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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 06/12/2024, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 1380/2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] (con l'avv. Parte_1 C.F._1
Marinelli) e (c.f. ) nato alla Spezia il Controparte_1 C.F._2
23.12.1975 (con l'avv. Ranucci) e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 09.07.2024 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio civile in Follo (SP) il giorno 09.11.2003
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2003, numero 4, parte I); che dall'unione sono nati due figli, (il 17.02.2004) e (il 29.06.2009); che in data Per_1 Per_2
02.07.2011 è stata omologata dal Tribunale della Spezia la separazione consensuale;
di non aver da allora ricostituito alcuna comunione di vita materiale e spirituale;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata).
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“Il figlio minore rimane affidato in modo condiviso a entrambi i genitori, con collocamento Per_2 prevalente presso il padre nella di lui residenza di (SP), via Casano nr. 2A. Parte_2
La madre potrà fare visita al figlio quando vorrà. Il sig. provvederà integralmente al mantenimento del figlio oltre che dell'altra CP_1 Per_2 figlia con lui convivente, incluse le spese straordinarie. Per_1
Le parti non hanno beni in comune ed essendo economicamente indipendenti, provvederanno autonomamente al proprio mantenimento”. In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno altresì rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza prevista per la loro comparizione personale con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Nel termine assegnato è stata quindi depositata apposita nota in cui è stata formulata istanza per far dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle solite condizioni. All'udienza del 4.12.2024, con riguardo alla condizione relativa alla frequentazione della madre con il figlio, è stato precisato: che da alcuni anni vive stabilmente a Viterbo;
che per la distanza Pt_1
e per motivi di lavoro ella non è in grado di determinare un calendario specifico delle visite;
che dette visite si svolgono comunque regolarmente e senza problemi ogni volta che la parte riesce, preavvisando, a recarsi alla Spezia;
che è già capitato che il padre accompagni a Viterbo il minore presso la madre durante i periodi di vacanza e delle festività.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere lo scioglimento del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata).
La domanda in punto status va, pertanto, accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate fra le parti, anche alla luce delle precisazioni rese all'ultima udienza, come sopra riportate, essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne. Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c. si è ritenuto non necessario procedere all'ascolto del figlio minore delle parti.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra e Parte_1 CP_1
generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in Follo (SP) il giorno 09.11.2003 (trascritto
[...] nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2003, numero 4, parte I);
- omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza. La Spezia, 5.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani