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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/09/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
ENTENZA N.
DIVORZIO FIGLI MINORI/NON AUTONOMI
Repubblica Italiana
IV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 18.06.2025, da
1) nata Cantù (CO) il 22.11.1985, cittadina italiana, Cod. Fisc. Parte_1
, residente in [...] C.F._1
con l'Avv. Milena Magni
e
2) nato a [...] il [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. , Parte_2 C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Milena Magni
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cantù (CO), in data 11.06.2011 (anno 2011, atto n.
20, parte II, serie A); SEPARAZIONE: separati mediante accordo di negoziazione assistita autorizzata dal P.M. in data 23.10.2020;
con i seguenti FIGLI MINORI:
- nato il [...] Per_1
Per_
- nata il [...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 18.06.2025, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
Per_
1) conferma dell'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e e della loro Per_1 collocazione prevalente presso la madre con la quale continueranno a vivere;
Per_
2) il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli e con un assegno mensile da Parte_2 Per_1 pagarsi entro il 20 di ogni mese, di Euro 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio, con rivalutazione annuale ISTAT, a partire dal mese di gennaio 2026, in relazione agli aumenti del costo della vita;
negli importi in questione sono già compresi i costi delle mense scolastiche;
Per_
3) i coniugi danno atto che gli assegni unici per i figli e sono ad oggi percepiti interamente Per_1 dalla Sig.ra e così accadrà per il futuro;
Pt_1
4) Il sig. continuerà a concorrere al pagamento del 50% delle spese extra assegno dei figli come da Pt_2
Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, cui si rimanda per ogni aspetto. Le spese extra assegno dei figli dovranno essere pagate per il suo 50%, entro e non oltre cinque giorni dalla richiesta effettuata dalla madre anticipataria previa esibizione della pezza giustificativa;
5) tutte le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per i bimbi saranno ripartite al 50% tra i coniugi;
6) i genitori concordano il tempo di permanenza dei figli presso le rispettive residenze nel seguente modo:
- a week end alternati con il Padre dal venerdì dopo la cena quando il Padre andrà a prenderli presso l'abitazione della Madre alla domenica dopo la cena, quando il Padre li riporterà presso l'abitazione della Madre;
- compatibilmente con gli orari di lavoro del Padre e in base alle necessità e agli impegni dei bimbi, un pomeriggio a settimana il sig. potrà raggiungere i figli presso i nonni o all'uscita dalle attività Pt_2 sportive per tenerli con sé per la cena, riaccompagnandoli dalla Madre dopo cena;
- i figli trascorreranno la vigilia di Natale e i giorni di Natale- Santo Stefano ad anni alterni con ciascuno dei genitori e così pure il giorno di Capodanno (sera del 31 Dicembre e giornata del Primo Gennaio)
e l'Epifania;
- i genitori concordano inoltre che, in occasione delle festività pasquali, ciascuno potrà trascorrere con i figli, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; - durante le vacanze estive, i genitori potranno tenere i figli rispettivamente per quindici giorni ciascuno, anche frazionabili in settimane non consecutive: in tal senso, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente le proprie disponibilità di ferie entro la fine del mese di giugno di ogni anno;
- a prescindere da quanto sin qui regolamentato, viene comunque assicurato il più ampio diritto di visita e di frequentazione dei bimbi da parte del papà, sempre nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extra degli stessi;
- il genitore, in caso di impedimento temporaneo che non consenta di seguire i figli, avvertirà l'altro con adeguato preavviso in modo da consentire un'armonica cooperazione;
- i genitori comunicheranno sempre, quando sono con i figli, il proprio recapito, anche telefonico e gli spostamenti in altre località;
- i genitori si impegneranno a mantenere buoni rapporti tra di loro e con le rispettive famiglie d'origine;
7) le parti danno atto di aver adempiuto ad ogni altro impegno assunto in sede separativa, rimossa ogni domanda ed eccezione ulteriore in punto;
8) Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti con rinuncia all'assegno divorzile;
9) I signori e dichiarano di nulla avere reciprocamente a che pretendere;
Pt_1 Pt_2
10) Le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate.
*****
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data Parte_3
11.06.2011, in Cantù (CO), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cantù
(anno 2011, atto n. 20, parte II, Serie A)
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cantù perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge
Così deciso in COMO, il 12.09.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Barbara Cao
DIVORZIO FIGLI MINORI/NON AUTONOMI
Repubblica Italiana
IV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 18.06.2025, da
1) nata Cantù (CO) il 22.11.1985, cittadina italiana, Cod. Fisc. Parte_1
, residente in [...] C.F._1
con l'Avv. Milena Magni
e
2) nato a [...] il [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. , Parte_2 C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Milena Magni
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cantù (CO), in data 11.06.2011 (anno 2011, atto n.
20, parte II, serie A); SEPARAZIONE: separati mediante accordo di negoziazione assistita autorizzata dal P.M. in data 23.10.2020;
con i seguenti FIGLI MINORI:
- nato il [...] Per_1
Per_
- nata il [...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 18.06.2025, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
Per_
1) conferma dell'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e e della loro Per_1 collocazione prevalente presso la madre con la quale continueranno a vivere;
Per_
2) il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli e con un assegno mensile da Parte_2 Per_1 pagarsi entro il 20 di ogni mese, di Euro 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio, con rivalutazione annuale ISTAT, a partire dal mese di gennaio 2026, in relazione agli aumenti del costo della vita;
negli importi in questione sono già compresi i costi delle mense scolastiche;
Per_
3) i coniugi danno atto che gli assegni unici per i figli e sono ad oggi percepiti interamente Per_1 dalla Sig.ra e così accadrà per il futuro;
Pt_1
4) Il sig. continuerà a concorrere al pagamento del 50% delle spese extra assegno dei figli come da Pt_2
Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, cui si rimanda per ogni aspetto. Le spese extra assegno dei figli dovranno essere pagate per il suo 50%, entro e non oltre cinque giorni dalla richiesta effettuata dalla madre anticipataria previa esibizione della pezza giustificativa;
5) tutte le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per i bimbi saranno ripartite al 50% tra i coniugi;
6) i genitori concordano il tempo di permanenza dei figli presso le rispettive residenze nel seguente modo:
- a week end alternati con il Padre dal venerdì dopo la cena quando il Padre andrà a prenderli presso l'abitazione della Madre alla domenica dopo la cena, quando il Padre li riporterà presso l'abitazione della Madre;
- compatibilmente con gli orari di lavoro del Padre e in base alle necessità e agli impegni dei bimbi, un pomeriggio a settimana il sig. potrà raggiungere i figli presso i nonni o all'uscita dalle attività Pt_2 sportive per tenerli con sé per la cena, riaccompagnandoli dalla Madre dopo cena;
- i figli trascorreranno la vigilia di Natale e i giorni di Natale- Santo Stefano ad anni alterni con ciascuno dei genitori e così pure il giorno di Capodanno (sera del 31 Dicembre e giornata del Primo Gennaio)
e l'Epifania;
- i genitori concordano inoltre che, in occasione delle festività pasquali, ciascuno potrà trascorrere con i figli, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; - durante le vacanze estive, i genitori potranno tenere i figli rispettivamente per quindici giorni ciascuno, anche frazionabili in settimane non consecutive: in tal senso, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente le proprie disponibilità di ferie entro la fine del mese di giugno di ogni anno;
- a prescindere da quanto sin qui regolamentato, viene comunque assicurato il più ampio diritto di visita e di frequentazione dei bimbi da parte del papà, sempre nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extra degli stessi;
- il genitore, in caso di impedimento temporaneo che non consenta di seguire i figli, avvertirà l'altro con adeguato preavviso in modo da consentire un'armonica cooperazione;
- i genitori comunicheranno sempre, quando sono con i figli, il proprio recapito, anche telefonico e gli spostamenti in altre località;
- i genitori si impegneranno a mantenere buoni rapporti tra di loro e con le rispettive famiglie d'origine;
7) le parti danno atto di aver adempiuto ad ogni altro impegno assunto in sede separativa, rimossa ogni domanda ed eccezione ulteriore in punto;
8) Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti con rinuncia all'assegno divorzile;
9) I signori e dichiarano di nulla avere reciprocamente a che pretendere;
Pt_1 Pt_2
10) Le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate.
*****
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data Parte_3
11.06.2011, in Cantù (CO), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cantù
(anno 2011, atto n. 20, parte II, Serie A)
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cantù perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge
Così deciso in COMO, il 12.09.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Barbara Cao