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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/11/2025, n. 2243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2243 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Fabrizia di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all'odierna udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7435/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa, come in atti, Parte_1
dall'Avv.to Palomba Stefano, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Nannucci Elisa CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.11.2024, parte istante ha introdotto giudizio di merito volto alla formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato nel giudizio recante R.G. n. 1470/2024 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere
(assegno d'invalidità civile).
Costituitosi l ha contestato le conclusioni di parte avversa in ordine alla specificità dei CP_1
motivi di contestazione, alla fondatezza della domanda nonché in riferimento al merito della pretesa.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo.
L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla C.T.U. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad A.T.P., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell'errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Nel caso di specie il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento;
motivo per il quale l'opposizione appare infondata.
Ed infatti, da un'attenta lettura del detto elaborato peritale - corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale - emerge in tutta evidenza che il consulente tecnico, nel valutare il complesso morboso da cui parte istante è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, formulando considerazioni medico-legali precise ed esaustive. In effetti le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza.
In particolare, il consulente tecnico nominato in fase di atp, sulla scorta dell'esame obiettivo, della storia clinica e della documentazione sanitaria in atti, ha esaminato le singole patologie attribuendo a ciascuna di esse una percentuale invalidante in base alle indicazioni delle Tabelle di legge di cui al D.M. 5/2/1992, formulando la seguente diagnosi:
“La ricorrente , di anni 54, è risultata affetta da: Parte_1
- Diabete mellito tipo 2 con dislipidema;
- Sindrome ansiosa depressiva con tendenza alla somatizzazione”.
Coerentemente alle considerazioni medico-legali espresse, il perito ha, pertanto, concluso il proprio elaborato peritale affermando che: “In conseguenza di tali minorazioni, presenta una Invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%
(articolo 2 e 13 legge 118 /71 e art 9 DL 509\88 con una percentuale nella misura del 51%.
Tenuto conto di quanto si evince dalla documentazione in atti e prima riportata, mi pare equo retrodatare la suddetta condizione a far data dal mese di marzo del 2022.”.
In definitiva, il consulente tecnico ha ritenuto l'istante invalida nella misura del 51%, negando, pertanto, la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio invocato.
Passando alle censure attoree mosse già nelle osservazioni alla bozza (sostanzialmente riproposte nell'odierna fase), la prima ha ad oggetto l'errata valutazione, da parte del perito, della patologia diabetica che, a detta della ricorrente, sarebbe da classificare come “diabete mellito in terapia insulinica in scompenso glicometabolico con sclerosi dei cristallini” inquadrabile nel codice 9310 con una percentuale di invalidità pari al 60%.
Sul punto, giova premettere che il ctu, nel valutare le osservazioni alla bozza peritale pervenute da parte ricorrente, ha ritenuto: “[…] Trattasi di applicazioni del tutto arbitrarie di codici del DM del 5.2.92 non condivisibili e non possibili per le patologie di cui è affetta la ricorrente”.
Nel dettaglio, per quanto concerne la patologia diabetica, il ctu ha correttamente osservato che: “ […] per quanto concerne la valutazione del Diabete mellito tipo 2 con associata dislipidema; la suddetta patologia è in terapia orale e con ipoglicemizzati quali insulina;
allo stato attuale non sono documentate e non sono riscontrate complicanze micro e\o angiopatiche;
di fatto il diabete è da considerare ben compensato dalla terapia in atto;
per cui è possibile prendere in considerazione il codice 9309 con una percentuale al di sotto di quella prevista dal legislatore e pari al 35%.
Non essendo presente una voce tabellare precisa e perfettamente sovrapponibile si può prendere in considerare il suddetto codice per analogia ma con una percentuale al di sotto di quella tabellata.
Per quanto concerne poi la contestazione relativa all'erronea attribuzione del tasso di invalidità alla patologia psichica, inquadrata nel codice 2206 (sindrome depressiva endoreattiva grave) con una percentuale invalidante che va dal 31 al 40%, il perito ha precisato che: “per quanto concerne la valutazione della Sindrome ansiosa depressiva con tendenza alla somatizzazione; C'è da dire che non essendovi una valutazione tabellare precisa ed interessando lo stesso distretto anatomo funzionale si prenderà in considerazione la voce (cod. 2206) ed appare equo riconoscere il tasso del 25%, della voce tabellare, essendo l'impegno funzionale di grado piu' basso di quello tabellato.
Neppure appare fondata, altresì, la censura relativa alla mancata valutazione, da parte del ctu, di un'asserita patologia cardiaca che, a detta della ricorrente, sarebbe desumibile dal certificato medico redatto in occasione della visita cardiologica del 25.09.2024; visita richiesta dallo stesso ctu.
Sul punto, giova precisare che il citato certificato, tra l'altro giammai prodotto (nemmeno nell'odierna fase da parte ricorrente e quindi non valutabile dal giudicante), è stato, tuttavia, oggetto di analisi da parte del consulente tecnico, risultando incluso nell'elenco della documentazione medica esaminata durante l'accesso peritale.
Ebbene, il ctu, dopo aver analizzato anche l'ulteriore documentazione medica, ha evidenziato che: “[…] dall'esame clinico condotto e dalla documentazione medica esibita
NON è evidenziata una patologia cardiaca stabilizzata cronica e permanente da permettere tale da essere pari o superare la soglia del 10% di invalidità, per cui non viene menzionata”.
Dunque, le censure mosse da parte istante in merito alla valutazione della suddetta certificazione cardiologica giammai versata in atti, appaiono imperscrutabili all'odierno giudicante non potendone vagliare la rilevanza e la fondatezza avendo omesso parte istante di versarla in atti e decadendo dalla possibilità di farlo in corso di giudizio (tanto è sufficiente a giustificarne il rigetto per infondatezza, tenuto conto che la gran parte delle doglianze che formano oggetto del ricorso in opposizione sono incentrate proprio su tale documentazione).
In definitiva, appaiono non dirimenti le diverse valutazioni operate da parte istante e, pertanto, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare, rispetto alle affermazioni di parte in cui si esprime una diversa valutazione.
Da quanto esposto, alla luce della completezza dell'elaborato redatto in sede di atp, discende la non necessità di disporre una nuova CTU nel presente giudizio.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto
ATP, e condivisibilmente con essa, parte ricorrente va ritenuta invalida nella misura del
51%.
Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nuova formulazione;
le spese di C.T.U. sostenute nel giudizio di ATP, liquidate come da separato decreto, vanno invece poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso (invalidità pari al 51%);
2) dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite;
3) le spese di c.t.u. sostenute nel giudizio di ATP, liquidate come da separato decreto, si pongono a carico dell' . CP_1
Nola, 20.11.25
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Fabrizia Di Palma