Ordinanza cautelare 16 dicembre 2021
Decreto presidenziale 5 aprile 2023
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 07/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00004/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01032/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2021, proposto da
Dama Allevamento Frisone dei Fratelli Busso S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Barbero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Galileo Ferraris 120;
contro
AG-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e DE - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e presso la stessa ex lege domiciliate in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
a) della cartella di pagamento n. 037 2021 00047194 58 000 dell'importo di euro 101.329,04, avente ad oggetto il “Prelievo latte sulle consegne” per il periodo 2008/09, inviata alla ricorrente tramite pec del 21.9.2021;
b) del presupposto ruolo ordinario n. 2021/003013, reso esecutivo in data 23.6.2021, nella parte concernente l'iscrizione del debito della ricorrente;
c) di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Agenzie intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 il dott. Marco Costa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’esponente, produttrice di latte vaccino, e, perciò, assoggettata al sistema di contingentamento della produzione (cd. quote-latte) previsto dall’Unione Europea, è destinataria della cartella di pagamento n. 037 2021 00047194 58 000 dell’importo di euro 101.329,04, avente ad oggetto il “Prelievo latte sulle consegne” per il periodo 2008/09, inviatale tramite pec del 21.9.2021 (doc. 1 ricorrente).
2. Il giudizio avverso il presupposto atto di prelievo risulta definito con la sentenza di accoglimento n. 13391/2023 resa dal Tar Lazio, che ha annullato la corrispondente imputazione e disposto il ricalcolo da parte di AGEA.
3. L’interessata è qui insorta avverso la cartella di pagamento e gli atti di cui all’epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, sulla base dei motivi di ricorso come di seguito rubricati:
I. Illegittimità propria e derivata. Violazione ed elusione del giudicato. Nullità in relazione all’art. 21-septies della legge 7.8.1990 n. 241. Violazione di legge in relazione all’art. 2 del reg. CEE 3950/1992, all’art. 9 del reg. CE 1392/2011, agli artt. 4, 10, 11 e 13 del reg. CE 1788/2003, all’art. 16 del reg. CE 595/2004 e dei principi fissati dalla Corte di Giustizia U.E. Violazione di legge in relazione all’art. 8-ter della legge 33/2009. Violazione di legge in relazione agli artt. 1, 3 e 21-nonies della legge 7.8.1990 n. 241 e del principio di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta;
II. Violazione dell’art. 8-ter della legge 9.4.2009 n. 33 e dei principi di buon andamento e trasparenza della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta;
III Violazione dell’art. 2946 c.c. Intervenuta prescrizione del preteso credito di AG. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta;
IV. Violazione dell’art. 25 del d.p.r. 29.9.1973 n. 602. Intervenuta decadenza del preteso diritto di AG di attivare la procedura di riscossione coattiva. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta;
V. Violazione di legge in relazione all’art. 7 della legge 27.7.2000 n. 212, agli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990 n. 241, agli artt. 24 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta;
VI. Violazione di legge in relazione agli artt. art. 3-bis, 6, 6-ter del d.lgs. 7.3.2005 n. 82; all’art. 16-ter del d.l. 18.10.2012 n. 179 ed all’art. 3-bis della legge 21.1.1994 n. 53: nullità della cartella impugnata per inesistenza ovvero nullità insanabile della notifica.
4. Si sono costituite in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione - ADER e l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA (vedasi la memoria della difesa erariale depositata il 10.12.2021 e i successivi documenti del 26.3.2024 e del 5.11.2024): la prima, per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva; entrambe, per contestare nel merito la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
5. All’esito della camera di consiglio del 14.12.2021, con ordinanza n. 589/2021 l’adito Tribunale ha respinto l’istanza cautelare; il Consiglio di Stato ha riformato in sede di appello il provvedimento con ordinanza cautelare di accoglimento n. 1582/2022.
