TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 07/10/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G. 2483/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
VA DA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del 07.10.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 2483/2024
r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. DONZELLI Francesca Maria e avv. DI PASQUALE Parte_1
Christian
RICORRENTE
E
, con l'avv. TUMINELLI Maria Antonietta CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.09.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' dinnanzi al Tribunale di Cassino, contestando le risultanze CP_1 peritali dell'accertamento tecnico preventivo espletato nella precedente fase e chiedendo, previa rinnovazione della CTU, di accertare la sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento in favore della stessa dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa o da diversa data accertata dal CTU, con conseguente condanna dell'ente al pagamento di ogni somma e con vittoria di spese.
Parte ricorrente ha dedotto di avere depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo e di avere ricevuto un esito negativo per l'accompagno ex art 1 L. 18/80; di avere contestato le risultanze dell'elaborato peritale in merito all'accompagno, di avere deposito atto di dissenso e poi di avere introdotto il presente giudizio di opposizione. Instaurato il contraddittorio l' si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità CP_1 della domanda e nel merito la sua infondatezza.
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo della precedente fase di ATP e dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e con la rinnovazione della CTU.
Accertato che il ricorso era stato depositato nel termine di legge, che le motivazioni del ricorso erano da considerarsi specifiche e puntuali, che la domanda del ricorrente era preordinata all'accertamento delle condizioni sanitarie alla base ed alla conseguente prestazione di legge, si passa all'esame del merito.
Il Giudizio ha ad oggetto l'accertamento delle condizioni legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento (L. 18/80- 508/88 e ). Num_1
Accompagno.
“Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, e concessa un'indennita' di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello
Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1 gennaio 1980, elevate a lire
180.000 mensili dal 1 gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio
1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennita' di accompagnamento sara' equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del decreto del Presidente, della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. La medesima indennita' e concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate. Sono esclusi dalle indennita' di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.”
Nel caso di specie il CTU nominato in sede di opposizione ha ritenuto sussistenti le condizioni sanitarie per l'accompagno a far data dalla “visita oculistica + OCT eseguiti presso Studio Medico Associato “SAVASTANO” (20/05/24) in seguito a rilevato e documentato peggioramento del già grave quadro visivo.”
Conclusioni che questo giudice onorario recepisce integralmente, in quanto fondate su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo. Va quindi riconosciuto alla ricorrente il diritto all'indennità di accompagno ex art 1 L.
18/80 a far data da maggio 2024.
In merito alle spese, considerata la decorrenza del beneficio da maggio 2024, le spese di sono compensate tra le parti e le spese del giudizio di opposizione seguono la CP_2 soccombenza.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che parte ricorrente è invalida al 100% con diritto all'indennità di accompagno a far data da maggio 2024, per l'effetto, condanna al pagamento dei CP_1 corrispondenti ratei oltre interessi e rivalutazione.
Compensa tra le parti le spese di ATP;
Condanna al pagamento delle spese del giudizio di merito che liquida in € 1.300,00 CP_1 oltre rimb. forf. cassa ed iva, da distrarsi;
Le spese di entrambe le CTU sono poste definitivamente a carico dell' come da CP_1 separato decreto.
Cassino 08.10.2025
Il Giudice Onorario
VA DA
Sezione Lavoro
R.G. 2483/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
VA DA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del 07.10.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 2483/2024
r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. DONZELLI Francesca Maria e avv. DI PASQUALE Parte_1
Christian
RICORRENTE
E
, con l'avv. TUMINELLI Maria Antonietta CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.09.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' dinnanzi al Tribunale di Cassino, contestando le risultanze CP_1 peritali dell'accertamento tecnico preventivo espletato nella precedente fase e chiedendo, previa rinnovazione della CTU, di accertare la sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento in favore della stessa dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa o da diversa data accertata dal CTU, con conseguente condanna dell'ente al pagamento di ogni somma e con vittoria di spese.
Parte ricorrente ha dedotto di avere depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo e di avere ricevuto un esito negativo per l'accompagno ex art 1 L. 18/80; di avere contestato le risultanze dell'elaborato peritale in merito all'accompagno, di avere deposito atto di dissenso e poi di avere introdotto il presente giudizio di opposizione. Instaurato il contraddittorio l' si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità CP_1 della domanda e nel merito la sua infondatezza.
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo della precedente fase di ATP e dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e con la rinnovazione della CTU.
Accertato che il ricorso era stato depositato nel termine di legge, che le motivazioni del ricorso erano da considerarsi specifiche e puntuali, che la domanda del ricorrente era preordinata all'accertamento delle condizioni sanitarie alla base ed alla conseguente prestazione di legge, si passa all'esame del merito.
Il Giudizio ha ad oggetto l'accertamento delle condizioni legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento (L. 18/80- 508/88 e ). Num_1
Accompagno.
“Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, e concessa un'indennita' di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello
Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1 gennaio 1980, elevate a lire
180.000 mensili dal 1 gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio
1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennita' di accompagnamento sara' equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del decreto del Presidente, della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. La medesima indennita' e concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate. Sono esclusi dalle indennita' di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.”
Nel caso di specie il CTU nominato in sede di opposizione ha ritenuto sussistenti le condizioni sanitarie per l'accompagno a far data dalla “visita oculistica + OCT eseguiti presso Studio Medico Associato “SAVASTANO” (20/05/24) in seguito a rilevato e documentato peggioramento del già grave quadro visivo.”
Conclusioni che questo giudice onorario recepisce integralmente, in quanto fondate su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo. Va quindi riconosciuto alla ricorrente il diritto all'indennità di accompagno ex art 1 L.
18/80 a far data da maggio 2024.
In merito alle spese, considerata la decorrenza del beneficio da maggio 2024, le spese di sono compensate tra le parti e le spese del giudizio di opposizione seguono la CP_2 soccombenza.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che parte ricorrente è invalida al 100% con diritto all'indennità di accompagno a far data da maggio 2024, per l'effetto, condanna al pagamento dei CP_1 corrispondenti ratei oltre interessi e rivalutazione.
Compensa tra le parti le spese di ATP;
Condanna al pagamento delle spese del giudizio di merito che liquida in € 1.300,00 CP_1 oltre rimb. forf. cassa ed iva, da distrarsi;
Le spese di entrambe le CTU sono poste definitivamente a carico dell' come da CP_1 separato decreto.
Cassino 08.10.2025
Il Giudice Onorario
VA DA