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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4423/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il G.O., Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 4423\2018 R.G.AA.CC., promossa da:
SOC. AGR. CAIRO&DOUTCHER di Cairo Uzi e C. s.s., già Azienda Agricola
CAIRO&DOUTCHER di Cairo Uzi e C. s.s., rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Cafaro, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
CONTRO rappresentata e difesa dall'Avv. Cosimo Centonze, con domicilio eletto come Controparte_1
da mandato a margine della comparsa di risposta
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/09.
Con atto di citazione con domanda riconvenzionale ritualmente notificato, la
[...]
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 531/2018, emesso Parte_1
dal Tribunale di Lecce, e conveniva in giudizio l'odierna società davanti all'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale, revocare per i motivi di cui alla superiore parte espositiva, il decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il grave inadempimenti della C società Trivelsonda nonché la responsabilità della opposta per mancata esecuzione dell'opera a regola d'arte, stante la palese difformità della stessa tale da renderla non funzionante ed inservibile e dichiarare risolto il contratto di appalto
stipulato in forma verbale tra le parti;
conseguentemente condannare la in persona del leg. rapp. p.t., a Controparte_1 corrispondere in favore della opponente, Soc. Agr. Cairo&Doutcher di Cairo Uzi e C. ss. (già Azienda Agricola
Cairo&Doutcher di Cairo Uzi e C. ss.) la somma di Euro 2.500,00 pari all'importo della spesa sostenuta per manodopera e materiali per la costruzione della cabina di contenimento del pozzo realizzata dall'opponente, nonché l'importo di Euro
8.662,00 quali costi sostenuti dalla società opponente, nei confronti di Solar Service s.r.l., nonché l'importo di Euro
504,15 di cui alla fattura n.618/2017 emessa dalla società Panarese Calcestruzzi sas per poter far Controparte_2 fronte al grave inadempimento dell'opposta per i motivi di cui in narrativa, oltre al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, patiti dall'opponente nella misura che sarà ritenuta di giustizia, il tutto nei limiti di competenza dello
scaglione di riferimento oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da dì del dovuto al saldo;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge ”.
La società opponente sosteneva non dovuto il pagamento dell'importo di Euro 13.035,70, oltre spese, richiesto dalla società giacché nell'estate 2016 aveva verbalmente conferito Controparte_1
l'incarico alla detta società opposta, al prezzo convenuto di Euro 3.500,00, per la realizzazione di un pozzo assorbente che non era risultato idoneo alla funzione che doveva svolgere, di raccolta dell'acqua piovana.
Lamentava che per porre rimedio alle problematiche funzionali del pozzo in oggetto aveva dovuto richiedere alla un rimedio correttivo nel gennaio 2017 e l'atro nell'estate 2017, CP_1
aggiungendo che permanendo lo stato di inefficienza dello stesso, si era vista costretta a far realizzare,
a proprie spese, dalle ditte Solar Service s.r.l. di San Pancrazio e dalla ditta Panarese Calcestruzzi s.s. di opere finalizzate a porre rimedio al malfunzionamento più volte lamentato CP_2
dell'opera, sostenendo la spesa di Euro 1.666,15.
Si costituiva che a sua volta rassegnava le seguenti conclusioni: “vista l'accettazione Controparte_1
dell'opera da parte del committente senza alcuna denuncia, dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2226 c.c. la decadenza del termine, e quindi la prescrizione dell'azione, per l' Controparte_3
[... (oggi circa la denuncia in ordine a difformità e vizi occulti nei Controparte_4 confronti del prestatore d'opera e, per l'effetto, previo accertamento dell'adempimento contrattuale da parte della ed il rigetto della richiesta avversaria sia in ordine alla risoluzione del contratto, sia in ordine alla Controparte_1 spiegata domanda riconvenzionale e attesa la realizzazione a regola d'arte dell'opera, mai contestata e mai pagata,
confermare il decreto ingiuntivo telematico n.531/2018, RG n.1798/2018, emesso a favore della ricorrente
[...] in data 28.02.2018 dal Tribunale di Lecce sez. commerciale Giudice dott. Alessandro Silvestrini, con Parte_2 condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze di lite oltre rim. Corf. Cap ed iva, con richiesta di distrazione ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto avvocato antistatario;
in subordine, concedere la provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo telematico n.531/2018, RG n.1798/2018 a favore della ricorrente Parte_2
emesso in data 28.02.2018 dal Tribunale di Lecce sez. commerciale Giudice dott. Alessandro Silvestrini, ai
[...] sensi dell'art. 648 c.p.c., poiché l'opposizione della non é fondata su Controparte_4 prova scritta;
nel merito, rigettare l'opposizione e le domande tutte ex adverso svolte siccome infondate in fatto e diritto, per le ragioni espresse nella narrativa del presente atto e per tutte le altre che si osserveranno ed espliciteranno nel
prosieguo della causa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo telematico n.531/2018,
RG n.1798/2018, emesso a favore della ricorrente in data 28.02.2018 dal Tribunale di Lecce Parte_2 sez. commerciale Giudice dott. Alessandro Silvestrini, con richiesta di distrazione ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto avvocato antistatario;
”. La società opposta sosteneva di avere solo ricevuto l'incarico di ripristinare e rivestire un pozzo franato, senza mai ricevere informazione in merito alle ragioni aziendali del detto intervento.
Esponeva di aver eseguito i lavori di ripristino senza ricevere alcuna contestazione e che i successivi interventi di pulizia erano stati eseguiti solo a causa dei detriti trasportati da acqua e fango che avevano causato l'otturazione del pozzo.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed ammessi gli interrogatori deferiti dal precedente giudicante, il fascicolo veniva assegnato all'odierno giudicante, per cui disposta ed espletata la CTU e la prova per testi, precisate le conclusioni la causa é stata trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
* * *
L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Va premesso che il contratto intercorso tra le parti é un contratto verbale, per cui l'istruttoria si é resa necessaria sia per circoscrivere la natura del pozzo e la sua realizzazione a regola d'arte, che per determinare il costo dell'opera e la valenza dei successivi interventi eseguiti dalla società opposta.
Ebbene, dall'istruttoria risultano dichiarazioni divergenti dei testi in ordine alla natura del pozzo, per cui non é stato possibile dalla stessa trarre se l'accordo verbale prevedeva la realizzazione di un pozzo per emungimento di acqua da falda o un pozzo assorbente.
Tale accertamento, tuttavia, diviene irrilevante alla luce dalla CTU redatta dall'Ing, Per_1
le cui conclusioni vengono condivise da questo giudicante, poiché esenti da vizi logici o
[...]
di metodo.
Il detto consulente ha riferito che il pozzo risulta inserito all'interno dei terreni di proprietà della in agro di Copertino alla Contrada Vigna Parte_3 Controparte_4
Grande, Località Seminaristi, fogli 3 e 9, ove insistono numerose serre attrezzate con impianti tecnologici idraulici “servite da: alcuni pozzi artesiani attivi per emungimento di acqua da falda, da viabilità con intersezioni sottostanti di tubazioni multiple in cls, n. 2 vasche di raccolta e recupero di acque, provenienti da canali di scolo a cielo aperto a “C” di varie dimensioni non rivestiti a servizio dell'Azienda..”
Il detto CTU ha descritto il pozzo avvalendosi di idrospezione e quantificato i costi necessari alla sua realizzazione in Euro 6.332,00, tenuto conto delle indagini di mercato, precisando che i lavori
“appaiono corretti ed a regola d'arte dai 2,50 m dal piano campagna e fino a circa 48,00 m di profondità accertata, nel caso si facesse riferimento alla perforazione di un pozzo di emungimento acque sotterranee. I lavori non appaiono corretti e quindi non eseguiti a regola d'arte nel caso in cui si fa riferimento alla perforazione per un pozzo assorbente in quanto è assolutamente vietato per legge lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo”.
L'Ing. inoltre, ha descritto e quantificato i lavori successivamente eseguiti dalla società Per_1
opponente, precisando che gli stessi erano utili all'eventuale mal funzionamento del pozzo inteso come perdente, stabilendone il costo in Euro 5.222,00, tenuto conto sempre delle indagini di mercato.
Ebbene, dalla realizzazione di detti ultimi lavori, deve dedursi che effettivamente l'intento della società opponente era quello di realizzare, come in effetti ha realizzato, un pozzo assorbente ma che, tuttavia, stante l'impedimento della normativa di riferimento in vigore, non poteva legittimamente richiedere, per cui la società opposta si é limitata ad eseguire un pozzo assorbente, successivamente adibito dalla società agricola opponente allo scopo illecito, che non poteva costituire oggetto del contratto.
Ed infatti l'attività posta in essere, come evidenziato dal CTU risulta in violazione del D.Lgs.
n.152/2006, al R.D. 1775/33 e successive modificazioni, nonché alla Legge Regionale 05.05.1999
n.18 ed all'art. 10 del D.Lgs n. 275 del 12.07.1983, ragione per cui la presente sentenza viene inoltrata alla Provincia di Lecce, Autorità competente, affinché proceda ai dovuti accertamenti in ordine alla pozzo realizzato in agro di Copertino, Contrada Vigna Grande Località Seminaristi, nel NCT ai fogli
3 e 9.
Ciò posto e rilevato che non é in contestazione l'esecuzione dei lavori come accertati da CTU e passando al quantum, si rileva che l'attività svolta dalla società opposta é stata stimata in Euro
6.332,00, importo notevolmente inferiore rispetto all'importo di cui alla fattura n.220/2017, circostanza che impone la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente al pagamento dell'opera nei termini accertati.
Andrà, infine, rigettata la domanda riconvenzionale, stante la natura degli ulteriori lavori eseguiti dalla società opponente, finalizzati solo dall'intento illecito di adeguare il pozzo alla funzione assorbente, che non potevano essere pretesi dalla Controparte_1
Le spese di causa, stante la reciproca soccombenza, vengono interamente compensate.
Spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n.531/18, emesso dal Tribunale di Lecce;
2) Accertato un credito della nella misura di Euro 6.332,00, condanna la Controparte_1
al pagamento di detto importo, oltre Parte_1
interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
3) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla società opponente;
4) Compensa interamente le spese di lite;
5) Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti nella misura del 50%.
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 26.03.2025 è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ex art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Manda alla Cancelleria per comunicare la presente sentenza alla Provincia di Lecce, per quanto di sua competenza, per le eventuali violazioni della normativa in tema ambientale di cui al D.Lgs.
n.152/2006, al R.D. 1775/33 e successive modificazioni, nonché della Legge Regionale 05.05.1999
n.18 ed dell'art. 10 del D.Lgs n. 275 del 12.07.1983.
Lecce, 26.03.2025
Il G.O.
Avv. Carmela Convertini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il G.O., Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 4423\2018 R.G.AA.CC., promossa da:
SOC. AGR. CAIRO&DOUTCHER di Cairo Uzi e C. s.s., già Azienda Agricola
CAIRO&DOUTCHER di Cairo Uzi e C. s.s., rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Cafaro, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
CONTRO rappresentata e difesa dall'Avv. Cosimo Centonze, con domicilio eletto come Controparte_1
da mandato a margine della comparsa di risposta
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/09.
Con atto di citazione con domanda riconvenzionale ritualmente notificato, la
[...]
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 531/2018, emesso Parte_1
dal Tribunale di Lecce, e conveniva in giudizio l'odierna società davanti all'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale, revocare per i motivi di cui alla superiore parte espositiva, il decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il grave inadempimenti della C società Trivelsonda nonché la responsabilità della opposta per mancata esecuzione dell'opera a regola d'arte, stante la palese difformità della stessa tale da renderla non funzionante ed inservibile e dichiarare risolto il contratto di appalto
stipulato in forma verbale tra le parti;
conseguentemente condannare la in persona del leg. rapp. p.t., a Controparte_1 corrispondere in favore della opponente, Soc. Agr. Cairo&Doutcher di Cairo Uzi e C. ss. (già Azienda Agricola
Cairo&Doutcher di Cairo Uzi e C. ss.) la somma di Euro 2.500,00 pari all'importo della spesa sostenuta per manodopera e materiali per la costruzione della cabina di contenimento del pozzo realizzata dall'opponente, nonché l'importo di Euro
8.662,00 quali costi sostenuti dalla società opponente, nei confronti di Solar Service s.r.l., nonché l'importo di Euro
504,15 di cui alla fattura n.618/2017 emessa dalla società Panarese Calcestruzzi sas per poter far Controparte_2 fronte al grave inadempimento dell'opposta per i motivi di cui in narrativa, oltre al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, patiti dall'opponente nella misura che sarà ritenuta di giustizia, il tutto nei limiti di competenza dello
scaglione di riferimento oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da dì del dovuto al saldo;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge ”.
La società opponente sosteneva non dovuto il pagamento dell'importo di Euro 13.035,70, oltre spese, richiesto dalla società giacché nell'estate 2016 aveva verbalmente conferito Controparte_1
l'incarico alla detta società opposta, al prezzo convenuto di Euro 3.500,00, per la realizzazione di un pozzo assorbente che non era risultato idoneo alla funzione che doveva svolgere, di raccolta dell'acqua piovana.
Lamentava che per porre rimedio alle problematiche funzionali del pozzo in oggetto aveva dovuto richiedere alla un rimedio correttivo nel gennaio 2017 e l'atro nell'estate 2017, CP_1
aggiungendo che permanendo lo stato di inefficienza dello stesso, si era vista costretta a far realizzare,
a proprie spese, dalle ditte Solar Service s.r.l. di San Pancrazio e dalla ditta Panarese Calcestruzzi s.s. di opere finalizzate a porre rimedio al malfunzionamento più volte lamentato CP_2
dell'opera, sostenendo la spesa di Euro 1.666,15.
Si costituiva che a sua volta rassegnava le seguenti conclusioni: “vista l'accettazione Controparte_1
dell'opera da parte del committente senza alcuna denuncia, dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2226 c.c. la decadenza del termine, e quindi la prescrizione dell'azione, per l' Controparte_3
[... (oggi circa la denuncia in ordine a difformità e vizi occulti nei Controparte_4 confronti del prestatore d'opera e, per l'effetto, previo accertamento dell'adempimento contrattuale da parte della ed il rigetto della richiesta avversaria sia in ordine alla risoluzione del contratto, sia in ordine alla Controparte_1 spiegata domanda riconvenzionale e attesa la realizzazione a regola d'arte dell'opera, mai contestata e mai pagata,
confermare il decreto ingiuntivo telematico n.531/2018, RG n.1798/2018, emesso a favore della ricorrente
[...] in data 28.02.2018 dal Tribunale di Lecce sez. commerciale Giudice dott. Alessandro Silvestrini, con Parte_2 condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze di lite oltre rim. Corf. Cap ed iva, con richiesta di distrazione ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto avvocato antistatario;
in subordine, concedere la provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo telematico n.531/2018, RG n.1798/2018 a favore della ricorrente Parte_2
emesso in data 28.02.2018 dal Tribunale di Lecce sez. commerciale Giudice dott. Alessandro Silvestrini, ai
[...] sensi dell'art. 648 c.p.c., poiché l'opposizione della non é fondata su Controparte_4 prova scritta;
nel merito, rigettare l'opposizione e le domande tutte ex adverso svolte siccome infondate in fatto e diritto, per le ragioni espresse nella narrativa del presente atto e per tutte le altre che si osserveranno ed espliciteranno nel
prosieguo della causa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo telematico n.531/2018,
RG n.1798/2018, emesso a favore della ricorrente in data 28.02.2018 dal Tribunale di Lecce Parte_2 sez. commerciale Giudice dott. Alessandro Silvestrini, con richiesta di distrazione ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto avvocato antistatario;
”. La società opposta sosteneva di avere solo ricevuto l'incarico di ripristinare e rivestire un pozzo franato, senza mai ricevere informazione in merito alle ragioni aziendali del detto intervento.
Esponeva di aver eseguito i lavori di ripristino senza ricevere alcuna contestazione e che i successivi interventi di pulizia erano stati eseguiti solo a causa dei detriti trasportati da acqua e fango che avevano causato l'otturazione del pozzo.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed ammessi gli interrogatori deferiti dal precedente giudicante, il fascicolo veniva assegnato all'odierno giudicante, per cui disposta ed espletata la CTU e la prova per testi, precisate le conclusioni la causa é stata trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
* * *
L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Va premesso che il contratto intercorso tra le parti é un contratto verbale, per cui l'istruttoria si é resa necessaria sia per circoscrivere la natura del pozzo e la sua realizzazione a regola d'arte, che per determinare il costo dell'opera e la valenza dei successivi interventi eseguiti dalla società opposta.
Ebbene, dall'istruttoria risultano dichiarazioni divergenti dei testi in ordine alla natura del pozzo, per cui non é stato possibile dalla stessa trarre se l'accordo verbale prevedeva la realizzazione di un pozzo per emungimento di acqua da falda o un pozzo assorbente.
Tale accertamento, tuttavia, diviene irrilevante alla luce dalla CTU redatta dall'Ing, Per_1
le cui conclusioni vengono condivise da questo giudicante, poiché esenti da vizi logici o
[...]
di metodo.
Il detto consulente ha riferito che il pozzo risulta inserito all'interno dei terreni di proprietà della in agro di Copertino alla Contrada Vigna Parte_3 Controparte_4
Grande, Località Seminaristi, fogli 3 e 9, ove insistono numerose serre attrezzate con impianti tecnologici idraulici “servite da: alcuni pozzi artesiani attivi per emungimento di acqua da falda, da viabilità con intersezioni sottostanti di tubazioni multiple in cls, n. 2 vasche di raccolta e recupero di acque, provenienti da canali di scolo a cielo aperto a “C” di varie dimensioni non rivestiti a servizio dell'Azienda..”
Il detto CTU ha descritto il pozzo avvalendosi di idrospezione e quantificato i costi necessari alla sua realizzazione in Euro 6.332,00, tenuto conto delle indagini di mercato, precisando che i lavori
“appaiono corretti ed a regola d'arte dai 2,50 m dal piano campagna e fino a circa 48,00 m di profondità accertata, nel caso si facesse riferimento alla perforazione di un pozzo di emungimento acque sotterranee. I lavori non appaiono corretti e quindi non eseguiti a regola d'arte nel caso in cui si fa riferimento alla perforazione per un pozzo assorbente in quanto è assolutamente vietato per legge lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo”.
L'Ing. inoltre, ha descritto e quantificato i lavori successivamente eseguiti dalla società Per_1
opponente, precisando che gli stessi erano utili all'eventuale mal funzionamento del pozzo inteso come perdente, stabilendone il costo in Euro 5.222,00, tenuto conto sempre delle indagini di mercato.
Ebbene, dalla realizzazione di detti ultimi lavori, deve dedursi che effettivamente l'intento della società opponente era quello di realizzare, come in effetti ha realizzato, un pozzo assorbente ma che, tuttavia, stante l'impedimento della normativa di riferimento in vigore, non poteva legittimamente richiedere, per cui la società opposta si é limitata ad eseguire un pozzo assorbente, successivamente adibito dalla società agricola opponente allo scopo illecito, che non poteva costituire oggetto del contratto.
Ed infatti l'attività posta in essere, come evidenziato dal CTU risulta in violazione del D.Lgs.
n.152/2006, al R.D. 1775/33 e successive modificazioni, nonché alla Legge Regionale 05.05.1999
n.18 ed all'art. 10 del D.Lgs n. 275 del 12.07.1983, ragione per cui la presente sentenza viene inoltrata alla Provincia di Lecce, Autorità competente, affinché proceda ai dovuti accertamenti in ordine alla pozzo realizzato in agro di Copertino, Contrada Vigna Grande Località Seminaristi, nel NCT ai fogli
3 e 9.
Ciò posto e rilevato che non é in contestazione l'esecuzione dei lavori come accertati da CTU e passando al quantum, si rileva che l'attività svolta dalla società opposta é stata stimata in Euro
6.332,00, importo notevolmente inferiore rispetto all'importo di cui alla fattura n.220/2017, circostanza che impone la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente al pagamento dell'opera nei termini accertati.
Andrà, infine, rigettata la domanda riconvenzionale, stante la natura degli ulteriori lavori eseguiti dalla società opponente, finalizzati solo dall'intento illecito di adeguare il pozzo alla funzione assorbente, che non potevano essere pretesi dalla Controparte_1
Le spese di causa, stante la reciproca soccombenza, vengono interamente compensate.
Spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n.531/18, emesso dal Tribunale di Lecce;
2) Accertato un credito della nella misura di Euro 6.332,00, condanna la Controparte_1
al pagamento di detto importo, oltre Parte_1
interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
3) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla società opponente;
4) Compensa interamente le spese di lite;
5) Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti nella misura del 50%.
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 26.03.2025 è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ex art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Manda alla Cancelleria per comunicare la presente sentenza alla Provincia di Lecce, per quanto di sua competenza, per le eventuali violazioni della normativa in tema ambientale di cui al D.Lgs.
n.152/2006, al R.D. 1775/33 e successive modificazioni, nonché della Legge Regionale 05.05.1999
n.18 ed dell'art. 10 del D.Lgs n. 275 del 12.07.1983.
Lecce, 26.03.2025
Il G.O.
Avv. Carmela Convertini