Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2023, n. 32491
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Sentenza 3 luglio 2023

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È illegittimo il sequestro conservativo a garanzia dei crediti per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario, disposto ai sensi degli artt. 316 cod. proc. pen. e 54 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, su beni appartenenti a persona giuridica, costituenti provento di attività illecita, dopo che questa sia stata ammessa al concordato preventivo, anche nel caso in cui la domanda di ammissione risulti presentata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (cd. codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), posto che i previgenti artt. 51 e 168 legge fall. già precludevano la disposizione di tale misura cautelare in pendenza di domanda di ammissione al concordato preventivo, omologato prima della richiesta di conversione del sequestro e dell'adozione del relativo provvedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2023, n. 32491
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32491
    Data del deposito : 3 luglio 2023

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