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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 22/05/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1851/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1851/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCA MAZZINI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Pietrasanta (LU) in Via Provinciale Vallecchia n. 186, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MARIA CP_1 C.F._2
CARLA CAPRIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Viareggio (LU) in Via A. Sciesa n.16/D, come da procura in atti;
CONVENUTA con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25.02.2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha promosso ricorso per ottenere la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio contratto con alle seguenti condizioni: disporre l'affidamento dei CP_1
figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2
paritario presso entrambi i genitori;
determinare il calendario di frequentazioni genitori-figli secondo quanto indicato nel ricorso;
disporre che ciascun genitore contribuisca al mantenimento ordinario dei figli in forma diretta e che, in ragione del collocamento paritario della prole, l'assegno unico e universale per i figli a carico venga percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
porre le spese straordinarie, da individuare secondo i criteri dettati dal protocollo siglato da questo Tribunale il 07.10.2020, nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori, da rimborsare al genitore che ha effettuato l'esborso; nulla disporre a titolo di assegno divorzile, essendo entrambe le parti economicamente autosufficienti;
revocare il provvedimento di assegnazione della casa familiare sita in
Seravezza (LU), via S. Giuseppe, n. 285 alla convenuta, assunto in sede di separazione, con ogni conseguenza di legge ovvero autorizzando e/o ordinando la cancellazione del relativo provvedimento di assegnazione che risulti eventualmente trascritto su detto bene immobile;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse ravvisato in capo ai figli un interesse a permanere presso tale abitazione, assegnare detto immobile a sé ovvero in via ulteriormente subordinata, disporre l'alternanza delle parti presso l'immobile con cadenza settimanale.
si è costituita in giudizio chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti CP_1
civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: in tesi, stabilire l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso di sé, nella casa familiare, e un calendario di frequentazioni padre-figli secondo quanto indicato in comparsa;
porre a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli di € 150,00 mensili per ciascuno, da corrispondere alla madre sulle coordinate bancarie indicate entro il giorno 20 di ogni mese, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disporre la percezione dell'assegno unico universale in via esclusiva da parte della madre, confermando quanto stabilito in sede di separazione personale;
nulla disporre a titolo di assegno divorzile, essendo entrambe le parti economicamente autosufficienti;
rigettare la pagina 2 di 6 richiesta di assegnazione della casa familiare avanzata dal ricorrente, per l'effetto confermando quanto disposto in sede di separazione.
All'udienza del 20.12.2024, il Giudice, in via temporanea e urgente, ha adottato i seguenti provvedimenti:
“- Affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare, che le viene assegnata;
- Recepisce la seguente regolamentazione delle visite come concordata tra le parti:
- La settimana in cui i bambini trascorrono il weekend con la madre, seguiranno il seguente calendario: il lunedì mattina entrambi i figli vengono portati a scuola dalla madre e restano con lei per l'intera giornata, per poi essere riaccompagnati a scuola dalla madre il martedì mattina. Nel giorno di martedì solo il figlio pranza con il padre, che lo preleverà da Per_2
scuola e lo riaccompagnerà dalla madre tra le ore 14:30 e le ore 15:00. La sera entrambi i bambini cenano e pernottano dal padre, che li accompagnerà a scuola il giorno successivo
(mercoledì). Nel giorno di mercoledì solo il figlio pranza con il padre, che lo Per_1
preleverà da scuola e lo riaccompagnerà dalla madre tra le ore 14:30 e le ore 15:00.
Entrambi i bambini cenano e pernottano dalla madre, che li accompagnerà a scuola il giorno successivo (giovedì). Nel giorno di giovedì verranno portati a scuola dalla madre e resteranno con lei per l'intera giornata, per poi essere accompagnati dal padre tra le ore
19:00 e le ore 19:30, dove cenano e pernottano. Il padre li riaccompagna a scuola il venerdì mattina. Nel giorno di venerdì entrambi i bambini pranzano con il padre, che li riaccompagnerà dalla madre tra le ore 14:30 e le ore 15:00, con cui rimarranno per l'intero weekend fino alla domenica sera, quando tra le ore 19:00 e le 19:30 torneranno dal padre.
- La settimana in cui in cui i bambini trascorrono il weekend con il padre, seguiranno il seguente calendario: il lunedì mattina entrambi i figli vengono portati a scuola dal padre per poi essere prelevati da scuola dalla madre, con cui restano per l'intera giornata, per poi essere riaccompagnati a scuola dalla madre il martedì mattina. Nel giorno di martedì solo il figlio pranza con il padre, che lo prenderà a scuola e lo riaccompagnerà dalla madre Per_2
tra le ore 14:30 e le ore 15:00. La sera entrambi i bambini cenano e pernottano dal padre,
pagina 3 di 6 che li accompagnerà a scuola il giorno successivo (mercoledì). Nel giorno di mercoledì solo il figlio pranza con il padre, che lo prenderà a scuola e lo riaccompagnerà dalla Per_1
madre tra le ore 14:30 e le ore 15:00. Entrambi i bambini cenano e pernottano dal padre, che li accompagnerà a scuola il giorno successivo (giovedì). Nel giorno di giovedì verranno portati a scuola dal padre, per poi essere prelevati da scuola dalla madre, con cui restano per l'intera giornata, per poi essere riaccompagnati a scuola dalla madre il venerdì mattina.
Nel giorno di venerdì entrambi i bambini pranzano con il padre, con cui rimangono per
l'intero weekend e torneranno con la madre tra le ore 19:00 e le ore 19:30 della domenica.
Le parti convengono che ove i bambini riscontrassero difficoltà nel fare i compiti con il padre nel weekend e ciò fosse attestato anche dagli insegnanti, i bambini torneranno a fare i compiti con la mamma il venerdì pomeriggio. Il calendario come sopra concordato potrà essere derogato di comune accordo tra i genitori nell'esclusivo interesse dei figli, in particolare per impegni scolastici ed extrascolastici.
Le parti confermano che per il periodo scolastico estivo la frequentazione sarà a giorni alterni dal lunedì al giovedì ed in particolare i bambini staranno dal lunedì alle 14:00 fino al martedì alle 14:00 con il padre, dal martedì alle 14:00 fino al mercoledì alle 14:00 con la madre, dal mercoledì alle 14:00 fino al giovedì alle 19:00-19:30 con il padre dal lunedì alle
14:00 fino al martedì alle 14:00 con la madre, dal martedì alle 14:00 fino al mercoledì alle
14:00 con il padre, dal mercoledì alle 14:00 fino al giovedì alle 19:00-19:30 con la madre e dal giovedì alle 19:00-19:30 fino alla domenica alle 19:00-19:30 con il padre, dalla domenica sera fino al lunedì alle 14:00 con la madre e così via.
- Recepisce altresì l'accordo raggiunto sulle questioni economiche. In particolare le parti concordano altresì il mantenimento ordinario diretto dei figli da parte di ciascun genitore nei rispettivi tempi di permanenza, la percezione dell'assegno unico al 50% e la ripartizione delle spese straordinarie al 50%, secondo quanto previsto dal Protocollo adottato da questo
Tribunale, ma con la precisazione che la spesa per la mensa scolastica viene ripartita a metà tra ciascun genitore”.
Il 24.02.2025 le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del
25.02.2025, contenenti le seguenti conclusioni congiunte:
pagina 4 di 6 “[…] I signori e intendono assumere come condizioni di Parte_1 CP_1
divorzio i provvedimenti urgenti di cui al verbale di udienza del 20.12.2024 e, per quanto non espressamente previsto nel predetto verbale, confermare le condizioni stabilite in sede di separazione, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
I difensori delle parti preso atto di quanto sopra chiedono che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Pietrasanta (LU) il giorno 14.04.2013 tra i signori e con atto trascritto nel Parte_1 CP_1 registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Pietrasanta al
n. 2, parte 2, serie A, Anno 2013 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nel relativo registro degli atti di matrimonio.
Le parti dichiarano inoltre di rinunciare fin d'ora all'impugnazione della sentenza”.
Con provvedimento del 24/03/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui dall'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, per dare corso alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorso il tempo di ininterrotta separazione legale dei coniugi previsto dalla richiamata norma e non essendo stata eccepita, né risultando l'interruzione di tale stato, così come appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dalla decisa e ferma volontà manifestata dagli stessi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, come emersa dagli scritti difensivi e dalle dichiarazioni rese in udienza.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti, corrispondente a quanto stabilito dal Giudice relatore in sede di adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, da ritenersi rispondente agli interessi dei figli, sotto ogni profilo.
In punto di statuizioni economiche, tenuto conto delle rispettive condizioni delle parti, deve osservarsi che la soluzione indicata appare congrua e idonea a garantire le esigenze dei figli,
pagina 5 di 6 tenuto conto del regime delle frequentazioni e viene pertanto recepita dal Collegio, come da parte dispositiva.
Le spese processuali si dichiarano compensate in ragione dell'esito concordato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Pietrasanta (LU) il
14.04.2013 tra nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 CP_1
Pietrasanta il 16.02.1991, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune all'anno 2013, parte 2, serie A, atto n. 2, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25/02/2025, con rimando ai provvedimenti temporanei e urgenti emessi all'udienza del 20/12/2024 e, per quanto in quella sede non previsto, alle condizioni di separazione;
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
- Compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso a Lucca, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1851/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCA MAZZINI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Pietrasanta (LU) in Via Provinciale Vallecchia n. 186, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MARIA CP_1 C.F._2
CARLA CAPRIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Viareggio (LU) in Via A. Sciesa n.16/D, come da procura in atti;
CONVENUTA con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25.02.2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha promosso ricorso per ottenere la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio contratto con alle seguenti condizioni: disporre l'affidamento dei CP_1
figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2
paritario presso entrambi i genitori;
determinare il calendario di frequentazioni genitori-figli secondo quanto indicato nel ricorso;
disporre che ciascun genitore contribuisca al mantenimento ordinario dei figli in forma diretta e che, in ragione del collocamento paritario della prole, l'assegno unico e universale per i figli a carico venga percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
porre le spese straordinarie, da individuare secondo i criteri dettati dal protocollo siglato da questo Tribunale il 07.10.2020, nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori, da rimborsare al genitore che ha effettuato l'esborso; nulla disporre a titolo di assegno divorzile, essendo entrambe le parti economicamente autosufficienti;
revocare il provvedimento di assegnazione della casa familiare sita in
Seravezza (LU), via S. Giuseppe, n. 285 alla convenuta, assunto in sede di separazione, con ogni conseguenza di legge ovvero autorizzando e/o ordinando la cancellazione del relativo provvedimento di assegnazione che risulti eventualmente trascritto su detto bene immobile;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse ravvisato in capo ai figli un interesse a permanere presso tale abitazione, assegnare detto immobile a sé ovvero in via ulteriormente subordinata, disporre l'alternanza delle parti presso l'immobile con cadenza settimanale.
si è costituita in giudizio chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti CP_1
civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: in tesi, stabilire l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso di sé, nella casa familiare, e un calendario di frequentazioni padre-figli secondo quanto indicato in comparsa;
porre a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli di € 150,00 mensili per ciascuno, da corrispondere alla madre sulle coordinate bancarie indicate entro il giorno 20 di ogni mese, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disporre la percezione dell'assegno unico universale in via esclusiva da parte della madre, confermando quanto stabilito in sede di separazione personale;
nulla disporre a titolo di assegno divorzile, essendo entrambe le parti economicamente autosufficienti;
rigettare la pagina 2 di 6 richiesta di assegnazione della casa familiare avanzata dal ricorrente, per l'effetto confermando quanto disposto in sede di separazione.
All'udienza del 20.12.2024, il Giudice, in via temporanea e urgente, ha adottato i seguenti provvedimenti:
“- Affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare, che le viene assegnata;
- Recepisce la seguente regolamentazione delle visite come concordata tra le parti:
- La settimana in cui i bambini trascorrono il weekend con la madre, seguiranno il seguente calendario: il lunedì mattina entrambi i figli vengono portati a scuola dalla madre e restano con lei per l'intera giornata, per poi essere riaccompagnati a scuola dalla madre il martedì mattina. Nel giorno di martedì solo il figlio pranza con il padre, che lo preleverà da Per_2
scuola e lo riaccompagnerà dalla madre tra le ore 14:30 e le ore 15:00. La sera entrambi i bambini cenano e pernottano dal padre, che li accompagnerà a scuola il giorno successivo
(mercoledì). Nel giorno di mercoledì solo il figlio pranza con il padre, che lo Per_1
preleverà da scuola e lo riaccompagnerà dalla madre tra le ore 14:30 e le ore 15:00.
Entrambi i bambini cenano e pernottano dalla madre, che li accompagnerà a scuola il giorno successivo (giovedì). Nel giorno di giovedì verranno portati a scuola dalla madre e resteranno con lei per l'intera giornata, per poi essere accompagnati dal padre tra le ore
19:00 e le ore 19:30, dove cenano e pernottano. Il padre li riaccompagna a scuola il venerdì mattina. Nel giorno di venerdì entrambi i bambini pranzano con il padre, che li riaccompagnerà dalla madre tra le ore 14:30 e le ore 15:00, con cui rimarranno per l'intero weekend fino alla domenica sera, quando tra le ore 19:00 e le 19:30 torneranno dal padre.
- La settimana in cui in cui i bambini trascorrono il weekend con il padre, seguiranno il seguente calendario: il lunedì mattina entrambi i figli vengono portati a scuola dal padre per poi essere prelevati da scuola dalla madre, con cui restano per l'intera giornata, per poi essere riaccompagnati a scuola dalla madre il martedì mattina. Nel giorno di martedì solo il figlio pranza con il padre, che lo prenderà a scuola e lo riaccompagnerà dalla madre Per_2
tra le ore 14:30 e le ore 15:00. La sera entrambi i bambini cenano e pernottano dal padre,
pagina 3 di 6 che li accompagnerà a scuola il giorno successivo (mercoledì). Nel giorno di mercoledì solo il figlio pranza con il padre, che lo prenderà a scuola e lo riaccompagnerà dalla Per_1
madre tra le ore 14:30 e le ore 15:00. Entrambi i bambini cenano e pernottano dal padre, che li accompagnerà a scuola il giorno successivo (giovedì). Nel giorno di giovedì verranno portati a scuola dal padre, per poi essere prelevati da scuola dalla madre, con cui restano per l'intera giornata, per poi essere riaccompagnati a scuola dalla madre il venerdì mattina.
Nel giorno di venerdì entrambi i bambini pranzano con il padre, con cui rimangono per
l'intero weekend e torneranno con la madre tra le ore 19:00 e le ore 19:30 della domenica.
Le parti convengono che ove i bambini riscontrassero difficoltà nel fare i compiti con il padre nel weekend e ciò fosse attestato anche dagli insegnanti, i bambini torneranno a fare i compiti con la mamma il venerdì pomeriggio. Il calendario come sopra concordato potrà essere derogato di comune accordo tra i genitori nell'esclusivo interesse dei figli, in particolare per impegni scolastici ed extrascolastici.
Le parti confermano che per il periodo scolastico estivo la frequentazione sarà a giorni alterni dal lunedì al giovedì ed in particolare i bambini staranno dal lunedì alle 14:00 fino al martedì alle 14:00 con il padre, dal martedì alle 14:00 fino al mercoledì alle 14:00 con la madre, dal mercoledì alle 14:00 fino al giovedì alle 19:00-19:30 con il padre dal lunedì alle
14:00 fino al martedì alle 14:00 con la madre, dal martedì alle 14:00 fino al mercoledì alle
14:00 con il padre, dal mercoledì alle 14:00 fino al giovedì alle 19:00-19:30 con la madre e dal giovedì alle 19:00-19:30 fino alla domenica alle 19:00-19:30 con il padre, dalla domenica sera fino al lunedì alle 14:00 con la madre e così via.
- Recepisce altresì l'accordo raggiunto sulle questioni economiche. In particolare le parti concordano altresì il mantenimento ordinario diretto dei figli da parte di ciascun genitore nei rispettivi tempi di permanenza, la percezione dell'assegno unico al 50% e la ripartizione delle spese straordinarie al 50%, secondo quanto previsto dal Protocollo adottato da questo
Tribunale, ma con la precisazione che la spesa per la mensa scolastica viene ripartita a metà tra ciascun genitore”.
Il 24.02.2025 le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del
25.02.2025, contenenti le seguenti conclusioni congiunte:
pagina 4 di 6 “[…] I signori e intendono assumere come condizioni di Parte_1 CP_1
divorzio i provvedimenti urgenti di cui al verbale di udienza del 20.12.2024 e, per quanto non espressamente previsto nel predetto verbale, confermare le condizioni stabilite in sede di separazione, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
I difensori delle parti preso atto di quanto sopra chiedono che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Pietrasanta (LU) il giorno 14.04.2013 tra i signori e con atto trascritto nel Parte_1 CP_1 registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Pietrasanta al
n. 2, parte 2, serie A, Anno 2013 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nel relativo registro degli atti di matrimonio.
Le parti dichiarano inoltre di rinunciare fin d'ora all'impugnazione della sentenza”.
Con provvedimento del 24/03/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui dall'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, per dare corso alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorso il tempo di ininterrotta separazione legale dei coniugi previsto dalla richiamata norma e non essendo stata eccepita, né risultando l'interruzione di tale stato, così come appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dalla decisa e ferma volontà manifestata dagli stessi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, come emersa dagli scritti difensivi e dalle dichiarazioni rese in udienza.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti, corrispondente a quanto stabilito dal Giudice relatore in sede di adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, da ritenersi rispondente agli interessi dei figli, sotto ogni profilo.
In punto di statuizioni economiche, tenuto conto delle rispettive condizioni delle parti, deve osservarsi che la soluzione indicata appare congrua e idonea a garantire le esigenze dei figli,
pagina 5 di 6 tenuto conto del regime delle frequentazioni e viene pertanto recepita dal Collegio, come da parte dispositiva.
Le spese processuali si dichiarano compensate in ragione dell'esito concordato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Pietrasanta (LU) il
14.04.2013 tra nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 CP_1
Pietrasanta il 16.02.1991, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune all'anno 2013, parte 2, serie A, atto n. 2, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25/02/2025, con rimando ai provvedimenti temporanei e urgenti emessi all'udienza del 20/12/2024 e, per quanto in quella sede non previsto, alle condizioni di separazione;
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
- Compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso a Lucca, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
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