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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/12/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
C
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr. ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Dr.ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 18/2021 e vertente tra:
, nella qualità di tutrice di Parte_1 C.F._1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Loprevite Per_1
APPELLANTE
E
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Guglielmo
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 345/2020, pubblicata in data 16/06/2020, emessa a definizione del procedimento n. R.G. 375/2017.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.06.2025.
1 Motivi della decisione in fatto e in diritto
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella qualità di tutrice del Parte_1 AT , ha adito il Tribunale di Palmi, convenendo in giudizio il Persona_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di ottenere, ai sensi degli artt.
[...]
2051 e (in subordine) 2043 c.c., l'accertamento della responsabilità colposa esclusiva del predetto ente, in qualità di proprietario e custode della via T. Campanella, in relazione al sinistro ivi occorso, a seguito ed a causa del quale aveva riportato una lesione Persona_1 all'anca sinistra, con conseguente pronuncia di condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi nella misura di € 23.881,08 ovvero in quella maggiore o minore ritenuta congrua dal Tribunale, oltre rivalutazione ed interessi. Al riguardo ha rappresentato che:
(a) in data 06.08.2015, alle ore 05:30 circa, mentre percorreva a piedi, insieme al AT
[...]
, la via T. Campanella, con direzione di marcia via XXIV Maggio, quest'ultimo, Per_1 trovandosi di fronte al civico n. 17, precisamente su una porzione di marciapiede in precedenza interessata da uno scavo a seguito del quale il rivestimento originario fatto di piastrelle era stato sostituito da una colata di cemento, a causa di una piccola buca ivi presente, dovuta allo sprofondamento del terreno sottostante, inciampava. Tale buca non era in alcun modo segnalata, nè era visibile sia perché era ricoperta da un foglio di carta del medesimo colore del cemento, incastrato all'interno della medesima celandone la presenza, sia in ragione dell'ora buia in cui è avvenuto il fatto e della scarsa illuminazione pubblica presente sul luogo.
Ed ancora, ad avviso della stessa, l'insidia non era in alcun modo evitabile poichè posta lungo la direzione di marcia obbligatoria per;
Persona_1
(b) all'evento aveva assistito residente a [...]; Persona_2 CP_1
(c) richiesto l'intervento dei soccorsi, veniva trasportato presso il Pronto Persona_1
Soccorso del nosocomio di Polistena ove, a seguito di visita ed esami radiografici, veniva formulata la diagnosi di “frattura pertrocanterica” del femore sinistro, per la quale, ricoverato lo stesso giorno presso l'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia “Franco Faggiana” di
Reggio Calabria, il 07.08.2015 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “artoprotesi anca”;
2 (d) dimesso giorno 14.08.2015 dal reparto “Unità Chirurgica Protesica”, veniva contestualmente ricoverato nel reparto di riabilitazione fino al 27.08.2015. Successivamente dimesso e sottoposto alla terapia medica prescritta, il 15.11.2016 veniva giudicato guarito con postumi invalidanti quantificabili in misura pari all'8% ;
(e) responsabile esclusivo delle lesioni riportate a seguito ed a causa del predetto sinistro è il
Comune di (in qualità di proprietario e custode della predetta via), al quale, avendo CP_1 interesse e diritto a conseguire il risarcimento dei danni patiti, aveva denunciato l'accaduto in data 18.11.2016 e presentato la relativa richiesta (prot. n. 0023043 del 18.11.2016 - CP_1
, successivamente rettificata in data 24.11.2016 per correggere l'errore materiale
[...] relativo all'indicazione della via in cui è accaduto il sinistro, indicata come via Telesio anziché come via T. Campanella;
(f) in difetto di alcun riscontro da parte dell'ente, cui aveva inviato anche l'invito a partecipare alla negoziazione assistita, avendo interesse ad ottenere il risarcimento dei predetti danni subiti, ha agito in giudizio.
A sostegno delle rassegnate conclusioni ha prodotto prove documentali, chiedendo, in via istruttoria, l'ammissione di prova testimoniale e c.t.u. medico legale.
Il costituitosi in giudizio, ha contestato le avverse prospettazioni e in Controparte_1 particolare ha evidenziato:
(a) in via preliminare, che il rigetto da parte dell'Ente della richiesta di negoziazione assistita formulata da parte attrice, è stato determinato dall'omessa produzione di documentazione a supporto e sostegno delle dichiarazioni dalla stessa formulate nell'atto di costituzione in mora
(prot. 230143 del 18.11.2016), unitamente al mancato intervento delle forze dell'ordine e, altresì, alla comunicazione di altra via quale luogo in cui è accaduto il sinistro (in specie, in via Telesio);
(b) nel merito, in via principale, l'infondatezza della domanda attorea, sia in punto di an, sia in punto di quantum, eccependo l'insussistenza di alcuna responsabilità nella verificazione dell'evento in capo al ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., risultando invece CP_1 imputabile solo alla colposa condotta tenuta da , tutrice di , Parte_1 Persona_1 integrante gli estremi del caso fortuito, e la mancanza di prova in ordine al nesso causale. Al riguardo, ha sottolineato la grave discrasia tra quanto parte attrice ha dichiarato nella fase ante processuale e quanto rappresentato nell'atto di citazione con riferimento sia alla via indicata
3 come luogo dell'evento (via Telesio anziché via T. Campanella), sia all'orario (ore 6:30 anziché 5:30).
(c) in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità anche del la CP_1 prevalenza della responsabilità dell'attore o, comunque, il suo concorso di colpa nella causazione dell'evento dannoso, con conseguente gradazione della responsabilità accertata tra le parti. In proposito, ha osservato che “l'imperfezione della pavimentazione della via in questione, era suscettibile di essere “visibile” e pertanto evitata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato”;
(d) la non condivisibilità altresì del quantum risarcitorio oggetto di domanda, sproporzionato ed eccessivo, atteso il difetto di prova della richiesta avanzata.
A sostegno delle rassegnate conclusioni ha prodotto prove documentali, opponendosi, in via istruttoria, alle richieste formulate da parte attrice e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale, chiedendo di essere facultato alla prova del contrario.
All'esito del giudizio di prime cure, istruito con la documentazione ritualmente prodotta, con l'assunzione di prove dichiarative (escussione dei testi e Persona_2 Testimone_1
intimati rispettivamente da parte attrice e da parte convenuta) e con l'espletamento
[...] di approfondimento medico-legale, è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 345/2020, pubblicata il 16/06/2020), con la quale il giudice di prime cure ha: rigettato la domanda attorea, ritenendo che la responsabilità del sinistro oggetto di causa sia ascrivibile esclusivamente a e/o al suo tutore, in ragione del difetto di prova del fatto, del Persona_1 danno e del nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso e, in ogni caso, del comportamento incauto dei suddetti, idoneo a configurare il caso fortuito e ad interrompere il nesso causale;
condannato la parte attrice al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.
1.2 Avverso tale sentenza ha proposto appello , nella qualità di tutrice di Parte_1 [...]
, deducendo l'erroneità della pronuncia di prime cure e lamentando in particolare: Per_1
a) la violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione agli artt. 2051 e 2697 c.c., per travisamento degli atti di causa, eccependo l'erronea valutazione delle risultanze emergenti sia dalle rappresentazioni fotografiche prodotte in giudizio, sia dalle prove dichiarative. Con riferimento alle prove documentali, l'appellante ha evidenziato che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, in nessun fotogramma allegato agli atti di causa è rappresentato un marciapiede disconnesso. Ha inoltre rilevato che tutte le riproduzioni
4 fotografiche prodotte risalgono ad anni differenti (antecedenti o successivi) rispetto a quello in cui è avvenuto il fatto, documentando quindi uno stato del luogo dell'incidente inevitabilmente modificato nel tempo, come d'altra parte risulta anche dalla testimonianza del
(il quale ha riferito “che lo scavo in cemento sul quale si è formata la piccola buca in Per_2 cui il si è imbattuto, è stato oggetto di più interventi nel tempo”) e dalla riproduzione Per_1 fotografica del 2008 in cui si vede chiaramente una buca che non è quella in esame, nonché dalle ulteriori fotografie, nelle quali manca la buca visibile nel fotogramma del 2008.
Ha inoltre richiamato la circostanza riferita dal secondo cui, al momento del sinistro, lo Per_2 scavo ricoperto dalla colata di cemento si presentava integro e privo di altre irregolarità, ad eccezione della piccola cavità nella quale il era inciampato, non segnalata e mai notata Per_1 in precedenza dallo stesso teste, pur abitando nelle vicinanze.
Quanto alle prove dichiarative, l'appellante, per un verso, ha contestato la contraddittorietà rilevata dal giudice rispetto alla deposizione del da cui non è emerso alcun elemento Per_2 inconciliabile, e, per altro, ha eccepito l'irrilevanza delle dichiarazioni rese dal avendo Tes_2 egli riferito soltanto di aver effettuato un sopralluogo nel 2018, quindi tre anni dopo il fatto, e di aver consultato Street View, da cui risulta che nel 2008 il marciapiede presentava una colata di cemento;
(b) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., avendo il giudice di prime cure erroneamente qualificato come caso fortuito la condotta del danneggiato ed escluso il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, pervenendo così ad ascrivere la responsabilità del sinistro esclusivamente al comportamento incauto di parte attrice e/o del tutore;
(c) la violazione dell'art. 116 c.p.c., in relazione agli artt. 61 e seguenti c.p.c., per avere il giudice di prime cure omesso di valorizzare adeguatamente, sotto il profilo causale, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, le quali confermano pienamente i fatti già acquisiti ed accertati nel corso del giudizio. In proposito, ha evidenziato che il c.t.u. ha concluso il suo elaborato verificando la sussistenza di un elevato grado di probabilità logica tra l'evento traumatico occorso al sig. e le lesioni riscontrate, ritenendo tale trauma Per_1 direttamente idoneo a determinare il quadro patologico poi evidenziatosi e accertato in sede peritale, con esiti invalidanti, così fugando ogni dubbio sulla configurabilità del nesso di causalità tra l'incidente ed il danno effettivo lamentato dal periziato.
5 Sulla scorta di ciò, l'appellante ha chiesto alla Corte di voler: in via istruttoria, qualora dalla stessa ritenuto opportuno e necessario, procedere ad escutere nuovamente il teste
[...] sulle circostanze capitolate nell'atto di citazione di primo grado e nelle memorie Per_2 istruttorie attoree;
nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del CP_1 in ordine al sinistro e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni
[...] conseguenti alle lesioni subite dal nella misura accertata dal C.T.U. ovvero nella somma Per_1 diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
in via subordinata, riconoscere un concorso di colpa del , con vittoria di spese e compensi Per_1 di causa di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore.
Con comparsa di costituzione depositata in data 08.04.2021 si è costituito in giudizio il
contestando le avverse prospettazioni e deducendo la correttezza della Controparte_1 sentenza di primo grado. Ha pertanto chiesto alla Corte di voler: dichiarare preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; rigettare nel merito il gravame, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado, con vittoria di spese di lite, oltre accessori come per legge. Al riguardo, ha evidenziato, anche in questa sede, le significative discrasie tra le versioni fornite dall'appellante nella fase stragiudiziale e nel successivo procedimento giudiziale, l'inattendibilità della ricostruzione del sinistro e la mancata produzione, nella fase precontenziosa, di elementi probatori idonei a corroborare la versione dei fatti allegata e la richiesta di risarcimento, tra cui reperti fotografici, interventi delle forze dell'ordine, dichiarazioni testimoniali e documentazione medico-legale. Ha inoltre contestato lo stato dei luoghi prospettato dall'appellante, richiamando la sostanziale coincidenza, nel tempo, delle condizioni del marciapiede come risultanti dalla documentazione fotografica del
2008 e del 2018, nonché dalle dichiarazioni dei testi escussi, e l'assenza di prova circa eventuali lavori o mutamenti intervenuti nei giorni precedenti all'evento.
Si è inoltre opposto alle richieste istruttorie formulate nell'atto di appello, in quanto ultronee ed irrilevanti nella presente fase processuale.
Con ordinanza collegiale del 27.07.2025, la causa è stata assunta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a giorni 30 per deposito di comparsa conclusionale e 20 per memoria di replica.
6 2. Preliminarmente, occorre svolgere le seguenti precisazioni sulle eccezioni ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. avanzate dalla parte appellata.
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., considerando che nel gravame proposto l'appellante risulta aver circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, proponendo specifici punti di censura, formulando motivate ragioni di dissenso e altresì indicando (c.d. parte rescissoria) le richieste modifiche alla ricostruzione operata in prime cure (non richiedendosi a tal fine un “progetto alternativo di sentenza”, ma esclusivamente “l'individuazione”, qui ravvisabile, “di un percorso logico alternativo a quello del primo giudice” – cfr. Cass. civ., Sez. un., 16/11/2017, n. 27199), sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza, qui di seguito da scrutinarsi, è pacifico che nell'atto di appello in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. civ. n. 6732/2020 e Cass. civ. Sez. un., n. 27199/2017), non potendosi quindi dar luogo alla richiesta reiezione in rito.
Quanto all'eccezione ex art. 348 bis c.p.c., essa è da ritenersi assorbita e non più rilevante in quanto, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, è pacifico che la
Corte abbia implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per definizione della procedura per il tramite di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter
c.p.c.; sicché, impregiudicata ogni valutazione nel merito (qui di seguito da scrutinarsi), è in ogni caso da osservarsi che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza.
3. Svolte tali precisazioni preliminari, nel merito il gravame è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto occorre premettere che la giurisprudenza è ormai univoca nel ritenere che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia natura oggettiva e non presunta, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20943 del 30/06/2022 e dalle successive pronunce della Suprema Corte (Cass. civ. 11152/2023; Cass. civ. 2376/2024; Cass. civ. n. 15355/2025):
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da
7 qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno
o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e
l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
E' stato altresì precisato, proprio in ipotesi analoghe al caso in esame, che, una volta prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra fatto ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. La prova liberatoria che il custode è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il
8 danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra il bene in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa, ma piuttosto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41 comma 2 c.p., come causa esclusiva di tale evento (così, in motivazione, Cass. civ. 15355/2025 che richiama Cass. civ. n.
26142/2023, Cass. civ. n. 18518/2024).
Ciò premesso ed in applicazione delle esposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, non è corretta la pronuncia impugnata laddove qualifica la condotta distratta e disattenta del danneggiato - a conoscenza dello stato dei luoghi in quanto residente nei pressi del tratto di strada in cui è avvenuta la caduta - come caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il bene in custodia e l'evento dannoso e, quindi, ad escludere la responsabilità dell'ente gestore della strada, atteso che, in considerazione di quanto sopra chiarito, la colpa del danneggiato può assumere rilevanza esclusivamente ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.
Nondimeno, l'appello è infondato e va rigettato in quanto non risulta sufficientemente ed adeguatamente provato il fatto allegato nell'atto introduttivo del giudizio.
Innanzitutto, parte attrice non ha fornito una plausibile spiegazione delle discordanze tra la descrizione della caduta nella comunicazione inviata in via stragiudiziale al Comune di CP_1 in data 18.11.2016 prot. n. 230143 e quella dell'atto di citazione in giudizio, discordanze evidenziate in primo grado dall'ente e ribadite con la comparsa di costituzione in appello. Non convincente, invero, è il richiamo all'errore materiale cui parte attrice fa riferimento nella memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. (menzionando la correzione spontaneamente apportata a distanza di 5 giorni con altra comunicazione al , in quanto le CP_1 incongruenze non riguardano esclusivamente la via in cui sarebbe avvenuta la caduta
(marciapiede destro, direzione istituto magistrale della via Telesio nella comunicazione stragiudiziale e via Campanella nell'atto di citazione), ma anche l'orario, la causa della caduta, nonché la stessa descrizione della buca.
Nella menzionata lettera stragiudiziale, infatti, parte attrice ha collocato temporalmente il fatto alle ore 6,20, dunque un'ora dopo rispetto a quella indicata nell'atto di citazione, in una
“porzione di marciapiede dissestato e precisamente sia composto da piastrelle rotte e traballanti nonché da mattonelle addirittura mancanti”, porzione “non visibile in quanto
9 celata da fogliame secco e vecchi giornali che la coprivano né in alcun modo segnalata”.
Diversamente, nell'atto di citazione, parte attrice ha individuato quale luogo della caduta un tratto di marciapiede privo di mattonelle e contraddistinto da una colata di cemento, su cui si era formata una piccola buca non visibile in quanto ricoperta da un foglio di carta del medesimo colore del cemento.
Peraltro, l'attore non ha prodotto alcuna rappresentazione dello stato dei luoghi coeva all'accaduto, essendo l'unica fotografia in atti del 14.06.2017 (allegata alle memorie di cui all'art. 183 comma 6 nn. 1 e 2), ossia successiva di circa due anni rispetto al fatto dedotto in citazione e raffigurante, secondo quanto affermato dalla parte stessa, una buca più ampia rispetto a quella del 2015. Il luogo ivi rappresentato, peraltro, non appare coincidente con la via T. Campanella di cui alla foto prodotta dal con la memoria di cui all'art. Controparte_1
183 comma 6 n. 2 c.p.c. , estratta da Google maps 2008 (anche questa, quindi, di epoca differente rispetto al fatto).
Le incertezze emerse non risultano chiarite neppure all'esito della prova testimoniale espletata, attese le contraddizioni in cui è incorso il testimone di parte attrice già Testimone_3 rilevate dal primo giudicante (pagg. 14,15 della pronuncia impugnata).
Il medesimo testimone, peraltro, in relazione alla foto del 2008 di parte convenuta, ha affermato di riconoscere il luogo dell'evento riferendo, tuttavia, all'udienza del 19.09.2018, che non è visibile la buca ove è caduto il sig. , presente, invece, al momento del sinistro. Per_1
Non si rinvengono indicazioni sul luogo di intervento nel verbale del Servizio urgenza medica
“118” , né parte attrice ha provveduto a citare come testimone alcuno degli operatori intervenuti, al fine di fornire utili chiarimenti sul punto (allegato n. 4 all'atto di citazione).
A ciò si aggiunga, a dispetto di quanto sostenuto dall'appellante, che la compatibilità tra la caduta del e le lesioni riscontrate dal c.t.u. non può superare la lacunosità del quadro Per_1 probatorio sopra descritto e nessun argomento a favore della tesi dell'attrice può trarsi dalle conclusioni dell'accertamento medico legale esperito nel giudizio di primo grado.
Piuttosto, la necessaria assistenza nella deambulazione del , emersa nel corso Per_1 dell'accertamento medico legale, postula un rigoroso assolvimento dell'onere assertivo e probatorio da parte dell'attrice in ordine al fatto e al nesso di causalità tra il bene in custodia e l'evento occorso, onere che, tuttavia, è risultato carente nella fattispecie.
10 In definitiva, l'appello va rigettato, non avendo trovato sufficiente ed adeguato riscontro probatorio l'assunto dell'appellante con riguardo alle concrete modalità di accadimento della caduta.
4. In ordine alle spese processuali, attesa la controvertibile ricostruzione del fatto e stante la plausibile verificazione della caduta risultante dall'intervento del Servizio urgenza emergenza medica “118” (benché con modalità incerte che non hanno consentito, per quanto sopra evidenziato, di apprezzare l'asserita responsabilità dell'ente comunale), il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese processuali del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Visto l'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 occorre dare atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo novellato
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. R.G. 18/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 345/2020 del Tribunale di Pami, pubblicata in data 16/06/2020, a definizione della causa n. R.G. 375/2017, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa le spese di lite del presente grado di giudizio;
-dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del 23 dicembre 2025
La Consigliera est. Il Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova dott. Natalino Sapone
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CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr. ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Dr.ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 18/2021 e vertente tra:
, nella qualità di tutrice di Parte_1 C.F._1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Loprevite Per_1
APPELLANTE
E
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Guglielmo
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 345/2020, pubblicata in data 16/06/2020, emessa a definizione del procedimento n. R.G. 375/2017.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.06.2025.
1 Motivi della decisione in fatto e in diritto
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella qualità di tutrice del Parte_1 AT , ha adito il Tribunale di Palmi, convenendo in giudizio il Persona_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di ottenere, ai sensi degli artt.
[...]
2051 e (in subordine) 2043 c.c., l'accertamento della responsabilità colposa esclusiva del predetto ente, in qualità di proprietario e custode della via T. Campanella, in relazione al sinistro ivi occorso, a seguito ed a causa del quale aveva riportato una lesione Persona_1 all'anca sinistra, con conseguente pronuncia di condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi nella misura di € 23.881,08 ovvero in quella maggiore o minore ritenuta congrua dal Tribunale, oltre rivalutazione ed interessi. Al riguardo ha rappresentato che:
(a) in data 06.08.2015, alle ore 05:30 circa, mentre percorreva a piedi, insieme al AT
[...]
, la via T. Campanella, con direzione di marcia via XXIV Maggio, quest'ultimo, Per_1 trovandosi di fronte al civico n. 17, precisamente su una porzione di marciapiede in precedenza interessata da uno scavo a seguito del quale il rivestimento originario fatto di piastrelle era stato sostituito da una colata di cemento, a causa di una piccola buca ivi presente, dovuta allo sprofondamento del terreno sottostante, inciampava. Tale buca non era in alcun modo segnalata, nè era visibile sia perché era ricoperta da un foglio di carta del medesimo colore del cemento, incastrato all'interno della medesima celandone la presenza, sia in ragione dell'ora buia in cui è avvenuto il fatto e della scarsa illuminazione pubblica presente sul luogo.
Ed ancora, ad avviso della stessa, l'insidia non era in alcun modo evitabile poichè posta lungo la direzione di marcia obbligatoria per;
Persona_1
(b) all'evento aveva assistito residente a [...]; Persona_2 CP_1
(c) richiesto l'intervento dei soccorsi, veniva trasportato presso il Pronto Persona_1
Soccorso del nosocomio di Polistena ove, a seguito di visita ed esami radiografici, veniva formulata la diagnosi di “frattura pertrocanterica” del femore sinistro, per la quale, ricoverato lo stesso giorno presso l'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia “Franco Faggiana” di
Reggio Calabria, il 07.08.2015 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “artoprotesi anca”;
2 (d) dimesso giorno 14.08.2015 dal reparto “Unità Chirurgica Protesica”, veniva contestualmente ricoverato nel reparto di riabilitazione fino al 27.08.2015. Successivamente dimesso e sottoposto alla terapia medica prescritta, il 15.11.2016 veniva giudicato guarito con postumi invalidanti quantificabili in misura pari all'8% ;
(e) responsabile esclusivo delle lesioni riportate a seguito ed a causa del predetto sinistro è il
Comune di (in qualità di proprietario e custode della predetta via), al quale, avendo CP_1 interesse e diritto a conseguire il risarcimento dei danni patiti, aveva denunciato l'accaduto in data 18.11.2016 e presentato la relativa richiesta (prot. n. 0023043 del 18.11.2016 - CP_1
, successivamente rettificata in data 24.11.2016 per correggere l'errore materiale
[...] relativo all'indicazione della via in cui è accaduto il sinistro, indicata come via Telesio anziché come via T. Campanella;
(f) in difetto di alcun riscontro da parte dell'ente, cui aveva inviato anche l'invito a partecipare alla negoziazione assistita, avendo interesse ad ottenere il risarcimento dei predetti danni subiti, ha agito in giudizio.
A sostegno delle rassegnate conclusioni ha prodotto prove documentali, chiedendo, in via istruttoria, l'ammissione di prova testimoniale e c.t.u. medico legale.
Il costituitosi in giudizio, ha contestato le avverse prospettazioni e in Controparte_1 particolare ha evidenziato:
(a) in via preliminare, che il rigetto da parte dell'Ente della richiesta di negoziazione assistita formulata da parte attrice, è stato determinato dall'omessa produzione di documentazione a supporto e sostegno delle dichiarazioni dalla stessa formulate nell'atto di costituzione in mora
(prot. 230143 del 18.11.2016), unitamente al mancato intervento delle forze dell'ordine e, altresì, alla comunicazione di altra via quale luogo in cui è accaduto il sinistro (in specie, in via Telesio);
(b) nel merito, in via principale, l'infondatezza della domanda attorea, sia in punto di an, sia in punto di quantum, eccependo l'insussistenza di alcuna responsabilità nella verificazione dell'evento in capo al ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., risultando invece CP_1 imputabile solo alla colposa condotta tenuta da , tutrice di , Parte_1 Persona_1 integrante gli estremi del caso fortuito, e la mancanza di prova in ordine al nesso causale. Al riguardo, ha sottolineato la grave discrasia tra quanto parte attrice ha dichiarato nella fase ante processuale e quanto rappresentato nell'atto di citazione con riferimento sia alla via indicata
3 come luogo dell'evento (via Telesio anziché via T. Campanella), sia all'orario (ore 6:30 anziché 5:30).
(c) in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità anche del la CP_1 prevalenza della responsabilità dell'attore o, comunque, il suo concorso di colpa nella causazione dell'evento dannoso, con conseguente gradazione della responsabilità accertata tra le parti. In proposito, ha osservato che “l'imperfezione della pavimentazione della via in questione, era suscettibile di essere “visibile” e pertanto evitata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato”;
(d) la non condivisibilità altresì del quantum risarcitorio oggetto di domanda, sproporzionato ed eccessivo, atteso il difetto di prova della richiesta avanzata.
A sostegno delle rassegnate conclusioni ha prodotto prove documentali, opponendosi, in via istruttoria, alle richieste formulate da parte attrice e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale, chiedendo di essere facultato alla prova del contrario.
All'esito del giudizio di prime cure, istruito con la documentazione ritualmente prodotta, con l'assunzione di prove dichiarative (escussione dei testi e Persona_2 Testimone_1
intimati rispettivamente da parte attrice e da parte convenuta) e con l'espletamento
[...] di approfondimento medico-legale, è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 345/2020, pubblicata il 16/06/2020), con la quale il giudice di prime cure ha: rigettato la domanda attorea, ritenendo che la responsabilità del sinistro oggetto di causa sia ascrivibile esclusivamente a e/o al suo tutore, in ragione del difetto di prova del fatto, del Persona_1 danno e del nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso e, in ogni caso, del comportamento incauto dei suddetti, idoneo a configurare il caso fortuito e ad interrompere il nesso causale;
condannato la parte attrice al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.
1.2 Avverso tale sentenza ha proposto appello , nella qualità di tutrice di Parte_1 [...]
, deducendo l'erroneità della pronuncia di prime cure e lamentando in particolare: Per_1
a) la violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione agli artt. 2051 e 2697 c.c., per travisamento degli atti di causa, eccependo l'erronea valutazione delle risultanze emergenti sia dalle rappresentazioni fotografiche prodotte in giudizio, sia dalle prove dichiarative. Con riferimento alle prove documentali, l'appellante ha evidenziato che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, in nessun fotogramma allegato agli atti di causa è rappresentato un marciapiede disconnesso. Ha inoltre rilevato che tutte le riproduzioni
4 fotografiche prodotte risalgono ad anni differenti (antecedenti o successivi) rispetto a quello in cui è avvenuto il fatto, documentando quindi uno stato del luogo dell'incidente inevitabilmente modificato nel tempo, come d'altra parte risulta anche dalla testimonianza del
(il quale ha riferito “che lo scavo in cemento sul quale si è formata la piccola buca in Per_2 cui il si è imbattuto, è stato oggetto di più interventi nel tempo”) e dalla riproduzione Per_1 fotografica del 2008 in cui si vede chiaramente una buca che non è quella in esame, nonché dalle ulteriori fotografie, nelle quali manca la buca visibile nel fotogramma del 2008.
Ha inoltre richiamato la circostanza riferita dal secondo cui, al momento del sinistro, lo Per_2 scavo ricoperto dalla colata di cemento si presentava integro e privo di altre irregolarità, ad eccezione della piccola cavità nella quale il era inciampato, non segnalata e mai notata Per_1 in precedenza dallo stesso teste, pur abitando nelle vicinanze.
Quanto alle prove dichiarative, l'appellante, per un verso, ha contestato la contraddittorietà rilevata dal giudice rispetto alla deposizione del da cui non è emerso alcun elemento Per_2 inconciliabile, e, per altro, ha eccepito l'irrilevanza delle dichiarazioni rese dal avendo Tes_2 egli riferito soltanto di aver effettuato un sopralluogo nel 2018, quindi tre anni dopo il fatto, e di aver consultato Street View, da cui risulta che nel 2008 il marciapiede presentava una colata di cemento;
(b) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., avendo il giudice di prime cure erroneamente qualificato come caso fortuito la condotta del danneggiato ed escluso il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, pervenendo così ad ascrivere la responsabilità del sinistro esclusivamente al comportamento incauto di parte attrice e/o del tutore;
(c) la violazione dell'art. 116 c.p.c., in relazione agli artt. 61 e seguenti c.p.c., per avere il giudice di prime cure omesso di valorizzare adeguatamente, sotto il profilo causale, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, le quali confermano pienamente i fatti già acquisiti ed accertati nel corso del giudizio. In proposito, ha evidenziato che il c.t.u. ha concluso il suo elaborato verificando la sussistenza di un elevato grado di probabilità logica tra l'evento traumatico occorso al sig. e le lesioni riscontrate, ritenendo tale trauma Per_1 direttamente idoneo a determinare il quadro patologico poi evidenziatosi e accertato in sede peritale, con esiti invalidanti, così fugando ogni dubbio sulla configurabilità del nesso di causalità tra l'incidente ed il danno effettivo lamentato dal periziato.
5 Sulla scorta di ciò, l'appellante ha chiesto alla Corte di voler: in via istruttoria, qualora dalla stessa ritenuto opportuno e necessario, procedere ad escutere nuovamente il teste
[...] sulle circostanze capitolate nell'atto di citazione di primo grado e nelle memorie Per_2 istruttorie attoree;
nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del CP_1 in ordine al sinistro e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni
[...] conseguenti alle lesioni subite dal nella misura accertata dal C.T.U. ovvero nella somma Per_1 diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
in via subordinata, riconoscere un concorso di colpa del , con vittoria di spese e compensi Per_1 di causa di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore.
Con comparsa di costituzione depositata in data 08.04.2021 si è costituito in giudizio il
contestando le avverse prospettazioni e deducendo la correttezza della Controparte_1 sentenza di primo grado. Ha pertanto chiesto alla Corte di voler: dichiarare preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; rigettare nel merito il gravame, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado, con vittoria di spese di lite, oltre accessori come per legge. Al riguardo, ha evidenziato, anche in questa sede, le significative discrasie tra le versioni fornite dall'appellante nella fase stragiudiziale e nel successivo procedimento giudiziale, l'inattendibilità della ricostruzione del sinistro e la mancata produzione, nella fase precontenziosa, di elementi probatori idonei a corroborare la versione dei fatti allegata e la richiesta di risarcimento, tra cui reperti fotografici, interventi delle forze dell'ordine, dichiarazioni testimoniali e documentazione medico-legale. Ha inoltre contestato lo stato dei luoghi prospettato dall'appellante, richiamando la sostanziale coincidenza, nel tempo, delle condizioni del marciapiede come risultanti dalla documentazione fotografica del
2008 e del 2018, nonché dalle dichiarazioni dei testi escussi, e l'assenza di prova circa eventuali lavori o mutamenti intervenuti nei giorni precedenti all'evento.
Si è inoltre opposto alle richieste istruttorie formulate nell'atto di appello, in quanto ultronee ed irrilevanti nella presente fase processuale.
Con ordinanza collegiale del 27.07.2025, la causa è stata assunta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a giorni 30 per deposito di comparsa conclusionale e 20 per memoria di replica.
6 2. Preliminarmente, occorre svolgere le seguenti precisazioni sulle eccezioni ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. avanzate dalla parte appellata.
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., considerando che nel gravame proposto l'appellante risulta aver circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, proponendo specifici punti di censura, formulando motivate ragioni di dissenso e altresì indicando (c.d. parte rescissoria) le richieste modifiche alla ricostruzione operata in prime cure (non richiedendosi a tal fine un “progetto alternativo di sentenza”, ma esclusivamente “l'individuazione”, qui ravvisabile, “di un percorso logico alternativo a quello del primo giudice” – cfr. Cass. civ., Sez. un., 16/11/2017, n. 27199), sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza, qui di seguito da scrutinarsi, è pacifico che nell'atto di appello in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. civ. n. 6732/2020 e Cass. civ. Sez. un., n. 27199/2017), non potendosi quindi dar luogo alla richiesta reiezione in rito.
Quanto all'eccezione ex art. 348 bis c.p.c., essa è da ritenersi assorbita e non più rilevante in quanto, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, è pacifico che la
Corte abbia implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per definizione della procedura per il tramite di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter
c.p.c.; sicché, impregiudicata ogni valutazione nel merito (qui di seguito da scrutinarsi), è in ogni caso da osservarsi che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza.
3. Svolte tali precisazioni preliminari, nel merito il gravame è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto occorre premettere che la giurisprudenza è ormai univoca nel ritenere che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia natura oggettiva e non presunta, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20943 del 30/06/2022 e dalle successive pronunce della Suprema Corte (Cass. civ. 11152/2023; Cass. civ. 2376/2024; Cass. civ. n. 15355/2025):
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da
7 qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno
o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e
l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
E' stato altresì precisato, proprio in ipotesi analoghe al caso in esame, che, una volta prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra fatto ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. La prova liberatoria che il custode è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il
8 danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra il bene in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa, ma piuttosto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41 comma 2 c.p., come causa esclusiva di tale evento (così, in motivazione, Cass. civ. 15355/2025 che richiama Cass. civ. n.
26142/2023, Cass. civ. n. 18518/2024).
Ciò premesso ed in applicazione delle esposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, non è corretta la pronuncia impugnata laddove qualifica la condotta distratta e disattenta del danneggiato - a conoscenza dello stato dei luoghi in quanto residente nei pressi del tratto di strada in cui è avvenuta la caduta - come caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il bene in custodia e l'evento dannoso e, quindi, ad escludere la responsabilità dell'ente gestore della strada, atteso che, in considerazione di quanto sopra chiarito, la colpa del danneggiato può assumere rilevanza esclusivamente ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.
