Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 27/05/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 2324/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 2324/2024promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Giannotti (c.f.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
, nato a [...] il [...] (c.f. ) residente in [...]C.F._3
LU (SP), Via Firenze n. 17, rappresentato e difeso dall'Avv. Orsola Palladino (c.f.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._4
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
pag. 1 di 7
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso, cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 12/3/2025 e del 21/05/2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 06/12/2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in IA (PT) e che dall'unione sono nati i figli (il 14/12/2010) e Per_1 Per_2
(il 08/06/2012). I coniugi sono in regime di comunione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1)- Affidare i figli minori, e , ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 Per_2
presso la madre;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
2)- assegnare la casa coniugale di LU (SP), sita in Via Firenze 17, con tutti gli arredi, alla madre affinché prosegua a viverci unitamente ai figli. La Sig.ra consentirà al sig. di Pt_1 CP_1 recarsi, previo appuntamento concordato, presso l'abitazione coniugale per ritirare i propri effetti personali. Allorché i figli saranno indipendenti, l'abitazione sarà posta in vendita e il ricavato, previa estinzione del mutuo residuo, sarà suddiviso in ragione del 50% ciascuno.
3)- PIANO GENITORIALE: disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità di seguito indicati: tre pomeriggi la settimana e un fine settimana alternato dalle ore 14:00 del sabato alle ore
22:00 della domenica. Durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno la giornata della Vigilia di
Natale (24.12) e il 1° giorno dell'anno nuovo con un genitore e la giornata di Natale (25.12) e la giornata dell'ultimo dell'anno (31.12) con l'altro genitore, in via alternata tra loro;
durante le vacanze pasquali, i figli permarranno tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro (la domenica di Pasqua con l'uno ed il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore di anno in anno, in via alternata tra loro). I genitori si comunicheranno annualmente i periodi di vacanza estivi e /o invernali in base alle pag. 2 di 7 esigenze lavorative, che gli stessi trascorreranno con i figli, precisando che i genitori potranno trascorrere con essi un periodo di 15 giorni anche consecutivi. Resta inteso che i genitori potranno accordarsi di volta in volta, tenuti in considerazione i rispettivi impegni di lavoro nonché quelli scolastici ed extrascolastici dei figli.
4)- il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig. , entro il giorno 25 di ogni mese, a CP_1 Pt_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di spese straordinarie, pari al 50%, come da Protocollo approvato dal Tribunale di La Spezia, che i coniugi dichiarano di conoscere per averne ricevuta copia;
l'assegno unico per i figli sarà percepito interamente dalla Sig. , mentre le Parte_1
detrazioni fiscali saranno al 50% come per legge.
5)- Il Sig. non corrisponderà alcuna somma alla moglie a titolo di mantenimento, svolgendo CP_1
la medesima un lavoro part-time a tempo indeterminato.
6)- Il mutuo relativo alla casa coniugale continuerà ad essere pagato da entrambi i coniugi, in ragione del 50% ciascuno (ossia € 292,00 mensili ciascuno) conformemente alle rispettive quote di proprietà. Il conto corrente in essere tra i coniugi rimarrà cointestato ai fini del pagamento del mutuo medesimo e i coniugi verseranno mensilmente le quote di loro competenza dai rispettivi conti personali che andranno ad accendere;
7)- il prestito contratto nello scorso mese di ottobre, per rifinanziare prestiti precedenti, riguardanti sia lavori di ristrutturazione della casa familiare che i mezzi del Sig. continuerà ad essere CP_1
pagato dal medesimo sino ad estinzione, mentre la Sig. provvederà al pagamento delle Pt_1
quote condominiali ordinarie (quelle straordinarie competeranno in ragione delle quote di proprietà), nonché a farsi carico della Tari a partire dall'anno di competenza 2025. Il Sig. CP_1 effettuerà infatti il pagamento delle spese condominiali e della Tari sino a tutto l'anno 2024 nonché dell'abbonamento Internet anche per il 2025.
8)- dichiarare lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi. I medesimi concordano espressamente che:
(i) la casa coniugale resti in comproprietà -in regime di comunione ordinaria- tra gli stessi in ragione del 50% ciascuno, con assegnazione alla moglie affinché vi abiti con i figli;
(ii) l'autovettura e il motociclo rimarranno in proprietà esclusiva del Sig. Fiat 500X CP_1
Targata FZ521PL - Motociclo Ducati Monster 695 targato CV46146, mentre la Fiat 500, tg. FD 752
ZC, rimarrà nella proprietà esclusiva della Sig. ; Pt_1
pag. 3 di 7 (iii) le somme giacenti sul conto corrente cointestato, alla data del 30.11.2024, verranno così suddivise: quanto ai 2/3 a favore della Sig. ed 1/3 al Sig. e le parti si obbligano, Pt_1 CP_1
entro tale data, ad aprire propri e singoli conti correnti;
(iiii) i coniugi dichiarano di avere già regolato ogni altro rapporto.
Si dà atto che i coniugi hanno concordato l'operatività delle condizioni dal deposito del ricorso”.
