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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/10/2025, n. 5215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5215 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1828/2020, pubblicata il 2.12.2020, iscritto al n. 512/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, promosso da
(c.f. ), con sede in Pomigliano d'Arco (NA), Via Felice Terracciano n. Parte_1 P.IVA_1
213, in persona dell'amministratore unico, dott. , rappresentata e difesa, Parte_2
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Pierpaolo RR (c.f. ) e CodiceFiscale_1
IN SE (c.f. ), con studio in Napoli, Via Depretis n. 19, CodiceFiscale_2
appellante nei confronti di
, già , (c.f. ), con sede legale in Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
Torre del Greco, Via Marconi n. 66, non costituita, appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 4.2.2021, la ha impugnato davanti a questa Corte la Parte_1
sentenza n. 1828/2020, pubblicata il 2.12.2020, con cui il Tribunale di Torre Annunziata aveva accolto l'opposizione proposta dalla al decreto ingiuntivo n. 516/2018 del Parte_3 19.3.2018, dell'importo di 74.130,09 € oltre interessi, a titolo di saldo di prestazioni sanitarie rese nell'anno 2014, revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato non dovuto l'importo ingiunto.
Il Tribunale aveva infatti affermato che era stato provato il superamento del tetto di spesa annuale di branca, come emergeva dalla nota n. 916 del 20.4.2018 del responsabile del Distretto n.
51; che il superamento del tetto di spesa era un elemento costitutivo del diritto di credito azionato dal
Centro sanitario e questi non aveva fornito alcuna prova rispetto al dedotto sforamento;
che pertanto andava revocato il decreto ingiuntivo.
Avverso detta sentenza proponeva appello, come detto, il , deducendo con un Parte_4
Cont primo motivo l'erronea statuizione in ordine al riparto probatorio, posto che era l' a dover provare l'avvenuto superamento del tetto di spesa, in uno con la produzione dei verbali del tavolo tecnico e di quelli inerenti la determinazione della regressione tariffaria, e detta prova non era stata fornita, essendo inidonea a tal fine la produzione della sola nota del Direttore sanitario del Distretto
n. 51. Deduceva altresì di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione preventiva delle presumibili date di esaurimento del tetto di spesa e instava quindi per la riforma della sentenza di primo grado e
Cont la condanna dell' al pagamento dell'importo ingiunto, con rifusione di spese di lite e distrazione in favore dei procuratori.
Non si costituiva in giudizio l'appellata, pur nella ritualità della notifica dell'atto di appello.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio e mutato il consigliere relatore, alla udienza collegiale dell'1.10.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione del solo termine ridotto di giorni 20 per il deposito di comparsa conclusionale, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
In relazione all'onere probatorio del superamento del tetto di spesa, questa Corte ritiene dover aderire all'orientamento ormai prevalente della Corte di legittimità che ritiene che l'effettivo superamento specifico del tetto di spesa di branca sia una circostanza impeditiva dell'accoglimento della pretesa creditoria del centro accreditato, e, a seguito di ciò, secondo i principi statuiti dall'art.
Cont 2697 c.c., che esso vada eccepito, nonché provato dall' al fine di paralizzare - in tutto o in parte
- il titolo vantato dalla controparte, e rientra pacificamente nell'onere della prova della parte
Cont eccipiente, ovvero l' (Cass. n. 17437/2016; n. 3403/2018; n. 5095/2018). Cont Ciò detto, e posta la non contestazione da parte dell' della effettiva esecuzione delle prestazioni di cui è stato chiesto il pagamento, dalla documentazione in atti, ovvero dalla produzione offerta ritualmente in primo grado, manca la documentazione di riscontro dell'effettivo superamento del tetto di spesa di branca nonchè della applicazione della regressione tariffaria oppure della comunicazione preventiva della data presumibile di esaurimento del tetto di spesa, costituenti onere Cont probatorio posto a carico dell'
Va rilevato che parte appellata, non costituendosi, non ha prodotto in giudizio il proprio fascicolo cartaceo di primo grado, comunque dalla sentenza impugnata si evince che la prova del superamento del tetto di spesa sarebbe discesa dalla nota del direttore responsabile del Distretto 51 che però non può ritenersi assurgere a rango di prova, costituendo mero atto di parte, e comunque non risulta essere stata applicata la regressione tariffaria né risulta essere stata inviata all'appellante, in tempi congrui, con produzione di testo e ricevuta di consegna del messaggio inviato via p.e.c., alcuna comunicazione inerente la data presunta di esaurimento del tetto di spesa, solo successivamente alla cui ricezione, ai sensi del contratto, le prestazioni rese sarebbero state interamente non retribuibili. Cont Ed infatti va rilevato che ai sensi dell'art. 5 del contratto sottoscritto dalle parti, l' avrebbe dovuto comunicare a ciascun centro privato la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data consuntiva di raggiungimento delle dette percentuali di consumo;
e che ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del tetto di spesa, andava applicata la regola secondo cui a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si fosse verificato Cont a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione effettuata dall in base alla proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente, si sarebbe applicata la regressione tariffaria, mentre nulla sarebbe stato dovuto per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si fosse verificato a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata Cont dalla nulla sarebbe spettato agli erogatori per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa. La impossibilità in toto di remunerare le prestazioni svolte oltre il budget era dunque subordinata all'invio di una tempestiva comunicazione della data prevista di Cont esaurimento del tetto di spesa, ma nessuna prova è stata fornita dall' dell'avvenuto invio di comunicazioni contenenti le previsioni di esaurimento del tetto di spesa, di guisa che deve ritenersi applicabile alla fattispecie l'ipotesi di cui alla lettera a) con applicazione della regressione tariffaria,
i cui estremi andavano parimenti documentati dalla CP_2
L'appello deve pertanto essere accolto e, in modifica della impugnata sentenza, va condannata Cont l' al pagamento dell'importo richiesto di 74.130,09 €, oltre interessi moratori di cui all'art. 7, comma 6, del contratto, dalle scadenze al saldo . Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidata come da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione, per il giudizio di appello, di quanto previsto per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1828/2020, pubblicata il Parte_1
2.12.2020, in contraddittorio con l' , così provvede: Parte_3
1) Dichiara la contumacia dell' . Parte_3
2) In accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza impugnata, condanna l' Parte_3
al pagamento in favore della dell'importo di 74.130,09 €, oltre interessi
[...] Parte_1
moratori come previsti in contratto.
3) Condanna l' alla rifusione in favore della delle spese di lite Parte_3 Parte_1
del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado, comprensivo del giudizio monitorio, in 410,00 € per spese e 8.400,00 € per compensi e per il secondo grado in 1.192,00 € per spese e 5.600,00 € per compensi;
oltre 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario spese generali, iva e cpa se dovute, con distrazione in favore dei procuratori, avv.ti Pierpaolo
RR e IN SE, in ragione di metà ciascuno.
Così deciso in Napoli, il 23.10.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo