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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. R.G. 28302/2021 IL 4.5.2021 e vertente tra
(già , in persona legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Tumbarello e Massimo Danza, giusta procura in calce al ricorso
ATTRICE
e
, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della ditta Controparte_1
individuale , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Lorenzo Garrisi, giusta procura CP_2
in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_3
difesa dall'avv. Marco Stefano Marzano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CHIAMATA IN CAUSA
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 20.4.2021 la ha agito Parte_1
in giudizio nei confronti del sig. nelle forme del procedimento semplificato di Controparte_1
cognizione, al fine di ottenere la condanna del predetto al pagamento in suo favore dell'importo di € 7.922,94, a titolo di canoni insoluti e penale contrattuale in relazione al contratto di locazione operativa n. 100A08/2599 (rif. Int. 165025) sottoscritto inter partes in data 19.9.2019, oltre che alla restituzione dei beni oggetto di contratto;
si costituiva in giudizio il sig. Controparte_1
nella qualità in atti, il quale, nel formulare domanda riconvenzionale di declaratoria di risoluzione del collegato contratto di fornitura di servizi e beni stipulato in data 13.5-26.7.2019 con la
[...]
in ragione del grave inadempimento di quest'ultima, chiedeva dichiararsi la Controparte_3
risoluzione del contratto di locazione operativa oggetto di causa e spiegava domanda di garanzia e manleva nei confronti della (di cui chiedeva autorizzarsi la chiamata in Controparte_3
causa) in ordine a quanto oggetto di eventuale condanna in favore della oltre Parte_2
che di condanna della chiamata al risarcimento del danno per il complessivo importo di €
1.663,52.
In corso di causa autorizzata la chiamata in causa della (che si costituiva Controparte_3
in giudizio chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti) e disposto il passaggio dal rito speciale a quello ordinario, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 183
c.p.c. con il deposito delle relative memorie, venivano disattese le istanze istruttorie di parte convenuta e precisate le conclusioni all'udienza del 3.7.2024 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) allorquando la causa, assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
L'azione introdotta dalla con il presente ricorso trae origine dalla vicenda Parte_1
relativa alla stipula del contratto di locazione operativa n. 100A08/2599 (rif. Int. 165025)
sottoscritto inter partes in data 19.9.2019, avente ad oggetto la locazione finanziaria, da parte del resistente, di 15'' Controparte_4 [...]
Controparte_5
70 27 e, sul presupposto del mancato pagamento dei canoni Controparte_6 CP_7
mensili a far data dal 1.2.2020, ha ad oggetto la declaratoria di risoluzione di diritto del contratto in parola ai sensi del relativo art. 15 e la condanna del convenuto al pagamento dei canoni insoluti e della penale contrattuale di cui al menzionato articolo delle condizioni generali di contratto, oltre che alla restituzione dei beni mobili oggetto di contratto.
La domanda proposta dalla società ricorrente attrice risulta fondata e, come tale, meritevole di accoglimento.
Le circostanze fattuali su cui trova fondamento la domanda sono documentalmente comprovate,
oltre che avvalorate dal complessivo comportamento processuale della parte convenuta che, nel contestare l'inadempimento della terza chiamata alle obbligazioni di cui al contratto di fornitura ed assistenza del 26.7.2019, non ha, di fatto, mosso alcuna sostanziale contestazione alla circostanza del proprio inadempimento nel pagamento dei canoni periodici in riferimento al contratto di locazione operativa stipulato con la odierna ricorrente;
per il resto, è in atti il contratto di locazione finanziaria del 19.9.2019 con le relative condizioni generali;
è in atti il verbale di consegna dei beni;
è in atti la lettera di risoluzione del 6.10.2020 ed è in atti l'estratto conto relativo al contratto oggetto di causa.
A mente dell'art. 15 del contratto di locazione finanziaria “…ai sensi dell'art. 1456 c.c. il Locatore
ha facoltà di risolvere di diritto il presente contratto senza la preventiva costituzione in mora,
mediante il semplice invio di una lettera raccomandata a.r. contenente la dichiarazione di volersi
avvalere della presente clausola, nei seguenti casi di inadempimento del Conduttore: mancato
pagamento alla scadenza di due o più canoni periodici.....La risoluzione decorrerà dal primo del
mese successivo all'invio della raccomandata a.r. da parte del Locatore…”.
Risultando, quindi, in punto di fatto provato dalla documentazione in atti (e non contestato dal resistente) l'inadempimento contrattuale del predetto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione per cui è causa, si rileva, in punto di diritto, che l'operatività della clausola risolutiva espressa necessita, quale presupposto sostanziale e processuale, di una dichiarazione della parte di volersene avvalere, secondo l'insegnamento della S.C. “...la risoluzione di diritto di un
contratto non opera automaticamente per effetto del mero inadempimento di una delle parti,
ma nel momento in cui il contraente nel cui interesse è stata pattuita la clausola risolutiva
comunica all'altro contraente l'intenzione di volersene avvalere con manifestazione che, in assenza di espressa previsione formale, può essere consacrata anche in un atto giudiziale...”
(cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 7178 del 16.05.2002); ed ancora: “...in tema di contratti, la clausola
risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del
contratto per l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza, sicché la
risoluzione del contratto per il verificarsi del fatto considerato non può essere pronunziata
d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara di
volersene avvalere...” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 16993 dell'1.8.2007).
Nel caso di specie, parte ricorrente, con comunicazione del 6.10.2020 (notificata a mezzo PEC
in pari data), espressamente contestava al convenuto l'inadempimento nel versamento dei canoni e, nel ratificare allo stesso la risoluzione del contratto, formulava istanza di pagamento dei canoni insoluti e della penale contrattuale, con diffida all'immediata riconsegna dei beni, così
espressamente dando atto di volersi avvalere della clausola di cui all'art. 15 del contratto di riferimento, ed esercitando il suo diritto potestativo ad avvalersi di detta previsione, senza che possa a questo punto assumere rilevanza alcuna la valutazione dell'importanza e della gravità
dell'inadempimento del convenuto, essendo stata già pattiziamente prevista e predeterminata la tipologia dell'inadempimento idonea a determinare la risoluzione di diritto del contratto.
A fronte del conclamato (e grave) inadempimento contrattuale dell'utilizzatore, le doglianze espresse dal resistente nell'ambito del presente giudizio, in riferimento all'altrettanto reiterato e grave inadempimento della al collegato contratto di assistenza e fornitura Controparte_3
del 26.7.2019 non appaiono risolutive né idonee ad escludere la responsabilità contrattuale del convenuto nei confronti della società ricorrente.
Sebbene il contratto stipulato tra il e la terza chiamata presenti un profilo di CP_1
collegamento con quello di locazione operativa per cui è causa (che aveva ad oggetto la fornitura dei soli beni mobili necessari all'utilizzo del sistema multimediale in oggetto), rappresentato dalla possibilità di pagamento del prezzo dei beni con la stipula di un separato contratto di locazione operativa, si deve rilevare, tuttavia, che lo schema negoziale adottato dalle parti ha dato vita a due rapporti tra loro autonomi e distinti, intercorrenti tra soggetti diversi ed aventi ad oggetto beni tra loro totalmente differenti, sicché la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto per la declaratoria di risoluzione di entrambi i contratti risulta infondata sotto il duplice profilo della sostanziale autonomia dei due rapporti (sebbene originariamente collegati in riferimento alle modalità di pagamento del prezzo) e della mancata dimostrazione di quel grave inadempimento, a carico della terza chiamata, da cui possa discendere la risoluzione contrattuale in suo danno (e l'eventuale risoluzione del – parzialmente – collegato contratto di locazione operativa stipulato con la . Parte_2
Sotto il primo profilo si rileva che il collegamento negoziale tra i due contratti dedotti in giudizio non risulta sostanziale né effettivo, ma limitato alla sola originaria determinazione delle modalità
di pagamento del complessivo prezzo di acquisto dell'intero pacchetto da parte dell'odierno convenuto;
da tale modalità di stipula è derivata la successiva scissione dei due rapporti e delle rispettive obbligazioni (da una parte, l'obbligo di assistenza a carico della terza chiamata e,
dall'altra, l'obbligo di fornitura dei beni oggetto di locazione operativa da parte della società
ricorrente) e la nascita di due contratti tra loro completamente autonomi sia in riferimento all'oggetto che alle diverse obbligazioni assunte dai rispettivi contraenti.
Risulta del tutto indifferente rispetto alla struttura ed all'esecuzione dei due distinti contratti la
Part circostanza che la abbia acquistato proprio dalla i beni Parte_2 Controparte_3
mobili poi concessi in locazione operativa al così come dal tutto irrilevante in ordine CP_1
alle sorti del contratto di locazione operativa risulta l'asserito inadempimento della terza chiamata ai propri obblighi di assistenza in favore del si osserva inoltre che il lamentato CP_1
inadempimento della terza chiamata, sul quale dovrebbe trovare fondamento la domanda di risoluzione contrattuale (di entrambi i contratti, secondo la prospettazione difensiva offerta dal
è limitato alla violazione dei soli obblighi di assistenza e formazione da parte della CP_1
e non anche ad eventuali vizi e difetti dei beni concessi in locazione Controparte_3
operativa dalla sicché, anche sotto tale profilo, risulta evidente la totale Parte_2
autonomia dei due rapporti e delle successive vicende che ne hanno caratterizzato l'esecuzione.
Nemmeno risulta adeguatamente comprovato e dimostrato il grave inadempimento contrattuale della terza chiamata, dal quale dovrebbe discendere la risoluzione dei contratti. Secondo la prospettazione difensiva del resistente, la si sarebbe resa Controparte_3
ripetutamente inadempiente nell'assolvimento dell'obbligo di assistenza e formazione, cui era contrattualmente vincolata;
in particolare, a sostegno dei propri assunti, il convenuto ha versato in atti degli screenshot di conversazioni risalenti ad epoca imprecisata ed intercorse tra soggetti di cui non è possibile conoscere l'identità, peraltro in riferimento a questioni che risulta impossibile ricollegare ai fatti di causa (“…siamo in attesa della vostra risposta alla mail da noi
inviata…Non ho ancora avuto notizie riguardo alle mie domande…La prossima settimana finirà
l'anno non so come fare per avviare il nuovo anno…”, ossia conversazioni assolutamente indeterminate e generiche, potenzialmente riferibili a qualsivoglia argomento, senza alcuna possibilità di concreto rimando ai fatti oggetto del presente giudizio); risulta poi allegata alla comparsa di costituzione e risposta la lettera di contestazione del 8.1.2020 e la successiva diffida del 15.1.2020.
Allo scarsissimo valore probatorio delle contestazioni unilaterali del si accompagna la CP_1
genericità ed indeterminatezza della capitolazione istruttoria dallo stesso formulata in sede di seconda memoria ex art. 183 c.p.c. che, in ragione della totale assenza di riferimenti temporali e di allegazione di circostanze specifiche e circostanziate (aldilà delle generiche lamentele di cui alla lettera di contestazione del 8.1.2020), ne ha precluso ogni possibilità di accoglimento.
L'eccezione di inadempimento formulata dal convenuto dovrebbe, pertanto, trovare fondamento sui soli screenshot sopra esaminati, praticamente incomprensibili ed in alcun modo collocabili,
sul piano temporale ed oggettivo, nell'ambito di fatti di causa e sulla comunicazione del 8.1.2020
(oltre che sulla successiva diffida del 15.1.2020), ossia su mere comunicazioni di provenienza unilaterale che non hanno trovato ulteriori e validi supporti probatori (a fronte della inammissibilità della generica capitolazione istruttoria di cui alla seconda memoria ex art. 183
c.p.c.) nell'ambito del presente giudizio.
Dalla mancata e specifica dimostrazione del lamentato inadempimento della Controparte_3
(il cui onere probatorio ricadeva interamente a carico del convenuto, che ha formulato la
[...]
relativa eccezione) discende il rigetto sia della domanda di risoluzione contrattuale che di quella di garanzia e di risarcimento danni spiegata nei confronti della terza chiamata, non essendo stato adeguatamente dimostrato a carico della predetta alcun grave inadempimento contrattuale, cui possa accedere la correlata responsabilità risarcitoria.
Risultano, pertanto, dovuti in favore della i canoni maturati fino al Parte_1
momento della risoluzione contrattuale;
risulta pure dovuta la penale di cui all'art. 15, a mente del quale “…a seguito della intervenuta risoluzione del contratto, il Conduttore deve restituire
immediatamente il bene nel luogo indicato dal Locatore e pagare i corrispettivi periodici maturati
fin alla data di risoluzione maggiorati dei relativi interessi di mora al tasso indicato nell'art. 4
(=Euribor vigente + 6 punti), nonché di ogni spesa, onere o tributo che il Locatore abbia
sopportato in ragione di detta risoluzione o che sia questa dovuta in forza del presente contratto.
Il Locatore ha inoltre facoltà di pretendere, in aggiunta al risarcimento dovuto in forza del
precedente art. 13 per l'eccessivo deterioramento del bene e per il suo ulteriore uso, il
risarcimento del danno subito a seguito dell'anticipata risoluzione del contratto, che viene
preventivamente quantificato nell'importo della somma di tutti i canoni con scadenza successiva
alla data della risoluzione del contratto attualizzati all'Euribor 3 mesi vigente al momento della
risoluzione, oltre al valore residuo…”.
Sul piano del quantum appaiono corretti i conteggi effettuati da parte ricorrente per il complessivo importo di € 7.992,94 a titolo di canoni insoluti e penale contrattuale.
Le spese di giudizio, liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, sono poste a carico di parte resistente in ossequio al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_1
in persona legale rappresentante pro tempore, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
[...]
depositato in data 20.4.2021, nei confronti di , nella qualità di legale Controparte_1
rappresentante pro tempore della ditta individuale , con la chiamata in causa della CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra istanza Controparte_3
ed eccezione rigettata, così provvede: - in accoglimento della domanda principale, condanna , nella qualità di Controparte_1
legale rappresentante pro tempore della ditta individuale , al pagamento, in favore CP_2
della del complessivo importo di € 7.992,94, per i titoli di cui al Parte_1
ricorso, oltre agli interessi legali dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo, nonché
alla restituzione dei beni oggetto del contratto di locazione operativa n. 100A08/2599 (rif. Int.
165025) sottoscritto in data 19.9.2019 (1 15'' Controparte_4
CUSTOM+SCANNER LETTORE Controparte_5
CP_ CODICE A BARRE1 DISTRIBUTORE AUTOMATICO AM MOD. 70 27);--- CP_7
- rigetta la domanda riconvenzionale;
---
- condanna , nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Controparte_1
ditta individuale , al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € CP_2
2.540,00 in favore di ciascuna delle controparti, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.-
Roma, 28.12.2024
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi