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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/10/2025, n. 4005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4005 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 11071/2023 R.G.
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Palermo nella persona del Giudice dott.ssa RA LE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 11071/2023 R.G. promosso da in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Parte_1
Palermo, alla via Tripoli n. 3, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Spedale che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Luigi Spedale, come da procura in atti
attore
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dagli Avvocati Michelangelo Vitale e Massimo Sidoti, presso il cui studio, in
Palermo alla Piazza Castelnuovo n. 35, è elettivamente domiciliata
convenuta
******
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo risoluzione per grave inadempimento della conduttrice convenuta del
[...]
contratto di rent to buy tra le parti stipulato in data 11.12.2019 – avente ad oggetto una unità immobiliare facente parte del complesso sito alla via delle Industrie n.8 (oggi n.27/35), e precisamente: “ , con i relativi spazi comuni, Parte_2
identificata al catasto del Comune di Isola delle Femmine al foglio n.2, particella 942, categoria D/7,
rendita catastale Euro 6.882,00, costituita da un capannone avente superficie a piano terra di mq.
1.100 circa (due corpi uno di mq. 600 circa l'altro di mq. 500 circa, entrambi forniti di carri ponte) e di mq. 310 circa in elevazione” – con conseguente condanna di quest'ultima al rilascio dell'immobile e al pagamento dell'indennità di occupazione (nell'importo di € 2.800,00 al mese) a far data da giugno 2023 fino al rilascio, oltre agli interessi maturati sui canoni mensili corrisposti in ritardo.
A sostegno delle proprie domande la società attrice ha dedotto:
- di avere concesso in godimento con diritto di acquisto, ai sensi dell'art. 23 del D. L.
12.9.2014 n.133, convertito nella Legge 11.11.2014 n.164 (cosiddetto Rent to buy), alla società una unità immobiliare facente parte del complesso Controparte_1
sito alla via delle Industrie n.8 (oggi n.27/35), e precisamente “ Parte_2
, con i relativi spazi comuni, identificata al catasto del Comune di Isola delle
[...]
Femmine al foglio n.2, particella 942, categoria D/7, rendita catastale Euro 6.882,00,
costituita da un capannone avente superficie a piano terra di mq.
1.100 circa (due corpi uno
di mq. 600 circa l'altro di mq. 500 circa, entrambi forniti di carri ponte) e di mq. 310 circa
in elevazione”;
- che, come corrispettivo, era stato convenuto un canone mensile (comprensivo sia della componente da imputare alla concessione del godimento che della componente da imputare al prezzo di vendita) di €. 2.500,00 (oltre IVA solo sulla componente da imputare alla concessione in godimento), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario a favore della concedente;
Pt_1
- che dal prezzo finale di vendita era stato detratto l'importo di €. 90.000,00, pari al costo delle opere (elencate all'allegato C al contratto) che la convenuta
[...]
aveva assunto l'obbligo di eseguire entro 22 mesi dalla data di stipula del CP_1
contratto, e che erano propedeutiche al rilascio del certificato di agibilità
dell'immobile per cui è causa, così come espressamente indicato all'art.
6.4 del contratto,
- che a tutt'oggi, però, le opere predette non sono state completate, con la conseguenza che l'immobile è privo della relativa agibilità;
- che inoltre la convenuta era solita eseguire il pagamento dei canoni in ritardo –
talvolta anche di mesi – nonostante le numerose diffide della locatrice ad essere puntuale nell'adempimento, l'ultima delle quali in data 26.5.2023 con cui,
contestando il mancato pagamento dei canoni relativi ai mesi di ottobre e dicembre
2022 e maggio 2023, si intimava la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.
5.3. e si chiedeva il rilascio dell'immobile;
- che soltanto in data 31.5.2023 la conduttrice aveva provveduto ad eseguire il pagamento dei canoni arretrati;
- che tuttavia restavano inadempiuti pure i canoni nel frattempo maturati relativi ai mesi di giugno, luglio e agosto 2023 e che da allora nessun altro pagamento era stato eseguito dalla conduttrice.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.10.2023 si è costituita in giudizio
[...]
la quale ha eccepito in rito l'improcedibilità della domanda mentre nel CP_1
merito, non contestando la dedotta morosità, ha eccepito l'inadempimento della locatrice all'obbligo assunto in contratto di farsi carico lei dei lavori specificati nella nota all'art. 6.4,
necessari per conseguire il certificato di agibilità, nonché all'obbligo di mantenere l'immobile in buono stato locativo. Essa, in particolare, deducendo che l'attrice non avrebbe provveduto, nel convenuto termine di 90 giorni, ad eseguire i lavori per regolarizzare alcuni abusi ostativi al rilascio dell'agibilità e che sarebbe inoltre rimasta inerte di fronte alle lamentate infiltrazioni provenienti dal lastrico solare che avrebbero reso l'immobile inservibile, ha proposto domanda riconvenzionale di risoluzione per grave inadempimento della locatrice chiedendo per l'effetto la condanna di quest'ultima,
ai sensi dell'art.
7.3. del contratto, alla restituzione della parte dei canoni imputata a prezzo di vendita (per il complessivo importo di € 92.400,00) e dell'importo di € 90.000,00
speso dalla conduttrice per l'esecuzione dei lavori di cui all'allegato C, nonché, infine, al pagamento della penale di € 30.000,00 prevista dall'art.
7.3 del contratto.
Senza alcuna attività istruttoria, all'udienza del 16 settembre 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica delle parti ai sensi dell'art. 189 c.p.c., il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
*** È infondata l'eccezione preliminare di improcedibilità sollevata da parte convenuta.
Il presente giudizio invero ha ad oggetto tanto materie soggette alla condizione di procedibilità della mediazione di cui all'art. 5 D.lgs. n. 28/2010 (la controversia verte in materia di locazione sia pur nell'ambito di un contratto misto rent to buy), quanto materie soggette alla negoziazione assistita di cui all'art. 3 D.L. n. 132/2014 (domanda di pagamento di somme di denaro non eccedenti € 50.000,00).
Ebbene, a fronte dell'ordinanza del 7.8.2024, con cui il Giudice precedente assegnatario del procedimento aveva onerato parte attrice di esperire la negoziazione assistita, quest'ultima ha provveduto invece ad espletare la procedura di mediazione di cui all'art. 5 D.lgs. n.
28/2010.
Deve al riguardo osservarsi che l'art. 3 D.L. n. 132/2014, dopo avere previsto nella sua prima parte l'applicazione della condizione di procedibilità della negoziazione assistita alle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli, specifica nella sua seconda parte che “allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo
precedente e dall'articolo 5, comma 1, decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre
in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila
euro” e che l'inciso “fuori dei casi previsti dall'articolo 5 comma 1, decreto legislativo 4 marzo
2010 n. 28” non può che essere interpretato nel senso che, da un lato, deve escludersi che per le fattispecie - come nel caso in esame - astrattamente suscettibili di entrambe le condizioni di procedibilità menzionate debbano espletate entrambe le procedure e,
dall'altro lato, che in tali casi deve attribuirsi prevalenza a quella della mediazione di cui all'art. 5 D.lgs. n. 28/2010.
Può pertanto concludersi che con la procedura di mediazione ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010 la parte attrice ha ottemperato alla condizione di procedibilità.
Andando al merito, costituisce circostanza pacifica – oltre che provata per via documentale – la stipula tra le parti del contratto di rent to buy del 11.12.2019 avente ad oggetto l'“ , con i relativi spazi comuni, identificata al catasto del Parte_2
Comune di Isola delle Femmine al foglio n.2, particella 942, categoria D/7, rendita catastale Euro
6.882,00, costituita da un capannone avente superficie a piano terra di mq.
1.100 circa (due corpi uno di mq. 600 circa l'altro di mq. 500 circa, entrambi forniti di carri ponte) e di mq. 310 circa in
elevazione”, per la quale l'art. 5 del contratto prevedeva un canone mensile di € 2.500,00,
dei quali € 2.200,00 imputabili al prezzo di vendita ed € 300,00 imputabili al corrispettivo della concessione godimento.
È del pari incontestato che la società conduttrice, odierna convenuta, non ha più
corrisposto alcunché a titolo di corrispettivo a partire dal mese di giugno 2023.
In materia di inadempimento contrattuale, il creditore è unicamente tenuto a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, ben potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, incombendo invece sul convenuto l'onere di provare la sussistenza di un fatto impeditivo, modificativo od estintivo della pretesa creditoria.
Nel caso di specie, se la locatrice odierna attrice ha prodotto in giudizio la fonte dell'obbligazione allegando l'inadempimento della conduttrice convenuta, quest'ultima non ha invece assolto al proprio onere probatorio, non potendo valere da circostanze impeditive od estintive dell'obbligazione del conduttore, né il mancato conseguimento del certificato di agibilità, né la lamentata sussistenza di fenomeni di infiltrazione che, secondo la prospettazione della conduttrice, la avrebbe indotta a sospendere il pagamento del corrispettivo.
Sotto il primo profilo, è utile osservare che dal tenore del contratto – ed in particolare dall'art. 6.4, dalla nota all'art.
6.4. e dall'allegato C – emerge che per gli interventi abusivi che occorreva rimuovere per ottenere l'agibilità (specificati nella nota all'art. 6.4 “I lavori
cui ci si riferisce sono riconducibili ad un corpo uffici e servizi igienici ubicati nella zona entrando a
destra nel capannone e nel cancello in ferro che delimita tale zona dall'ingresso principale”),
mentre la locatrice aveva assunto l'obbligo (essendo ancora proprietaria e intestataria) di seguire la pratica amministrativa necessaria facendosi carico dei relativi costi (“L'iter
amministrativo e i relativi oneri per l'ottenimento del nuovo titolo di agibilità rimane onere della
parte concedente e tale adempimento dovrà essere espletato entro 90 giorni dalla stipula della
presente”), dell'esecuzione materiale delle necessarie opere edili avrebbe dovuto occuparsi invece la conduttrice nell'ambito dei più ampi lavori di ristrutturazione di cui essa si era assunta l'onere e in relazione ai quali era stato convenuto dalle parti che sarebbe stato decurtato dal prezzo finale di vendita l'importo di € 90.000,00 (come emerge dal prospetto di cui all'allegato C al contratto in cui è specificamente indicata tra le altre anche la voce
“sistemazione locale ufficio e servizi”).
A fronte di ciò – e in mancanza di specifica prova che siano stati dalla conduttrice materialmente rimossi gli abusi di cui alla nota all'art. 6.4 (non adeguata risulta la prova testimoniale richiesta dalla convenuta sulla generica circostanza dell'esecuzione di lavori di sistemazione del locale uffici) – altrettanto generica e totalmente sprovvista di prova appare la circostanza dedotta dalla resistente, secondo cui “il capannone concesso da ad Pt_1
è carente dei requisiti per ottenere il certificato di agibilità, per problemi strutturali CP_1
dell'immobile ed irregolarità negli scarichi fognari”, specie ove si consideri che non risulta che negli anni successivi alla stipula del contratto la conduttrice abbia mai sollecitato alla locatrice l'adempimento della pratica amministrativa di cui alla nota citata, né tanto meno che abbia alla stessa lamentato la presenza di vizi strutturali preclusivi del rilascio del nuovo certificato di agibilità.
In ogni caso, assume valore dirimente che la conduttrice convenuta non ha neppure allegato – e tanto meno provato – in che modo la mancanza del certificato di agibilità le avrebbe precluso il godimento e l'utilizzazione dell'immobile, visto che essa è comunque rimasta nella detenzione dello stesso per anni.
Può mutuarsi al riguardo il condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non
abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a
quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che intende esercitarvi, nonché al
rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, con la conseguenza che, ove egli non riesca
ad ottenere tali autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a
carico del locatore, e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato,
sicché la destinazione particolare dell'immobile (tale da richiedere che lo stesso sia dotato di precise
caratteristiche e che attenga specifiche licenze amministrative) diviene rilevante - quale condizione
di efficacia, elemento presupposto o, infine, contenuto dell'obbligo assunto dal locatore nella
garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto - solo se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, in contratto, che la
locazione sia stipulata per un certo uso e l'attestazione del riconoscimento dell'idoneità
dell'immobile da parte del conduttore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che,
con riferimento a un immobile adibito a bar, aveva ravvisato nel mancato pagamento del canone di
locazione e nell'esecuzione di lavori di adeguamento strutturale senza l'autorizzazione del locatore,
un inadempimento del conduttore suscettibile di fondare la risoluzione del contratto di locazione,
rigettando, per converso, la domanda di risoluzione proposta, in via riconvenzionale, da
quest'ultimo, per non avere il locatore eseguito, a sua volta, le opere necessarie a consegnargli un
immobile idoneo alla destinazione in discorso).” (Cass. ordinanza n. 14067/2023; Cass. n.
14731/2018).
Nel caso di specie, non solo la convenuta non ha neanche allegato in che modo l'attuale mancanza dell'agibilità avrebbe nociuto all'esercizio della sua attività - né sotto il profilo della eventuale materiale inidoneità del locale allo svolgimento della stessa, né con riguardo alla preclusione dell'ottenimento di necessarie autorizzazioni - ma per di più la circostanza che la stessa abbia subìto un qualche pregiudizio appare smentita dal fatto che essa ha continuato a svolgere per anni la sua attività nell'immobile in parola senza alcun ostacolo né materiale né giuridico, tanto che ha comunque continuato a detenere la disponibilità del locale fino ad oggi.
Quanto all'altro profilo – quello relativo al dedotto inadempimento della locatrice all'obbligo di mantenere l'immobile in buono stato locativo – costituisce insegnamento della giurisprudenza di legittimità che “la sospensione totale dell'adempimento
dell'obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la
controprestazione da parte del locatore, costituendo, altrimenti, un'alterazione del sinallagma
contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti, atteso che il principio
«inadimplenti non est adimplendum» non può prescindere dall'osservanza dei canoni di correttezza
e buona fede” (Cass. ord. n. 11783 de 12.5.2017).
Non può quindi considerarsi legittima, nel caso di specie, la totale sospensione del pagamento del canone da parte della convenuta, la quale, a fronte della concessione in godimento di un immobile ampio oltre 1.000 metri quadrati, non ha neppure allegato in che termini e in che proporzione le lamentate infiltrazioni abbiano ridotto il godimento dell'immobile (non risulta indicato neanche quali spazi siano interessati dalle stesse) e,
dall'altro lato, ha comunque continuato ad occupare l'immobile, mostrando univocamente un persistente interesse a conservare la disponibilità del bene locato, nonostante i lamentati vizi.
A fronte dei lamentati fenomeni infiltrativi – dei quali, per la eccessiva genericità delle relative allegazioni, non è dato conoscere né la frequenza né l'origine e la natura, né quali ambienti dell'immenso immobile ne siano interessati – non è stata fornita alcuna prova in primo luogo di avere mai lamentato alla locatrice, in epoca successiva alle uniche due missive del 2021, l'esistenza di tali criticità, né tanto meno di avere mai sollecitato l'intervento delle società terze che avevano in uso il lastrico solare e verso le quali la conduttrice avrebbe potuto rivolgersi direttamente ai sensi dell'art. 1172 c.c., e neppure è
stata provata (o anche semplicemente allegata) la concreta totale inagibilità dell'immobile e, quindi, la radicale compressione della possibilità di godimento dello stesso.
Ciò detto, è incontestato che la convenuta abbia continuato ad occupare l'immobile,
mostrando univocamente un persistente interesse a conservare la disponibilità del bene locato e non abbia, per contro, più corrisposto alcunché a titolo di canone di locazione a partire da giugno 2023.
Se quindi, per le ragioni esposte, deve ritenersi infondata l'eccezione di inadempimento opposta dalla odierna convenuta - ed a fortiori la domanda riconvenzionale dalla stessa articolata - per quanto invece riguarda la pronuncia di risoluzione per inadempimento richiesta da si rammenta che per le locazioni ad uso diverso trovano Parte_1
applicazione le regole generali di cui agli artt. 1455 c.c. e ss., che rimettono all'apprezzamento discrezionale del Giudice la valutazione della gravità
dell'inadempimento dedotto, non trovando invece applicazione il disposto di cui all'art. 5
della L. n. 392/1978 che, secondo l'orientamento della prevalente giurisprudenza e dottrina, nelle locazioni abitative predetermina la gravità dell'inadempimento ai fini della domanda di risoluzione del contratto di locazione (esonerando conseguentemente il
Giudice dalla relativa valutazione), allorché dispone che il mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento nel termine previsto degli oneri, ove detto importo superi quello pari a due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1455 c.c.
Nel caso di specie, il mancato pagamento del canone di locazione per tre mesi (giugno luglio e agosto 2023) oltre a tutte le mensilità successivamente maturate e ad oggi non corrisposte, configura senz'altro inadempimento di non scarsa importanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1455 c.c.
Pertanto, se nessun inadempimento è emerso, per le ragioni esposte, a carico della parte locatrice, deve invece dichiararsi il grave inadempimento della conduttrice al pagamento dei canoni di locazione per le mensilità maturate da giugno 2023 ad oggi oltre interessi dalle singole scadenze sino al saldo effettivo.
Deve conseguentemente dichiararsi risolto il contratto di rent to buy intercorso tra
[...]
e in data 11.12.2019, avente ad oggetto l'unità immobiliare Pt_1 Controparte_1
industriale n.5, identificata al catasto del Comune di Isola delle Femmine al foglio n.2,
particella 942, categoria D/7, costituita da un capannone avente superficie a piano terra di mq.
1.100 circa (due corpi uno di mq. 600 circa l'altro di mq. 500 circa, entrambi forniti di carri ponte) e di mq. 310 circa in elevazione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1458 c.c. deve inoltre disporsi la condanna della convenuta al rilascio dell'immobile in questione, nonché
al pagamento dei canoni maturati da giugno 2023 fino all'effettivo rilascio, nell'importo in contratto convenuto di € 2.500,00 mensili.
Giova al riguardo osservare che l'attrice non ha chiesto l'accertamento della risoluzione di diritto con decorrenza dalla diffida del 16.5.2023 o da quella del 12.6.2023, bensì la dichiarazione di risoluzione per grave inadempimento (dunque con decorrenza dalla pronuncia), con la conseguenza che per le mensilità maturate nella vigenza del contratto e nelle more del giudizio e durante le quali la convenuta ha mantenuto la detenzione del capannone, la stessa è tenuta al pagamento del canone contrattualmente convenuto.
È invece inammissibile la domanda con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento altresì della penale di € 30.000,00 prevista dall'art.
7.3 del contratto. La domanda costituisce invero domanda nuova, formulata da parte attrice per la prima volta con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.
Dall'atto di citazione emerge in maniera chiara e inequivocabile che le conclusioni non ricomprendono la domanda di pagamento della penale, bensì solamente la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento con conseguente restituzione dell'immobile e condanna al pagamento dei canoni insoluti e di quelli successivamente maturati (sebbene impropriamente qualificati da parte attrice come “indennità di occupazione”).
L'introduzione nel presente giudizio di una domanda di pagamento della penale convenuta in contratto – che trova il suo presupposto nell'inadempimento ma che è nella facoltà della parte non inadempiente attivare – non è una domanda modificata, bensì una domanda nuova, in quanto tale non introducibile per la prima volta con le memorie ex art. 171ter n. 1 c.p.c.
Risulta chiaro infatti il ragionamento delle sezioni unite della Cassazione nell'arresto n.
13210/2015 laddove esso afferma che: “sono ammissibili solo le modificazioni della domanda
introduttiva che costituiscono semplice "emendatio libelli", ravvisabile quando non si incide né
sulla causa petendi (ma solo sulla interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del
diritto) né sul petitum (se non nel senso di meglio quantificarlo per renderlo più idoneo al concreto
ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere), mentre sono assolutamente inammissibili
quelle modificazioni della domanda che costituiscono "mutatio libelli", ravvisabile quando si avanzi
una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum
diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate
prima, ed in particolare su di un fatto costitutivo differente, così ponendo al giudice un nuovo tema
d'indagine e spostando i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della
controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo (v. tra numerose altre cass. numeri 1585
del 2015; 12621 del 2012; 17457 del 2009; 17300 del 2008; 21017 del 2007; 9247 del 2006) […]
Con riguardo alle domande "nuove", va innanzitutto evidenziato che, pur non riscontrandosi un
espresso divieto come quello di cui all'art. 345 c.p.c., questo può essere implicitamente desunto dal
fatto che risultano specificamente ammesse per l'attore le domande e le eccezioni "che sono
conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto", ben potendo l'affermazione suddetta leggersi nei senso che sono (implicitamente) vietate tutte le domande nuove
ad eccezione di quelle che per l'attore rappresentano una reazione alle opzioni difensive del
convenuto […]La vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate -in relazione alla
eccezionale ammissione di alcune di esse- e le domande "modificate" espressamente ammesse non
sta dunque nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi
identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel
senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate
-eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali-, o, se si vuole, di domande diverse che però
non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in
un rapporto di altematività”.
Tale tesi, che qui si condivide, è stata elaborata per l'abrogato art. 183 co. 6 c.p.c. ma la situazione non cambia rispetto al nuovo art. 171ter n. 1 c.p.c. atteso che con riguardo allo specifico oggetto, il contenuto delle memorie è pressoché uguale.
Sul punto non assume rilievo che la domanda è connessa allo stesso oggetto della domanda introduttiva, in considerazione del fatto che la domanda di pagamento della penale non si sostituisce a quelle originarie di risoluzione del contratto e di pagamento dei canoni ad oggi maturati, bensì si affianca alle stesse, violando così il principio di alternatività sancito dalla Corte.
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo alla stregua del D.M. n. 147/2022 (causa di valore compreso tra €
52.001,00 ed € 260.000,00, parametri minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, nella causa fra le parti di cui in epigrafe, contrariis reiectis così provvede:
- dichiara la risoluzione per grave inadempimento della conduttrice del Parte_3
contratto di rent to buy dell'11.12.2019, avente ad oggetto l'unità immobiliare industriale n.5, identificata al catasto del Comune di Isola delle Femmine al foglio n.2, particella 942,
categoria D/7, costituita da un capannone avente superficie a piano terra di mq.
1.100 circa e di mq. 310 circa in elevazione;
- per l'effetto condanna al rilascio dell'immobile; Controparte_1
- condanna al pagamento in favore di di € 70.000,00 a titolo di Controparte_1 Parte_1
canoni maturati nelle 28 mensilità da giugno 2023 ad oggi, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
- dichiara l'inammissibilità della domanda di pagamento della penale di € 30.000,00;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
liquidate in complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Palermo il 16 ottobre 2025
Il Giudice
RA LE
-
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Palermo nella persona del Giudice dott.ssa RA LE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 11071/2023 R.G. promosso da in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Parte_1
Palermo, alla via Tripoli n. 3, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Spedale che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Luigi Spedale, come da procura in atti
attore
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dagli Avvocati Michelangelo Vitale e Massimo Sidoti, presso il cui studio, in
Palermo alla Piazza Castelnuovo n. 35, è elettivamente domiciliata
convenuta
******
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo risoluzione per grave inadempimento della conduttrice convenuta del
[...]
contratto di rent to buy tra le parti stipulato in data 11.12.2019 – avente ad oggetto una unità immobiliare facente parte del complesso sito alla via delle Industrie n.8 (oggi n.27/35), e precisamente: “ , con i relativi spazi comuni, Parte_2
identificata al catasto del Comune di Isola delle Femmine al foglio n.2, particella 942, categoria D/7,
rendita catastale Euro 6.882,00, costituita da un capannone avente superficie a piano terra di mq.
1.100 circa (due corpi uno di mq. 600 circa l'altro di mq. 500 circa, entrambi forniti di carri ponte) e di mq. 310 circa in elevazione” – con conseguente condanna di quest'ultima al rilascio dell'immobile e al pagamento dell'indennità di occupazione (nell'importo di € 2.800,00 al mese) a far data da giugno 2023 fino al rilascio, oltre agli interessi maturati sui canoni mensili corrisposti in ritardo.
A sostegno delle proprie domande la società attrice ha dedotto:
- di avere concesso in godimento con diritto di acquisto, ai sensi dell'art. 23 del D. L.
12.9.2014 n.133, convertito nella Legge 11.11.2014 n.164 (cosiddetto Rent to buy), alla società una unità immobiliare facente parte del complesso Controparte_1
sito alla via delle Industrie n.8 (oggi n.27/35), e precisamente “ Parte_2
, con i relativi spazi comuni, identificata al catasto del Comune di Isola delle
[...]
Femmine al foglio n.2, particella 942, categoria D/7, rendita catastale Euro 6.882,00,
costituita da un capannone avente superficie a piano terra di mq.
1.100 circa (due corpi uno
di mq. 600 circa l'altro di mq. 500 circa, entrambi forniti di carri ponte) e di mq. 310 circa
in elevazione”;
- che, come corrispettivo, era stato convenuto un canone mensile (comprensivo sia della componente da imputare alla concessione del godimento che della componente da imputare al prezzo di vendita) di €. 2.500,00 (oltre IVA solo sulla componente da imputare alla concessione in godimento), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario a favore della concedente;
Pt_1
- che dal prezzo finale di vendita era stato detratto l'importo di €. 90.000,00, pari al costo delle opere (elencate all'allegato C al contratto) che la convenuta
[...]
aveva assunto l'obbligo di eseguire entro 22 mesi dalla data di stipula del CP_1
contratto, e che erano propedeutiche al rilascio del certificato di agibilità
dell'immobile per cui è causa, così come espressamente indicato all'art.
6.4 del contratto,
- che a tutt'oggi, però, le opere predette non sono state completate, con la conseguenza che l'immobile è privo della relativa agibilità;
- che inoltre la convenuta era solita eseguire il pagamento dei canoni in ritardo –
talvolta anche di mesi – nonostante le numerose diffide della locatrice ad essere puntuale nell'adempimento, l'ultima delle quali in data 26.5.2023 con cui,
contestando il mancato pagamento dei canoni relativi ai mesi di ottobre e dicembre
2022 e maggio 2023, si intimava la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.
5.3. e si chiedeva il rilascio dell'immobile;
- che soltanto in data 31.5.2023 la conduttrice aveva provveduto ad eseguire il pagamento dei canoni arretrati;
- che tuttavia restavano inadempiuti pure i canoni nel frattempo maturati relativi ai mesi di giugno, luglio e agosto 2023 e che da allora nessun altro pagamento era stato eseguito dalla conduttrice.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.10.2023 si è costituita in giudizio
[...]
la quale ha eccepito in rito l'improcedibilità della domanda mentre nel CP_1
merito, non contestando la dedotta morosità, ha eccepito l'inadempimento della locatrice all'obbligo assunto in contratto di farsi carico lei dei lavori specificati nella nota all'art. 6.4,
necessari per conseguire il certificato di agibilità, nonché all'obbligo di mantenere l'immobile in buono stato locativo. Essa, in particolare, deducendo che l'attrice non avrebbe provveduto, nel convenuto termine di 90 giorni, ad eseguire i lavori per regolarizzare alcuni abusi ostativi al rilascio dell'agibilità e che sarebbe inoltre rimasta inerte di fronte alle lamentate infiltrazioni provenienti dal lastrico solare che avrebbero reso l'immobile inservibile, ha proposto domanda riconvenzionale di risoluzione per grave inadempimento della locatrice chiedendo per l'effetto la condanna di quest'ultima,
ai sensi dell'art.
7.3. del contratto, alla restituzione della parte dei canoni imputata a prezzo di vendita (per il complessivo importo di € 92.400,00) e dell'importo di € 90.000,00
speso dalla conduttrice per l'esecuzione dei lavori di cui all'allegato C, nonché, infine, al pagamento della penale di € 30.000,00 prevista dall'art.
7.3 del contratto.
Senza alcuna attività istruttoria, all'udienza del 16 settembre 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica delle parti ai sensi dell'art. 189 c.p.c., il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
*** È infondata l'eccezione preliminare di improcedibilità sollevata da parte convenuta.
Il presente giudizio invero ha ad oggetto tanto materie soggette alla condizione di procedibilità della mediazione di cui all'art. 5 D.lgs. n. 28/2010 (la controversia verte in materia di locazione sia pur nell'ambito di un contratto misto rent to buy), quanto materie soggette alla negoziazione assistita di cui all'art. 3 D.L. n. 132/2014 (domanda di pagamento di somme di denaro non eccedenti € 50.000,00).
Ebbene, a fronte dell'ordinanza del 7.8.2024, con cui il Giudice precedente assegnatario del procedimento aveva onerato parte attrice di esperire la negoziazione assistita, quest'ultima ha provveduto invece ad espletare la procedura di mediazione di cui all'art. 5 D.lgs. n.
28/2010.
Deve al riguardo osservarsi che l'art. 3 D.L. n. 132/2014, dopo avere previsto nella sua prima parte l'applicazione della condizione di procedibilità della negoziazione assistita alle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli, specifica nella sua seconda parte che “allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo
precedente e dall'articolo 5, comma 1, decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre
in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila
euro” e che l'inciso “fuori dei casi previsti dall'articolo 5 comma 1, decreto legislativo 4 marzo
2010 n. 28” non può che essere interpretato nel senso che, da un lato, deve escludersi che per le fattispecie - come nel caso in esame - astrattamente suscettibili di entrambe le condizioni di procedibilità menzionate debbano espletate entrambe le procedure e,
dall'altro lato, che in tali casi deve attribuirsi prevalenza a quella della mediazione di cui all'art. 5 D.lgs. n. 28/2010.
Può pertanto concludersi che con la procedura di mediazione ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010 la parte attrice ha ottemperato alla condizione di procedibilità.
Andando al merito, costituisce circostanza pacifica – oltre che provata per via documentale – la stipula tra le parti del contratto di rent to buy del 11.12.2019 avente ad oggetto l'“ , con i relativi spazi comuni, identificata al catasto del Parte_2
Comune di Isola delle Femmine al foglio n.2, particella 942, categoria D/7, rendita catastale Euro
6.882,00, costituita da un capannone avente superficie a piano terra di mq.
1.100 circa (due corpi uno di mq. 600 circa l'altro di mq. 500 circa, entrambi forniti di carri ponte) e di mq. 310 circa in
elevazione”, per la quale l'art. 5 del contratto prevedeva un canone mensile di € 2.500,00,
dei quali € 2.200,00 imputabili al prezzo di vendita ed € 300,00 imputabili al corrispettivo della concessione godimento.
È del pari incontestato che la società conduttrice, odierna convenuta, non ha più
corrisposto alcunché a titolo di corrispettivo a partire dal mese di giugno 2023.
In materia di inadempimento contrattuale, il creditore è unicamente tenuto a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, ben potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, incombendo invece sul convenuto l'onere di provare la sussistenza di un fatto impeditivo, modificativo od estintivo della pretesa creditoria.
Nel caso di specie, se la locatrice odierna attrice ha prodotto in giudizio la fonte dell'obbligazione allegando l'inadempimento della conduttrice convenuta, quest'ultima non ha invece assolto al proprio onere probatorio, non potendo valere da circostanze impeditive od estintive dell'obbligazione del conduttore, né il mancato conseguimento del certificato di agibilità, né la lamentata sussistenza di fenomeni di infiltrazione che, secondo la prospettazione della conduttrice, la avrebbe indotta a sospendere il pagamento del corrispettivo.
Sotto il primo profilo, è utile osservare che dal tenore del contratto – ed in particolare dall'art. 6.4, dalla nota all'art.
6.4. e dall'allegato C – emerge che per gli interventi abusivi che occorreva rimuovere per ottenere l'agibilità (specificati nella nota all'art. 6.4 “I lavori
cui ci si riferisce sono riconducibili ad un corpo uffici e servizi igienici ubicati nella zona entrando a
destra nel capannone e nel cancello in ferro che delimita tale zona dall'ingresso principale”),
mentre la locatrice aveva assunto l'obbligo (essendo ancora proprietaria e intestataria) di seguire la pratica amministrativa necessaria facendosi carico dei relativi costi (“L'iter
amministrativo e i relativi oneri per l'ottenimento del nuovo titolo di agibilità rimane onere della
parte concedente e tale adempimento dovrà essere espletato entro 90 giorni dalla stipula della
presente”), dell'esecuzione materiale delle necessarie opere edili avrebbe dovuto occuparsi invece la conduttrice nell'ambito dei più ampi lavori di ristrutturazione di cui essa si era assunta l'onere e in relazione ai quali era stato convenuto dalle parti che sarebbe stato decurtato dal prezzo finale di vendita l'importo di € 90.000,00 (come emerge dal prospetto di cui all'allegato C al contratto in cui è specificamente indicata tra le altre anche la voce
“sistemazione locale ufficio e servizi”).
A fronte di ciò – e in mancanza di specifica prova che siano stati dalla conduttrice materialmente rimossi gli abusi di cui alla nota all'art. 6.4 (non adeguata risulta la prova testimoniale richiesta dalla convenuta sulla generica circostanza dell'esecuzione di lavori di sistemazione del locale uffici) – altrettanto generica e totalmente sprovvista di prova appare la circostanza dedotta dalla resistente, secondo cui “il capannone concesso da ad Pt_1
è carente dei requisiti per ottenere il certificato di agibilità, per problemi strutturali CP_1
dell'immobile ed irregolarità negli scarichi fognari”, specie ove si consideri che non risulta che negli anni successivi alla stipula del contratto la conduttrice abbia mai sollecitato alla locatrice l'adempimento della pratica amministrativa di cui alla nota citata, né tanto meno che abbia alla stessa lamentato la presenza di vizi strutturali preclusivi del rilascio del nuovo certificato di agibilità.
In ogni caso, assume valore dirimente che la conduttrice convenuta non ha neppure allegato – e tanto meno provato – in che modo la mancanza del certificato di agibilità le avrebbe precluso il godimento e l'utilizzazione dell'immobile, visto che essa è comunque rimasta nella detenzione dello stesso per anni.
Può mutuarsi al riguardo il condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non
abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a
quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che intende esercitarvi, nonché al
rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, con la conseguenza che, ove egli non riesca
ad ottenere tali autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a
carico del locatore, e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato,
sicché la destinazione particolare dell'immobile (tale da richiedere che lo stesso sia dotato di precise
caratteristiche e che attenga specifiche licenze amministrative) diviene rilevante - quale condizione
di efficacia, elemento presupposto o, infine, contenuto dell'obbligo assunto dal locatore nella
garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto - solo se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, in contratto, che la
locazione sia stipulata per un certo uso e l'attestazione del riconoscimento dell'idoneità
dell'immobile da parte del conduttore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che,
con riferimento a un immobile adibito a bar, aveva ravvisato nel mancato pagamento del canone di
locazione e nell'esecuzione di lavori di adeguamento strutturale senza l'autorizzazione del locatore,
un inadempimento del conduttore suscettibile di fondare la risoluzione del contratto di locazione,
rigettando, per converso, la domanda di risoluzione proposta, in via riconvenzionale, da
quest'ultimo, per non avere il locatore eseguito, a sua volta, le opere necessarie a consegnargli un
immobile idoneo alla destinazione in discorso).” (Cass. ordinanza n. 14067/2023; Cass. n.
14731/2018).
Nel caso di specie, non solo la convenuta non ha neanche allegato in che modo l'attuale mancanza dell'agibilità avrebbe nociuto all'esercizio della sua attività - né sotto il profilo della eventuale materiale inidoneità del locale allo svolgimento della stessa, né con riguardo alla preclusione dell'ottenimento di necessarie autorizzazioni - ma per di più la circostanza che la stessa abbia subìto un qualche pregiudizio appare smentita dal fatto che essa ha continuato a svolgere per anni la sua attività nell'immobile in parola senza alcun ostacolo né materiale né giuridico, tanto che ha comunque continuato a detenere la disponibilità del locale fino ad oggi.
Quanto all'altro profilo – quello relativo al dedotto inadempimento della locatrice all'obbligo di mantenere l'immobile in buono stato locativo – costituisce insegnamento della giurisprudenza di legittimità che “la sospensione totale dell'adempimento
dell'obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la
controprestazione da parte del locatore, costituendo, altrimenti, un'alterazione del sinallagma
contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti, atteso che il principio
«inadimplenti non est adimplendum» non può prescindere dall'osservanza dei canoni di correttezza
e buona fede” (Cass. ord. n. 11783 de 12.5.2017).
Non può quindi considerarsi legittima, nel caso di specie, la totale sospensione del pagamento del canone da parte della convenuta, la quale, a fronte della concessione in godimento di un immobile ampio oltre 1.000 metri quadrati, non ha neppure allegato in che termini e in che proporzione le lamentate infiltrazioni abbiano ridotto il godimento dell'immobile (non risulta indicato neanche quali spazi siano interessati dalle stesse) e,
dall'altro lato, ha comunque continuato ad occupare l'immobile, mostrando univocamente un persistente interesse a conservare la disponibilità del bene locato, nonostante i lamentati vizi.
A fronte dei lamentati fenomeni infiltrativi – dei quali, per la eccessiva genericità delle relative allegazioni, non è dato conoscere né la frequenza né l'origine e la natura, né quali ambienti dell'immenso immobile ne siano interessati – non è stata fornita alcuna prova in primo luogo di avere mai lamentato alla locatrice, in epoca successiva alle uniche due missive del 2021, l'esistenza di tali criticità, né tanto meno di avere mai sollecitato l'intervento delle società terze che avevano in uso il lastrico solare e verso le quali la conduttrice avrebbe potuto rivolgersi direttamente ai sensi dell'art. 1172 c.c., e neppure è
stata provata (o anche semplicemente allegata) la concreta totale inagibilità dell'immobile e, quindi, la radicale compressione della possibilità di godimento dello stesso.
Ciò detto, è incontestato che la convenuta abbia continuato ad occupare l'immobile,
mostrando univocamente un persistente interesse a conservare la disponibilità del bene locato e non abbia, per contro, più corrisposto alcunché a titolo di canone di locazione a partire da giugno 2023.
Se quindi, per le ragioni esposte, deve ritenersi infondata l'eccezione di inadempimento opposta dalla odierna convenuta - ed a fortiori la domanda riconvenzionale dalla stessa articolata - per quanto invece riguarda la pronuncia di risoluzione per inadempimento richiesta da si rammenta che per le locazioni ad uso diverso trovano Parte_1
applicazione le regole generali di cui agli artt. 1455 c.c. e ss., che rimettono all'apprezzamento discrezionale del Giudice la valutazione della gravità
dell'inadempimento dedotto, non trovando invece applicazione il disposto di cui all'art. 5
della L. n. 392/1978 che, secondo l'orientamento della prevalente giurisprudenza e dottrina, nelle locazioni abitative predetermina la gravità dell'inadempimento ai fini della domanda di risoluzione del contratto di locazione (esonerando conseguentemente il
Giudice dalla relativa valutazione), allorché dispone che il mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento nel termine previsto degli oneri, ove detto importo superi quello pari a due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1455 c.c.
Nel caso di specie, il mancato pagamento del canone di locazione per tre mesi (giugno luglio e agosto 2023) oltre a tutte le mensilità successivamente maturate e ad oggi non corrisposte, configura senz'altro inadempimento di non scarsa importanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1455 c.c.
Pertanto, se nessun inadempimento è emerso, per le ragioni esposte, a carico della parte locatrice, deve invece dichiararsi il grave inadempimento della conduttrice al pagamento dei canoni di locazione per le mensilità maturate da giugno 2023 ad oggi oltre interessi dalle singole scadenze sino al saldo effettivo.
Deve conseguentemente dichiararsi risolto il contratto di rent to buy intercorso tra
[...]
e in data 11.12.2019, avente ad oggetto l'unità immobiliare Pt_1 Controparte_1
industriale n.5, identificata al catasto del Comune di Isola delle Femmine al foglio n.2,
particella 942, categoria D/7, costituita da un capannone avente superficie a piano terra di mq.
1.100 circa (due corpi uno di mq. 600 circa l'altro di mq. 500 circa, entrambi forniti di carri ponte) e di mq. 310 circa in elevazione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1458 c.c. deve inoltre disporsi la condanna della convenuta al rilascio dell'immobile in questione, nonché
al pagamento dei canoni maturati da giugno 2023 fino all'effettivo rilascio, nell'importo in contratto convenuto di € 2.500,00 mensili.
Giova al riguardo osservare che l'attrice non ha chiesto l'accertamento della risoluzione di diritto con decorrenza dalla diffida del 16.5.2023 o da quella del 12.6.2023, bensì la dichiarazione di risoluzione per grave inadempimento (dunque con decorrenza dalla pronuncia), con la conseguenza che per le mensilità maturate nella vigenza del contratto e nelle more del giudizio e durante le quali la convenuta ha mantenuto la detenzione del capannone, la stessa è tenuta al pagamento del canone contrattualmente convenuto.
È invece inammissibile la domanda con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento altresì della penale di € 30.000,00 prevista dall'art.
7.3 del contratto. La domanda costituisce invero domanda nuova, formulata da parte attrice per la prima volta con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.
Dall'atto di citazione emerge in maniera chiara e inequivocabile che le conclusioni non ricomprendono la domanda di pagamento della penale, bensì solamente la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento con conseguente restituzione dell'immobile e condanna al pagamento dei canoni insoluti e di quelli successivamente maturati (sebbene impropriamente qualificati da parte attrice come “indennità di occupazione”).
L'introduzione nel presente giudizio di una domanda di pagamento della penale convenuta in contratto – che trova il suo presupposto nell'inadempimento ma che è nella facoltà della parte non inadempiente attivare – non è una domanda modificata, bensì una domanda nuova, in quanto tale non introducibile per la prima volta con le memorie ex art. 171ter n. 1 c.p.c.
Risulta chiaro infatti il ragionamento delle sezioni unite della Cassazione nell'arresto n.
13210/2015 laddove esso afferma che: “sono ammissibili solo le modificazioni della domanda
introduttiva che costituiscono semplice "emendatio libelli", ravvisabile quando non si incide né
sulla causa petendi (ma solo sulla interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del
diritto) né sul petitum (se non nel senso di meglio quantificarlo per renderlo più idoneo al concreto
ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere), mentre sono assolutamente inammissibili
quelle modificazioni della domanda che costituiscono "mutatio libelli", ravvisabile quando si avanzi
una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum
diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate
prima, ed in particolare su di un fatto costitutivo differente, così ponendo al giudice un nuovo tema
d'indagine e spostando i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della
controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo (v. tra numerose altre cass. numeri 1585
del 2015; 12621 del 2012; 17457 del 2009; 17300 del 2008; 21017 del 2007; 9247 del 2006) […]
Con riguardo alle domande "nuove", va innanzitutto evidenziato che, pur non riscontrandosi un
espresso divieto come quello di cui all'art. 345 c.p.c., questo può essere implicitamente desunto dal
fatto che risultano specificamente ammesse per l'attore le domande e le eccezioni "che sono
conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto", ben potendo l'affermazione suddetta leggersi nei senso che sono (implicitamente) vietate tutte le domande nuove
ad eccezione di quelle che per l'attore rappresentano una reazione alle opzioni difensive del
convenuto […]La vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate -in relazione alla
eccezionale ammissione di alcune di esse- e le domande "modificate" espressamente ammesse non
sta dunque nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi
identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel
senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate
-eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali-, o, se si vuole, di domande diverse che però
non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in
un rapporto di altematività”.
Tale tesi, che qui si condivide, è stata elaborata per l'abrogato art. 183 co. 6 c.p.c. ma la situazione non cambia rispetto al nuovo art. 171ter n. 1 c.p.c. atteso che con riguardo allo specifico oggetto, il contenuto delle memorie è pressoché uguale.
Sul punto non assume rilievo che la domanda è connessa allo stesso oggetto della domanda introduttiva, in considerazione del fatto che la domanda di pagamento della penale non si sostituisce a quelle originarie di risoluzione del contratto e di pagamento dei canoni ad oggi maturati, bensì si affianca alle stesse, violando così il principio di alternatività sancito dalla Corte.
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo alla stregua del D.M. n. 147/2022 (causa di valore compreso tra €
52.001,00 ed € 260.000,00, parametri minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, nella causa fra le parti di cui in epigrafe, contrariis reiectis così provvede:
- dichiara la risoluzione per grave inadempimento della conduttrice del Parte_3
contratto di rent to buy dell'11.12.2019, avente ad oggetto l'unità immobiliare industriale n.5, identificata al catasto del Comune di Isola delle Femmine al foglio n.2, particella 942,
categoria D/7, costituita da un capannone avente superficie a piano terra di mq.
1.100 circa e di mq. 310 circa in elevazione;
- per l'effetto condanna al rilascio dell'immobile; Controparte_1
- condanna al pagamento in favore di di € 70.000,00 a titolo di Controparte_1 Parte_1
canoni maturati nelle 28 mensilità da giugno 2023 ad oggi, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
- dichiara l'inammissibilità della domanda di pagamento della penale di € 30.000,00;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
liquidate in complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Palermo il 16 ottobre 2025
Il Giudice
RA LE
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