Trib. Napoli Nord, sentenza 30/11/2025, n. 4800
TRIB
Sentenza 30 novembre 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, ha pronunciato sentenza nel ricorso proposto da un lavoratore avverso il licenziamento disciplinare per giusta causa intimato dalla società datrice di lavoro. Il ricorrente, assunto nel dicembre 2011 e impiegato con mansioni di operatore di sportello, poi trasferito, contestava l'illegittimità del licenziamento comunicato nel settembre 2024, deducendo l'insussistenza della giusta causa, la mancanza di condotte dolose ai sensi degli artt. 54 e 80 del CCNL di categoria e la sproporzione della sanzione rispetto ai fatti addebitati. In via principale, chiedeva la reintegrazione nel posto di lavoro con risarcimento del danno, in via gradata la reintegrazione qualora il fatto fosse punibile con sanzione conservativa, e in via ulteriormente gradata il pagamento di un'indennità risarcitoria pari a ventiquattro mensilità. La società resistente, costituendosi in giudizio, aveva contestato le pretese attoree, chiedendone il rigetto.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il licenziamento disciplinare. In punto di diritto, ha richiamato la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in tema di licenziamento per giusta causa, sottolineando la necessità di valutare la gravità dei fatti addebitati, la loro portata oggettiva e soggettiva, le circostanze di commissione e l'intensità del profilo intenzionale, nonché la proporzionalità tra fatti e sanzione, il tutto alla luce dell'art. 2119 c.c. e della normativa sul licenziamento disciplinare. Ha altresì evidenziato l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 5 L. n. 604/1966 e le tutele previste dal D.Lgs. n. 23/2015, interpretate nel senso che la reintegrazione è prevista solo in caso di insussistenza del fatto materiale contestato, ma che tale insussistenza comprende anche l'ipotesi in cui il fatto, pur materialmente accaduto, sia privo di rilievo disciplinare. Nel merito, il Giudice ha analizzato la contestazione disciplinare, incentrata sulla sottoscrizione di numerosi contratti per il prodotto "Energia" e SIM Poste Mobile, spesso con esercizio del diritto di ripensamento, e sulla presunta non congruità delle firme apposte. Ha ritenuto provato che il ricorrente abbia stipulato numerosi contratti a nome di terzi, inclusi familiari, e anche a proprio nome, con successive modifiche anagrafiche e identificative, e che abbia agito in violazione delle procedure aziendali, pur ammettendo di aver agito sotto pressione della direttrice. Ha escluso che le pressioni della direttrice costituiscano esimente, richiamando la giurisprudenza sull'illegittimità dell'esecuzione di ordini illegittimi. Ha ritenuto la condotta lesiva del vincolo fiduciario, indipendentemente da premi di produzione, e proporzionata alla sanzione espulsiva, anche alla luce delle previsioni del CCNL che contemplano il licenziamento per fatti dolosi che arrecano forte pregiudizio alla società. Pertanto, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli Nord, sentenza 30/11/2025, n. 4800
    Giurisdizione : Trib. Napoli Nord
    Numero : 4800
    Data del deposito : 30 novembre 2025

    Testo completo