di cui alle lettere d), e), f) e g)".
Entrata in vigore il 31 marzo 1953