TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/05/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione di termine per note sino al 29.05.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 20.5.2025, 22.5.2025, 29.5.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 287/2025 R.G.Lav.
TRA Parte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Lucchetti giusta procura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliato presso il suo studio in c.so Garibaldi n. 96, con indicazione dei recapiti per Pt_1 comunicazion izzo pec Email_1
Controparte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dal funzionario delegato;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione all'ordinanza ingiunzione n. TQYN0300008/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e contenuto degli atti. Parte ricorrente oppone l'ordinanza ingiunzione indicata in oggetto emessa sulla base del combinato disposto dell'art. 53 comma 9 d.lgs. 165/2001 e art. 6 comma 1 DL 79/97 per avere dato incarico professionale ad dipendente pubblico, Persona_1 negli anni 2020-2021 senza preventiv ell'amministrazione di appartenenza. Lamenta l'infondatezza della pretesa per la natura di soggetto in house providing del dell'opponente, l'assenza dei Controparte_2
1 presupposti della violazione dell'art. 53 comma 9 d.lgs. 165/2001 dovendo trovare applicazione il disposto dell'art. 508 comma 15 d.lgs. 297/1994, richiamando giurisprudenza resa dal Tribunale di Ancona in casi analoghi. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Si costituisce e resiste in giudizio l' , sostenendo Controparte_1
l'infondatezza delle censure contenute nel La causa, non necessitando di istruttoria, veniva discussa previo consenso delle parti con sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Precedenti di merito di questo Tribunale resi in cause analoghe. Come correttamente ricordato da parte ricorrente, il Tribunale di Ancona si è già espresso in diverse occasioni su controversie analoghe alla presente, riconoscendo la fondatezza dell'opposizione. Si premette al riguardo che, a seguito di indagine della Guardia di Finanza, è stato accertato che
[...]
dipendente pubblico, aveva svolto attività di dottore comme Per_1 dal 2019 in poi, allorquando l'orario di lavoro come docente aveva superato la percentuale di part time al 50%, in assenza di autorizzazione dell'amministrazione datrice di lavoro. Da tale accertamento scaturivano una pluralità di ordinanze ingiunzione nei confronti dei clienti del cui Per_1 veniva imputata la violazione dell'art. 53 comma 9 d.lgs. 165/2001 con conseguente irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 6 DL 79/1997, molte delle quali risultano opposte dinanzi a questo Tribunale, che ha già statuito in favore dei ricorrenti. In particolare, si legge in queste pronunce che “
2. Deduce tra l'altro la difesa attorea che «l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta è documentata dal fatto che l'accertamento è stato erroneamente effettuato ai sensi del comma 9 dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001, riguardante i dipendenti pubblici non rientranti nella disciplina speciale, prevista per gli insegnanti (docenti) di cui all'art. 508, comma 15, del D.lgs. 297/1994».
3. Tale argomento si deve ritenere fondato (e assorbente) alla luce del comma 6 del medesimo art. 53 il quale espressamente esclude l'applicazione del citato comma 9 per le «categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali».
4. Appare infatti condivisibile quanto statuito dalla Corte dei Conti nella sentenza 76/23, sez. Piemonte (doc. 8 allegato al ricorso), secondo cui, dovendosi considerare a tal fine “disposizione speciale”» quella di cui all'art. 508 del D. L.vo 274/94 applicabile al personale docente, in casi analoghi «la mancanza ... della previa di autorizzazione/nullaosta (ai sensi del comma 15 del citato art. 508, ndr) è destinata a rilevare eventualmente solo sul piano disciplinare» 5. In altre parole, si deve rilevare che l'esclusione di cui al citato art. 6 riguarda non solo la specifica disciplina sostanziale, ma anche espressamente quella sanzionatoria (in quanto contenuta nel comma 9), la quale non può trovare applicazione analogica, come sostanzialmente dalla Amministrazione convenuta, sia perché l'espressa esclusione esclude la configurabilità di una “lacuna normativa” ai sensi dell'art. 12 preleggi, sia perché l'applicazione analogica è espressamente esclusa in tema di sanzioni amministrative (art.12
2 L.689/81)” (ex plurimis Tribunale di Ancona n. 99/2025, qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.). Ritiene lo scrivente di condividere le considerazioni sopra esposte, con conseguente fondatezza dell'opposizione ed assorbimento delle ulteriori questioni illustrate nel ricorso introduttivo.
3. Ulteriori precisazioni in ordine alle difese articolate nelle note autorizzate di parte resistente. Si legge nelle note autorizzate per la discussione depositate dall' che “il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ancona ha Controparte_1 decis e sul motivo relativo all'asserita esclusione dell'incompatibilità ex art. 53 co 6 del TU Pubblico Impiego in ragione dell'autorizzazione all'esercizio della libera professione contenuta nella norma speciale contenuta all'art. 508 co15 del d.lgs. n. 297/1994 in favore dei docenti di scuola superiore. Sul punto deve manifestarsi dissenso rispetto al ragionamento logico-giuridico del giudicante il quale ha assunto apoditticamente l'esistenza di un regime autorizzatorio generale ed indefinito senza considerare la necessità di valutazione, caso per caso, dei presupposti per l'esercizio della libera professione il quale, invero, potrà avvenire in assenza di pregiudizio alla funzione didattica”. Sul punto si osserva che, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, il Tribunale di Ancona non ha negato che anche per i docenti con impegno orario superiore al 50% sia necessaria l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza per lo svolgimento di attività libero- professionale, ma ha ritenuto che il disposto dell'art. 508 d.lgs. 297/1994 costituisca una normativa di carattere speciale che prevale su quella generale di cui all'art. 53 d.lgs. 165/2001. Peraltro, lo stesso art. 53 esclude l'applicazione della normativa generale in esso contenuta in caso di specifiche norme di legge che, come nel caso di specie, consentano lo svolgimento di attività libero- professionale. Di conseguenza, la mancanza di autorizzazione prevista dall'art. 508 comma 15 d.lgs. 297/1994 non potrà avere come conseguenza l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 53 comma 9 che rinvia all'art. 6 DL 79/1997, in quanto in presenza di una normativa speciale lo stesso art. 53 comma 6 esclude espressamente l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 13 del medesimo articolo, tanto più che l'art. 53 comma 1 afferma che restano ferme le normative speciali previgenti tra cui quella contenuta all'art. 508 sopra citato. Pertanto, come ritenuto anche dalla Corte dei Conti sopra ricordata relativamente all'applicazione del comma 7 e 7 bis dell'art. 53 d.lgs. 165/2001 (con ragionamento del tutto applicabile anche al caso di specie relativo all'applicabilità del comma 9) l'unica conseguenza della mancanza di autorizzazione potrà essere la responsabilità disciplinare del dipendente. D'altro canto, la diversa disciplina viene giustificata come ritenuto dalla stessa Corte Costituzionale n. 284/1986, riportata sempre dalla convenuta, dal
“presupposto dell'influenza positiva che all'attività didattica può derivare dalla pratica professionale: questa, invero, arricchendo il patrimonio culturale del docente con l'esperienza concreta, può consentire, anche in relazione al continuo progresso delle varie discipline, un insegnamento non limitato ad un'astratta problematica, ma aderente al continuo divenire
3 della realtà”. Ne consegue che devono ritenersi irrilevanti tutte le considerazioni svolte dall' in relazione alla necessità per Controparte_1
l'amministrazione scolastica di valutare in sede di autorizzazione l'assenza di conflitto di interessi e di pregiudizio per l'attività didattica, anche sotto il profilo della compatibilità dell'orario di insegnamento e di servizio, in quanto non si nega che tale autorizzazione sia prevista dalla normativa di cui all'art. 508 comma 15 più volte citato, ma quel di cui si discute sono le conseguenze che la mancanza di essa determina sia in capo al dipendente sia in capo ai terzi che si sono avvalsi della sua attività libero-professionale.
4. Conclusioni e riparto delle spese di lite. Quanto alle spese di lite è pacifico tra le parti che la medesima ordinanza ingiunzione è stata notificata sia alla società odierna ricorrente sia al suo legale rappresentante in quanto obbligato in solido e che i due soggetti hanno impugnato tale ordinanza con due distinti atti, depositati contemporaneamente come si evince dai numeri di RG consecutivi) avvalendosi dell'opera del medesimo difensore e sulla base delle medesime difese. Si ritiene pertanto che vi sia stato un illegittimo frazionamento dell'attività giudiziale che non viene giustificata e supportata da alcun interesse concreto, sicché dovranno trovare applicazione i principi sanciti da ultimo dalle Sezioni Unite n. 7299/2025 per la quale “a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
b) qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.” Nel caso di specie, l'altro giudizio introdotto dal legale rappresentante risulta essere stato già definito con pronuncia n. 279/2025, sicché non essendo possibile riproporre la medesima domanda in modo unitario l'abusivo frazionamento riscontrato andrà valutato sotto il profilo delle spese di lite determinando la compensazione integrale di esse nonostante la soccombenza della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente
4 pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Annulla l'ordinanza ingiunzione n. TQYN030000008/2025;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Ancona, in data 30.05.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sino al 29.05.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
5
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione di termine per note sino al 29.05.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 20.5.2025, 22.5.2025, 29.5.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 287/2025 R.G.Lav.
TRA Parte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Lucchetti giusta procura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliato presso il suo studio in c.so Garibaldi n. 96, con indicazione dei recapiti per Pt_1 comunicazion izzo pec Email_1
Controparte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dal funzionario delegato;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione all'ordinanza ingiunzione n. TQYN0300008/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e contenuto degli atti. Parte ricorrente oppone l'ordinanza ingiunzione indicata in oggetto emessa sulla base del combinato disposto dell'art. 53 comma 9 d.lgs. 165/2001 e art. 6 comma 1 DL 79/97 per avere dato incarico professionale ad dipendente pubblico, Persona_1 negli anni 2020-2021 senza preventiv ell'amministrazione di appartenenza. Lamenta l'infondatezza della pretesa per la natura di soggetto in house providing del dell'opponente, l'assenza dei Controparte_2
1 presupposti della violazione dell'art. 53 comma 9 d.lgs. 165/2001 dovendo trovare applicazione il disposto dell'art. 508 comma 15 d.lgs. 297/1994, richiamando giurisprudenza resa dal Tribunale di Ancona in casi analoghi. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Si costituisce e resiste in giudizio l' , sostenendo Controparte_1
l'infondatezza delle censure contenute nel La causa, non necessitando di istruttoria, veniva discussa previo consenso delle parti con sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Precedenti di merito di questo Tribunale resi in cause analoghe. Come correttamente ricordato da parte ricorrente, il Tribunale di Ancona si è già espresso in diverse occasioni su controversie analoghe alla presente, riconoscendo la fondatezza dell'opposizione. Si premette al riguardo che, a seguito di indagine della Guardia di Finanza, è stato accertato che
[...]
dipendente pubblico, aveva svolto attività di dottore comme Per_1 dal 2019 in poi, allorquando l'orario di lavoro come docente aveva superato la percentuale di part time al 50%, in assenza di autorizzazione dell'amministrazione datrice di lavoro. Da tale accertamento scaturivano una pluralità di ordinanze ingiunzione nei confronti dei clienti del cui Per_1 veniva imputata la violazione dell'art. 53 comma 9 d.lgs. 165/2001 con conseguente irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 6 DL 79/1997, molte delle quali risultano opposte dinanzi a questo Tribunale, che ha già statuito in favore dei ricorrenti. In particolare, si legge in queste pronunce che “
2. Deduce tra l'altro la difesa attorea che «l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta è documentata dal fatto che l'accertamento è stato erroneamente effettuato ai sensi del comma 9 dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001, riguardante i dipendenti pubblici non rientranti nella disciplina speciale, prevista per gli insegnanti (docenti) di cui all'art. 508, comma 15, del D.lgs. 297/1994».
3. Tale argomento si deve ritenere fondato (e assorbente) alla luce del comma 6 del medesimo art. 53 il quale espressamente esclude l'applicazione del citato comma 9 per le «categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali».
4. Appare infatti condivisibile quanto statuito dalla Corte dei Conti nella sentenza 76/23, sez. Piemonte (doc. 8 allegato al ricorso), secondo cui, dovendosi considerare a tal fine “disposizione speciale”» quella di cui all'art. 508 del D. L.vo 274/94 applicabile al personale docente, in casi analoghi «la mancanza ... della previa di autorizzazione/nullaosta (ai sensi del comma 15 del citato art. 508, ndr) è destinata a rilevare eventualmente solo sul piano disciplinare» 5. In altre parole, si deve rilevare che l'esclusione di cui al citato art. 6 riguarda non solo la specifica disciplina sostanziale, ma anche espressamente quella sanzionatoria (in quanto contenuta nel comma 9), la quale non può trovare applicazione analogica, come sostanzialmente dalla Amministrazione convenuta, sia perché l'espressa esclusione esclude la configurabilità di una “lacuna normativa” ai sensi dell'art. 12 preleggi, sia perché l'applicazione analogica è espressamente esclusa in tema di sanzioni amministrative (art.12
2 L.689/81)” (ex plurimis Tribunale di Ancona n. 99/2025, qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.). Ritiene lo scrivente di condividere le considerazioni sopra esposte, con conseguente fondatezza dell'opposizione ed assorbimento delle ulteriori questioni illustrate nel ricorso introduttivo.
