Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 13/03/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00885/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00047/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 47 del 2025, proposto da
Centro di Diagnostica Cardiovascolare del Dr. Fichera Antonio G & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Accetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di AT, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
- del decreto ingiuntivo n. 1565 del 23.5.2024 (pubblicato il 24.5.2024) dichiarato esecutivo con provvedimento del 21.8.2024, notificato all’Azienda Sanitaria Provinciale di AT in forma esecutiva il 23.8.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha esposto che:
- con il decreto ingiuntivo del Tribunale di AT meglio indicato in epigrafe, è stato ingiunto all’Azienda sanitaria intimata il pagamento, in favore della parte istante, della somma di € 83.803,74, oltre accessori e spese della procedura, come ivi indicati;
- il decreto è stato notificato il 27.5.2024 all’Azienda Sanitaria Provinciale di AT, che non ha proposto opposizione, ed è stato dichiarato definitivamente esecutivo con provvedimento
21.8.2024, nuovamente notificato in data 23.8.2024;
- in data 3.12.2024 l’ASP ha corrisposto l’importo di € 77.487,60, che è stato imputato, quanto a € 6.655,47, agli interessi maturati al 2.12.2024 sulla somma ingiunta e la rimanente somma di € 70.832,13 alla sorte capitale, sicché non vi è stata integrale ottemperanza al decreto ingiuntivo in questione.
Parte ricorrente ha, quindi, chiesto, con il ricorso in esame, la condanna dell’ASP di AT all’integrale esecuzione del giudicato in epigrafe, nonché, per l’ipotesi di perdurante inadempienza, la nomina di un commissario ad acta , con vittoria di spese.
2. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025, il ricorso è stato posto in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
4.1. Rileva, infatti, il Collegio che la procedura per l’esecuzione del giudicato risulta ritualmente incardinata (giusta notificazione del titolo esecutivo e dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo), che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, come modificato, e che il decreto ingiuntivo per cui è causa risulta tuttora non integralmente ottemperato dall’ente intimato.
Non si ravvisano motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione intimata, sicché deve essere affermata la persistenza dell’obbligo in capo alla stessa di dare integrale ottemperanza al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe per le somme dovute, detratte ovviamente le somme già versate dopo l’emissione del titolo o la proposizione del presente ricorso.
La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale (residua) sia per gli interessi che per gli oneri accessori, ivi compresi le spese e i diritti successivi alla emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione dello stesso.
Non sono dovute le eventuali spese di precetto sostenute, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato di cui al citato art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.
L’ente intimato dovrà, pertanto, corrispondere il credito dovuto entro un termine che appare congruo al Collegio fissare in giorni novanta, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente decisione.
Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà, su istanza di parte ricorrente, in via sostitutiva, nell’ulteriore termine di novanta giorni, un commissario ad acta , individuato nel Segretario generale del Comune di Acireale o altro dirigente/funzionario delegato dello stesso ente in possesso della necessaria professionalità.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendo conto della natura della controversia assimilabile alle procedure esecutive mobiliari.
5.1. L’eventuale compenso del commissario, da calcolare secondo la normativa vigente, ad espletamento del mandato, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata alla parte ricorrente. Tale parcella andrà presentata, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di AT (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a ) lo accoglie nei sensi di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara l’obbligo dell’amministrazione resistente di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare esecuzione integrale al giudicato di cui in epigrafe nei termini e modi ivi indicati;
b ) per il caso di inadempienza ulteriore, nomina Commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Acireale o suo delegato perché provveda, su istanza di parte, entro gli ulteriori giorni novanta (90), a dare integrale esecuzione al giudicato con le modalità indicate in parte motiva di questa sentenza;
c ) condanna l’amministrazione resistente alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese e degli onorari di giudizio, che liquida in complessivi € 800,00 (euro ottocento/00), oltre accessori di legge e contributo unificato, nonché al pagamento dei compensi spettanti al Commissario ad acta per la sua attività, da liquidarsi con separato provvedimento ad espletamento del mandato.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti e al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Alessandra Sidoti | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO