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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 15/12/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCORSUALE
Rg. 147-1/ / 2025
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente
Dr. Sergio Garofalo Giudice relatore
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice
Nel procedimento promosso da , c.f. , Parte_1 C.F._1 per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso proposto l'11.11.2025, il debitore ha chiesto Parte_1
l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare: - dichiarazioni dei redditi e
C.U. anni 2021, 2022, 2023 e 2024, - relazione del gestore della crisi, nominato dall'OCC costituito presso la Camera di Commercio di Pistoia e Prato, dott. sulla Persona_1 completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché sulle cause dell'indebitamento.
Il ricorso contiene, tra l'altro, l'elenco nominativo dei creditori, mediante rinvio alla relazione del gestore della crisi, e l'indicazione della situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata.
Il gestore della crisi ha reso l'attestazione di cui all'art. 268, terzo comma, 4° periodo
CCII.
Il debitore, premesso che la sig.ra si è impegnata a mettere a Parte_2 disposizione della procedura la somma di euro 10.000,00 ed ha provveduto a saldare anticipatamente i compensi dell'OCC, ha chiesto di aprire la liquidazione controllata ed ha indicato in euro 2.053,07 le spese mensili necessarie per il proprio sostentamento.
Con decreto emesso il 12.11.2025 il giudice delegato alla trattazione del procedimento ha chiesto alla parte ricorrente e al gestore della crisi di: documentare la comunicazione della nomina, richiesta dall'art. 269 c. 3 CCII, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali;
-documentare la cancellazione dal registro delle imprese della impresa individuale www.computers di;
- acquisire dichiarazione di impegno della la ex Parte_1 moglie a versare la finanza esterna per euro 10.000,00; - chiarire la situazione debitoria quanto al credito vantato da Lex srl, da Credit Factor spa, da Vival Banca;
- precisare il profilo della diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni.
Nel termine all'uopo concesso parte ricorrente ed il gestore della crisi hanno reso i chiarimenti e prodotto la necessaria documentazione.
§§§
1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente.
2. Il ricorrente ha svolto attività di impresa, in forma individuale, fino al 22.1.2015, data della cancellazione dal registro delle imprese della impresa individuale “www.computers di ”. Essendo decorso l'anno dalla cancellazione, il ricorrente non è Parte_1 assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, pur potendo chiedere l'apertura della liquidazione controllata (art. 33
c. 1 bis, CCII).
3.1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII. In particolare, il ricorrente ha una esposizione debitoria di circa 487.000,00 euro, per la gran parte discendente dall'attività imprenditoriale cessata nel 2015; svolge attività di lavoro dipendente, quale portiere di albergo, con una retribuzione annuale nel 2024 di euro 19.500,00, al netto delle imposte,
(pari a 1.625,00 su dodici mensilità). Il ricorrente non possiede beni immobili, abitando allo stato in un appartamento concesso in comodato gratuito dal genero . Parte_3
E' proprietario di un motociclo Honda, tg. CG61256, del valore di euro 2.000,00. Il nucleo familiare è composto solo dal debitore.
Risulta evidente che il patrimonio ed il reddito del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il proprio mantenimento, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria. Emerge dagli atti che al soddisfacimento della massa dei creditori possano essere destinati: la quota di reddito eccedente l'importo destinato al mantenimento del debitore
(di cui oltre); il prezzo ritratto dalla vendita del motociclo sopra indicato;
la somma di euro 10.000,00 che la sig.ra coniuge separata del ricorrente, si è Parte_2 impegnata a mettere a disposizione della procedura mediante assegno circolare. Detto assegno circolare è stato esibito al gestore della crisi ed è custodito dal ricorrente.
Il gestore della crisi ha attestato, ex art. 268 comma 3 CCII, la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori. La circostanza che parte prevalente dell'attivo distribuibile ai creditori consista nelle somme messe a disposizione da un terzo non è elemento ostativo all'apertura della liquidazione controllata. Da un lato, infatti, la disposizione prima citata sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire creditori non pone alcuna condizione quanto alla provenienza dell'attivo dal patrimonio del debitore piuttosto che da terzi;
dall'altro lato, non pare al Tribunale che l'apertura della liquidazione controllata di un debitore privo di risorse, grazie alla finanza esterna offerta da terzi, possa considerarsi elusiva delle condizioni per l'accesso alla esdebitazione del sovraindebitato incapiente, posto che il vaglio di meritevolezza del sovraindebitamento ha il medesimo contenuto nella esdebitazione dell'incapiente (art. 283 CCII) e nella esdebitazione a chiusura della liquidazione controllata (art. 282 CCII).
3.2 La relazione del gestore della crisi, dott. integrata l'11.12.2025, Persona_1 contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha documentato le comunicazioni effettuate, ai sensi dell'articolo 269, III comma, CCII, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
Inoltre, come previsto dall'art. 269 CCII, modificato dal d.l.vo 136/2024, nella relazione integrativa sono riportate le cause del sovraindebitamento ed è espresso giudizio sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.
4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di gestore della crisi.
La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).
5. Va sin d'ora precisato che il trattamento retributivo spettante al ricorrente deve essere valorizzato nella sua interezza, senza considerare l'assegnazione disposta in favore dell' e di a seguito del pignoramento presso il datore di lavoro del quinto CP_1 Pt_4 dello stipendio. Il procedimento di liquidazione controllata produce un effetto segregativo di tutto il patrimonio del debitore a vantaggio dell'intero ceto creditorio, nel rispetto del principio della par condicio e dell'ordine delle cause legittime di prelazione. In tal senso depongono: il divieto di iniziare o perseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore;
la sottoposizione di tutti i crediti alla procedura di verificazione;
l'obbligatorietà della liquidazione per tutti i creditori anteriori ed il divieto per i crediti posteriori di procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;
l'apprensione anche dei beni sopravvenuti.
Ne consegue che l'apertura della procedura di liquidazione controllata, al pari della liquidazione giudiziale, cristallizza il patrimonio del debitore vincolando tutti i suoi beni al soddisfacimento della massa dei creditori secondo le regole proprie del concorso e, in primis, secondo la regola del rispetto delle legittime cause di prelazione ex art.2741 c.c.
Deve, quindi, trovare applicazione analogica nella presente procedura il disposto dell'art. 144 CCII che statuisce l'inefficacia di qualsivoglia pagamento successivo alla dichiarazione di liquidazione, ancorché eseguito sulla base di un provvedimento di assegnazione di data anteriore. Sul punto, attesa la continuità tra l'art. 44 LF e l'art. 144
CCII, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla inefficacia del pagamento eseguito dopo il fallimento sulla base di una assegnazione del credito anteriore all'apertura del concorso (tra le molte, Cass. 463/2006, Cass.
5994 del 14/03/2011, Cass. 1227/2016). L'eventuale pagamento, successivo all'apertura della liquidazione, dovrà considerarsi inopponibile alla massa e, quindi, inefficace ai sensi dell'art. 144 c. 1 CCII, potendo il liquidatore agire per fare valere l'inefficacia e per la restituzione delle somme pagate
6. Va, infine, precisato che: - il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata
(ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni;
- nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile, stante il disposto dell'art. 6 CCII, ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC e da quelli sorti durante la procedura;
- che il compenso in favore dell'OCC, benchè interamente saldato da prima della presentazione Parte_2 della domanda di liquidazione, sarà liquidato ai sensi del DM 24.9.2014 n. 202, dopo l'approvazione del rendiconto e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore.
7. Decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione l'esdebitazione potrà essere concessa al sovraindebitato, previo riscontro dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII ed accertamento della c.d. meritevolezza del debitore e ovvero della circostanza che non abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, circostanza questa da necessariamente approfondire a tempo debito.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di , Parte_1 nato a [...], res.te a Montecatini Terme viale Luigi Cadorna 4 int. 4,
c.f. . C.F._1
a) nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo
b) nomina liquidatore il dott. che farà pervenire la propria accettazione Persona_1 entro due giorni dalla comunicazione;
c) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori d) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 90 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore;
g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
i) autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Pistoia il 12.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Curci
Il Giudice est.
Dott. Sergio Garofalo
UFFICIO CONCORSUALE
Rg. 147-1/ / 2025
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente
Dr. Sergio Garofalo Giudice relatore
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice
Nel procedimento promosso da , c.f. , Parte_1 C.F._1 per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso proposto l'11.11.2025, il debitore ha chiesto Parte_1
l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare: - dichiarazioni dei redditi e
C.U. anni 2021, 2022, 2023 e 2024, - relazione del gestore della crisi, nominato dall'OCC costituito presso la Camera di Commercio di Pistoia e Prato, dott. sulla Persona_1 completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché sulle cause dell'indebitamento.
Il ricorso contiene, tra l'altro, l'elenco nominativo dei creditori, mediante rinvio alla relazione del gestore della crisi, e l'indicazione della situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata.
Il gestore della crisi ha reso l'attestazione di cui all'art. 268, terzo comma, 4° periodo
CCII.
Il debitore, premesso che la sig.ra si è impegnata a mettere a Parte_2 disposizione della procedura la somma di euro 10.000,00 ed ha provveduto a saldare anticipatamente i compensi dell'OCC, ha chiesto di aprire la liquidazione controllata ed ha indicato in euro 2.053,07 le spese mensili necessarie per il proprio sostentamento.
Con decreto emesso il 12.11.2025 il giudice delegato alla trattazione del procedimento ha chiesto alla parte ricorrente e al gestore della crisi di: documentare la comunicazione della nomina, richiesta dall'art. 269 c. 3 CCII, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali;
-documentare la cancellazione dal registro delle imprese della impresa individuale www.computers di;
- acquisire dichiarazione di impegno della la ex Parte_1 moglie a versare la finanza esterna per euro 10.000,00; - chiarire la situazione debitoria quanto al credito vantato da Lex srl, da Credit Factor spa, da Vival Banca;
- precisare il profilo della diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni.
Nel termine all'uopo concesso parte ricorrente ed il gestore della crisi hanno reso i chiarimenti e prodotto la necessaria documentazione.
§§§
1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente.
2. Il ricorrente ha svolto attività di impresa, in forma individuale, fino al 22.1.2015, data della cancellazione dal registro delle imprese della impresa individuale “www.computers di ”. Essendo decorso l'anno dalla cancellazione, il ricorrente non è Parte_1 assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, pur potendo chiedere l'apertura della liquidazione controllata (art. 33
c. 1 bis, CCII).
3.1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII. In particolare, il ricorrente ha una esposizione debitoria di circa 487.000,00 euro, per la gran parte discendente dall'attività imprenditoriale cessata nel 2015; svolge attività di lavoro dipendente, quale portiere di albergo, con una retribuzione annuale nel 2024 di euro 19.500,00, al netto delle imposte,
(pari a 1.625,00 su dodici mensilità). Il ricorrente non possiede beni immobili, abitando allo stato in un appartamento concesso in comodato gratuito dal genero . Parte_3
E' proprietario di un motociclo Honda, tg. CG61256, del valore di euro 2.000,00. Il nucleo familiare è composto solo dal debitore.
Risulta evidente che il patrimonio ed il reddito del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il proprio mantenimento, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria. Emerge dagli atti che al soddisfacimento della massa dei creditori possano essere destinati: la quota di reddito eccedente l'importo destinato al mantenimento del debitore
(di cui oltre); il prezzo ritratto dalla vendita del motociclo sopra indicato;
la somma di euro 10.000,00 che la sig.ra coniuge separata del ricorrente, si è Parte_2 impegnata a mettere a disposizione della procedura mediante assegno circolare. Detto assegno circolare è stato esibito al gestore della crisi ed è custodito dal ricorrente.
Il gestore della crisi ha attestato, ex art. 268 comma 3 CCII, la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori. La circostanza che parte prevalente dell'attivo distribuibile ai creditori consista nelle somme messe a disposizione da un terzo non è elemento ostativo all'apertura della liquidazione controllata. Da un lato, infatti, la disposizione prima citata sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire creditori non pone alcuna condizione quanto alla provenienza dell'attivo dal patrimonio del debitore piuttosto che da terzi;
dall'altro lato, non pare al Tribunale che l'apertura della liquidazione controllata di un debitore privo di risorse, grazie alla finanza esterna offerta da terzi, possa considerarsi elusiva delle condizioni per l'accesso alla esdebitazione del sovraindebitato incapiente, posto che il vaglio di meritevolezza del sovraindebitamento ha il medesimo contenuto nella esdebitazione dell'incapiente (art. 283 CCII) e nella esdebitazione a chiusura della liquidazione controllata (art. 282 CCII).
3.2 La relazione del gestore della crisi, dott. integrata l'11.12.2025, Persona_1 contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha documentato le comunicazioni effettuate, ai sensi dell'articolo 269, III comma, CCII, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
Inoltre, come previsto dall'art. 269 CCII, modificato dal d.l.vo 136/2024, nella relazione integrativa sono riportate le cause del sovraindebitamento ed è espresso giudizio sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.
4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di gestore della crisi.
La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).
5. Va sin d'ora precisato che il trattamento retributivo spettante al ricorrente deve essere valorizzato nella sua interezza, senza considerare l'assegnazione disposta in favore dell' e di a seguito del pignoramento presso il datore di lavoro del quinto CP_1 Pt_4 dello stipendio. Il procedimento di liquidazione controllata produce un effetto segregativo di tutto il patrimonio del debitore a vantaggio dell'intero ceto creditorio, nel rispetto del principio della par condicio e dell'ordine delle cause legittime di prelazione. In tal senso depongono: il divieto di iniziare o perseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore;
la sottoposizione di tutti i crediti alla procedura di verificazione;
l'obbligatorietà della liquidazione per tutti i creditori anteriori ed il divieto per i crediti posteriori di procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;
l'apprensione anche dei beni sopravvenuti.
Ne consegue che l'apertura della procedura di liquidazione controllata, al pari della liquidazione giudiziale, cristallizza il patrimonio del debitore vincolando tutti i suoi beni al soddisfacimento della massa dei creditori secondo le regole proprie del concorso e, in primis, secondo la regola del rispetto delle legittime cause di prelazione ex art.2741 c.c.
Deve, quindi, trovare applicazione analogica nella presente procedura il disposto dell'art. 144 CCII che statuisce l'inefficacia di qualsivoglia pagamento successivo alla dichiarazione di liquidazione, ancorché eseguito sulla base di un provvedimento di assegnazione di data anteriore. Sul punto, attesa la continuità tra l'art. 44 LF e l'art. 144
CCII, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla inefficacia del pagamento eseguito dopo il fallimento sulla base di una assegnazione del credito anteriore all'apertura del concorso (tra le molte, Cass. 463/2006, Cass.
5994 del 14/03/2011, Cass. 1227/2016). L'eventuale pagamento, successivo all'apertura della liquidazione, dovrà considerarsi inopponibile alla massa e, quindi, inefficace ai sensi dell'art. 144 c. 1 CCII, potendo il liquidatore agire per fare valere l'inefficacia e per la restituzione delle somme pagate
6. Va, infine, precisato che: - il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata
(ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni;
- nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile, stante il disposto dell'art. 6 CCII, ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC e da quelli sorti durante la procedura;
- che il compenso in favore dell'OCC, benchè interamente saldato da prima della presentazione Parte_2 della domanda di liquidazione, sarà liquidato ai sensi del DM 24.9.2014 n. 202, dopo l'approvazione del rendiconto e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore.
7. Decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione l'esdebitazione potrà essere concessa al sovraindebitato, previo riscontro dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII ed accertamento della c.d. meritevolezza del debitore e ovvero della circostanza che non abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, circostanza questa da necessariamente approfondire a tempo debito.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di , Parte_1 nato a [...], res.te a Montecatini Terme viale Luigi Cadorna 4 int. 4,
c.f. . C.F._1
a) nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo
b) nomina liquidatore il dott. che farà pervenire la propria accettazione Persona_1 entro due giorni dalla comunicazione;
c) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori d) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 90 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore;
g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
i) autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Pistoia il 12.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Curci
Il Giudice est.
Dott. Sergio Garofalo