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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 07/04/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 703/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 703/2023 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
MANCONI e dell'avv. ANTONIO PINELLINI
ATTORE contro
CF ), con il patrocinio dell'avv. GIACOMO CONSOLI CP_1 C.F._2
(CF , con il patrocinio dell'avv. ANDREA ON C.F._3
RICCHIUTI
CONVENUTI
(CF ), con il patrocinio dell'avv. GIANCARLO CO P.IVA_1
LOMBARDI
TERZO CHIAMATO
(CF ) quale successore di ON P.IVA_2 Controparte_5
(CF ), con il patrocinio dell'avv. CARLO ANTONIO PETROCCHI
[...] P.IVA_3
INTERVENUTA
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 17/09/2024:
Il procuratore di ha concluso come da foglio di PC depositato il 12.9.24, Parte_1 chiedendo, pertanto: «1. Accertata la responsabilità professionale dell'Ing e dell'Arch. CP_1
pagina 1 di 11 in ordine alla progettazione e direzione dei lavori nel cantiere sito in Prato, via Gaddi ON
n. 17, di proprietà di condannarsi gli stessi, il solido tra loro o per quanto di loro Parte_1 pertinenza soggettiva, al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di euro 50.213,41 a titolo di responsabilità professionale ex artt. 1218-2236 c.c., ed in specie, ai sensi dell' CP_6 così composta: • euro 20.359,63 oltre I.V.A. di legge per interventi di ripristino-completamento dell'opera; • euro 500,00 oltre I.V.A. di legge per oneri tecnico-professionali per eliminazione dei vizi;
• euro 6.030,87 per consolidamento solaio al piano ed al sottotetto;
• euro 11.212,85 oltre I.V.A. di legge per opere da realizzarsi al momento dell'abbandono del cantiere e completamento delle opere, di cui euro 691,20 per nuovo allestimento cantiere;
• euro 500,00 oltre I.V.A. di legge per oneri professionali per giungere alla ultimazione dei lavori;
• euro 11.610,06 per danno da ritardo. Il tutto per un totale complessivo di euro 50.213,41, o per la diversa somma, maggiore o minore, di giustizia dovuta, oltre interessi sulle somme rivalutate;
2. porsi definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le competenze professionali di A.T.P. liquidate in euro 10.538,91; 3. condannarsi i convenuti, in solido tra loro, alle competenze professionali del presente giudizio e della fase di A.T.P., con distrazione in favore dei procuratori antistatari».
Il procuratore di a concluso “come in atti”, e, pertanto, come da prima memoria CP_1 istruttoria, chiedendo, quindi: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, per le ragioni esposte, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinte: Preliminarmente, previo spostamento della prima udienza, consentire la citazione di (C.F. e P.I. , in persona del legale CO P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Milano (MI), Largo Tazio Nuvolari n. 1, quale terzo garante.
Nel merito, rigettare tutte le domande formulate dal Sig. nei confronti dell'Arch. Parte_1
perché infondate in fatto ed in diritto. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle ON domande attoree, Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato accertare le rispettive quote di responsabilità di ciascuno dei soggetti coinvolti nella causazione dei danni lamentati dal Sig. , Parte_1 limitando l'eventuale condanna alla quota di responsabilità di ciascuno dei convenuti come accertata, previa compensazione con il credito per compenso professionale vantato dall'Arch. nei ON confronti del Sig. per € 2.000,00 oltre accessori. Sempre nella denagata ipotesi di Parte_1 accoglimento delle domande svolte da parte attrice, voglia in ogni caso l'Ecc.mo Tribunale di Prato rigettare l'eccezione di decadenza dell'assicurato dal diritto al riconoscimento dell'indennizzo assicurativo svolta dalla terza chiamata e condannare a manlevare l'Arch. CO
da quanto lo stesso dovesse essere condannato a pagare al sig. a ON Parte_1 qualsiasi titolo. Con vittoria di spese di lite».
Il procuratore di ha concluso, nel merito, come da prima memoria istruttoria, ON chiedendo, pertanto: «Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le causali di cui sopra richiamate, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in via preliminare respingere l'eccezione dei
sulla operatività della polizza “ n. ON Controparte_7
0024532300388 e sul rigetto della domanda di manleva e garanzia svolta dall'Ing. per CP_1 tuti i motivi contenuti nella presente memoria. in tesi: respingere la domanda proposta dal sig. Parte_1 nei confronti dell'odierno convenuto, perché infondata in fatto e diritto per i motivi meglio
[...] esposti in narrativa;
sempre in tesi nella denegata e non voluta ipotesi che il giudicante ravvisasse la responsabilità dell'Ing. nella causazione di danni all'attore: ridurre le pretese del CP_1 ricorrente nei confronti dell'Ing. ad una percentuale ridotta anche a seguito dell'accertamento CP_1
pagina 2 di 11 della responsabilità in via esclusiva dell'impresa esecutrice nella causazione degli stessi anche a seguito dell'abbandono di cantiere;
ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE sempre nella denegata e non voluta ipotesi che il giudicante ravvisasse la responsabilità dell'Ing. nella causazione di danni CP_1 all'attore operare la compensazione totale o parziale del credito vantato dall'Ing. nei CP_1 confronti del sig. della somma complessiva di euro 4.950,00, oltre contributo cassa (euro Pt_1
198,00), imposta di Bollo (euro 2,00) e spese vive anticipate dal professionista per marche (euro 57,00), per un totale di euro 5.207,00 o in quella diversa maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
in ogni caso di soccombenza del convenuto: condannare la (cf: – p.i. ON P.IVA_2
) con sede in Mogliano Veneto (TV) Via Marocchesa 14, in persona del suo legale P.IVA_4 rappresentante por tempore, a rilevare indenne l'Ing. dal corrispondere al sig. CP_1 Parte_1 tutte le somme che l'Ing. fosse condannato a pagare, in forza del rapporto assicurativo
[...] CP_1 in essere al momento dei fatti, oltre al pagamento di ogni eventuale spesa per compensi professionali anche al presente difensore. Con totale vittoria di spese e compensi legali ».
Il procuratore di ha concluso come da foglio di PC depositato il 1.8.24, CO chiedendo, pertanto: «In via preliminare: rigettare la domanda di manleva e garanzia svolta dall'arch. nei confronti di , per intervenuta decadenza dello stesso arch. ON CO dal diritto al riconoscimento dell'indennizzo assicurativo di cui alla polizza “Tua ON
Professione” nr. 40076612000192 per i motivi dedotti in atti;
nel merito: rigettare la domanda di manleva e garanzia svolta dall'arch. nei confronti di , previo ON CO rigetto di tutte le domande svolte nei suoi confronti dal signor in quanto infondate in Parte_1 fatto e in diritto non sussistendo qualsivoglia responsabilità dello stesso arch. in relazione ai CP_2 fatti dedotti nel presente giudizio. nel merito, in subordine: per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'arch. nei confronti di ON CO
, limitare l'eventuale condanna di quest'ultima nei limiti del massimale di polizza e tenuto conto
[...] della franchigia di € 2.500,00 previsti dal contratto di assicurazione prodotto in atti. Spese e compensi professionali rifusi».
Il procuratore di ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, ON chiedendo, pertanto: «IN VIA PRELIMINARE “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito in accoglimento di tutte le eccezioni sopra svolta in ordine all'operatività della polizza Controparte_7
n. 00024532300388, rigettare la domanda di manleva e garanzia svolta dall'Ing.
