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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 2465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2465 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2760/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Pietro Licari, rappresentante e difensore ricorrente
e
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Antonino Sciortino e Roberto Mauroner, rappresentanti e difensori resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate come da note scritte depositate telematicamente il
22/5/2025 e il 27/5/2025 per l'udienza del 4/6/2025, svoltasi nelle forme dell'art. 127 ter
c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/2/2023, , premettendo di aver Parte_1
1 contratto matrimonio concordatario con , in data 22/9/1992 a Palermo, Controparte_1
e che da tale unione sono nati i figli , il 22/9/1993, e l'11/8/1995, ha dedotto Per_1 Per_2
che, dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, definito con decreto di omologa del 14-23/2/2016, non si sono più riconciliati e, pertanto, ha chiesto la pronuncia di divorzio alle medesime condizioni concordate in sede di separazione.
si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di divorzio e Controparte_1
chiedendo la conferma delle condizioni di separazione e l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore.
Sentite le parti all'udienza del 30/6/2023 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente f.f., su richiesta dei procuratori, ha rinviato la causa per consentire il deposito dell'eventuale accordo raggiunto.
Scaduto il termine del 19/9/2023, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti e ritenuti non sussistenti i presupposti per adottare provvisori e urgenti a modifica delle condizioni già previste in sede di separazione, il Presidente f.f. ha rimesso le parti dinanzi al Giudice istruttore.
Nelle more del giudizio, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno chiesto la conferma delle condizioni di separazione omologate. Acquisiti chiarimenti in merito, scaduto il termine del 4/6/2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle medesime condizioni della separazione.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in riserva e rimessa al Collegio per la decisione.
_________________
Ebbene, la domanda di divorzio deve essere accolta, essendo trascorsi più di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione, definito con decreto di omologa del 14-23/2/2016, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Deve, in conseguenza, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le parti.
Quanto al resto, preso atto della comune volontà delle parti in tal senso, devono confermarsi le condizioni di cui alla separazione consensuale omologata con decreto del
Tribunale di Palermo del 14-23/2/2016. 2 Infine, avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 22/9/1992 da , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni di cui in parte Controparte_1
motiva;
• dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 203, parte II, serie A, dell'anno 1992);
• compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 5 giugno 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2760/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Pietro Licari, rappresentante e difensore ricorrente
e
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Antonino Sciortino e Roberto Mauroner, rappresentanti e difensori resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate come da note scritte depositate telematicamente il
22/5/2025 e il 27/5/2025 per l'udienza del 4/6/2025, svoltasi nelle forme dell'art. 127 ter
c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/2/2023, , premettendo di aver Parte_1
1 contratto matrimonio concordatario con , in data 22/9/1992 a Palermo, Controparte_1
e che da tale unione sono nati i figli , il 22/9/1993, e l'11/8/1995, ha dedotto Per_1 Per_2
che, dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, definito con decreto di omologa del 14-23/2/2016, non si sono più riconciliati e, pertanto, ha chiesto la pronuncia di divorzio alle medesime condizioni concordate in sede di separazione.
si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di divorzio e Controparte_1
chiedendo la conferma delle condizioni di separazione e l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore.
Sentite le parti all'udienza del 30/6/2023 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente f.f., su richiesta dei procuratori, ha rinviato la causa per consentire il deposito dell'eventuale accordo raggiunto.
Scaduto il termine del 19/9/2023, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti e ritenuti non sussistenti i presupposti per adottare provvisori e urgenti a modifica delle condizioni già previste in sede di separazione, il Presidente f.f. ha rimesso le parti dinanzi al Giudice istruttore.
Nelle more del giudizio, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno chiesto la conferma delle condizioni di separazione omologate. Acquisiti chiarimenti in merito, scaduto il termine del 4/6/2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle medesime condizioni della separazione.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in riserva e rimessa al Collegio per la decisione.
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Ebbene, la domanda di divorzio deve essere accolta, essendo trascorsi più di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione, definito con decreto di omologa del 14-23/2/2016, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Deve, in conseguenza, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le parti.
Quanto al resto, preso atto della comune volontà delle parti in tal senso, devono confermarsi le condizioni di cui alla separazione consensuale omologata con decreto del
Tribunale di Palermo del 14-23/2/2016. 2 Infine, avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 22/9/1992 da , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni di cui in parte Controparte_1
motiva;
• dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 203, parte II, serie A, dell'anno 1992);
• compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 5 giugno 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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