3. Ulteriori precisazioni in ordine alle difese articolate nelle note autorizzate di parte resistente. Si legge nelle note autorizzate per la discussione depositate dall' che “il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ancona ha Controparte_1 decis e sul motivo relativo all'asserita esclusione dell'incompatibilità ex art. 53 co 6 del TU Pubblico Impiego in ragione dell'autorizzazione all'esercizio della libera professione contenuta nella norma speciale contenuta all'art. 508 co15 del d.lgs. n. 297/1994 in favore dei docenti di scuola superiore. Sul punto deve manifestarsi dissenso rispetto al ragionamento logico-giuridico del giudicante il quale ha assunto apoditticamente l'esistenza di un regime autorizzatorio generale ed indefinito senza considerare la necessità di valutazione, caso per caso, dei presupposti per l'esercizio della libera professione il quale, invero, potrà avvenire in assenza di pregiudizio alla funzione didattica”. Sul punto si osserva che, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, il Tribunale di Ancona non ha negato che anche per i docenti con impegno orario superiore al 50% sia necessaria l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza per lo svolgimento di attività libero- professionale, ma ha ritenuto che il disposto dell'art. 508 d.lgs. 297/1994 costituisca una normativa di carattere speciale che prevale su quella generale di cui all'art. 53 d.lgs. 165/2001. Peraltro, lo stesso art. 53 esclude l'applicazione della normativa generale in esso contenuta in caso di specifiche norme di legge che, come nel caso di specie, consentano lo svolgimento di attività libero- professionale. Di conseguenza, la mancanza di autorizzazione prevista dall'art. 508 comma 15 d.lgs. 297/1994 non potrà avere come conseguenza l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 53 comma 9 che rinvia all'art. 6 DL 79/1997, in quanto in presenza di una normativa speciale lo stesso art. 53 comma 6 esclude espressamente l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 13 del medesimo articolo, tanto più che l'art. 53 comma 1 afferma che restano ferme le normative speciali previgenti tra cui quella contenuta all'art. 508 sopra citato. Pertanto, come ritenuto anche dalla Corte dei Conti sopra ricordata relativamente all'applicazione del comma 7 e 7 bis dell'art. 53 d.lgs. 165/2001 (con ragionamento del tutto applicabile anche al caso di specie relativo all'applicabilità del comma 9) l'unica conseguenza della mancanza di autorizzazione potrà essere la responsabilità disciplinare del dipendente. D'altro canto, la diversa disciplina viene giustificata come ritenuto dalla stessa Corte Costituzionale n. 284/1986, riportata sempre dalla convenuta, dal
“presupposto dell'influenza positiva che all'attività didattica può derivare dalla pratica professionale: questa, invero, arricchendo il patrimonio culturale del docente con l'esperienza concreta, può consentire, anche in relazione al continuo progresso delle varie discipline, un insegnamento non limitato ad un'astratta problematica, ma aderente al continuo divenire
3 della realtà”. Ne consegue che devono ritenersi irrilevanti tutte le considerazioni svolte dall' in relazione alla necessità per Controparte_1
l'amministrazione scolastica di valutare in sede di autorizzazione l'assenza di conflitto di interessi e di pregiudizio per l'attività didattica, anche sotto il profilo della compatibilità dell'orario di insegnamento e di servizio, in quanto non si nega che tale autorizzazione sia prevista dalla normativa di cui all'art. 508 comma 15 più volte citato, ma quel di cui si discute sono le conseguenze che la mancanza di essa determina sia in capo al dipendente sia in capo ai terzi che si sono avvalsi della sua attività libero-professionale.
4. Conclusioni e riparto delle spese di lite. Quanto alle spese di lite è pacifico tra le parti che la medesima ordinanza ingiunzione è stata notificata sia alla società odierna ricorrente sia al suo legale rappresentante in quanto obbligato in solido e che i due soggetti hanno impugnato tale ordinanza con due distinti atti, depositati contemporaneamente come si evince dai numeri di RG consecutivi) avvalendosi dell'opera del medesimo difensore e sulla base delle medesime difese. Si ritiene pertanto che vi sia stato un illegittimo frazionamento dell'attività giudiziale che non viene giustificata e supportata da alcun interesse concreto, sicché dovranno trovare applicazione i principi sanciti da ultimo dalle Sezioni Unite n. 7299/2025 per la quale “a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
b) qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.” Nel caso di specie, l'altro giudizio introdotto dal legale rappresentante risulta essere stato già definito con pronuncia n. 279/2025, sicché non essendo possibile riproporre la medesima domanda in modo unitario l'abusivo frazionamento riscontrato andrà valutato sotto il profilo delle spese di lite determinando la compensazione integrale di esse nonostante la soccombenza della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente
4 pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Annulla l'ordinanza ingiunzione n. TQYN030000008/2025;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Ancona, in data 30.05.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sino al 29.05.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
5