[...] [...] nei confronti della comparente Compagnia odierna convenuta;
con totale vittoria di spese e CP_1 compensi professionali di causa come per legge aumentati del 30% ex art. 4 c. 1 bis D.M. 55/2014. NEL
MERITO – IN TESI “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento di tutte le difese sopra svolte, rigettare la domanda dell'attore Sig. in quanto infondata in fatto e in diritto e Parte_1 comunque non provata, rigettando altresì anche la domanda di garanzia e manleva spiegata dall'Ing. nei confronti della comparente Compagnia odierna convenuta per tutti i motivi sopra CP_1 esposti;
con totale vittoria di spese e compensi professionali di causa come per legge aumentati del 30% ex art. 4 c. 1 bis D.M. 55/2014. NEL MERITO – IN IPOTESI Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda dell'attore Sig. e nella denegata ipotesi in cui venga Parte_1 ritenuta la sussistenza e l'operatività della suddetta polizza Controparte_7
n. 00024532300388, voglia l'Ecc.mo Tribunale adito ridurre l'entità delle somme richieste
[...]
pagina 3 di 11 da parte attrice nei limiti di quelle che all'esito dell'espletanda istruttoria saranno eventualmente accertate e ritenute imputabili all'operato e quindi alla eventuale responsabilità professionale dell'Ing.
accogliendo la domanda di manleva e garanzia da quest'ultimo svolta, ma nei soli limiti CP_1 contrattuali previsti e quindi tenendo conto dei massimali, degli scoperti e delle franchigie eccepite da questa difesa cosi come contrattualmente previsti e pattuiti nella suddetta polizza;
con integrale compensazione di spese e compensi professionali di causa”».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha agito nei confronti dell'ing. Parte_1 quale progettista e direttore delle opere strutturali, e all'ing. CP_1 ON quale progettista e direttore delle opere architettoniche, per sentirli condannare «i[n] solido tra loro o per quanto di loro pertinenza soggettiva» al pagamento della somma di € 60.252,15 “a titolo di responsabilità professionale” oltre interessi legali, e al pagamento delle spese anche del procedimento di AT per € 10.538,91.
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- di essere proprietario di un immobile sito in Prato, via Gaddi 17;
- di essersi avvalso dell'opera dei convenuti e per la CP_1 ON redazione dei progetti e la presentazione degli atti abilitativi come segue: « Protocollo di CP_8 presentazione: p.g. 15965 del 25/01/2019, busta: pe-174-2019 (progettista-direttore dei lavori arch. ; Pratica sismica progetto numero 58610 del 13/01/2019, protocollo ON pratica aoogrt/sismica 20190002510/n. 060.100, del 13/01/2019 (progettista e direttore dei lavori Ing. ; pratica sismica di variante al progetto n. 58610 presentata in data CP_1
27/09/2019, protocollo pratica aoogrt/sismica/20190076800/n. 06.100 del 27/09/2019, progettista/direttore dei lavori Ing. ; CP_1
- di aver incaricato il 16.1.19 per l'esecuzione dei lavori l'appaltatore pattuendo Controparte_9 corrispettivo a corpo di € 42.800 e termine dei lavori di 70 gg. con tre successive integrazioni, la terza delle quali, per €30.000 oltre accessori, prevedeva un ulteriore periodo di giorni 35 per la consegna dell'opera;
- che l'opera non era stata consegnata nei termini pattuiti, e non era stata completata;
- che, su proprio ricorso, era stato svolto un procedimento di ATP;
- che l'ing. ra progettista e DL delle opere strutturali e l'arch. era progettista CP_1 CP_2
e DL delle opere architettoniche;
- che i lavori consistevano dal punto di vista architettonico, nella riorganizzazione funzionale e distributiva degli spazi interni, con il recupero del sottotetto, intervento sui prospetti e rifacimento della copertura;
dal punto di vista impiantistico e delle dotazioni di isolamento termico ed impermeabilizzazione, nell'adeguamento ai livelli prestazionali della normativa vigente, nella ristrutturazione del resede tergale e nel rifacimento del sistema di smaltimento dei liquami;
dal punto di vista strutturale, nel miglioramento sismico, concretizzandosi esso in un insieme di opere riguardanti l'allargamento della fondazione, il raddoppio di tutte le murature interne ad una testa,
pagina 4 di 11 l'esecuzione di architravature e cerchiature in profili metallici, nel rifacimento, con ampliamento, del terrazzo tergale al piano primo, nel rinforzo del telaio di sottotetto e nella sostituzione integrale della copertura, con l'inserimento di una trave-cordolo perimetrale in cemento armato;
- che erano stati riscontrati numerosi difetti nelle opere strutturali
- che, invece, «i difetti riguardanti le opere architettoniche si presenta[vano], nel momento di abbandono del cantiere, quali opere da completare»;
- che, quanto agli interventi di “ripristino-completamento” la stima degli interventi di ripristino- completamento era individuabile in € 20.359,63 oltre iva, di cui €15.883,48 per il ripristino dei vizi, €4.421,15 per opere da completare ed € 55,00 per il deprezzamento da applicare alla errata esecuzione di un muro, costi cui dovevano essere aggiunte le spese tecnico-professionali e amministrative per € 500,00, costi di consolidamento del solaio al piano primo ed al piano- sottotetto, rispettivamente €2.908,00 ed €3.121,80, conseguenti alle carenze progettuali del progetto strutturale;
- che all'abbandono del cantiere «non [era] estranea l'erronea condotta della direzione dei lavori» onde doveva «considerarsi che le opere da realizzarsi al momento dell'abbandono del cantiere da parte dell'appaltatrice ammont[avano] ad €10.521,65 oltre iva», cui dovevano aggiunti
€ 691,00 per il nuovo allestimento del cantiere, ed € 7.500,00 per spese professionali «di cui solo
€500,00 imputabili a cause che hanno condotto alla situazione lamentata in citazione», e il danno per il ritardo nella consegna dell'opera, da quantificarsi in € 11.610,06;
- che sussisteva la responsabilità professionale dei convenuti per essere venuti meno agli obblighi di accertare le conformità dell'opera al progetto e verificarne le modalità di esecuzione;
accertare la progressiva realizzazione dell'opera al progetto, segnalando all'appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera; correggere le mancanze progettuali effettuando, al contempo, la sorveglianza delle opere;
verificare le modalità di realizzazione delle singole parti del progetto e la loro conformità tecnica ed amministrativa, sia sotto il profilo
“progettuale” (ma è lapsus, intendendosi “strutturale”, sia per la parte architettonica;
- che dovevano altresì riscortarsi le competenze del consulente liquidate in sede di ATP per
€ 120.538,91 iva inclusa.
Si è costituito in giudizio il convenuto che ha chiamato in causa CP_1 [...]
e ha dedotto ed eccepito che: Controparte_5
- le opere erano state regolarmente realizzate, sotto la propria direzione, per la parte strutturale finché, per dissidi con la committenza, le imprese incaricate di eseguire i lavori li avevano interrotti nel settembre 2019;
- che vi erano state «molteplici e continue intromissioni da parte della committenza su ogni opera realizzata e da realizzare», al fine principale di ottenere più spazio;
- che alcune delle vizi lamentati, comunque contestati, sarebbero stati oggetto di modifica in corso d'opera, e dovevano, quindi, considerarsi lavori da completare;
- di aver rinunciato al mandato il 5.1.20 chiedendo il saldo degli onorari concordati (€ 8.800,00), in relazioni ai quali era stato corrisposto sola la minor somma di € 3.500,00; pagina 5 di 11 - che in sede di CTU il consulente aveva rilevato che i vizi erano imputabili a carenze esecutivi, e dunque all'impresa, salvo alcune piccole difformità comunque compensabili con il credito dovuto, ed emendabili in corso d'opera;
- di voler essere garantito dal proprio assicuratore . Parte_2
a, quindi, concluso chiedendo il rigetto della domanda attore, e, in subordine, la CP_1 compensazione con il proprio controcredito e, in ogni caso, la manleva del proprio garante.
Si è costituito in giudizio il convenuto che ha chiamato in causa ON [...]
ha dedotto ed eccepito: CO
- che il danno da ritardo, come riconosciuto dal CTU, era imputabile all'impresa e, in parte, al progettista e DL delle opere strutturali, con riferimento alle opere mal eseguite;
- che era destituita di ogni fondamento la domanda con riferimento al valore delle opere ancora da eseguire;
- che alcun vizio era lamentato dal committente con riferimento alle opere architettoniche, ammettendo questi che le “maggiori problematiche” attenevano alle opere da completare;
- che dunque non sussisteva alcun profilo di responsabilità;
- che, in ogni caso, ai fini dell'individuazione della responsabilità del progettista e DL delle opere architettoniche doveva aversi riguardo solo a queste ultime;
- di essere garantito dalla compagnia CO
ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree, in denegata ON ipotesi l'accertamento delle quote di responsabilità e la limitazione della condanna alla quota di responsabilità. previa compensazione con il credito di € 2.000,00 a titolo di compenso professionale, e comunque manleva del garante.
Si è costituita in giudizio he ha, preliminarmente eccepito la decadenza CO di dal diritto all'indennizzo, non avendo trasmesso nei termini le contestazioni ON mossegli dalla parte attrice, note da almeno sette mesi al momento della denuncia di sinistro (19.2.2020), si è associata, nel merito, alle difese del chiamante in causa, e contestando la mancata deduzione degli specifici profili di responsabilità, e, comunque, nel merito la fondatezza;
la compagnia, ha infine, richiamato massimale e franchigia, concludendo per il rigetto della domanda di manleva, il rigetto della domanda attorea e, comunque, la limitazione della garanzia a franchigie e massimali.
All'udienza del 7.11.2023, preso atto della mancata costituzione della Controparte_5
è stato assegnato termine per la rinnovazione della notificazione rinviando
[...] all'udienza del 5.3.24.
È intervenuta in giudizio deducendo di essere subentrata, a seguito di ON scissione parziale di e contestuale atto di fusione del Controparte_5
21.6.23 ne nei rapporti attivi e passivi facenti capo al compendio scisso, tra i quali rientrata anche quello dedotto in giudizio.
ha, preliminarmente, eccepito l'intervenuta decadenza dell'assicurato ON dalla garanzia, avendo denunciato il sinistro solo il 12.2.20, pur essendone a CP_1 pagina 6 di 11 conoscenza già dal 19.9.19, a seguito dell'invio di una diffida, con conseguente perdita di chance di definizione transattiva della controversia, onde la perdita del diritto ex art. 1915, co. 1, c.c., ovvero la riduzione dell'indennizzo ex art. 1915, co. 2, c.c. ha, altresì, richiamato ON franchigie e massimali, ed eccependo l'inoperatività della garanzia RCG033, operante solo per rovina, e, comunque, valevole solo per opere ultimate. Nel merito ha contestato l'an, il quantum, il nesso di causalità e la solidarietà tra i professionisti, richiamando le argomentazioni di merito dell'assistito.
ha, quindi, concluso, chiedendo, il rigetto della domanda dell'attore e del ON chiamante in causa e, in subordine, la riduzione della propria condanna ai limiti del giusto e del provato, nonché delle condizioni di polizza.
Concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa sulle produzioni documentali e mediante acquisizione degli atti del procedimento di ATP RG 931/2020 e, rinviata per la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17/09/2024, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. La domanda proposta da nei confronti di è Parte_1 ON infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Giova premettere che, vertendosi in responsabilità da inadempimento — e, in specie, da inesatto adempimento — è onere del creditore della prestazione di provare il titolo, il danno e il nesso di causalità tra inadempimento e danno, e, solamente, di allegare l'inadempimento., dovendo invece il creditore dare prova del fatto estintivo rappresentato dall'esatto adempimento. Perché l'onere ricada sul debitore, tuttavia, è necessario che l'allegazione dell'adempimento che si assume inesatto sia specifica, risultando violativo del diritto di difesa, di rango costituzionale, pretendere che il debitore dia prova, sotto ogni possibile profilo, quantitativo, temporale e, specialmente, modale, dell'esattezza del proprio adempimento.
Il titolo della pretesa è incontestato (pur non risultando provato, in quanto il doc. 20 fasc. Pt_1 non reca l'incarico, bensì le dimissioni del professionista): fu incaricato del ON progetto architettonico e della direzione dei lavori in riferimento alle opere architettoniche.
Quanto all'inadempimento, ritiene il Tribunale che la parte ricorrente non abbia, nei propri atti, adeguatamente assolto all'onere di farne specifica allegazione. Invero, in citazione, individuati gli obblighi di progettisti e d.l. nello «Accertare le conformità dell'opera al progetto e verificarne le modalità di esecuzione;
Accertare la progressiva realizzazione dell'opera al progetto, segnalando all'appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera; correggere le mancanze progettuali effettuando, al contempo, la sorveglianza delle opere (Cass.
7336/2019); Verificare le modalità di realizzazione delle singole parti del progetto e la loro conformità tecnica ed amministrativa», si è limitato a dedurre che «alcuna di dette attività è stata da Pt_1 loro svolta nella specie, in particolar modo per quel che concerne la parte [strutturale] (ma non è sicuramente esclusa dal ragionamento la parte architettonica), attesi i risultati disastrosi percepibili nei termini oggi rappresentati»,
pagina 7 di 11 Solo alle pp- 9-11 si trova l'indicazione di specifici vizi delle opere architettoniche: (secondo la numerazione dell'attore) 8) errata rifinitura della connessione agli appoggi delle travi in legno e il travetto di completamento della copertura;
9) scarsa sovrapposizione della guaina di impermeabilizzazione della copertura sul canale di gronda, assenza di risistemazione del resede tergale e frontale, con danneggiamenti dei colonnini di confine;
si segnala che i punti 10) e 11) appaiono ripetitivi dei vizi di cui ai punti 8) e 9). Al riguardo, peraltro, lo stesso attore deduce che «i difetti riguardanti le opere architettoniche si presentano, nel momento di abbandono del cantiere, quali opere da completare, nei termini in precedenza esposti», «opere [che] non sono state completate per abbandono del cantiere, cui non è estranea l'erronea condotta della direzione dei lavori», in termini, tuttavia, neppure adombrati.
Tanto premesso deve segnalarsi che, in sede di ATP, il consulente ha escluso (punto 9), con riferimento al progettista e DL architettonico, vizi progettuali o carenze nell'attività di sorveglianza, segnalando, ad ogni modo (punto 7) che «non si è riscontrata la presenza di vizi o difformità che non avrebbero potuto essere emendati con la prosecuzione dei lavori».
Poiché la CTU svolta, ampiamente motivata e documentata, prima di contraddizioni ed aporie, può ritenersi pienamente condivisibile, e, ai fini del giudizio, possono farsene proprie le valutazioni tecniche, deve concludersi che la condotta professionale dell'arch. isulti immune da censure. CP_2
Ne consegue il rigetto della domanda proposta da nei confronti di RICCHIUTI. Pt_1
2. A fronte del rigetto della domanda di molestia, deve dichiararsi assorbita la domanda di garanzia proposta da nei confronti di , cui è ON Controparte_10 succeduta . ON
3. La domanda proposta da nei confronti di , del pari, Parte_1 CP_1 infondata, e deve, pertanto, essere disattesa.
Richiamato quanto argomentato nel par. 1 in punto di onere di allegazione, deve rilevarsi che si è limitato a riportare (p. 5- 10) i “vizi e difetti” dell'opera: 1) la mancanza di “unghie di Pt_1 collegamento”; 2) difformità tra il progetto di miglioramento, con riferimento alle murature portanti, e quanto realizzato, con riduzione dei diatoni in muratura e sostituzione con “diversi collegamenti”; 3) presenza di un “numero diffuso” di giunti a sorella;
4) elevato spessore dei letti di malta;
5) difformità dal progetto nell'esecuzione delle cerchiature;
6) assenza di parte del cordolo di consolidamento, del collegamento tra il cordolo esterno e i cordoli interni (non previsto nel progetto strutturale), mancata realizzazione di porzione di solaio areato, realizzazione della chiusura di una finestra con mattoni semipiena;
realizzazione nelle travi metalliche a sostegno del solaio in difformità rispetto al progetto;
7) eccessivo, o carente, quantitativo di malta impiegato nelle ultime 2 - 3 file di mattoni posate a completamento della muratura perimetrale del piano sottotetto.
