Articolo 1 della Legge 21 aprile 1983, n. 127
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12 maggio 1983
Art. 1. Articolo unico

Ai sensi dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1972, n. 670 , e delle relative norme di attuazione, non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano la delega prevista all'articolo 7, primo comma, il procedimento di ripartizione previsto all'articolo 12, quarto comma, e l'attribuzione della potesta' prevista all' articolo 15, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308 .
Le quote dello stanziamento complessivo di cui allo articolo 27 della legge 29 maggio 1982, n. 308 , sono devolute alle province autonome di Trento e di Bolzano a norma dell'articolo 78 dello statuto speciale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1972, n. 670 .

Entrata in vigore il 12 maggio 1983
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