Nondimeno, l'appello è infondato e va rigettato in quanto non risulta sufficientemente ed adeguatamente provato il fatto allegato nell'atto introduttivo del giudizio.
Innanzitutto, parte attrice non ha fornito una plausibile spiegazione delle discordanze tra la descrizione della caduta nella comunicazione inviata in via stragiudiziale al Comune di CP_1 in data 18.11.2016 prot. n. 230143 e quella dell'atto di citazione in giudizio, discordanze evidenziate in primo grado dall'ente e ribadite con la comparsa di costituzione in appello. Non convincente, invero, è il richiamo all'errore materiale cui parte attrice fa riferimento nella memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. (menzionando la correzione spontaneamente apportata a distanza di 5 giorni con altra comunicazione al , in quanto le CP_1 incongruenze non riguardano esclusivamente la via in cui sarebbe avvenuta la caduta
(marciapiede destro, direzione istituto magistrale della via Telesio nella comunicazione stragiudiziale e via Campanella nell'atto di citazione), ma anche l'orario, la causa della caduta, nonché la stessa descrizione della buca.
Nella menzionata lettera stragiudiziale, infatti, parte attrice ha collocato temporalmente il fatto alle ore 6,20, dunque un'ora dopo rispetto a quella indicata nell'atto di citazione, in una
“porzione di marciapiede dissestato e precisamente sia composto da piastrelle rotte e traballanti nonché da mattonelle addirittura mancanti”, porzione “non visibile in quanto
9 celata da fogliame secco e vecchi giornali che la coprivano né in alcun modo segnalata”.
Diversamente, nell'atto di citazione, parte attrice ha individuato quale luogo della caduta un tratto di marciapiede privo di mattonelle e contraddistinto da una colata di cemento, su cui si era formata una piccola buca non visibile in quanto ricoperta da un foglio di carta del medesimo colore del cemento.
Peraltro, l'attore non ha prodotto alcuna rappresentazione dello stato dei luoghi coeva all'accaduto, essendo l'unica fotografia in atti del 14.06.2017 (allegata alle memorie di cui all'art. 183 comma 6 nn. 1 e 2), ossia successiva di circa due anni rispetto al fatto dedotto in citazione e raffigurante, secondo quanto affermato dalla parte stessa, una buca più ampia rispetto a quella del 2015. Il luogo ivi rappresentato, peraltro, non appare coincidente con la via T. Campanella di cui alla foto prodotta dal con la memoria di cui all'art. Controparte_1
183 comma 6 n. 2 c.p.c. , estratta da Google maps 2008 (anche questa, quindi, di epoca differente rispetto al fatto).
Le incertezze emerse non risultano chiarite neppure all'esito della prova testimoniale espletata, attese le contraddizioni in cui è incorso il testimone di parte attrice già Testimone_3 rilevate dal primo giudicante (pagg. 14,15 della pronuncia impugnata).
Il medesimo testimone, peraltro, in relazione alla foto del 2008 di parte convenuta, ha affermato di riconoscere il luogo dell'evento riferendo, tuttavia, all'udienza del 19.09.2018, che non è visibile la buca ove è caduto il sig. , presente, invece, al momento del sinistro. Per_1
Non si rinvengono indicazioni sul luogo di intervento nel verbale del Servizio urgenza medica
“118” , né parte attrice ha provveduto a citare come testimone alcuno degli operatori intervenuti, al fine di fornire utili chiarimenti sul punto (allegato n. 4 all'atto di citazione).
A ciò si aggiunga, a dispetto di quanto sostenuto dall'appellante, che la compatibilità tra la caduta del e le lesioni riscontrate dal c.t.u. non può superare la lacunosità del quadro Per_1 probatorio sopra descritto e nessun argomento a favore della tesi dell'attrice può trarsi dalle conclusioni dell'accertamento medico legale esperito nel giudizio di primo grado.
Piuttosto, la necessaria assistenza nella deambulazione del , emersa nel corso Per_1 dell'accertamento medico legale, postula un rigoroso assolvimento dell'onere assertivo e probatorio da parte dell'attrice in ordine al fatto e al nesso di causalità tra il bene in custodia e l'evento occorso, onere che, tuttavia, è risultato carente nella fattispecie.
10 In definitiva, l'appello va rigettato, non avendo trovato sufficiente ed adeguato riscontro probatorio l'assunto dell'appellante con riguardo alle concrete modalità di accadimento della caduta.
4. In ordine alle spese processuali, attesa la controvertibile ricostruzione del fatto e stante la plausibile verificazione della caduta risultante dall'intervento del Servizio urgenza emergenza medica “118” (benché con modalità incerte che non hanno consentito, per quanto sopra evidenziato, di apprezzare l'asserita responsabilità dell'ente comunale), il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese processuali del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Visto l'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 occorre dare atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo novellato
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. R.G. 18/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 345/2020 del Tribunale di Pami, pubblicata in data 16/06/2020, a definizione della causa n. R.G. 375/2017, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa le spese di lite del presente grado di giudizio;
-dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del 23 dicembre 2025
La Consigliera est. Il Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova dott. Natalino Sapone
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