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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/09/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2022 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 26/03/2025, da:
nata a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
nato a [...] il [...], entrambi con il proc. dom. avv.
[...]
SCIALPI ANTONIA, giusta procura in atti;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: divorzio congiunto;
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 12/08/2015 a BREMBATE, dalla cui unione é nato a [...] il figlio in data 26.04.2017. Le parti, inoltre, si separavano Per_1 consensualmente come risulta dal verbale d'udienza del 10.03.2021, alle condizioni che venivano omologate da questo Tribunale con decreto n.1704/2021 del 18.03.2021.
Per l'udienza del 10.09.2025, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note di trattazione scritta in cui hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già
1 manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il
27.06.2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in BREMBATE il 12/08/2015 (trascritto nei registri
[...] Parte_2 dello stato civile del medesimo Comune, anno 2015, atto n. 10, parte I);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BREMBATE, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 11.09.2025.
Il Presidente
Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Rosa Maria Alba Costanzo
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 26/03/2025, da:
nata a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
nato a [...] il [...], entrambi con il proc. dom. avv.
[...]
SCIALPI ANTONIA, giusta procura in atti;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: divorzio congiunto;
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 12/08/2015 a BREMBATE, dalla cui unione é nato a [...] il figlio in data 26.04.2017. Le parti, inoltre, si separavano Per_1 consensualmente come risulta dal verbale d'udienza del 10.03.2021, alle condizioni che venivano omologate da questo Tribunale con decreto n.1704/2021 del 18.03.2021.
Per l'udienza del 10.09.2025, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note di trattazione scritta in cui hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già
1 manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il
27.06.2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in BREMBATE il 12/08/2015 (trascritto nei registri
[...] Parte_2 dello stato civile del medesimo Comune, anno 2015, atto n. 10, parte I);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BREMBATE, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 11.09.2025.
Il Presidente
Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Rosa Maria Alba Costanzo
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