Art. 1. Articolo unico
Ai sensi dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1972, n. 670 , e delle relative norme di attuazione, non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano la delega prevista all'articolo 7, primo comma, il procedimento di ripartizione previsto all'articolo 12, quarto comma, e l'attribuzione della potesta' prevista all' articolo 15, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308 .
Le quote dello stanziamento complessivo di cui allo articolo 27 della legge 29 maggio 1982, n. 308 , sono devolute alle province autonome di Trento e di Bolzano a norma dell'articolo 78 dello statuto speciale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1972, n. 670 .
Ai sensi dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1972, n. 670 , e delle relative norme di attuazione, non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano la delega prevista all'articolo 7, primo comma, il procedimento di ripartizione previsto all'articolo 12, quarto comma, e l'attribuzione della potesta' prevista all' articolo 15, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308 .
Le quote dello stanziamento complessivo di cui allo articolo 27 della legge 29 maggio 1982, n. 308 , sono devolute alle province autonome di Trento e di Bolzano a norma dell'articolo 78 dello statuto speciale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1972, n. 670 .