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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/12/2024, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 537/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, iscritta al n. 537 del R.A.C.L. dell'anno
2023, promossa da:
con sede legale in Quartu Sant'Elena, in personale del legale rappresentante, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Nicola Norfo, che la rappresenta e difende giusta procura speciale come in atti;
Opponente
CONTRO
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Simone Controparte_2
Berillo che lo rappresenta e difende, con l'avvocato Jonathan Vacca, in virtù di procura speciale come in atti;
Opposto
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 17 febbraio 2023 la ha proposto opposizione avverso il Controparte_1
decreto n. 679/2022 col quale le è stato ingiunto il pagamento di un importo lordo corrispondente ad euro 1.460,00 netti , oltre accessori di legge, in favore di Controparte_2
A sostegno dell'opposizione ha escluso che il vanti crediti residui per il mese di marzo CP_2
2022 ed ha contestato la genuinità del cedolino paga che egli ha prodotto in sede monitoria recante, appunto, l'importo pari a 1.460,00 euro che questi avrebbe asseritamente maturato a credito quale retribuzione per il mese di marzo del 2022.
Ha quindi prodotto altro cedolino paga, sempre relativo al mese di marzo 2022 ove la retribuzione maturata dall'opposto è pari a 500,00 euro netti, regolarmente corrisposti l'8 aprile 2022.
Detto importo, anche a voler considerare come fondata l'avversa pretesa (ove non si dà conto di tale pagamento), sarebbe comunque da decurtare dalla somma ingiunta. Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
− in via principale: previo accertamento che il pagamento di € 500,00 del 08.04.2022 è stato integralmente satisfattivo della pretesa del sig. accogliere la presente opposizione e per CP_2
l'effetto revocare il decreto opposto perchè infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi di cui alla narrativa mandando assolta la da qualsiasi pretesa formulata dal sig. ed Controparte_1 CP_2
accertare che nulla è più dovuto dalla al sig. in ragione del pregresso Controparte_1 CP_2
rapporto di lavoro;
− In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui la pretesa di controparte dovesse trovare qualche accoglimento, revocare il decreto ingiuntivo opposto stante il pagamento di € 500,00 ed imputare in toto o in parte detto pagamento alla pretesa del sig. CP_2
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.
Il i è ritualmente costituito in giudizio onde dedurre la fondatezza della originaria pretesa CP_2
creditoria sulla scorta del monte ore di lavoro effettivamente svolte nel mese di marzo 2022 pari nel complesso a circa 151 suddivise su 21 giorni.
Con riguardo alla corresponsione in suo favore di 500,00 euro non ha negato di aver percepito tale importo ma ha sostenuto che debba essere imputato alle somme ulteriori maturate.
Ha quindi concluso come segue:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
Nel merito:
- Rigettare l'avversa opposizione per i motivi precisati nella superiore espositiva e, per l'effetto, confermare il decreto n. 455/2022 (R.A.C.L. n. 4053/2022) del Tribunale di Cagliari.
- Accertare e dichiarare il diritto del Sig. al pagamento di quanto dovuto, per i titoli Parte_1 esposti nella precedente narrativa, per l'attività prestata nel mese di marzo 2022, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge fino al saldo;
- Condannare la società al pagamento in favore del sig. della somma Controparte_1 CP_2 complessiva di euro 1.460,00, ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata dall'ill.mo
Giudice in corso di causa anche a mezzo di C.T.U., per le causali di cui sopra, oltre interessi monetari dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo;
In via subordinata:
- Nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere fondate, anche solo parzialmente, le ragioni di opposizione dell'opponente, accertare l'ammontare del credito vantato dal sig. CP_2 nei confronti della e condannare quest'ultima al pagamento della somma accertata CP_1 all'esito del presente giudizio.
In ogni caso: con condanna dell'opponente al pagamento delle competenze e spese di lite del presente giudizio e del pregresso procedimento monitorio.
La causa, istruita mediante documenti e prova testimoniale, è stata discussa dai difensori nelle forme di cui alla normativa richiamata in epigrafe previo infruttuoso tentativo di conciliazione.
*
1. Il ricorso in opposizione proposto dalla è fondato nei limiti e per le ragioni che si Controparte_1
passa ad esporre.
2. Va anzitutto dato atto che non è contestato il pagamento, avvenuto l'8 aprile 2022, in favore del dell'importo di euro 500,00 (cfr. doc. 4 produzioni parte opponente) a titolo acconto CP_2
stipendio mese di marzo.
La difesa opposta al riguardo si è limitata a riferire tale pagamento ad altre voci di credito non meglio precisate, talchè detta somma, posto che la imputazione ha valenza quantomeno indiziaria (cfr. Cass. ord. n. 20052/2024), deve essere portata in detrazione dall'originario credito rivendicato in sede monitoria.
3. In relazione all'ammontare della retribuzione maturata dal nel mese di marzo 2022 CP_2 opera il consueto criterio di riparto dell'onere della prova secondo il quale nel caso in cui si versi in una situazione di inadempimento di un'obbligazione contrattuale ………….. il creditore che agisca per la risoluzione del contrattato, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. ord. n. 13685/2019).
Ebbene nel caso di specie l'opposto ha debitamente dimostrato il fatto costitutivo del suo credito retributivo.
Depone in tal senso quanto riferito dalle due testimoni escusse in corso di causa.
La teste già dipendente della società opponente fino al marzo 2022, ha spiegato che le Tes_1
giornaliere ove venivano annotate le ore di lavoro svolte dal personale erano curate dai dipendenti a tal fine incaricati, ossia una certa , , e Per_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
. Persona_5
Quest'ultima, in particolare, si occupava di compilare la giornaliera relativa all'attività lavorativa svolta durante la settimana dal CP_2
La teste ha riferito di ave curato il ritiro ogni lunedì delle giornaliere per poi provvedere a caricare i relativi dati settimanali.
Questi dati venivano poi trasfusi in un prospetto finale che per quanto riguarda il mese di marzo
2022 è quello prodotto dalla difesa opposta sub doc. 2, come da conforme dichiarazione resa in corso di esame.
La stessa ha proseguito chiarendo che tale quadro riassuntivo era utilizzato dal personale Tes_1 aziendale e non era inviato al consulente del lavoro, al quale veniva trasmesso un altro file recante l'importo da corrispondere al singolo dipendente senza la indicazione del numero delle ore.
La teste , in servizio presso l'esercizio gestito dalla opponente da marzo a maggio 2022 con Tes_2 mansioni di cameriere di sala al pari dell'opposto, ha confermato che la compagna del Per_5 titolare, annotava su un foglio elettronico l'orario di ingresso ed uscita suo e del e quindi CP_2
trasmetteva tali annotazioni alla che si occupava di predisporre le buste paga. Tes_1
Ha poi rammentato che lo stesso nel marzo 2022 aveva lavorato più la sera che la mattina CP_2
e comunque che l'orario di lavoro che ambedue osservavano era di circa 10 ore al giorno dal lunedì alla domenica.
Reputa in proposito il Tribunale che si tratti di dichiarazioni sufficientemente precise ed attendibili siccome provenienti da soggetti che hanno condiviso col l'attività lavorativa nel periodo CP_2
per cui è causa.
E' peraltro significativo che nessuna delle testimoni rammenti che il avesse lavorato nel CP_2
marzo 2022 per sole 3 ore circa suddivise nei primi due giorni del mese, circostanza assai particolare che non sarebbe certamente sfuggita a chi, come la , condivideva lo stesso tipo di mansioni. Tes_2
La stessa , d'altra parte, risulta cliente all'attualità del locale per cui è causa, circostanza che Tes_2
porta ad escludere che, diversamente da quanto si potrebbe pure ipotizzare per la ella covi Tes_1
motivi di particolare rancore verso il suo ex datore di lavoro.
3.1. Può aggiungersi che nemmeno è contestato che il prospetto esibito in causa provenga dalla posto che a ben vedere è la stessa opponente che conferma tale circostanza nella querela Tes_1
separatamente proposta.
Si tratta di un documento in ogni caso di per sé non dirimente, tenuto conto di quanto dichiarato dalla teste sull'impegno lavorativo profuso dal nel periodo in ella ha lavorato Tes_2 CP_2
accanto a lui.
Nondimeno tale prospetto assume comunque una rilevanza quantomeno indiziaria quanto all'impegno lavorativo del a marzo 2022, in difetto della sanzione della inutilizzabilità CP_2
della prova, quandanche illecitamente acquisita, prevista soltanto nel processo penale ex art. 191
c.p.p. (cfr. Cass, sent. n. 8459/2020).
Va osservato che nemmeno è dimostrato che tale documento sia stato acquisito in causa in violazione di precise disposizioni posto che ai sensi degli artt. 2 decies e 160 bis del D.lgs. n. 196/2003 il rinvio alle pertinenti disposizioni processuali non consente di ravvisare, in mancanza di tali previsioni normative per il rito civile, alcuna specifica preclusione.
Ad ogni modo la elaborazione giurisprudenziale della Corte di legittimità ha chiarito, in disparte eventuali illeciti relativi alle concrete modalità di reperimento dei documenti, che la produzione in giudizio di atti relativi alla posizione del lavoratore non è processualmente sanzionata posto che prevale il diritto di difesa in giudizio rispetto alle esigenze di riservatezza rivendicate dal datore di lavoro (cfr. Cass. sent. n. 16629/2016).
4. Deve aggiungersi, a sostegno delle considerazioni che precedono, che militano in favore della prospettazione fornita dal lavoratore opposto vari convergenti elementi indiziari: in primo luogo il cedolino paga prodotto dalla difesa opponente è l'unico che reca un calendario delle presenze mancante in tutti gli altri cedolini paga presenti in atti;
in secondo luogo, come già rilevato, parte opponente non spiega in base a quale accordo, nemmeno oggetto di allegazione, il avrebbe CP_2
lavorato nel marzo 2022 per sole 3 ore e mezzo circa, omettendo di presentarsi al lavoro per 15 giornate lavorative;
in terzo luogo la stessa opponente si è ben guardata dal depositare in causa il
Libro Unico del Lavoro onde comprovare, con un documento dotato di particolare attendibilità,
l'effettivo monte ore di lavoro riferibile all'opposto per il mese anzidetto;
da ultimo l'acconto di euro
500,00 versato al nell'aprile 2022 corrisponde esattamente alla retribuzione che egli CP_2 avrebbe maturato nello stesso mese cosicchè l'acconto ed il saldo in definitiva coincidono.
Sul punto le spiegazioni offerte dalla difesa opponente (In merito alla corrispondenza fra acconto
e poi effettivo saldo si giustifica in una concessione fatta dal datore di lavoro al dipendente che, laddove la busta paga fosse stata redatta per l'attività lavorativa effettivamente svolta sarebbe stata ben più inferiore) non paiono convincenti: la datrice di lavoro, dunque, parrebbe sostenere che il credito azionabile dal per la mensilità in questione sarebbe inferiore (non si comprende CP_2
però in forza di quali argomenti) e che quindi il prospetto paga che ella ha prodotto in causa recherebbe dati non corrispondenti al vero.
Inoltre la stessa datrice di lavoro ad aprile 2022 avrebbe corrisposto somme non dovute al CP_2
per venirgli incontro nonostante, secondo le generiche deduzioni istruttorie formulate nelle note del
9 novembre 2023, nel mese precedente l'opposto avesse mantenuto reiteratamente condotte meritevoli di gravi conseguenze disciplinari.
Si tratta, a ben vedere, di argomentazioni scarsamente verosimili che pertanto non meritano condivisione ai fini decisori.
5. In conclusione reputa il Tribunale che gli elementi di conoscenza emersi in causa, ove valutati singolarmente e nel loro complesso, forniscano un quadro coerente e logicamente convincente quanto alla maturazione da parte del del credito vantato in causa e, di contro, non integrino la CP_2
prova contraria gravante sul datore di lavoro che dunque va condannato al pagamento di euro 960,00, ossia la differenza tra 1.460,00 euro ed i 500,00 euro già corrisposti in favore dell'opposto.
Non resta pertanto che accogliere l'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare dovuto l'importo da ultimo dianzi indicato in favore del CP_2
6. Le spese di lite (comprese quelle della fase monitoria che vanno rideterminate in via unitaria con quelle della fase a cognizione ordinaria, cfr. Cass. ord. n. 17854/2020) possono essere compensate in ragione di 1/3, tenuto conto del pagamento in favore dell'opposto della predetta somma anteriormente al deposito del ricorso monitorio, mentre per la parte restante vanno poste a carico della opponente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 679/2022, emesso da questo Ufficio il 31 dicembre 2022;
2. Condanna al pagamento in favore di di un importo lordo pari ad Controparte_1 Controparte_2
euro 960,00 netti, oltre accessori di legge fino al saldo effettivo;
3. Compensa le spese di lite in ragione di 1/3 e condanna alla rifusione in favore di Controparte_1
delle spese processuali (comprese quelle della fase monitoria) che liquida in euro Controparte_2
800,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 7 dicembre 2024.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, iscritta al n. 537 del R.A.C.L. dell'anno
2023, promossa da:
con sede legale in Quartu Sant'Elena, in personale del legale rappresentante, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Nicola Norfo, che la rappresenta e difende giusta procura speciale come in atti;
Opponente
CONTRO
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Simone Controparte_2
Berillo che lo rappresenta e difende, con l'avvocato Jonathan Vacca, in virtù di procura speciale come in atti;
Opposto
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 17 febbraio 2023 la ha proposto opposizione avverso il Controparte_1
decreto n. 679/2022 col quale le è stato ingiunto il pagamento di un importo lordo corrispondente ad euro 1.460,00 netti , oltre accessori di legge, in favore di Controparte_2
A sostegno dell'opposizione ha escluso che il vanti crediti residui per il mese di marzo CP_2
2022 ed ha contestato la genuinità del cedolino paga che egli ha prodotto in sede monitoria recante, appunto, l'importo pari a 1.460,00 euro che questi avrebbe asseritamente maturato a credito quale retribuzione per il mese di marzo del 2022.
Ha quindi prodotto altro cedolino paga, sempre relativo al mese di marzo 2022 ove la retribuzione maturata dall'opposto è pari a 500,00 euro netti, regolarmente corrisposti l'8 aprile 2022.
Detto importo, anche a voler considerare come fondata l'avversa pretesa (ove non si dà conto di tale pagamento), sarebbe comunque da decurtare dalla somma ingiunta. Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
− in via principale: previo accertamento che il pagamento di € 500,00 del 08.04.2022 è stato integralmente satisfattivo della pretesa del sig. accogliere la presente opposizione e per CP_2
l'effetto revocare il decreto opposto perchè infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi di cui alla narrativa mandando assolta la da qualsiasi pretesa formulata dal sig. ed Controparte_1 CP_2
accertare che nulla è più dovuto dalla al sig. in ragione del pregresso Controparte_1 CP_2
rapporto di lavoro;
− In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui la pretesa di controparte dovesse trovare qualche accoglimento, revocare il decreto ingiuntivo opposto stante il pagamento di € 500,00 ed imputare in toto o in parte detto pagamento alla pretesa del sig. CP_2
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.
Il i è ritualmente costituito in giudizio onde dedurre la fondatezza della originaria pretesa CP_2
creditoria sulla scorta del monte ore di lavoro effettivamente svolte nel mese di marzo 2022 pari nel complesso a circa 151 suddivise su 21 giorni.
Con riguardo alla corresponsione in suo favore di 500,00 euro non ha negato di aver percepito tale importo ma ha sostenuto che debba essere imputato alle somme ulteriori maturate.
Ha quindi concluso come segue:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
Nel merito:
- Rigettare l'avversa opposizione per i motivi precisati nella superiore espositiva e, per l'effetto, confermare il decreto n. 455/2022 (R.A.C.L. n. 4053/2022) del Tribunale di Cagliari.
- Accertare e dichiarare il diritto del Sig. al pagamento di quanto dovuto, per i titoli Parte_1 esposti nella precedente narrativa, per l'attività prestata nel mese di marzo 2022, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge fino al saldo;
- Condannare la società al pagamento in favore del sig. della somma Controparte_1 CP_2 complessiva di euro 1.460,00, ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata dall'ill.mo
Giudice in corso di causa anche a mezzo di C.T.U., per le causali di cui sopra, oltre interessi monetari dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo;
In via subordinata:
- Nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere fondate, anche solo parzialmente, le ragioni di opposizione dell'opponente, accertare l'ammontare del credito vantato dal sig. CP_2 nei confronti della e condannare quest'ultima al pagamento della somma accertata CP_1 all'esito del presente giudizio.
In ogni caso: con condanna dell'opponente al pagamento delle competenze e spese di lite del presente giudizio e del pregresso procedimento monitorio.
La causa, istruita mediante documenti e prova testimoniale, è stata discussa dai difensori nelle forme di cui alla normativa richiamata in epigrafe previo infruttuoso tentativo di conciliazione.
*
1. Il ricorso in opposizione proposto dalla è fondato nei limiti e per le ragioni che si Controparte_1
passa ad esporre.
2. Va anzitutto dato atto che non è contestato il pagamento, avvenuto l'8 aprile 2022, in favore del dell'importo di euro 500,00 (cfr. doc. 4 produzioni parte opponente) a titolo acconto CP_2
stipendio mese di marzo.
La difesa opposta al riguardo si è limitata a riferire tale pagamento ad altre voci di credito non meglio precisate, talchè detta somma, posto che la imputazione ha valenza quantomeno indiziaria (cfr. Cass. ord. n. 20052/2024), deve essere portata in detrazione dall'originario credito rivendicato in sede monitoria.
3. In relazione all'ammontare della retribuzione maturata dal nel mese di marzo 2022 CP_2 opera il consueto criterio di riparto dell'onere della prova secondo il quale nel caso in cui si versi in una situazione di inadempimento di un'obbligazione contrattuale ………….. il creditore che agisca per la risoluzione del contrattato, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. ord. n. 13685/2019).
Ebbene nel caso di specie l'opposto ha debitamente dimostrato il fatto costitutivo del suo credito retributivo.
Depone in tal senso quanto riferito dalle due testimoni escusse in corso di causa.
La teste già dipendente della società opponente fino al marzo 2022, ha spiegato che le Tes_1
giornaliere ove venivano annotate le ore di lavoro svolte dal personale erano curate dai dipendenti a tal fine incaricati, ossia una certa , , e Per_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
. Persona_5
Quest'ultima, in particolare, si occupava di compilare la giornaliera relativa all'attività lavorativa svolta durante la settimana dal CP_2
La teste ha riferito di ave curato il ritiro ogni lunedì delle giornaliere per poi provvedere a caricare i relativi dati settimanali.
Questi dati venivano poi trasfusi in un prospetto finale che per quanto riguarda il mese di marzo
2022 è quello prodotto dalla difesa opposta sub doc. 2, come da conforme dichiarazione resa in corso di esame.
La stessa ha proseguito chiarendo che tale quadro riassuntivo era utilizzato dal personale Tes_1 aziendale e non era inviato al consulente del lavoro, al quale veniva trasmesso un altro file recante l'importo da corrispondere al singolo dipendente senza la indicazione del numero delle ore.
La teste , in servizio presso l'esercizio gestito dalla opponente da marzo a maggio 2022 con Tes_2 mansioni di cameriere di sala al pari dell'opposto, ha confermato che la compagna del Per_5 titolare, annotava su un foglio elettronico l'orario di ingresso ed uscita suo e del e quindi CP_2
trasmetteva tali annotazioni alla che si occupava di predisporre le buste paga. Tes_1
Ha poi rammentato che lo stesso nel marzo 2022 aveva lavorato più la sera che la mattina CP_2
e comunque che l'orario di lavoro che ambedue osservavano era di circa 10 ore al giorno dal lunedì alla domenica.
Reputa in proposito il Tribunale che si tratti di dichiarazioni sufficientemente precise ed attendibili siccome provenienti da soggetti che hanno condiviso col l'attività lavorativa nel periodo CP_2
per cui è causa.
E' peraltro significativo che nessuna delle testimoni rammenti che il avesse lavorato nel CP_2
marzo 2022 per sole 3 ore circa suddivise nei primi due giorni del mese, circostanza assai particolare che non sarebbe certamente sfuggita a chi, come la , condivideva lo stesso tipo di mansioni. Tes_2
La stessa , d'altra parte, risulta cliente all'attualità del locale per cui è causa, circostanza che Tes_2
porta ad escludere che, diversamente da quanto si potrebbe pure ipotizzare per la ella covi Tes_1
motivi di particolare rancore verso il suo ex datore di lavoro.
3.1. Può aggiungersi che nemmeno è contestato che il prospetto esibito in causa provenga dalla posto che a ben vedere è la stessa opponente che conferma tale circostanza nella querela Tes_1
separatamente proposta.
Si tratta di un documento in ogni caso di per sé non dirimente, tenuto conto di quanto dichiarato dalla teste sull'impegno lavorativo profuso dal nel periodo in ella ha lavorato Tes_2 CP_2
accanto a lui.
Nondimeno tale prospetto assume comunque una rilevanza quantomeno indiziaria quanto all'impegno lavorativo del a marzo 2022, in difetto della sanzione della inutilizzabilità CP_2
della prova, quandanche illecitamente acquisita, prevista soltanto nel processo penale ex art. 191
c.p.p. (cfr. Cass, sent. n. 8459/2020).
Va osservato che nemmeno è dimostrato che tale documento sia stato acquisito in causa in violazione di precise disposizioni posto che ai sensi degli artt. 2 decies e 160 bis del D.lgs. n. 196/2003 il rinvio alle pertinenti disposizioni processuali non consente di ravvisare, in mancanza di tali previsioni normative per il rito civile, alcuna specifica preclusione.
Ad ogni modo la elaborazione giurisprudenziale della Corte di legittimità ha chiarito, in disparte eventuali illeciti relativi alle concrete modalità di reperimento dei documenti, che la produzione in giudizio di atti relativi alla posizione del lavoratore non è processualmente sanzionata posto che prevale il diritto di difesa in giudizio rispetto alle esigenze di riservatezza rivendicate dal datore di lavoro (cfr. Cass. sent. n. 16629/2016).
4. Deve aggiungersi, a sostegno delle considerazioni che precedono, che militano in favore della prospettazione fornita dal lavoratore opposto vari convergenti elementi indiziari: in primo luogo il cedolino paga prodotto dalla difesa opponente è l'unico che reca un calendario delle presenze mancante in tutti gli altri cedolini paga presenti in atti;
in secondo luogo, come già rilevato, parte opponente non spiega in base a quale accordo, nemmeno oggetto di allegazione, il avrebbe CP_2
lavorato nel marzo 2022 per sole 3 ore e mezzo circa, omettendo di presentarsi al lavoro per 15 giornate lavorative;
in terzo luogo la stessa opponente si è ben guardata dal depositare in causa il
Libro Unico del Lavoro onde comprovare, con un documento dotato di particolare attendibilità,
l'effettivo monte ore di lavoro riferibile all'opposto per il mese anzidetto;
da ultimo l'acconto di euro
500,00 versato al nell'aprile 2022 corrisponde esattamente alla retribuzione che egli CP_2 avrebbe maturato nello stesso mese cosicchè l'acconto ed il saldo in definitiva coincidono.
Sul punto le spiegazioni offerte dalla difesa opponente (In merito alla corrispondenza fra acconto
e poi effettivo saldo si giustifica in una concessione fatta dal datore di lavoro al dipendente che, laddove la busta paga fosse stata redatta per l'attività lavorativa effettivamente svolta sarebbe stata ben più inferiore) non paiono convincenti: la datrice di lavoro, dunque, parrebbe sostenere che il credito azionabile dal per la mensilità in questione sarebbe inferiore (non si comprende CP_2
però in forza di quali argomenti) e che quindi il prospetto paga che ella ha prodotto in causa recherebbe dati non corrispondenti al vero.
Inoltre la stessa datrice di lavoro ad aprile 2022 avrebbe corrisposto somme non dovute al CP_2
per venirgli incontro nonostante, secondo le generiche deduzioni istruttorie formulate nelle note del
9 novembre 2023, nel mese precedente l'opposto avesse mantenuto reiteratamente condotte meritevoli di gravi conseguenze disciplinari.
Si tratta, a ben vedere, di argomentazioni scarsamente verosimili che pertanto non meritano condivisione ai fini decisori.
5. In conclusione reputa il Tribunale che gli elementi di conoscenza emersi in causa, ove valutati singolarmente e nel loro complesso, forniscano un quadro coerente e logicamente convincente quanto alla maturazione da parte del del credito vantato in causa e, di contro, non integrino la CP_2
prova contraria gravante sul datore di lavoro che dunque va condannato al pagamento di euro 960,00, ossia la differenza tra 1.460,00 euro ed i 500,00 euro già corrisposti in favore dell'opposto.
Non resta pertanto che accogliere l'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare dovuto l'importo da ultimo dianzi indicato in favore del CP_2
6. Le spese di lite (comprese quelle della fase monitoria che vanno rideterminate in via unitaria con quelle della fase a cognizione ordinaria, cfr. Cass. ord. n. 17854/2020) possono essere compensate in ragione di 1/3, tenuto conto del pagamento in favore dell'opposto della predetta somma anteriormente al deposito del ricorso monitorio, mentre per la parte restante vanno poste a carico della opponente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 679/2022, emesso da questo Ufficio il 31 dicembre 2022;
2. Condanna al pagamento in favore di di un importo lordo pari ad Controparte_1 Controparte_2
euro 960,00 netti, oltre accessori di legge fino al saldo effettivo;
3. Compensa le spese di lite in ragione di 1/3 e condanna alla rifusione in favore di Controparte_1
delle spese processuali (comprese quelle della fase monitoria) che liquida in euro Controparte_2
800,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 7 dicembre 2024.
IL GIUDICE
Giorgio Murru