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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 18/07/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1975\2024 R.G. avente ad oggetto:
Usucapione, e vertente
T R A
) rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. ANGELICI PAOLO, come da procura in atti;
-attore-
E
); Controparte_1 C.F._2
); Controparte_2 C.F._3
); Controparte_3 C.F._4
); Controparte_4 C.F._5
tutti rapp.ti e difesi dall' avv.to ATTANASIO DONATO, come da procura in atti;
-convenuti- conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.6.2025. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e chiedendo di accertare e dichiarare
[...] Controparte_4 Nr. 1975\2024 R.G.
l'acquisto per intervenuta usucapione del diritto di piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Recanati (MC), distinto al Catasto
Fabbricati Comune di Recanati, foglio 61, particella 306, sub 11, categoria C/2, consistenza mq 17, rendita 14,93.
L'attore deduce di essere proprietario dal 1977 di un appartamento sito al terzo piano di un fabbricato residenziale presente nel Comune di Recanati, alla via Alinda Bonacci Brunamonti n. 8 e di possedere uti dominus, a partire dal 1985, una soffitta posta al quarto piano del medesimo fabbricato, la quale soffitta risulta censita al Catasto Fabbricati Comune di
Recanati, foglio 61, particella 306, sub. 11, categoria C/2, consistenza 17 mq, rendita 14,93, la quale risulta formalmente intestata agli odierni convenuti:
- per la quota di 1/3 a Controparte_1
- per la quota di 1/3 a Controparte_2
- per la quota di 1/3 a deceduta in data 14.12.2015, i cui Persona_1
eredi sono e Controparte_4 Controparte_3
L sostiene che il possesso di detta soffitta si è sempre svolto in Pt_1
maniera pacifica, pubblica, continua ed interrotta, tanto da essere l'unico a possedere le chiavi della porta di accesso ad essa e che la stessa viene utilizzata dal solo attore (e dalla propria famiglia) come ripostiglio e per riporvi il bucato ad asciugare, difatti, a partire dagli ultimi anni '80, ha posizionato nella suddetta soffitta una lavatrice e un lavatoio.
Costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 27.2.2025, gli odierni convenuti hanno confermato che ha posseduto Parte_1
pacificamente ed ininterrottamente, a partire dal 1985, la soffitta in oggetto, pertanto, hanno concluso per l'accoglimento della domanda attorea con spese di lite compensate.
2 Nr. 1975\2024 R.G.
All'esito dell'udienza del 9.4.2025, stante anche l'assenza di contenzioso tra le parti, è stata fissata l'udienza di discussione per l'11.6.2025, successivamente posticipata al 19.6.2025. Con decreto del 23.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
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La domanda è fondata in quanto gli odierni convenuti, formalmente titolari del bene oggetto dell'odierno giudizio di usucapione, hanno espressamente riconosciuto che possiede Parte_1
ininterrottamente e in via esclusiva detta soffitta da oltre venti anni
(precisamente, dal 1985), esercitando un possesso corrispondente all'esercizio della piena proprietà e che lo stesso risulta, pertanto, pacifico.
Sul punto, infatti, va rilevato che, nell'ambito di una controversia volta all'accertamento di intervenuta usucapione, l'atteggiamento del convenuto che non contesti i fatti costitutivi del diritto allegati dall'attore sostanziale comporta l'inutilità di inserire i fatti stessi all'interno del "thema probandum".
Ne deriva che il possesso pubblico, pacifico, ultraventennale esercitato dall'attore può dirsi dimostrato proprio sulla scorta della non contestazione compiuta dalle parti convenute che, anzi espressamente ne hanno riconosciuto l'esistenza.
D'altronde, l'“animus possidenti” ai fini dell'usucapione e la pacificità del possesso dell'immobile è ravvisabile in capo a chi ininterrottamente, per oltre vent'anni, sia stato l'unico a curarne la manutenzione e a disporre delle chiavi della relativa porta di accesso, come nel caso di specie, dove l ha dedotto di essere l'unico a possedere le chiavi della porta di Pt_1
accesso alla soffitta e che la stessa è stata sempre utilizzata dall'attore e dalla sua famiglia come ripostiglio e come locale lavanderia.
3 Nr. 1975\2024 R.G.
Quanto alle spese di lite, le parti hanno congiuntamente concluso per la compensazione delle medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di Parte_1
e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
così provvede:
[...]
- accertato il possesso ultraventennale uti dominus, dichiara che
) ha acquistato, per Parte_1 C.F._1
intervenuta usucapione, il diritto di piena proprietà dell'immobile intestato in catasto a a e a sito in Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
Recanati (MC), in Via Alinda Bonacci Brunamonti n. 8 e distinto al
Catasto Fabbricati di detto comune, foglio 61, particella 306, sub. 11, categoria C/2, consistenza 17 mq, rendita 14,93.
- Dichiara la presente statuizione titolo idoneo ai sensi dell'art. 2651 c.c. per ottenere la trascrizione e la volturazione presso la competente Agenzia delle Entrate.
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Macerata, il 18/07/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
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