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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/10/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2259/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa TA AR Giudice Relatore dott.Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2259/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Francesca Vierucci
e
(C.F. ), con il patrocinio del Prof. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Avv. Mauro Paladini e del Prof. Avv. Alessandro Candido
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. – Sede
con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Premessa la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra i ricorrenti in data 10/10/1993, in Pontedera (PI), sentenza del Tribunale di Pisa n.574/2008 depositata in data 22/4/2008 (procedimento n. 2475/2007), rilevato il raggiungimento della maggiore età nonché dell'indipendenza economica ottenuta da entrambi i figli dei ricorrenti, e quale circostanza Parte_2 Parte_3 sopravvenuta rispetto al tempo del divorzio con conseguente necessaria modifica delle condizioni illo tempore previste in loro favore, in particolare quanto al contributo di mantenimento posto a carico del signor da Parte_1
1 Pt_ corrispondere in favore di entrambi i figli ed , con ricorso congiunto Pt_2 depositato in data 30.6.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori CP_1
e chiedevano la modifica delle condizioni del divorzio
[...] Parte_1 rassegnando le conclusioni che si riportano “[…] - Dichiarare che i figli e Pt_2 [...] hanno raggiunto la propria indipendenza economica e per l'effetto, a parziale Pt_3 modifica di quanto stabilito nella Sentenza di scioglimento del matrimonio n. 574 del
22/04/2008 del Tribunale di Pisa, revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig. quale contributo al mantenimento dei propri figli, con integrale Pt_3 compensazione delle spese legali tra le parti.”
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in Pt_ atti, in particolare delle dichiarazioni in atti rese dai figli ed di Pt_2 raggiunta indipendenza economica e di assenso alla revoca del contributo di mantenimento in loro favore.
Il suddetto accordo può dunque essere recepito come da dispositivo.
Spese compensate tra le parti
P.Q.M.
A modifica della sentenza n. 574/2008 depositata in data 22/4/2008, emessa dal
Tribunale di Pisa (procedimento n. 2475/2007), il Tribunale così statuisce:
a) revoca il contributo al mantenimento posto a carico del signor Parte_1 in favore di ed
[...] Parte_2 Parte_3
b) fermo il resto.
c) spese di lite compensate
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 23/10/2025
Il giudice relatore
(dr.ssa TA AR)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa TA AR Giudice Relatore dott.Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2259/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Francesca Vierucci
e
(C.F. ), con il patrocinio del Prof. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Avv. Mauro Paladini e del Prof. Avv. Alessandro Candido
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. – Sede
con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Premessa la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra i ricorrenti in data 10/10/1993, in Pontedera (PI), sentenza del Tribunale di Pisa n.574/2008 depositata in data 22/4/2008 (procedimento n. 2475/2007), rilevato il raggiungimento della maggiore età nonché dell'indipendenza economica ottenuta da entrambi i figli dei ricorrenti, e quale circostanza Parte_2 Parte_3 sopravvenuta rispetto al tempo del divorzio con conseguente necessaria modifica delle condizioni illo tempore previste in loro favore, in particolare quanto al contributo di mantenimento posto a carico del signor da Parte_1
1 Pt_ corrispondere in favore di entrambi i figli ed , con ricorso congiunto Pt_2 depositato in data 30.6.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori CP_1
e chiedevano la modifica delle condizioni del divorzio
[...] Parte_1 rassegnando le conclusioni che si riportano “[…] - Dichiarare che i figli e Pt_2 [...] hanno raggiunto la propria indipendenza economica e per l'effetto, a parziale Pt_3 modifica di quanto stabilito nella Sentenza di scioglimento del matrimonio n. 574 del
22/04/2008 del Tribunale di Pisa, revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig. quale contributo al mantenimento dei propri figli, con integrale Pt_3 compensazione delle spese legali tra le parti.”
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in Pt_ atti, in particolare delle dichiarazioni in atti rese dai figli ed di Pt_2 raggiunta indipendenza economica e di assenso alla revoca del contributo di mantenimento in loro favore.
Il suddetto accordo può dunque essere recepito come da dispositivo.
Spese compensate tra le parti
P.Q.M.
A modifica della sentenza n. 574/2008 depositata in data 22/4/2008, emessa dal
Tribunale di Pisa (procedimento n. 2475/2007), il Tribunale così statuisce:
a) revoca il contributo al mantenimento posto a carico del signor Parte_1 in favore di ed
[...] Parte_2 Parte_3
b) fermo il resto.
c) spese di lite compensate
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 23/10/2025
Il giudice relatore
(dr.ssa TA AR)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
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