Sentenza 3 luglio 2023
Massime • 1
È illegittimo il sequestro conservativo a garanzia dei crediti per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario, disposto ai sensi degli artt. 316 cod. proc. pen. e 54 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, su beni appartenenti a persona giuridica, costituenti provento di attività illecita, dopo che questa sia stata ammessa al concordato preventivo, anche nel caso in cui la domanda di ammissione risulti presentata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (cd. codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), posto che i previgenti artt. 51 e 168 legge fall. già precludevano la disposizione di tale misura cautelare in pendenza di domanda di ammissione al concordato preventivo, omologato prima della richiesta di conversione del sequestro e dell'adozione del relativo provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2023, n. 32491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32491 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito per l'indagato l'avv. Fabio Fossati, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del pubblico ministero. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32491 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 03/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23 marzo 2023 il Tribunale di Genova, provvedendo sulla richiesta di riesame presentata da RE AN, quale legale rappresentante della S.p.a. Porto Turistico Internazionale di LL, nei confronti dell'ordinanza del 6 marzo 2023 del medesimo Tribunale, con la quale era stata disposta la conversione in sequestro conservativo, limitatamente a beni mobili del valore di euro 531.113,49, del sequestro preventivo già disposto nei confronti di tale società in relazione al delitto di traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen., ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto la restituzione all'avente diritto, cioè alla suddetta S.p.a. Porto Turistico Internazionale di LL, dei residui beni sequestrati nei suoi confronti, del valore di euro 531.113,49. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, affidato a tre motivi. 2.1. In premessa ha esposto che con sentenza del 12 ottobre 2022 il Tribunale di Genova aveva condannato la S.p.a. Porto Turistico Internazionale di LL per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25 undecies, comma 2, lett. f), d.lgs. 231/2001, in relazione al reato presupposto cn cui agli artt. 110, 452 quaterdecies e 416 bis.1 cod. pen., per lo smaltimento illecito di numerosi yacht distrutti e affondati a seguito della nota mareggiata di LL, che era stato eseguito in assenza di autorizzazione e mediante la realizzazione di due discariche abusive presso due siti di Massa e Carrara;
oltre alla condanna al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 125.000,00 e delle spese processuali il Tribunale aveva disposto la confisca del profitto del reato, determinato in euro 1.170.674,00, e aveva anche ordinato il ripristino dello stato dei luoghi dei due siti di Massa e Carrara dove erano stati abbandonati i rifiuti;
poiché nel corso delle indagini era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di una somma maggiore, il Tribunale aveva disposto la restituzione alla società della maggior somma sequestrata, pari a euro 531.113,49; in accoglimento della richiesta del pubblico ministero il Tribunale aveva però disposto la conversione in sequestro conservativo di tale somma, ai sensi degli artt. 54 d.lgs. 231/2001 e 316, comma 4, cod. proc. pen., in considerazione della crisi finanziaria della società, che ne aveva determinato l'ammissione al concordato preventivo, ravvisando di conseguenza il pericolo di dispersione delle garanzie di crediti erariali rappresentati: dalla sanzione pecuniaria di 125.000,00 euro;
dalle spese del procedimento, pari a 95.000,00 euro;
dalle spese di ripristino dei due siti di Massa e Carrara, suscettibili di essere comprese nella nozione delle altre somme dovute all'IErario di cui all'art. 54 d.lgs. 231/2001, cioè al costo della relativa bonifica, pari a curo 1.600.000,00. 2 Il Tribunale del riesame aveva però annullato tale provvedimento di conversione del sequestro preventivo in sequestro conserval:ivo, per violazione dell'art. 323, comma 1, cod. proc. pen., sul rilievo che non potrebbe essere disposto sequestro in caso di pronuncia di proscioglimento;
per mancanza di pericolo nel ritardo;
per violazione del divieto di disporre il sequestro conservativo sui beni di un ente sottoposto a procedura di liquidazione giudiziaria, introdotto dall'art. 319 d.lgs. 14/2019 (codice della crisi d'impresa), disposizione che il Tribunale aveva ritenuto immediatamente applicabile anche alla procedura di concordato preventivo, anche se iniziata prima della entrata in vigore del codice della crisi d'impresa. Sempre in premessa ha esposto che anche le spese per il ripristino dello stato dei luoghi, in caso di inerzia dell'obbligato, rientrano tra quelle suscettibili di sequestro conservativo ai sensi dell'art. 54 d.lgs. 231/2001 come "somme dovute all'Erario", trattandosi, ai sensi dell'art. 452 duodecies cod. pen. e dell'art. 308 d.lgs. 156/2006, di crediti di natura prettamente pubblicistica, distinti da quelli derivanti dal risarcimento in forma specifica di cui all'art. 311 del medesimo d.lgs. 15272006. 2.2. Tanto premesso, con il primo motivo ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 323, commi 1 e 4, cod. proc. pen., in relazione all'art. 54 d.lgs. 231/2001, in quanto sia il sequestro preventivo sia la successiva confisca erano stati disposti unicamente per il capo della sentenza per il quale era intervenuta condanna, in relazione all'illecito amministrativo di cui all'art. 25 undecies d.lgs. 231/2001, e non per gli altri illeciti contestati all'ente e per i quali vi era stai:o proscioglimento, cosicché non vi era stata alcuna violazione dell'art. 323 cod. proc. pen., giacché la restituzione disposta con la sentenza conseguiva solo alla riduzione dell'importo del profitto e riguardava beni posti in sequestro esclusivamente per detto illecito, con la conseguente legittimità della conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo, consentito dall'art. 54 d.lgs. 231/2001. 2.3. In secondo luogo, ha denunciato la violazione dell'art. 54 d.lgs. 231/2001, in relazione alla sussistenza del pericolo nel ritardo, nonché l'errata applicazione dell'art. 160 R.D. 267/1942 e dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per l'apparenza della motivazione, nella parte in cui era stata esclusa la rilevanza, nella valutazione della sussistenza del pericolo nel ritardo necessario per poter disporre il sequestro conservativo, dell'ammontare dei crediti erariali e anche dell'ammissione della società debitrice a una procedura concorsuale, di per sé sintomatica della mancanza di garanzie patrimoniali dell'adempimento delle obbligazioni sociali. Ha sottolineato, in particolare, a tale ultimo proposito, che l'art. 160 della legge fallimentare (R.D. n. 160 del 1942) subordina l'ammissione alla procedura di concordato preventivo alla presenza di due condizioni che di fatto coincidono con il pericolo di inadempimento previsto dall'art. 54 d.lgs. 231/2001 3 citato, ossia lo stato di crisi dell'impresa e l'impossibilità di soddisfacimento integrale dei crediti esistenti nel passivo dell'impresa medesima, evidenziando anche che i crediti erariali a cautela dei quali era stato chiesto il sequestro conservativo non erano compresi nel piano concordatario, essendo sopravvenuti all'omologa dello stesso. La mancata considerazione di tali aspetti, avendo il Tribunale espressamente escluso di poter esaminare il piano concordatario, determinava la mancanza assoluta della motivazione su un punto rilevante, tanto da renderla apparente. 2.4. Con un terzo motivo ha lamentato la violazione e l'errata applicazione dell'art. 54 d.lgs. 231/2001 in relazione agli artt. 317, 389 e 390 del d.lgs. n. 14 del 2019 (codice della crisi d'impresa), per essere stato erroneamente ritenuto applicabile l'art. 319 di detto codice, in vigore solamente dal 25 luglio 2022 e relativo alla sola procedura di liquidazione giudiziale, distinta e incompatibile con quella di concordato preventivo. Ha affermato che il divieto di sequestro previsto da tale disposizione ha natura eccezionale rispetto ai principi generali sulla responsabilità del debitore e quindi è di stretta interpretazione e ha richiamato la disciplina transitoria di cui agli artt. 389 e 390 del codice della crisi d'impresa, secondo cui ai concordati preventivi pendenti alla data di entrata in vigore del codice continuano ad applicarsi le disposizioni della legge fallimentare, dunque non le nuove disposizioni del codice applicate dal Tribunale di Genova con l'ordinanza impugnata. Ha aggiunto che l'art. 319 del codice della crisi d'impresa vieta solo il sequestro conservativo previsto dall'art. 316 cod. proc. pen. e non anche quello di cui all'art. 54 d.lgs. 231/2001, in quanto tale ultimo tipo di sequestro può essere chiesto solo dal pubblico ministero e soltanto per crediti di natura pubblicistica, esclusa qualsiasi legittimazione al riguardo della parte civile. 3. Con memoria del 15 giugno 2023 la società Porto Turistico Internazionale di LL S.p.a. ha resistito alla impugnazione del pubblico ministero, eccependo sia la mancata dimostrazione della sussistenza di un danno ambientale conseguente alle condotte addebitate alla direttrice della società (condannata per il delitto di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen.), con la conseguenza che la richiesta del pubblico ministero non era riconducibile alle categorie dei crediti per i quali può essere chiesto il sequestro conservativo ai sensi dell'art. 54 d.lgs. 231/2001, sia l'assenza di qualsiasi condanna al ripristino ambientale a carico della società, nonché l'inammissibilità, a seguito delle modifiche apportate all'art. 316 cod. proc. pen. dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, del sequestro conservativo a garanzia del pagamento della sanzione amministrativa inflitta all'ente, essendo stata eliminata la possibilità di disporre tale sequestro a garanzia del pagamento della pena pecuniaria. 4 Ha contestato anche l'esistenza del pericolo nel ritardo necessario per poter disporre il sequestro conservativo ed ha eccepito l'inammissibilità della richiesta di sequestro conservativo in pendenza di concordato preventivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato. 2. Giova premettere, per la migliore comprensione della vicenda e per poter correttamente esaminare le censure del pubblico ministero ricorrente e le difese svolte dalla S.p.a. Porto Turistico Internazionale di Rapano, che con ordinanza del 6 marzo 2023 il Tribunale di Genova aveva disposto la conversione del sequestro preventivo applicato a fine di confisca nei confronti della suddetta S.p.a. Porto Turistico Internazionale di LL in sequestro conservativo sui beni della medesima società, del valore complessivo di euro 531.113,49 (di cui euro 498.289,84 depositati su tre conti correnti bancari, euro 10.000 pari alle quote della S.r.l. Nuovo Porto di LL, euro 10.800,00 pari alle quote della S.r.l. Yacht Club LL, e una automobile Audi). Il Tribunale, dato atto della condanna della direttrice della società per il delitto di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen. e della dichiarazione della responsabilità amministrativa dell'ente in relazione a tale reato, in riferimento al quale era anche stata disposta la confisca del relativo profitto, determinato in euro 1.170.674,00 per l'unico reato in relazione al quale era stata affermata la responsabilità, con la conseguente restituzione della somma in sequestro eccedente tale importo, aveva ritenuto sussistente il pericolo di dispersione dei crediti vantati dall'erario nei confronti di tale soggetto, crediti derivanti dalla condanna al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 125.000,00 e alla rifusione delle spese del procedimento, pari a euro 94.000,00, e dalla obbligazione (in solido con gli imputati) per il pagamento delle ingenti spese di bonifica dei siti inquinati (pari a oltre euro 1.500.000,00), ai sensi degli artt. 452 duodecies e 197 cod. pen., sottolineando, quanto alle ragioni di pericolo per disporre tale cautela, l'entità delle somme dovute, l'ammissione della società al concordato preventivo, l'incapienza del patrimonio degli imputati, le trasformazioni societarie in corso della S.p.a. Porto Turistico Internazionale di LL. 3. Nei confronti di tale ordinanza l'ente ha proposto richiesta di riesame, che è stata accolta dal Tribunale di Genova, che con l'ordinanza impugnata ha annullato detta ordinanza e disposto la restituzione dei beni in sequestro. Il Tribunale del riesame, dopo aver evidenziato che nella sentenza di condanna resa dal medesimo Tribunale di Genova nei confronti della direttrice del porto di 5 LL (per il delitto di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen.) e della S.p.a. Porto Turistico Internazionale di LL (per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25 undecies d.lgs. 231/2001) non erano stati indicati i soggetti obbligati al ripristino ambientale ordinato con tale sentenza, non essendovi espressa condanna dell'ente ai sensi degli artt. 197 e 452 quaterdecies cod. pen., ha escluso la sussistenza del pericolo nel ritardo necessario per disporre il vincolo cautelare sui beni della società a garanzia dell'adempimento delle sue obbligazioni pecuniarie, ritenendo non decisiva al riguardo l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo e reputando generiche le altre circostanze di fatto allegatctsul punto dal pubblico ministero (tra cui l'ammontare del debito, l'incapienza del patrimonio degli altri obbligati, le trasformazioni societarie della S.p.a. Porto Turistico Internazionale di LL). Il Tribunale, inoltre, ha escluso la possibilità di disporre il sequestro conservativo sui beni di una persona giuridica ammessa al concordato preventivo, alla luce dell'espresso divieto ora previsto dall'art. 317 d.lgs. n. 14 del 2019 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), certamente applicabile anche alla richiesta di sequestro conservativo avanzata dal pubblico ministero, sia perché successiva alla entrata in vigore di detta disposizione, sia perché la stessa si pone in continuità normativa con le precedenti disposizioni della legge fallimentare, sottolineando anche l'intervenuta omologazione, in data 9 agosto 2022, del concordato e la presenza nel piano di concordato di un fondo rischi denominato 231, evidentemente strumentale all'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla responsabilità amministrativa dell'ente. 4. Tali ultime considerazioni del Tribunale, sulla base delle quali è stata rilevata l'impossibilità di sottoporre a sequestro conservativo i beni di una persona giuridica ammessa al concordato preventivo, per la preclusione derivante dalla esistenza della procedura concorsuale, sono corrette, con le seguenti precisazioni. 5. Va ricordato che il sequestro conservativo è un mezzo di c:onservazione della garanzia patrimoniale delle obbligazioni, che può essere autorizzato dal giudice quando il creditore abbia "fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito" (art. 671 cod. proc. civ.). Esso è strumentale alla espropriazione forzata, tanto che con la sentenza di condanna del debitore si converte in pignoramento (art. 686 cod. proc. civ.). In quanto volto ad assicurare il fruttuoso esperimento dell'azione esecutiva del creditore anche esso soggiace ai divieti di azioni esecutive individuali che erano previsti dall'art. 51 I. fall. e dall'art. 168 I.f. (per il concordato preventivo), poiché tale divieto riguarda non solo le azioni esecutive vere e proprie ma anche quelle cautelari che, come il sequestro conservativo, abbiano carattere strumentale rispetto al processo esecutivo (così Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 6 520 del 18/01/1995, Rv. 489727), in quanto il sequestro, poiché determina a favore del creditore sequestrante un vincolo d'indisponibilità sui beni sequestrati in funzione strumentale dell'azione esecutiva individuale, non è ipotizzabile nei confronti dell'imprenditore dichiarato fallito (o che abbia fatto domanda di ammissione al concordato preventivo, cfr. Cass. civ., Sez. 5, Ordinanza n. 1168 del 17/01/2019, Rv. 652200), per l'impossibilità concettuale di concepire in presenza del fallimento, che, in forza dell'art. 52 legge fall. apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, sia il vincolo di indisponibilità relativo sia la formazione di un titolo esecutivo in danno della massa dei creditori, su beni che fanno parte del compendio fallimentare (così Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 7659 del 18/08/1997, Rv. 506829; conf. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 8425 del 05/04/2013, Rv. 625790). 5. Detti principi, del tutto pacifici, si applicano anche, altrettanto pacificamente, al sequestro conservativo disposto nel processo penale ai sensi dell'art. 316 cod. proc. pen., richiesto dal pubblico ministero a garanzia del pagamento delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato (comma 1), o a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime del delitto di omicidio commesso contro il coniuge o contro l'altra parte dell'unione civile o nei confronti della persona che è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza (comma 1 bis), o richiesto dalla parte civile in riferimento alle obbligazioni civili derivanti dal reato (comma 2), giacché anche tale sequestro, pur se disposto nel processo penale e richiesto dal pubblico ministero (o dalla parte civile), costituisce pur sempre un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale in relazione a obbligazioni civili (anche se derivanti da reato e accertate nel processo penale), e non ha né carattere impeditivo, come il sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., né è strumentale alla confisca, ai sensi dell'art. 321, comma 2, coi proc. pen., ossia alla adozione di un provvedimento di carattere afflittivo. Ne consegue che anche anteriormente alla entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), stabilita dall'art. 389 di tale decreto al 15 luglio 2022, la dichiarazione di fallimento o, come nel caso in esame, la domanda di ammissione al concordato preventivo, precludeva la possibilità di disporre il sequestro conservativo ai sensi dell'art. 316 cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli, Rv. 228165, che, con affermazione mai smentita, ha, tra l'altro, chiarito che il sequestro conservativo previsto dall'art. 316 cod. proc. pen., in quanto strumentale e prodromico a una esecuzione individuale nei confronti del debitore ex delicto, rientra, in caso di fallimento dell'obbligato, nell'area di operatività del divieto di cui all'art. 51 I. fall., 7 secondo cui dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento). 6. I rapporti tra le misure cautelari penali e la liquidazione giudiziale (che, contrariamente a quanto affermato dal pubblico ministero ricorrente, è la procedura che sostituisce il fallimento ed è finalizzata a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti, come chiarito all'art. 37 del codice della crisi e dalle disposizioni successive, nell'ambito della quale rientra il concordato, disciplinato dagli artt. da 240 a 253 del medesimo codice), sono ora stati regolati dagli artt. da 317 a 321 del codice della crisi, stabilendo che "le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall'articolo 142 sono regolate dalle disposizioni del Libro I, titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvo quanto previsto dagli articoli 318, 319 e 320" (art. 317, comma 1, cod. della crisi), con la precisazione che "per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i sequestri delle cose di cui è consentita la confisca disposti ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, la cui attuazione è disciplinata dall'articolo 104 bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale" (art. 317, comma 2, cod. della crisi). Per quanto, in particolare, riguarda il sequestro conservativo, ne è stata vietata l'autorizzazione in pendenza di procedura di liquidazione giudiziale, prevedendone anche la revoca se anteriormente disposto con la restituzione dei beni al curatore (art. 319, commi 1 e 2, cod. della crisi). Si tratta di disposizioni che definiscono e regolano i rapporti tra i sequestri penali e le procedure di liquidazione giudiziale, in continuità, per quello che riguarda il sequestro conservativo, con la disciplina previgente contenuta nella legge fallimentare come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, che, come ricordato, non consentiva di autorizzare sequestri conservativi n pendenza di una procedura concorsuale, e che sono certamente applicabili anche in presenza di una procedura di concordato preventivo (che, nel caso in esame, è stato omologato dal Tribunale di Genova con decreto del 9 agosto 2022, ossia anteriormente alla emissione del provvedimento di sequestro conservativo di cui si controverte), che rientra tra quelle che ora sono definite procedure di liquidazione giudiziale. 7. Ora, sia che si consideri applicabile la disciplina contenuta nella legge fallimentare, in forza della inequivoca disciplina transitoria stabilita nell'art. 390 del cod. della crisi, secondo cui "i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello 8 L stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3" (art. 390, comma 1, cod. della crisi) e "le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comrna 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3" (art. 390, comma 2), sia che voglia considerarsi applicabile quella contenuta nel codice della crisi, non v'è dubbio che in pendenza di procedura di ammissione al concordato preventivo, omologato il 9 agosto 2022, anteriormente al provvedimento di conversione annullato, non poteva essere disposto il sequestro conservativo sui beni dell'ente ammesso al concordato preventivo. 8. Tali conclusioni non mutano per essere il sequestro conservativo di cui si controverte stato disposto ai sensi dell'art. 54 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in quanto tale disposizione consente solamente di disporre il sequestro conservativo regolato dagli artt. 316 e ss. cod. proc. pen. in relazione ai crediti per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario ("Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del Codice di procedura penale, in quanto applicabili"), senza mutare natura, caratteristiche e contenuto del provvedimento, c:he rimangono le medesime, estendendone la possibilità di applicazione anche alla sanzione pecuniaria, essendo ora esclusa la possibilità di disporlo a garanzia del pagamento della pena pecuniaria (ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. A„ d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022), con la conseguente sussistenza delle preclusioni evidenziate anche in relazione al sequestro conservativo disposto ai sensi di detta disposizione, ma pur sempre regolato dagli artt. 316 e ss. cod. proc. pen. e soggetto, per la sua natura, che non muta, alle preclusioni conseguenti alla pendenza di una procedura concorsuale (o di liquidazione giudiziale). 9 al,: 9. Risulta, dunque, corretto, nella sua determinazione conclusiva, il provvedimento di annullamento adottato dal Tribunale di Genova, sia pure sulla base dell'erroneo assunto della applicabilità alla vicenda in esame delle disposizioni del codice della crisi d'impresa, essendosi in presenza di domanda di ammissione al concordato presentata prima della entrata in vigore di tale codice, dunque da definire secondo le disposizioni della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) e della I. 27 gennaio 2012, n. 3, che comunque precludevano la possibilità di disporre un sequestro conservativo in pendenza di domanda di ammissione al concordato preventivo, omologato prima della richiesta di conversione del sequestro e della adozione del relativo provvedimento. 10. Ne consegue l'infondatezza dei rilievi sollevati dal pubblico ministero con il ricorso in esame, risultando corretta la decisione di annullamento adottata dal Tribunale, cosicché il ricorso del pubblico ministero deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 3/7/2023