Deve, allora, segnalarsi che di “vizi e difformità” in senso proprio, a tenore della disciplina codicistica, può parlarsi solamente una volta che sia completata l'opera, ai fini della garanzia ex artt. 1667 e 1668 c.c., laddove, in corso d'esecuzione, viene in rilievo la diversa previsione dell'art. 1662, disciplinante la
“verifica nel corso di esecuzione dell'opera” che prevedere la facoltà del committente, se l'esecuzione dell'opera “non procedere secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte” di fissare all'appaltatore un termine per conformarsi a tali condizioni, pena la risoluzione e il risarcimento del danno.
pagina 8 di 11 Poiché è pacifico che il contratto non abbia avuto integrale esecuzione, ciò che potrebbe astrattamente imputarsi al direttore dei lavori è di aver omesso di svolgere i controlli propedeutici alla diffida all'appaltatore. Senonché al riguardo debbono richiamarsi le considerazioni del CTU in merito all'emendabilità dei difetti in sede di esecuzione onde, non risultando in alcun modo comprovata la riconducibilità della interruzione dei lavori a condotta del DL deve ritenersi che, per tutte le difformità rispetto al progetto, risulti reciso il nesso di causalità tra la lamentata omessa vigilanza e la difformità medesima.
Diversamente potrebbe in astratto opinarsi, invece, con riferimento ai vizi del progetto strutturale e alle opere conseguentemente realizzate. Senonché, quanto alle carenze del progetto strutturale, pur esaminate dal consulente, nella risposta al punto 6) del quesito, deve segnalarsi che in citazione nulla si deduce in merito, onde manca la deduzione dello specifico inadempimento.
Pertanto, solamente con riferimento alle opere realizzate in conformità al progetto strutturale (da ritenersi, tuttavia, in parte qua viziato) può riscontrarsi una responsabilità del progettista e direttore dei lavori strutturali.
Ritiene, al riguardo, il consulente (punto 9 della perizia), che la metodologia proposta per la connessione tra il rimpello e le pareti esistenti fosse inadeguata in quanto «non essendo cambiato niente tra il momento in cui è stato redatto il progetto e quello in cui si è dato corso alle opere non essendo emersi in corso
d'opera nuovi elementi inaspettati tali da rendere la tecnica di progetto difficilmente applicabile, la difficoltà di applicazione poteva essere prevista in fase progettuale». In dettaglio, il consulente rileva che il progetto strutturale prevedeva il raddoppio delle murature portanti, con costruzione di contropareti connesse alle pareti esistenti tramite “diatoni”, ovvero «elementi che mettessero l'unione tra due pannelli murari», con indicazione, in sede progettuale, nel numero (6 al metro quadro), ma non della tipologia dei diatoni, specificata nel capitolata come il ricorso alla “tecnica tradizionale” mediante «mattoni disposti ortogonalmente al piano del maschio murario, così da far pressa sia sul pannello esistente che sulla nuova parete». Riporta poi il consulente che, durante i lavori, risultando problematico, rispetto alla tenuta statica dell'edificio, eseguire diatoni in muratura, ne fu ridotto il numero rispetto al progetto, nella prospettiva di un impiego di “collegamenti meno invasivi” in metallo (non realizzati al momento delle verifiche) segnalandone il maggior costo. Il consulente ha, quindi verificato che, dovendosi realizzare n.
676 diatoni, ed essendone presenti solo 108, risultava necessario realizzare 568 connessioni, ad un prezzo di 20 € ciascuno, per un costo di € 11.360,00.
Senonché — rammentato che ciò che lamenta l'attore è che «la diversa decisione dell'Ing. di CP_1 ridurre il numero dei diatoni in muratura per completare l'opera di ammorsamento tramite diversi collegamenti, quali perni in acciaio passanti inghisati con resine, non appare irrilevante e non solo per quanto attiene alla incompletezza dell'opera ed al costo dei diatoni ancora da eseguire;
il mandato professionale era infatti di ben diversa natura» — un siffatto inadempimento non risulta riscontrabile: invero, il CTU ha accertato che la soluzione progettuale originaria non era tale da garantire la statica dell'edificio, onde correttamente non sono stati realizzati i diatoni in muratura per far ricorso ad altre più idonee metodologie di raccordo tra le pareti;
semmai, potrebbe lamentarsi l'errore progettuale, con conseguente aggravio di spesa per il committente, in conseguenza del maggior costo di realizzazione dei diatoni in acciaio, ma, a ben vedere, tale aggravio di spesa non rappresenta un danno in senso proprio, trattandosi di variazione comunque necessaria alla realizzazione delle opere, cui il committente aveva pagina 9 di 11 interesse, onde, astrattamente, il danno risarcibile sarebbe individuabile nella differenza tra la spesa aggiuntiva da sostenersi in ragione del mutamento della tecnica di realizzazione dei diatoni in sede esecutiva, rispetto al prezzo che sarebbe stato praticato ove tale opera fosse stata prevista sin dall'originario capitolato, profili che, all'esito del giudizio, rimangono sforniti di prova.
Ne consegue il rigetto della domanda svolta anche nei confronti di CP_1
4. A fronte del rigetto della domanda di molestia, deve dichiararsi assorbita la domanda di garanzia proposta da ei confronti di CP_1 CO
5. In ragione della soccombenza, quanto ai convenuti, e al principio di causalità, quanto ai terzi chiamati, le spese di lite debbono essere poste a carico della parte attrice. Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, dei valori medi per lo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 (dovendosi trattare le spese di CTU del procedimento di ATP quali spese di lite, e rimanendo, quindi, estranee al criterio di determinazione del petitum) per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale e dei valori minimi della fase istruttoria, tenuto conto che non è stata svolta attività ulteriore rispetto al deposito delle memorie ex art, 183, co. 6, c.p.c. e all'acquisizione degli atti del procedimento di ATP.
Allo stesso regime sono soggette le spese di lite per il procedimento di ATP, liquidate sulla base dei medesimi criteri.
6. In considerazione dell'esito del giudizio, le spese di CTU del procedimento di ATP, con riferimento alle parti del presente giudizio, restano a carico dell'odierna parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 ON
2. dichiara assorbita la domanda di garanzia proposta da RICCHIUTI nei confronti di CP_2
ON
3. rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
4. dichiara assorbita la domanda di garanzia proposta da ei confronti di CP_1 [...]
CO
5. condanna a rimborsare a e spese di lite, che si Parte_1 ON liquidano in € 759,00 per spese, € 6.713,00 per compensi di avvocato del giudizio di merito,
€ 3.056,00 per compensi di avvocato del procedimenti di ATP, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA, come per legge;
6. condanna a rimborsare a e spese di lite, Parte_1 ON che si liquidano in € 6.713,00 per compensi di avvocato del giudizio di merito, € 3.056,00 per compensi di avvocato del procedimenti di ATP, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
pagina 10 di 11 7. condanna a rimborsare a e spese di lite, che si Parte_1 CP_1 liquidano in € 6.713,00 per compensi di avvocato del giudizio di merito, € 3.056,00 per compensi di avvocato del procedimenti di ATP, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
8. condanna a rimborsare a le spese di Parte_1 CO lite, che si liquidano in € 6.713,00 per compensi di avvocato del giudizio di merito, € 3.056,00 per compensi di avvocato del procedimenti di ATP, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
9. pone le spese di CTU, già liquidate nel procedimento di ATP RG 931/2020, definitivamente a carico di Parte_1
Così deciso in Prato il giorno 7 aprile 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 703/2023 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
MANCONI e dell'avv. ANTONIO PINELLINI
ATTORE contro
CF ), con il patrocinio dell'avv. GIACOMO CONSOLI CP_1 C.F._2
(CF , con il patrocinio dell'avv. ANDREA ON C.F._3
RICCHIUTI
CONVENUTI
(CF ), con il patrocinio dell'avv. GIANCARLO CO P.IVA_1
LOMBARDI
TERZO CHIAMATO
(CF ) quale successore di ON P.IVA_2 Controparte_5
(CF ), con il patrocinio dell'avv. CARLO ANTONIO PETROCCHI
[...] P.IVA_3
INTERVENUTA
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 17/09/2024:
Il procuratore di ha concluso come da foglio di PC depositato il 12.9.24, Parte_1 chiedendo, pertanto: «1. Accertata la responsabilità professionale dell'Ing e dell'Arch. CP_1
pagina 1 di 11 in ordine alla progettazione e direzione dei lavori nel cantiere sito in Prato, via Gaddi ON
n. 17, di proprietà di condannarsi gli stessi, il solido tra loro o per quanto di loro Parte_1 pertinenza soggettiva, al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di euro 50.213,41 a titolo di responsabilità professionale ex artt. 1218-2236 c.c., ed in specie, ai sensi dell' CP_6 così composta: • euro 20.359,63 oltre I.V.A. di legge per interventi di ripristino-completamento dell'opera; • euro 500,00 oltre I.V.A. di legge per oneri tecnico-professionali per eliminazione dei vizi;
• euro 6.030,87 per consolidamento solaio al piano ed al sottotetto;
• euro 11.212,85 oltre I.V.A. di legge per opere da realizzarsi al momento dell'abbandono del cantiere e completamento delle opere, di cui euro 691,20 per nuovo allestimento cantiere;
• euro 500,00 oltre I.V.A. di legge per oneri professionali per giungere alla ultimazione dei lavori;
• euro 11.610,06 per danno da ritardo. Il tutto per un totale complessivo di euro 50.213,41, o per la diversa somma, maggiore o minore, di giustizia dovuta, oltre interessi sulle somme rivalutate;
2. porsi definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le competenze professionali di A.T.P. liquidate in euro 10.538,91; 3. condannarsi i convenuti, in solido tra loro, alle competenze professionali del presente giudizio e della fase di A.T.P., con distrazione in favore dei procuratori antistatari».
Il procuratore di a concluso “come in atti”, e, pertanto, come da prima memoria CP_1 istruttoria, chiedendo, quindi: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, per le ragioni esposte, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinte: Preliminarmente, previo spostamento della prima udienza, consentire la citazione di (C.F. e P.I. , in persona del legale CO P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Milano (MI), Largo Tazio Nuvolari n. 1, quale terzo garante.
Nel merito, rigettare tutte le domande formulate dal Sig. nei confronti dell'Arch. Parte_1
perché infondate in fatto ed in diritto. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle ON domande attoree, Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato accertare le rispettive quote di responsabilità di ciascuno dei soggetti coinvolti nella causazione dei danni lamentati dal Sig. , Parte_1 limitando l'eventuale condanna alla quota di responsabilità di ciascuno dei convenuti come accertata, previa compensazione con il credito per compenso professionale vantato dall'Arch. nei ON confronti del Sig. per € 2.000,00 oltre accessori. Sempre nella denagata ipotesi di Parte_1 accoglimento delle domande svolte da parte attrice, voglia in ogni caso l'Ecc.mo Tribunale di Prato rigettare l'eccezione di decadenza dell'assicurato dal diritto al riconoscimento dell'indennizzo assicurativo svolta dalla terza chiamata e condannare a manlevare l'Arch. CO
da quanto lo stesso dovesse essere condannato a pagare al sig. a ON Parte_1 qualsiasi titolo. Con vittoria di spese di lite».
Il procuratore di ha concluso, nel merito, come da prima memoria istruttoria, ON chiedendo, pertanto: «Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le causali di cui sopra richiamate, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in via preliminare respingere l'eccezione dei
sulla operatività della polizza “ n. ON Controparte_7
0024532300388 e sul rigetto della domanda di manleva e garanzia svolta dall'Ing. per CP_1 tuti i motivi contenuti nella presente memoria. in tesi: respingere la domanda proposta dal sig. Parte_1 nei confronti dell'odierno convenuto, perché infondata in fatto e diritto per i motivi meglio
[...] esposti in narrativa;
sempre in tesi nella denegata e non voluta ipotesi che il giudicante ravvisasse la responsabilità dell'Ing. nella causazione di danni all'attore: ridurre le pretese del CP_1 ricorrente nei confronti dell'Ing. ad una percentuale ridotta anche a seguito dell'accertamento CP_1
pagina 2 di 11 della responsabilità in via esclusiva dell'impresa esecutrice nella causazione degli stessi anche a seguito dell'abbandono di cantiere;
ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE sempre nella denegata e non voluta ipotesi che il giudicante ravvisasse la responsabilità dell'Ing. nella causazione di danni CP_1 all'attore operare la compensazione totale o parziale del credito vantato dall'Ing. nei CP_1 confronti del sig. della somma complessiva di euro 4.950,00, oltre contributo cassa (euro Pt_1
198,00), imposta di Bollo (euro 2,00) e spese vive anticipate dal professionista per marche (euro 57,00), per un totale di euro 5.207,00 o in quella diversa maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
in ogni caso di soccombenza del convenuto: condannare la (cf: – p.i. ON P.IVA_2
) con sede in Mogliano Veneto (TV) Via Marocchesa 14, in persona del suo legale P.IVA_4 rappresentante por tempore, a rilevare indenne l'Ing. dal corrispondere al sig. CP_1 Parte_1 tutte le somme che l'Ing. fosse condannato a pagare, in forza del rapporto assicurativo
[...] CP_1 in essere al momento dei fatti, oltre al pagamento di ogni eventuale spesa per compensi professionali anche al presente difensore. Con totale vittoria di spese e compensi legali ».
Il procuratore di ha concluso come da foglio di PC depositato il 1.8.24, CO chiedendo, pertanto: «In via preliminare: rigettare la domanda di manleva e garanzia svolta dall'arch. nei confronti di , per intervenuta decadenza dello stesso arch. ON CO dal diritto al riconoscimento dell'indennizzo assicurativo di cui alla polizza “Tua ON
Professione” nr. 40076612000192 per i motivi dedotti in atti;
nel merito: rigettare la domanda di manleva e garanzia svolta dall'arch. nei confronti di , previo ON CO rigetto di tutte le domande svolte nei suoi confronti dal signor in quanto infondate in Parte_1 fatto e in diritto non sussistendo qualsivoglia responsabilità dello stesso arch. in relazione ai CP_2 fatti dedotti nel presente giudizio. nel merito, in subordine: per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'arch. nei confronti di ON CO
, limitare l'eventuale condanna di quest'ultima nei limiti del massimale di polizza e tenuto conto
[...] della franchigia di € 2.500,00 previsti dal contratto di assicurazione prodotto in atti. Spese e compensi professionali rifusi».
Il procuratore di ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, ON chiedendo, pertanto: «IN VIA PRELIMINARE “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito in accoglimento di tutte le eccezioni sopra svolta in ordine all'operatività della polizza Controparte_7
n. 00024532300388, rigettare la domanda di manleva e garanzia svolta dall'Ing.
[...] [...] nei confronti della comparente Compagnia odierna convenuta;
con totale vittoria di spese e CP_1 compensi professionali di causa come per legge aumentati del 30% ex art. 4 c. 1 bis D.M. 55/2014. NEL
MERITO – IN TESI “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento di tutte le difese sopra svolte, rigettare la domanda dell'attore Sig. in quanto infondata in fatto e in diritto e Parte_1 comunque non provata, rigettando altresì anche la domanda di garanzia e manleva spiegata dall'Ing. nei confronti della comparente Compagnia odierna convenuta per tutti i motivi sopra CP_1 esposti;
con totale vittoria di spese e compensi professionali di causa come per legge aumentati del 30% ex art. 4 c. 1 bis D.M. 55/2014. NEL MERITO – IN IPOTESI Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda dell'attore Sig. e nella denegata ipotesi in cui venga Parte_1 ritenuta la sussistenza e l'operatività della suddetta polizza Controparte_7
n. 00024532300388, voglia l'Ecc.mo Tribunale adito ridurre l'entità delle somme richieste
[...]
pagina 3 di 11 da parte attrice nei limiti di quelle che all'esito dell'espletanda istruttoria saranno eventualmente accertate e ritenute imputabili all'operato e quindi alla eventuale responsabilità professionale dell'Ing.
accogliendo la domanda di manleva e garanzia da quest'ultimo svolta, ma nei soli limiti CP_1 contrattuali previsti e quindi tenendo conto dei massimali, degli scoperti e delle franchigie eccepite da questa difesa cosi come contrattualmente previsti e pattuiti nella suddetta polizza;
con integrale compensazione di spese e compensi professionali di causa”».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha agito nei confronti dell'ing. Parte_1 quale progettista e direttore delle opere strutturali, e all'ing. CP_1 ON quale progettista e direttore delle opere architettoniche, per sentirli condannare «i[n] solido tra loro o per quanto di loro pertinenza soggettiva» al pagamento della somma di € 60.252,15 “a titolo di responsabilità professionale” oltre interessi legali, e al pagamento delle spese anche del procedimento di AT per € 10.538,91.
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- di essere proprietario di un immobile sito in Prato, via Gaddi 17;
- di essersi avvalso dell'opera dei convenuti e per la CP_1 ON redazione dei progetti e la presentazione degli atti abilitativi come segue: « Protocollo di CP_8 presentazione: p.g. 15965 del 25/01/2019, busta: pe-174-2019 (progettista-direttore dei lavori arch. ; Pratica sismica progetto numero 58610 del 13/01/2019, protocollo ON pratica aoogrt/sismica 20190002510/n. 060.100, del 13/01/2019 (progettista e direttore dei lavori Ing. ; pratica sismica di variante al progetto n. 58610 presentata in data CP_1
27/09/2019, protocollo pratica aoogrt/sismica/20190076800/n. 06.100 del 27/09/2019, progettista/direttore dei lavori Ing. ; CP_1
- di aver incaricato il 16.1.19 per l'esecuzione dei lavori l'appaltatore pattuendo Controparte_9 corrispettivo a corpo di € 42.800 e termine dei lavori di 70 gg. con tre successive integrazioni, la terza delle quali, per €30.000 oltre accessori, prevedeva un ulteriore periodo di giorni 35 per la consegna dell'opera;
- che l'opera non era stata consegnata nei termini pattuiti, e non era stata completata;
- che, su proprio ricorso, era stato svolto un procedimento di ATP;
- che l'ing. ra progettista e DL delle opere strutturali e l'arch. era progettista CP_1 CP_2
e DL delle opere architettoniche;
- che i lavori consistevano dal punto di vista architettonico, nella riorganizzazione funzionale e distributiva degli spazi interni, con il recupero del sottotetto, intervento sui prospetti e rifacimento della copertura;
dal punto di vista impiantistico e delle dotazioni di isolamento termico ed impermeabilizzazione, nell'adeguamento ai livelli prestazionali della normativa vigente, nella ristrutturazione del resede tergale e nel rifacimento del sistema di smaltimento dei liquami;
dal punto di vista strutturale, nel miglioramento sismico, concretizzandosi esso in un insieme di opere riguardanti l'allargamento della fondazione, il raddoppio di tutte le murature interne ad una testa,
pagina 4 di 11 l'esecuzione di architravature e cerchiature in profili metallici, nel rifacimento, con ampliamento, del terrazzo tergale al piano primo, nel rinforzo del telaio di sottotetto e nella sostituzione integrale della copertura, con l'inserimento di una trave-cordolo perimetrale in cemento armato;
- che erano stati riscontrati numerosi difetti nelle opere strutturali
- che, invece, «i difetti riguardanti le opere architettoniche si presenta[vano], nel momento di abbandono del cantiere, quali opere da completare»;
- che, quanto agli interventi di “ripristino-completamento” la stima degli interventi di ripristino- completamento era individuabile in € 20.359,63 oltre iva, di cui €15.883,48 per il ripristino dei vizi, €4.421,15 per opere da completare ed € 55,00 per il deprezzamento da applicare alla errata esecuzione di un muro, costi cui dovevano essere aggiunte le spese tecnico-professionali e amministrative per € 500,00, costi di consolidamento del solaio al piano primo ed al piano- sottotetto, rispettivamente €2.908,00 ed €3.121,80, conseguenti alle carenze progettuali del progetto strutturale;
- che all'abbandono del cantiere «non [era] estranea l'erronea condotta della direzione dei lavori» onde doveva «considerarsi che le opere da realizzarsi al momento dell'abbandono del cantiere da parte dell'appaltatrice ammont[avano] ad €10.521,65 oltre iva», cui dovevano aggiunti
€ 691,00 per il nuovo allestimento del cantiere, ed € 7.500,00 per spese professionali «di cui solo
€500,00 imputabili a cause che hanno condotto alla situazione lamentata in citazione», e il danno per il ritardo nella consegna dell'opera, da quantificarsi in € 11.610,06;
- che sussisteva la responsabilità professionale dei convenuti per essere venuti meno agli obblighi di accertare le conformità dell'opera al progetto e verificarne le modalità di esecuzione;
accertare la progressiva realizzazione dell'opera al progetto, segnalando all'appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera; correggere le mancanze progettuali effettuando, al contempo, la sorveglianza delle opere;
verificare le modalità di realizzazione delle singole parti del progetto e la loro conformità tecnica ed amministrativa, sia sotto il profilo
“progettuale” (ma è lapsus, intendendosi “strutturale”, sia per la parte architettonica;
- che dovevano altresì riscortarsi le competenze del consulente liquidate in sede di ATP per
€ 120.538,91 iva inclusa.
Si è costituito in giudizio il convenuto che ha chiamato in causa CP_1 [...]
e ha dedotto ed eccepito che: Controparte_5
- le opere erano state regolarmente realizzate, sotto la propria direzione, per la parte strutturale finché, per dissidi con la committenza, le imprese incaricate di eseguire i lavori li avevano interrotti nel settembre 2019;
- che vi erano state «molteplici e continue intromissioni da parte della committenza su ogni opera realizzata e da realizzare», al fine principale di ottenere più spazio;
- che alcune delle vizi lamentati, comunque contestati, sarebbero stati oggetto di modifica in corso d'opera, e dovevano, quindi, considerarsi lavori da completare;
- di aver rinunciato al mandato il 5.1.20 chiedendo il saldo degli onorari concordati (€ 8.800,00), in relazioni ai quali era stato corrisposto sola la minor somma di € 3.500,00; pagina 5 di 11 - che in sede di CTU il consulente aveva rilevato che i vizi erano imputabili a carenze esecutivi, e dunque all'impresa, salvo alcune piccole difformità comunque compensabili con il credito dovuto, ed emendabili in corso d'opera;
- di voler essere garantito dal proprio assicuratore . Parte_2
a, quindi, concluso chiedendo il rigetto della domanda attore, e, in subordine, la CP_1 compensazione con il proprio controcredito e, in ogni caso, la manleva del proprio garante.
Si è costituito in giudizio il convenuto che ha chiamato in causa ON [...]
ha dedotto ed eccepito: CO
- che il danno da ritardo, come riconosciuto dal CTU, era imputabile all'impresa e, in parte, al progettista e DL delle opere strutturali, con riferimento alle opere mal eseguite;
- che era destituita di ogni fondamento la domanda con riferimento al valore delle opere ancora da eseguire;
- che alcun vizio era lamentato dal committente con riferimento alle opere architettoniche, ammettendo questi che le “maggiori problematiche” attenevano alle opere da completare;
- che dunque non sussisteva alcun profilo di responsabilità;
- che, in ogni caso, ai fini dell'individuazione della responsabilità del progettista e DL delle opere architettoniche doveva aversi riguardo solo a queste ultime;
- di essere garantito dalla compagnia CO
ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree, in denegata ON ipotesi l'accertamento delle quote di responsabilità e la limitazione della condanna alla quota di responsabilità. previa compensazione con il credito di € 2.000,00 a titolo di compenso professionale, e comunque manleva del garante.
Si è costituita in giudizio he ha, preliminarmente eccepito la decadenza CO di dal diritto all'indennizzo, non avendo trasmesso nei termini le contestazioni ON mossegli dalla parte attrice, note da almeno sette mesi al momento della denuncia di sinistro (19.2.2020), si è associata, nel merito, alle difese del chiamante in causa, e contestando la mancata deduzione degli specifici profili di responsabilità, e, comunque, nel merito la fondatezza;
la compagnia, ha infine, richiamato massimale e franchigia, concludendo per il rigetto della domanda di manleva, il rigetto della domanda attorea e, comunque, la limitazione della garanzia a franchigie e massimali.
All'udienza del 7.11.2023, preso atto della mancata costituzione della Controparte_5
è stato assegnato termine per la rinnovazione della notificazione rinviando
[...] all'udienza del 5.3.24.
È intervenuta in giudizio deducendo di essere subentrata, a seguito di ON scissione parziale di e contestuale atto di fusione del Controparte_5
21.6.23 ne nei rapporti attivi e passivi facenti capo al compendio scisso, tra i quali rientrata anche quello dedotto in giudizio.
ha, preliminarmente, eccepito l'intervenuta decadenza dell'assicurato ON dalla garanzia, avendo denunciato il sinistro solo il 12.2.20, pur essendone a CP_1 pagina 6 di 11 conoscenza già dal 19.9.19, a seguito dell'invio di una diffida, con conseguente perdita di chance di definizione transattiva della controversia, onde la perdita del diritto ex art. 1915, co. 1, c.c., ovvero la riduzione dell'indennizzo ex art. 1915, co. 2, c.c. ha, altresì, richiamato ON franchigie e massimali, ed eccependo l'inoperatività della garanzia RCG033, operante solo per rovina, e, comunque, valevole solo per opere ultimate. Nel merito ha contestato l'an, il quantum, il nesso di causalità e la solidarietà tra i professionisti, richiamando le argomentazioni di merito dell'assistito.
ha, quindi, concluso, chiedendo, il rigetto della domanda dell'attore e del ON chiamante in causa e, in subordine, la riduzione della propria condanna ai limiti del giusto e del provato, nonché delle condizioni di polizza.
Concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa sulle produzioni documentali e mediante acquisizione degli atti del procedimento di ATP RG 931/2020 e, rinviata per la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17/09/2024, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. La domanda proposta da nei confronti di è Parte_1 ON infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Giova premettere che, vertendosi in responsabilità da inadempimento — e, in specie, da inesatto adempimento — è onere del creditore della prestazione di provare il titolo, il danno e il nesso di causalità tra inadempimento e danno, e, solamente, di allegare l'inadempimento., dovendo invece il creditore dare prova del fatto estintivo rappresentato dall'esatto adempimento. Perché l'onere ricada sul debitore, tuttavia, è necessario che l'allegazione dell'adempimento che si assume inesatto sia specifica, risultando violativo del diritto di difesa, di rango costituzionale, pretendere che il debitore dia prova, sotto ogni possibile profilo, quantitativo, temporale e, specialmente, modale, dell'esattezza del proprio adempimento.
Il titolo della pretesa è incontestato (pur non risultando provato, in quanto il doc. 20 fasc. Pt_1 non reca l'incarico, bensì le dimissioni del professionista): fu incaricato del ON progetto architettonico e della direzione dei lavori in riferimento alle opere architettoniche.
Quanto all'inadempimento, ritiene il Tribunale che la parte ricorrente non abbia, nei propri atti, adeguatamente assolto all'onere di farne specifica allegazione. Invero, in citazione, individuati gli obblighi di progettisti e d.l. nello «Accertare le conformità dell'opera al progetto e verificarne le modalità di esecuzione;
Accertare la progressiva realizzazione dell'opera al progetto, segnalando all'appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera; correggere le mancanze progettuali effettuando, al contempo, la sorveglianza delle opere (Cass.
7336/2019); Verificare le modalità di realizzazione delle singole parti del progetto e la loro conformità tecnica ed amministrativa», si è limitato a dedurre che «alcuna di dette attività è stata da Pt_1 loro svolta nella specie, in particolar modo per quel che concerne la parte [strutturale] (ma non è sicuramente esclusa dal ragionamento la parte architettonica), attesi i risultati disastrosi percepibili nei termini oggi rappresentati»,
pagina 7 di 11 Solo alle pp- 9-11 si trova l'indicazione di specifici vizi delle opere architettoniche: (secondo la numerazione dell'attore) 8) errata rifinitura della connessione agli appoggi delle travi in legno e il travetto di completamento della copertura;
9) scarsa sovrapposizione della guaina di impermeabilizzazione della copertura sul canale di gronda, assenza di risistemazione del resede tergale e frontale, con danneggiamenti dei colonnini di confine;
si segnala che i punti 10) e 11) appaiono ripetitivi dei vizi di cui ai punti 8) e 9). Al riguardo, peraltro, lo stesso attore deduce che «i difetti riguardanti le opere architettoniche si presentano, nel momento di abbandono del cantiere, quali opere da completare, nei termini in precedenza esposti», «opere [che] non sono state completate per abbandono del cantiere, cui non è estranea l'erronea condotta della direzione dei lavori», in termini, tuttavia, neppure adombrati.
Tanto premesso deve segnalarsi che, in sede di ATP, il consulente ha escluso (punto 9), con riferimento al progettista e DL architettonico, vizi progettuali o carenze nell'attività di sorveglianza, segnalando, ad ogni modo (punto 7) che «non si è riscontrata la presenza di vizi o difformità che non avrebbero potuto essere emendati con la prosecuzione dei lavori».
Poiché la CTU svolta, ampiamente motivata e documentata, prima di contraddizioni ed aporie, può ritenersi pienamente condivisibile, e, ai fini del giudizio, possono farsene proprie le valutazioni tecniche, deve concludersi che la condotta professionale dell'arch. isulti immune da censure. CP_2
Ne consegue il rigetto della domanda proposta da nei confronti di RICCHIUTI. Pt_1
2. A fronte del rigetto della domanda di molestia, deve dichiararsi assorbita la domanda di garanzia proposta da nei confronti di , cui è ON Controparte_10 succeduta . ON
3. La domanda proposta da nei confronti di , del pari, Parte_1 CP_1 infondata, e deve, pertanto, essere disattesa.
Richiamato quanto argomentato nel par. 1 in punto di onere di allegazione, deve rilevarsi che si è limitato a riportare (p. 5- 10) i “vizi e difetti” dell'opera: 1) la mancanza di “unghie di Pt_1 collegamento”; 2) difformità tra il progetto di miglioramento, con riferimento alle murature portanti, e quanto realizzato, con riduzione dei diatoni in muratura e sostituzione con “diversi collegamenti”; 3) presenza di un “numero diffuso” di giunti a sorella;
4) elevato spessore dei letti di malta;
5) difformità dal progetto nell'esecuzione delle cerchiature;
6) assenza di parte del cordolo di consolidamento, del collegamento tra il cordolo esterno e i cordoli interni (non previsto nel progetto strutturale), mancata realizzazione di porzione di solaio areato, realizzazione della chiusura di una finestra con mattoni semipiena;
realizzazione nelle travi metalliche a sostegno del solaio in difformità rispetto al progetto;
7) eccessivo, o carente, quantitativo di malta impiegato nelle ultime 2 - 3 file di mattoni posate a completamento della muratura perimetrale del piano sottotetto.
Deve, allora, segnalarsi che di “vizi e difformità” in senso proprio, a tenore della disciplina codicistica, può parlarsi solamente una volta che sia completata l'opera, ai fini della garanzia ex artt. 1667 e 1668 c.c., laddove, in corso d'esecuzione, viene in rilievo la diversa previsione dell'art. 1662, disciplinante la
“verifica nel corso di esecuzione dell'opera” che prevedere la facoltà del committente, se l'esecuzione dell'opera “non procedere secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte” di fissare all'appaltatore un termine per conformarsi a tali condizioni, pena la risoluzione e il risarcimento del danno.
pagina 8 di 11 Poiché è pacifico che il contratto non abbia avuto integrale esecuzione, ciò che potrebbe astrattamente imputarsi al direttore dei lavori è di aver omesso di svolgere i controlli propedeutici alla diffida all'appaltatore. Senonché al riguardo debbono richiamarsi le considerazioni del CTU in merito all'emendabilità dei difetti in sede di esecuzione onde, non risultando in alcun modo comprovata la riconducibilità della interruzione dei lavori a condotta del DL deve ritenersi che, per tutte le difformità rispetto al progetto, risulti reciso il nesso di causalità tra la lamentata omessa vigilanza e la difformità medesima.
Diversamente potrebbe in astratto opinarsi, invece, con riferimento ai vizi del progetto strutturale e alle opere conseguentemente realizzate. Senonché, quanto alle carenze del progetto strutturale, pur esaminate dal consulente, nella risposta al punto 6) del quesito, deve segnalarsi che in citazione nulla si deduce in merito, onde manca la deduzione dello specifico inadempimento.
Pertanto, solamente con riferimento alle opere realizzate in conformità al progetto strutturale (da ritenersi, tuttavia, in parte qua viziato) può riscontrarsi una responsabilità del progettista e direttore dei lavori strutturali.
Ritiene, al riguardo, il consulente (punto 9 della perizia), che la metodologia proposta per la connessione tra il rimpello e le pareti esistenti fosse inadeguata in quanto «non essendo cambiato niente tra il momento in cui è stato redatto il progetto e quello in cui si è dato corso alle opere non essendo emersi in corso
d'opera nuovi elementi inaspettati tali da rendere la tecnica di progetto difficilmente applicabile, la difficoltà di applicazione poteva essere prevista in fase progettuale». In dettaglio, il consulente rileva che il progetto strutturale prevedeva il raddoppio delle murature portanti, con costruzione di contropareti connesse alle pareti esistenti tramite “diatoni”, ovvero «elementi che mettessero l'unione tra due pannelli murari», con indicazione, in sede progettuale, nel numero (6 al metro quadro), ma non della tipologia dei diatoni, specificata nel capitolata come il ricorso alla “tecnica tradizionale” mediante «mattoni disposti ortogonalmente al piano del maschio murario, così da far pressa sia sul pannello esistente che sulla nuova parete». Riporta poi il consulente che, durante i lavori, risultando problematico, rispetto alla tenuta statica dell'edificio, eseguire diatoni in muratura, ne fu ridotto il numero rispetto al progetto, nella prospettiva di un impiego di “collegamenti meno invasivi” in metallo (non realizzati al momento delle verifiche) segnalandone il maggior costo. Il consulente ha, quindi verificato che, dovendosi realizzare n.
676 diatoni, ed essendone presenti solo 108, risultava necessario realizzare 568 connessioni, ad un prezzo di 20 € ciascuno, per un costo di € 11.360,00.
Senonché — rammentato che ciò che lamenta l'attore è che «la diversa decisione dell'Ing. di CP_1 ridurre il numero dei diatoni in muratura per completare l'opera di ammorsamento tramite diversi collegamenti, quali perni in acciaio passanti inghisati con resine, non appare irrilevante e non solo per quanto attiene alla incompletezza dell'opera ed al costo dei diatoni ancora da eseguire;
il mandato professionale era infatti di ben diversa natura» — un siffatto inadempimento non risulta riscontrabile: invero, il CTU ha accertato che la soluzione progettuale originaria non era tale da garantire la statica dell'edificio, onde correttamente non sono stati realizzati i diatoni in muratura per far ricorso ad altre più idonee metodologie di raccordo tra le pareti;
semmai, potrebbe lamentarsi l'errore progettuale, con conseguente aggravio di spesa per il committente, in conseguenza del maggior costo di realizzazione dei diatoni in acciaio, ma, a ben vedere, tale aggravio di spesa non rappresenta un danno in senso proprio, trattandosi di variazione comunque necessaria alla realizzazione delle opere, cui il committente aveva pagina 9 di 11 interesse, onde, astrattamente, il danno risarcibile sarebbe individuabile nella differenza tra la spesa aggiuntiva da sostenersi in ragione del mutamento della tecnica di realizzazione dei diatoni in sede esecutiva, rispetto al prezzo che sarebbe stato praticato ove tale opera fosse stata prevista sin dall'originario capitolato, profili che, all'esito del giudizio, rimangono sforniti di prova.
Ne consegue il rigetto della domanda svolta anche nei confronti di CP_1
4. A fronte del rigetto della domanda di molestia, deve dichiararsi assorbita la domanda di garanzia proposta da ei confronti di CP_1 CO
5. In ragione della soccombenza, quanto ai convenuti, e al principio di causalità, quanto ai terzi chiamati, le spese di lite debbono essere poste a carico della parte attrice. Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, dei valori medi per lo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 (dovendosi trattare le spese di CTU del procedimento di ATP quali spese di lite, e rimanendo, quindi, estranee al criterio di determinazione del petitum) per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale e dei valori minimi della fase istruttoria, tenuto conto che non è stata svolta attività ulteriore rispetto al deposito delle memorie ex art, 183, co. 6, c.p.c. e all'acquisizione degli atti del procedimento di ATP.
Allo stesso regime sono soggette le spese di lite per il procedimento di ATP, liquidate sulla base dei medesimi criteri.
6. In considerazione dell'esito del giudizio, le spese di CTU del procedimento di ATP, con riferimento alle parti del presente giudizio, restano a carico dell'odierna parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 ON
2. dichiara assorbita la domanda di garanzia proposta da RICCHIUTI nei confronti di CP_2
ON
3. rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
4. dichiara assorbita la domanda di garanzia proposta da ei confronti di CP_1 [...]
CO
5. condanna a rimborsare a e spese di lite, che si Parte_1 ON liquidano in € 759,00 per spese, € 6.713,00 per compensi di avvocato del giudizio di merito,
€ 3.056,00 per compensi di avvocato del procedimenti di ATP, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA, come per legge;
6. condanna a rimborsare a e spese di lite, Parte_1 ON che si liquidano in € 6.713,00 per compensi di avvocato del giudizio di merito, € 3.056,00 per compensi di avvocato del procedimenti di ATP, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
pagina 10 di 11 7. condanna a rimborsare a e spese di lite, che si Parte_1 CP_1 liquidano in € 6.713,00 per compensi di avvocato del giudizio di merito, € 3.056,00 per compensi di avvocato del procedimenti di ATP, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
8. condanna a rimborsare a le spese di Parte_1 CO lite, che si liquidano in € 6.713,00 per compensi di avvocato del giudizio di merito, € 3.056,00 per compensi di avvocato del procedimenti di ATP, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
9. pone le spese di CTU, già liquidate nel procedimento di ATP RG 931/2020, definitivamente a carico di Parte_1
Così deciso in Prato il giorno 7 aprile 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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