L'udienza del 12/03/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
Con decreto del 10/04/2025, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria, assegnando termine fino al
21/05/2025 per il deposito di note scritte ex art 127 ter, comprensive della documentazione richiesta.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.p.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla volontà espressa e confermata dai coniugi stessi nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene con la precisazione che quanto definito come piano genitoriale in realtà attiene alle condizioni relative alle modalità di visita.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse dei minori, poiché garantiscono agli stessi un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per i figli.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate come richiesto. pag. 4 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 CP_1
unitisi in matrimonio in IA (PT) in data 02/08/2008 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di IA (PT) dell'anno 2008, al n. 9, parte II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso, e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1)- Affidare i figli minori, e , ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 Per_2
presso la madre;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
2)- assegnare la casa coniugale di LU (SP), sita in Via Firenze 17, con tutti gli arredi, alla madre affinché prosegua a viverci unitamente ai figli. La Sig.ra consentirà al sig. di Pt_1 CP_1 recarsi, previo appuntamento concordato, presso l'abitazione coniugale per ritirare i propri effetti personali. Allorché i figli saranno indipendenti, l'abitazione sarà posta in vendita e il ricavato, previa estinzione del mutuo residuo, sarà suddiviso in ragione del 50% ciascuno.
3)- PIANO GENITORIALE: disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità di seguito indicati: tre pomeriggi la settimana e un fine settimana alternato dalle ore 14:00 del sabato alle ore
22:00 della domenica. Durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno la giornata della Vigilia di
Natale (24.12) e il 1° giorno dell'anno nuovo con un genitore e la giornata di Natale (25.12) e la giornata dell'ultimo dell'anno (31.12) con l'altro genitore, in via alternata tra loro;
durante le vacanze pasquali, i figli permarranno tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro (la domenica di Pasqua con l'uno ed il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore di anno in anno, in via alternata tra loro). I genitori si comunicheranno annualmente i periodi di vacanza estivi e /o invernali in base alle esigenze lavorative, che gli stessi trascorreranno con i figli, precisando che i genitori potranno trascorrere con essi un periodo di 15 giorni anche consecutivi. Resta inteso che i genitori potranno accordarsi di volta in volta, tenuti in considerazione i rispettivi impegni di lavoro nonché quelli scolastici ed extrascolastici dei figli.
4)- il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig. , entro il giorno 25 di ogni mese, a CP_1 Pt_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 500,00, da rivalutarsi annualmente pag. 5 di 7 secondo l'indice Istat, oltre alla quota di spese straordinarie, pari al 50%, come da Protocollo approvato dal Tribunale di La Spezia, che i coniugi dichiarano di conoscere per averne ricevuta copia;
l'assegno unico per i figli sarà percepito interamente dalla Sig. , mentre le Parte_1
detrazioni fiscali saranno al 50% come per legge.
5)- Il Sig. non corrisponderà alcuna somma alla moglie a titolo di mantenimento, svolgendo CP_1
la medesima un lavoro part-time a tempo indeterminato.
6)- Il mutuo relativo alla casa coniugale continuerà ad essere pagato da entrambi i coniugi, in ragione del 50% ciascuno (ossia € 292,00 mensili ciascuno) conformemente alle rispettive quote di proprietà. Il conto corrente in essere tra i coniugi rimarrà cointestato ai fini del pagamento del mutuo medesimo e i coniugi verseranno mensilmente le quote di loro competenza dai rispettivi conti personali che andranno ad accendere;
7)- il prestito contratto nello scorso mese di ottobre, per rifinanziare prestiti precedenti, riguardanti sia lavori di ristrutturazione della casa familiare che i mezzi del Sig. continuerà ad essere CP_1
pagato dal medesimo sino ad estinzione, mentre la Sig. provvederà al pagamento delle Pt_1
quote condominiali ordinarie (quelle straordinarie competeranno in ragione delle quote di proprietà), nonché a farsi carico della Tari a partire dall'anno di competenza 2025. Il Sig. CP_1 effettuerà infatti il pagamento delle spese condominiali e della Tari sino a tutto l'anno 2024 nonché dell'abbonamento Internet anche per il 2025.
8)- dichiarare lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi. I medesimi concordano espressamente che:
(i) la casa coniugale resti in comproprietà -in regime di comunione ordinaria- tra gli stessi in ragione del 50% ciascuno, con assegnazione alla moglie affinché vi abiti con i figli;
(ii) l'autovettura e il motociclo rimarranno in proprietà esclusiva del Sig. Fiat 500X CP_1
Targata FZ521PL - Motociclo Ducati Monster 695 targato CV46146, mentre la Fiat 500, tg. FD 752
ZC, rimarrà nella proprietà esclusiva della Sig. ; Pt_1
(iii) le somme giacenti sul conto corrente cointestato, alla data del 30.11.2024, verranno così suddivise: quanto ai 2/3 a favore della Sig. ed 1/3 al Sig. e le parti si obbligano, Pt_1 CP_1
entro tale data, ad aprire propri e singoli conti correnti;
(iiii) i coniugi dichiarano di avere già regolato ogni altro rapporto.
Si dà atto che i coniugi hanno concordato l'operatività delle condizioni dal deposito del ricorso”.
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate come richiesto.
pag. 6 di 7 Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 22/05/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 7 di 7