6. L’avvocatura dello Stato, nell’ambito del deposito documentale del 5.11.2024, ha prodotto quale documento n. 11 la relazione sui fatti di causa redatta dalla resistente AG; nel suddetto documento l’Agenzia, per un verso, ha dato atto che “sta provvedendo al discarico della cartella impugnata relativamente alla campagna 2008/09 ed al ricalcolo dell’imputazione di prelievo in ottemperanza alla citata decisione del Tar Lazio” , per altro verso ha precisato che “pur venendo meno, a questo punto, l’oggetto della controversia, si specifica che la pronuncia sopra richiamata non ha comportato l’annullamento del debito (ma un suo eventuale diverso ammontare), e si ritiene, dunque, opportuno contestare quantomeno l’eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente” .
7. La deducente ha insistito nei propri scritti difensivi per l’accoglimento del ricorso.
8. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2024 la causa è stata assegnata in decisione.
DIRITTO
1.L’Avvocatura dello Stato ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell’agente di riscossione in relazione alle censure vertenti sul merito della pretesa, le quali atterrebbero ad atti dell’ente impositore che effettuò l’iscrizione a ruolo.
L’eccezione non ha pregio.
Le questioni dedotte nel ricorso riguardano sia vizi della pretesa creditoria, sia vizi propri della cartella di pagamento, talché risultano coinvolti entrambi gli enti intimati.
Non è quindi possibile l’estromissione dal giudizio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. La valutazione dell’imputabilità di eventuali vizi ad AG invece che all’agente della riscossione potrà rilevare ai fini della decisione sulla ripartizione delle spese di giudizio in sede di decisione del ricorso.
2. Ciò premesso, entrando nel merito dei motivi di gravame, valgono le seguenti considerazioni.
Il Collegio rileva che la cartella di pagamento impugnata assume a presupposto fondante l’atto di imputazione di prelievo supplementare emesso per la corrispondente annata lattiera 2008/09.
Orbene, per concorde ricostruzione delle parti, detto atto risulta annullato con la sentenza richiamata nella superiore narrativa in fatto.
Pertanto, stante la stretta connessione tra il suddetto atto (annullato in quanto illegittimo) e la contestata cartella di pagamento, la validità di quest’ultima è inficiata da invalidità derivata, come peraltro riconosciuto dalla stessa AG nella citata relazione depositata, di inequivoco tenore confessorio (doc. 11 resistente).
3. Infondata è invece la doglianza incentrata sulla prescrizione estintiva del credito di AG.
Premesso che gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale (TAR Veneto, IV, 16.10.2023, n. 1456; TAR Lombardia, Brescia, II, 10.10.2023, n. 733), il Collegio osserva quanto segue.
Il giudizio avverso il provvedimento presupposto alla cartella, culminato con la citata sentenza, ha prodotto l’effetto interruttivo della prescrizione.
Vale al riguardo l'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui “il combinato disposto ex artt. 2943, comma 1 c.c. (ai sensi del quale "La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo") e 2945, commi 1 e 2 c.c. (a mente dei quali, rispettivamente, "Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione" e "Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio") trova applicazione anche ove l'iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore ed il giudizio abbia assunto forma impugnatoria. Tale lettura pare, invero, confortata sia dal dato letterale dello stesso art. 2943, comma 1 c.c. (che ricollega l'interruzione della prescrizione alla sola notificazione dell'atto introduttivo del giudizio senza indicare il soggetto che deve iniziare lo stesso) sia dalla ratio della previsione, che è quella di mettere in quiescenza il meccanismo prescrizionale fintanto che l'accertamento dell'an o quantum della pretesa creditoria risulta ancora sub judice” (Cons. Stato, VI, 2.1.2024, n. 64).
Pertanto, poiché, come visto, la pendenza del giudizio è causa di interruzione del termine di prescrizione della contestata pretesa creditoria ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., prendendo in considerazione il giudizio pregresso relativo all’atto di prelievo, il termine medesimo è ripreso a decorrere solo dall’anno 2023, con la conseguenza che la prescrizione decennale non è maturata con riferimento ai crediti sottesi all’atto impugnato (Cons. Stato, VI, 15.11.2023, n. 9772; TAR Veneto, IV, 30.11.2023, n. 1784).
4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto in relazione ai profili di illegittimità derivata, come sopra precisato, restando assorbite le censure non esaminate.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna AG e DE, in solido tra loro, a corrispondere alla ricorrente l’importo di euro 3.000 (tremila) oltre accessori di legge, a titolo di spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Marco Costa, Referendario, Estensore
Martina Arduino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Costa | Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO