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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/06/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO CHIOFALO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. MONORITI ANTONELLO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Indennità di accompagnamento – Prestazioni correlate allo status di persona con disabilità avente diritto ai sostegni, ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 02/01/2024, formulava opposizione Parte_1 avverso l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_2 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, laddove il consulente nominato nella prima fase, all'esito dell'esame diagnostico, aveva ritenuto la ricorrente invalida civile al 100%, senza diritto alla indennità di accompagnamento, riconoscendo la sussistenza dello status di soggetto disabile ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, a decorrere da settembre 2023.
La ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, di: “1) Ritenere e dichiarare la sussistenza, in capo alla ricorrente e sin dal momento della proposizione della domanda amministrativa (19.4.2022) o dalla diversa data che sarà accertata, dei presupposti sanitari utili al riconoscimento, in favore della predetta, del requisito del 100%
d'invalidità con necessità di assistenza continua e ciò ai fini del chiesto diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge 18/80; con con-ferma dello status di persona portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 così come già riconosciuto dal ctu dott. con l'elaborato tecnico sub. doc. 21. 2) conseguenzialmente, condannare Per_1
l' in p. del l. r. p.t., a corrispondere, in favore della ricorrente, i ratei a titolo di indennità di CP_1 accompagnamento maturati dalla data del riconoscimento del requisito sanitario e quelli a scadere” con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 11.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che la ricorrente è Persona_2
affetta da “Artrosi polidistrettuale a incidenza funzionale grave con osteoporosi;
Deterioramento cognitivo lieve;
Cardiopatia ischemico ipertensiva, classe NYHA seconda”.
Il consulente ha, confermato le risultanze peritali della fase di atpo a cui era giunto il ctu Dott.
, ed ha quindi, concluso come segue: “ritiene che alla IG.ra , competa Persona_3 Pt_1
il riconoscimento di invalidità del 100%, senza necessità di accompagnatore ed il riconoscimento dei benefici della legge 104/92 art. 3 comma 1 e 3 dal mese di Settembre 2023 Si ritiene che le condizioni clinico strumentali non siano tali da potere concedere il beneficio dell'accompagnatore in quanto la periziata ha una deambulazione difficoltosa ,ma sostanzialmente autonoma, non presenta un deficit cognitivo grave, ma solo delle problematiche legate all'età. Dal punto di vista ortopedico la degenerazione artrosica, provoca una limitazione funzionale ma non in misura eccessiva, tanto è vero che la IG.ra deambula con l'aiuto di una sola stampella. Anche i Pt_1
passaggi posturali, pur difficoltosi, vengono effettuati autonomamente ed ha avuto difficoltà solo dalla posizione clinostatica a quella ortostatica. Le patologie concomitanti, non sono così gravi da perfezionare un quadro generale che renda necessaria una assistenza continua, ma comunque che
l'eventuale aiuto di un parente, come previsto dalla legge 104/92 art. 3 comma 3, per tre giorni al mese, sia giustificabile dal punto di vista medico legale”.
Non sussistono i presupposti per il rinnovo della consulenza, atteso che i rilievi di parte ricorrente contenuti nelle note d'udienza non sono tali da scalfire le condivisibili conclusioni cui è giunto il c.t.u. formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Alla luce di ciò, deve essere dichiarato che non sussistono le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Va, invece, dichiarata la sussistenza dei requisiti sanitari per poter beneficiare delle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità avente diritto ai sostegni, ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
3- Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio devono essere per intero compensate tra le parti in ragione della insussistenza del requisito sanitario per beneficiare della indennità di accompagnamento e della sussistenza dello status di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/1992 con decorrenza successiva alla presentazione della domanda amministrativa (19.04.2022) (cfr. Cass. n.
14577/2025). CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo parte ricorrente reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n. 1648/2020; Cass. n. 31544/2019;
Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
5/2024 RG, così provvede:
1) dichiara che NON sussistono, in capo a , le condizioni sanitarie Parte_1
richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
2) dichiara che, con decorrenza da settembre 2023, sussiste il requisito sanitario per poter beneficiare delle prestazioni connesse allo status di persona con disabilità avente diritto ai sostegni, ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;
3) compensa integralmente le spese per entrambe le fasi del giudizio;
CP_
4) pone definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 11/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO CHIOFALO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. MONORITI ANTONELLO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Indennità di accompagnamento – Prestazioni correlate allo status di persona con disabilità avente diritto ai sostegni, ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 02/01/2024, formulava opposizione Parte_1 avverso l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_2 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, laddove il consulente nominato nella prima fase, all'esito dell'esame diagnostico, aveva ritenuto la ricorrente invalida civile al 100%, senza diritto alla indennità di accompagnamento, riconoscendo la sussistenza dello status di soggetto disabile ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, a decorrere da settembre 2023.
La ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, di: “1) Ritenere e dichiarare la sussistenza, in capo alla ricorrente e sin dal momento della proposizione della domanda amministrativa (19.4.2022) o dalla diversa data che sarà accertata, dei presupposti sanitari utili al riconoscimento, in favore della predetta, del requisito del 100%
d'invalidità con necessità di assistenza continua e ciò ai fini del chiesto diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge 18/80; con con-ferma dello status di persona portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 così come già riconosciuto dal ctu dott. con l'elaborato tecnico sub. doc. 21. 2) conseguenzialmente, condannare Per_1
l' in p. del l. r. p.t., a corrispondere, in favore della ricorrente, i ratei a titolo di indennità di CP_1 accompagnamento maturati dalla data del riconoscimento del requisito sanitario e quelli a scadere” con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 11.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che la ricorrente è Persona_2
affetta da “Artrosi polidistrettuale a incidenza funzionale grave con osteoporosi;
Deterioramento cognitivo lieve;
Cardiopatia ischemico ipertensiva, classe NYHA seconda”.
Il consulente ha, confermato le risultanze peritali della fase di atpo a cui era giunto il ctu Dott.
, ed ha quindi, concluso come segue: “ritiene che alla IG.ra , competa Persona_3 Pt_1
il riconoscimento di invalidità del 100%, senza necessità di accompagnatore ed il riconoscimento dei benefici della legge 104/92 art. 3 comma 1 e 3 dal mese di Settembre 2023 Si ritiene che le condizioni clinico strumentali non siano tali da potere concedere il beneficio dell'accompagnatore in quanto la periziata ha una deambulazione difficoltosa ,ma sostanzialmente autonoma, non presenta un deficit cognitivo grave, ma solo delle problematiche legate all'età. Dal punto di vista ortopedico la degenerazione artrosica, provoca una limitazione funzionale ma non in misura eccessiva, tanto è vero che la IG.ra deambula con l'aiuto di una sola stampella. Anche i Pt_1
passaggi posturali, pur difficoltosi, vengono effettuati autonomamente ed ha avuto difficoltà solo dalla posizione clinostatica a quella ortostatica. Le patologie concomitanti, non sono così gravi da perfezionare un quadro generale che renda necessaria una assistenza continua, ma comunque che
l'eventuale aiuto di un parente, come previsto dalla legge 104/92 art. 3 comma 3, per tre giorni al mese, sia giustificabile dal punto di vista medico legale”.
Non sussistono i presupposti per il rinnovo della consulenza, atteso che i rilievi di parte ricorrente contenuti nelle note d'udienza non sono tali da scalfire le condivisibili conclusioni cui è giunto il c.t.u. formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Alla luce di ciò, deve essere dichiarato che non sussistono le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Va, invece, dichiarata la sussistenza dei requisiti sanitari per poter beneficiare delle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità avente diritto ai sostegni, ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
3- Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio devono essere per intero compensate tra le parti in ragione della insussistenza del requisito sanitario per beneficiare della indennità di accompagnamento e della sussistenza dello status di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/1992 con decorrenza successiva alla presentazione della domanda amministrativa (19.04.2022) (cfr. Cass. n.
14577/2025). CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo parte ricorrente reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n. 1648/2020; Cass. n. 31544/2019;
Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
5/2024 RG, così provvede:
1) dichiara che NON sussistono, in capo a , le condizioni sanitarie Parte_1
richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
2) dichiara che, con decorrenza da settembre 2023, sussiste il requisito sanitario per poter beneficiare delle prestazioni connesse allo status di persona con disabilità avente diritto ai sostegni, ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;
3) compensa integralmente le spese per entrambe le fasi del giudizio;
CP_
4) pone definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 11/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.